§ 45.1.131 – D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568.
Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:29/12/1988
Numero:568


Sommario
Art. 1.      1. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 [...]
Art. 2.      1. La direzione del Fondo spetta al dirigente generale preposto al Fondo stesso, coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti
Art. 3.      1. Il dirigente generale preposto al Fondo è nominato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti generali di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato
Art. 4.      1. Il Fondo è suddiviso in due sezioni, finanziaria e conoscitiva
Art. 5.      1. Il contingente del Fondo è costituito, oltre che dai dirigenti indicati nell'art. 2, da venti unità di personale non dirigenziale, di cui due funzionari appartenenti alla qualifica IX, otto [...]
Art. 6.      1. Il personale non dirigenziale del Fondo è scelto tra quello appartenente al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato
Art. 7.      1. Il Fondo provvede ad erogare alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di [...]
Art. 8.      1. Ai fini dell'eventuale erogazione, da parte del Fondo, di anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee, per i quali non siano previste forme di [...]
Art. 9. 
Art. 10.      1. Alla concessione delle anticipazioni di cui all'art. 8 provvede il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale preposto al Fondo, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo [...]
Art. 11.      1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione [...]
Art. 12.      1. Al fine di consentire in via permanente la raccolta e la elaborazione automatica dei dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e le Comunità europee, nonchè la rilevazione [...]
Art. 13.      1. Le amministrazioni statali e regionali competenti inviano al Fondo, entro il 31 maggio di ciascun anno, un quadro, articolato per obiettivi di intervento e per specifiche azioni, delle [...]
Art. 14.      1. Il Fondo, attraverso un'adeguata attività informativa, collabora con le amministrazioni interessate ai fini della piena e prioritaria utilizzazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 26 [...]
Art. 15. 


§ 45.1.131 – D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 1 febbraio 1989, n. 26).

 

     Articolo 1.

     1. E' approvato l'annesso regolamento concernente la struttura organizzativa e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il regolamento è composto di quindici articoli ed è vistato dal Ministro proponente.

 

 

REGOLAMENTO

CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE

E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE

DELLE POLITICHE COMUNITARIE, IN ESECUZIONE

DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183

 

Titolo I

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

     Art. 1.

     1. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e si configura in "Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396.

     2. Il Fondo ha sede in Roma, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 2.

     1. La direzione del Fondo spetta al dirigente generale preposto al Fondo stesso, coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti.

 

          Art. 3.

     1. Il dirigente generale preposto al Fondo è nominato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti generali di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

     2. Il dirigente superiore è scelto tra quelli appartenenti al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 4.

     1. Il Fondo è suddiviso in due sezioni, finanziaria e conoscitiva.

     2. Alle sezioni sono assegnati i due primi dirigenti di cui all'art. 2, scelti tra quelli appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 5.

     1. Il contingente del Fondo è costituito, oltre che dai dirigenti indicati nell'art. 2, da venti unità di personale non dirigenziale, di cui due funzionari appartenenti alla qualifica IX, otto funzionari appartenenti alle qualifiche VIII e VII, quattro impiegati appartenenti alla qualifica VI e sei impiegati appartenenti alla qualifica IV.

     2. Ferma restando la consistenza del contingente di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro possono essere apportate variazioni nella ripartizione per qualifiche del contingente stesso.

 

          Art. 6.

     1. Il personale non dirigenziale del Fondo è scelto tra quello appartenente al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

     2. Per non più di dieci unità, il personale di cui al comma 1 può essere comandato da altre amministrazioni statali interessate, su richiesta del dirigente generale preposto al Fondo.

 

Titolo II

SEZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 7.

     1. Il Fondo provvede ad erogare alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, nonchè a concedere ai soggetti titolari delle azioni comprese nei programmi suddetti anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee, secondo la procedura di cui all'art. 8.

     2. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere al Fondo, anche anteriormente all'invio alle Comunità europee delle richieste di contributo, le domande di finanziamento relative ad azioni ammissibili ai benefici comunitari, unitamente ad un'apposita scheda di rilevazione contenente gli estremi identificativi di ciascun progetto e i relativi contenuti essenziali per le finalità di cui al titolo III.

 

          Art. 8.

     1. Ai fini dell'eventuale erogazione, da parte del Fondo, di anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee, per i quali non siano previste forme di anticipazione comunitaria, i soggetti titolari delle azioni, per il tramite delle amministrazioni statali rispettivamente competenti, possono inoltrare domanda al Fondo:

     a) evidenziando gli occorrenti elementi di individuazione delle domande già presentate a termini dell'art. 7;

     b) comunicando se sia stata avviata l'attuazione dell'azione ed allegando, in caso positivo, un documentato stato di avanzamento, nonchè una relazione sui previsti tempi tecnici di realizzazione dell'azione stessa.

     2. L'erogazione di cui al comma 1 resta subordinata all'accettazione da parte della Comunità di espresso atto di delega del beneficiario, ad essa ritualmente notificato, in forza del quale il Fondo subentra nell'acquisizione delle somme corrispondentemente dovute dalle Comunità europee.

 

          Art. 9. [1]

     1. Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di finanziamento poste a proprio carico, con le seguenti modalità:

     a) per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali (FESR e FSE), dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo per la pesca (FEAMP), dal Fondo Europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD), nonchè dagli altri Fondi della programmazione pluriennale comunitaria definiti di concerto con la Commissione europea, il Fondo eroga le quote a proprio carico, a titolo di prefinanziamento, pagamento intermedio e saldo, in coerenza con le procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

     b) per gli interventi cofinanziati con risorse derivanti da strumenti e linee del bilancio UE, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) del presente decreto, il Fondo eroga le quote a proprio carico in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie. Su motivata richiesta delle Amministrazioni centrali dello Stato titolari degli interventi di cui alla presente lettera b), il Fondo può erogare risorse a titolo di prefinanziamento, a valere sia sulla quota comunitaria che di cofinanziamento statale, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi stessi. Al reintegro dei prefinanziamenti assegnati, si provvede, per la quota UE, a valere sui successivi accrediti comunitari in favore degli interventi interessati e, per la quota di cofinanziamento statale, a valere sui rimborsi maturati su detta quota per effetto delle spese sostenute e rendicontate per gli interventi stessi;

     c) per gli altri interventi oggetto di finanziamento a carico del Fondo ai sensi di specifiche disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi, il Fondo eroga le proprie risorse nei termini seguenti:

     - erogazione iniziale, fino al limite del 40% delle risorse assegnate all'intervento, su motivata richiesta dell'Amministrazione pubblica titolare, rivolta ad assicurare il tempestivo avvio dell'intervento stesso;

     - pagamenti intermedi, fino al raggiungimento del limite del 90% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di pagamento presentata dall'Amministrazione pubblica titolare, attestante il regolare stato di avanzamento dell'intervento;

     - saldo del 10% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di saldo presentata dall'Amministrazione pubblica titolare, attestante la positiva conclusione dell'intervento.

     d) per le anticipazioni di cui all'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Fondo di rotazione eroga le relative risorse, nel limite complessivo annuo di 500 milioni di euro, al netto dei reintegri, sulla base di motivate richieste dell'Amministrazione pubblica titolare dell'intervento, tenuto conto della dotazione finanziaria dell'intervento stesso. Le risorse anticipate in base alla presente lettera d) sono reintegrate al Fondo di rotazione secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 243, della citata legge n. 147/2013. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del mancato riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, le Amministrazioni titolari del relativo intervento attivano le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 244, della legge n. 147/2013.

     Per gli interventi oggetto di finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), le rispettive Amministrazioni pubbliche titolari assicurano la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, acquisiscono e conservano tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi stessi ed ai controlli svolti. Tale documentazione è resa disponibile dalle stesse Amministrazioni per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.

     Le Amministrazioni titolari degli interventi assicurano, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali irregolarità e/o abusi nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

     In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le predette Amministrazioni sono altresì responsabili del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle corrispondenti somme erogate.

 

          Art. 10.

     1. Alla concessione delle anticipazioni di cui all'art. 8 provvede il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale preposto al Fondo, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo stesso.

     2. All'erogazione delle somme relative ai contributi e alle anticipazioni di cui agli articoli 7 e 8 provvede il Ministro del tesoro con prelevamenti dall'apposito conto corrente di tesoreria, o su sua delega il dirigente generale preposto al Fondo. I relativi importi affluiscono o all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate o ai conti aperti presso la tesoreria a favore degli altri enti interessati o direttamente agli operatori.

     3. La gestione del Fondo è condotta col sistema di cassa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

 

          Art. 11.

     1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione delle somme erogate o anticipate, ivi compresi gli interessi in conformità con l'ordinamento vigente e la legislazione comunitaria, anche in tutti i casi di decadenza dal beneficio comunitario.

 

Titolo III

SEZIONE CONOSCITIVA

 

          Art. 12.

     1. Al fine di consentire in via permanente la raccolta e la elaborazione automatica dei dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e le Comunità europee, nonchè la rilevazione degli elementi concernenti la destinazione e l'utilizzo delle risorse comunitarie, la rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee e tutte le competenti amministrazioni statali e regionali trasmettono al Fondo, sulla base degli schemi che verranno appositamente predisposti e alle scadenze all'uopo stabiliti dallo stesso, gli elementi informativi necessari al proficuo e coordinato funzionamento del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato di cui si avvale detto Fondo.

     2. Per il raggiungimento delle proprie finalità il Fondo provvede a stabilire gli opportuni contatti con i competenti uffici delle Comunità europee.

 

          Art. 13.

     1. Le amministrazioni statali e regionali competenti inviano al Fondo, entro il 31 maggio di ciascun anno, un quadro, articolato per obiettivi di intervento e per specifiche azioni, delle presumibili esigenze finanziarie necessarie ad assicurare l'attuazione in Italia delle politiche comunitarie nell'anno successivo, tenuto conto delle effettive potenzialità di attuazione.

     2. Il Fondo fornisce al CIPE tutte le informazioni contabili occorrenti per la determinazione del fabbisogno finanziario, statale e regionale, necessario per l'attuazione delle politiche comunitarie.

 

          Art. 14.

     1. Il Fondo, attraverso un'adeguata attività informativa, collabora con le amministrazioni interessate ai fini della piena e prioritaria utilizzazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11, delle risorse comunitarie disponibili per l'intervento strutturale.

     2. Il Fondo promuove, presso le amministrazioni interessate, l'adozione di iniziative congiunte, anche in collegamento con gli operatori privati, nonchè la realizzazione dei criteri comunitari dell'intervento strutturale, con particolare riguardo alla complementarietà delle risorse finanziarie e alla integrazione intersettoriale degli interventi.

     3. Fermo restando il sistema nazionale dei controlli istituzionali, il Fondo collabora per l'attuazione dei controlli comunitari, diretti anche ad accertare la qualità e la proficuità dell'intervento, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Nel quadro di detta collaborazione, il Fondo promuove intese tra il sistema informativo di cui all'art. 12 e i competenti organi comunitari per attivare un sistematico flusso di informazioni, quale presupposto per un più proficuo svolgimento dei controlli stessi.

 

Titolo IV

NORME COMUNI

 

          Art. 15. [2]


[1] Articolo già sostituito dall'art. unico del D.M. 27 dicembre 1996, modificato dall'art. unico del D.M. 8 marzo 2000, sostituito dall'art. unico del D.M. 21 ottobre 2000, dall'art. 1 del D.M. 2 aprile 2007 e così ulteriormente sostituito dal D.M. 8 settembre 2014.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284.