§ 41.7.1 - D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 416.
Provvedimenti regionali per la Sicilia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:28/12/1944
Numero:416


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:
Art. 2.      Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:
Art. 3.      L'art. 7 del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:
Art. 4.      La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui [...]
Art. 5.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale, nella quale saranno raggruppate le spese di [...]
Art. 6.      Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91.
Art. 7.      E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sicilia un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del provveditore alle [...]
Art. 8.      Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo [...]
Art. 9.      Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha, per il periodo di emergenza, i compiti:
Art. 10.      Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, gli ispettori agrari provinciali prescrivono la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da [...]
Art. 11.      La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative ed altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata [...]
Art. 12.      Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento, [...]
Art. 13.      L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.
Art. 14.      Per l'esecuzione in Sicilia delle opere, pubbliche o private, di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la [...]
Artt. 15. - 32. 
Art. 33.      Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 34.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 41.7.1 - D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 416.

Provvedimenti regionali per la Sicilia.

(G.U. 13 gennaio 1945, n. 6)

 

Capo I

ALTO COMMISSARIO E CONSULTA REGIONALE

 

     Art. 1.

     L'art. 2 del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

     "L'Alto Commissario per la Sicilia:

     a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

     b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

     c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

     Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

     d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia".

 

          Art. 2.

     Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

     a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Palermo e dell'ispettore agrario compartimentale della Sicilia.

     Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sicilia di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica, e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

     Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

     b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

 

          Art. 3.

     L'art. 7 del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

     "E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

     I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del Compartimento delle ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

     Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni".

 

          Art. 4.

     La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

 

          Art. 5.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale, nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

     Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

 

          Art. 6.

     Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91.

 

Capo II

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO

 

          Art. 7.

     E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sicilia un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

     Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di colonizzazione.

 

          Art. 8.

     Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

 

          Art. 9.

     Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha, per il periodo di emergenza, i compiti:

     a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

     b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati;

     c) di favorire la costituzione di associazioni e di cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

 

          Art. 10.

     Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, gli ispettori agrari provinciali prescrivono la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redigono direttamente.

     I piani, approvati, modificati o redatti dagli ispettori, sono resi esecutivi dai prefetti.

     Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario provinciale.

     L'ispettore agrario provinciale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi dell'opera dell'Ente di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

 

          Art. 11.

     La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative ed altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

 

          Art. 12.

     Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

     Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, il prefetto, sentita la Commissione istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, può provvedere, a spese dei proprietari, all'esecuzione dei piani stessi, a mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative, delle quali potrà promuovere la costituzione.

     Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

          Art. 13.

     L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

 

          Art. 14.

     Per l'esecuzione in Sicilia delle opere, pubbliche o private, di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la disponibilità esistente alla data del presente decreto sul fondo autorizzato dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilito il reparto di tale somma fra opere di competenza statale e opere di competenza privata, nonchè il reparto, in non più di sei esercizi, dei relativi limiti di impegno e stanziamenti. Sul fondo predetto sono assegnati venti milioni di lire per l'incremento della facoltà agraria dell'Università di Palermo.

 

Capo III

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE [1]

 

          Artt. 15. - 32. [2]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 33.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 34.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

 


[1]  Capo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[2]  Articolo abrogati dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.