§ 42.3.1 - Legge 5 giugno 1850, n. 1037.
Disciplina degli acquisti dei corpi morali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.3 patrimonio
Data:05/06/1850
Numero:1037

§ 42.3.1 - Legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Disciplina degli acquisti dei corpi morali.

(G.U. 5 giugno 1860, n. 1037)

 

 

     Gli stabilimenti o corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non possono acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto previo il parere del Consiglio di Stato.

     Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

     Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome [1] .

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benché privi di autorizzazione governativa [2] .


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 123.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 123.