§ 55.1.39 - Legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:17/02/1982
Numero:46

§ 55.1.39 - Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

(G.U. 27 febbraio 1982, n. 57)

 

Art. 1.

     È autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al «Fondo speciale per la ricerca applicata» istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.

 

     Artt. 2. – 12. [1]

 

Art. 13.

     Per il finanziamento dei programmi di cui agli art. 8, 9, 10, 11 e 12 è destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l'art. 3 del D.L. 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'art. 1 della presente legge.

     Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilità del fondo.

 

Art. 14.

     Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati. [2]

     (Omissis)[3]

     Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili. [4]

 

Art. 15. [5]

 

Art. 16. [6]

     (Omissis)

     Gli interventi del fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo [7].

     (Omissis)

 

Art. 17.

     Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

     Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

 

Art. 18.

     È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'art. 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.

     La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

     Una quota del 20 per cento degli stanziamenti è riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.

 

Art. 19.

     Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

 

Art. 20.

     Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980[8], e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

     Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici», i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

     È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi.

     La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

     Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

     Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro[9].

     I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

     Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.

 

Art. 21.

     All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Misure particolari in alcuni settori dell'economia».

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articoli abrogati dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con decorrenza 18 febbraio 2001.

[2] Comma così sostituito dall’art. 2 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[3] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[4] Comma aggiunto dall’art. 2 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[5] Articolo abrogato dall'art. 54 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con decorrenza dal 17 agosto 2000.

[6] Articolo abrogato, ad eccezione del secondo comma, dall'art. 54 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con decorrenza dal 17 agosto 2000.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[8] Termine differito al 31 dicembre 1983, dall'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1983, n. 19.

[9] Il comitato tecnico è stato soppresso dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.