§ 45.1.95 - D.L. 31 luglio 1981, n. 414.
Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:31/07/1981
Numero:414


Sommario
Art. 1.      A titolo di anticipazione per le attività del secondo quadrimestre dell'anno 1981 è assegnato al CNEN un contributo di 185 miliardi di lire, di cui 15 miliardi destinati [...]
Art. 2.      Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di [...]
Art. 3.      Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonchè delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi [...]
Art. 6.      Al fine di consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) l'erogazione di un contributo straordinario agli editori dei giornali quotidiani diretto [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 45.1.95 - D.L. 31 luglio 1981, n. 414. [1]

Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.

(G.U. 4 agosto 1981, n. 212)

 

     Art. 1.

     A titolo di anticipazione per le attività del secondo quadrimestre dell'anno 1981 è assegnato al CNEN un contributo di 185 miliardi di lire, di cui 15 miliardi destinati alle azioni di ricerca, sviluppo, dimostrazione e promozione nel settore delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.

     All'onere di 185 miliardi di lire, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'art. 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è elevato da cinquemila miliardi a seimilacinquecento miliardi di lire, con carattere rotativo.

     Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, per l'anno 1981, di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 164, è elevato da cinquemilacinquecento miliardi a seimilacinquecento miliardi di lire.

 

          Art. 3.

     Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonchè delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto I del primo comma dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere impiegate per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, anche a favore delle imprese maggiori, nonché:

     nella misura di cento miliardi, a favore del fondo di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;

     nella misura di centonovanta miliardi, a favore del fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782;

     nella misura di dieci miliardi, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo rotativo destinato all'acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole imprese, come definite ai sensi della legge 12 agosto 1977n. 675 , nei confronti delle regioni, provincie e comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti ospedalieri. Il Ministro del tesoro fissa con proprio decreto le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle relative operazioni e indica gli istituti di credito a medio termine abilitati a compierle;

     nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, in ragione di quindici miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1990;

     nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

     nella misura di dieci miliardi, per il conferimento in quote paritarie ai fondi di dotazione dei Mediocrediti regionali abruzzese, della Puglia, della Calabria e della Basilicata. Il conferimento stesso è annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato. I consigli di amministrazione degli istituti anzidetti sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il Mediocredito regionale abruzzese è autorizzato ad operare anche nella regione Molise;

     nella misura di duecento miliardi, per il conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata, costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652. Il conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata è apportato in aggiunta ai conferimenti disposti per detto fondo dagli articoli 10 e 29, primo comma, punto II, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione del 70% per gli interventi di cui alla lettera a) e del 30% per gli interventi di cui alla lettera b) [2].

     Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     Sono raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato stabiliti dall'art. 3, commi nono e decimo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

     Il limite relativo agli investimenti fissi, previsto all'art. 72, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevato a quattro miliardi.

     In attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato e modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono concedere contributi per la quota di spese di investimento non coperta da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato [3].

     Ai fini di quanto previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, l'emissione obbligazionaria effettuata dall'impresa con i contributi di cui all'art. 4, primo comma, lettera c), della stessa legge è da considerare equipollente al finanziamento dell'istituto di credito a medio termine. Agli stessi fini, l'istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della stessa legge n. 675 è da considerare equipollente a quella dell'istituto di credito a medio termine.

     La sezione di credito industriale del Banco di Sicilia può emettere obbligazioni con la preventiva approvazione della Banca d'Italia di cui all'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni [4].

     L'emissione delle obbligazioni di cui al comma precedente è consentita fino ad un limite massimo di trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve. Raggiunto tale limite, la sezione può richiedere ulteriori aumenti del limite fino a cinquanta volte il suddetto ammontare. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione [5].

     E' abrogato il primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416 [6].

 

          Art. 4. [7]

 

          Art. 5.

     Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse in valuta estera alla data del 31 dicembre 1979 dalle società autostradali:

     Autostrada del Brennero;

     Autocamionale della Cisa;

     Autostrada dei Fiori;

     Autostrade valdostane;

     Autostrada ligure-toscana;

     Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;

     Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;

     Autostrade centro-padane;

     Autostrada della Valdastico;

     Tangenziale di Napoli;

     Società per il traforo autostradale del Frejus, nonchè dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 75 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il Fondo centrale di garanzia per la autostrade è abilitato ad intervenire, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, con esonero dal richiedere la escussione degli eventuali fidejussori, ed a rimborsare gli stessi fidejussori delle somme di competenza del fondo da essi pagate.

 

          Art. 6.

     Al fine di consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) l'erogazione di un contributo straordinario agli editori dei giornali quotidiani diretto a sopperire al maggior onere derivante dall'aumento del costo della carta, accertato dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) il 30 giugno 1981, è autorizzato il conferimento al predetto Ente, a carico del bilancio dello Stato, di somme fino a 10 miliardi.

     I criteri per la ripartizione del contributo, proporzionati ai quantitativi di carta di produzione comunitaria effettivamente consumati, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato [8].

     All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1981. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7. [9]

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2 ottobre 1981, n. 544.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 2 ottobre 1981, n. 544.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 2 ottobre 1981, n. 544.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 2 ottobre 1981, n. 544.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 2 ottobre 1981, n. 544.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 2 ottobre 1981, n. 544.

[7] Articolo modificato dall'art. 2 del D.L. 9 aprile 1984, n. 62, dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23 e ora abrogato dall'art. 109 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1981, n. 544.

[9] Articolo abrogato dalla L. di conversione 2 ottobre 1981, n. 544.