§ 93.9.32 - Legge 28 marzo 1968, n. 382.
Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:28/03/1968
Numero:382


Sommario
Art. 1.      Il quarto comma dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'art. 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, [...]
Art. 2.      Il quinto comma dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del precedente art 1, si applicano le norme dell'art. 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144
Art. 4.      Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la [...]
Art. 5.      L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli istituti di credito di cui all'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e tutti gli [...]
Art. 6.  [1]
Art. 7.      Le norme relative all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione, alla gestione e al funzionamento, nonchè ai criteri e alle modalità di intervento del "Fondo" saranno approvate con decreto [...]
Art. 8.      Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite
Art. 9.      Le documentazioni, le formalità, gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo e i [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di [...]


§ 93.9.32 - Legge 28 marzo 1968, n. 382.

Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade.

(G.U. 13 aprile 1968, n. 96)

 

     Art. 1.

     Il quarto comma dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'art. 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

     "I mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonchè da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente art. 2, dedotto il contributo statale".

 

          Art. 2.

     Il quinto comma dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dai seguenti:

     "La garanzia dello Stato, di cui al precedente art. 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

     A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore".

 

          Art. 3.

     In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del precedente art 1, si applicano le norme dell'art. 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

 

          Art. 4.

     Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente art. 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

 

          Art. 5.

     L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli istituti di credito di cui all'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, presente e futura.

 

          Art. 6. [1]

     E' istituito un fondo centrale di garanzia a cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, gli oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale prevista dalla presente legge.

     Il fondo è altresì autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei concessionari interessati al versamento al fondo di cui al presente comma [2].

     Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali versino al fondo specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura proporzionale a quanto versato [3].

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze determina i criteri di assegnazione delle disponibilità del fondo, anche con riferimento agli impegni già assunti, da destinare alle attività autorizzate dai commi secondo e terzo ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalità d'intervento ai nuovi compiti [4].

     Il fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

     Il collegio sindacale del "Fondo" è composto di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore e degli enti concessionari suindicati.

     I membri del comitato e del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il presidente dei suddetti organi.

     Il "Fondo" è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

 

          Art. 7.

     Le norme relative all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione, alla gestione e al funzionamento, nonchè ai criteri e alle modalità di intervento del "Fondo" saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del comitato del "Fondo" medesimo.

 

          Art. 8.

     Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:

     a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;

     b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale;

     c) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilità del "Fondo".

 

          Art. 9.

     Le documentazioni, le formalità, gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Il Fondo di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 1, comma 1025, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[2] Comma inserito dall'art. 39 octies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[3] Comma inserito dall'art. 39 octies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[4] Comma inserito dall'art. 39 octies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.