§ 54.4.18 - L. 7 agosto 1997, n. 266.
Interventi urgenti per l'economia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:07/08/1997
Numero:266


Sommario
Art. 1.  Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.
Art. 2.  Finalità della legge.
Art. 3.  Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Art. 4.  Programmi del settore aeronautico.
Art. 5.  Interventi nel settore della ricerca scientifica.
Art. 6.  Imprenditoria femminile.
Art. 7.  Copertura finanziaria.
Art. 8.  Incentivi automatici.
Art. 9.  Metanizzazione del Mezzogiorno.
Art. 10.  Interventi per le zone terremotate.
Art. 11.  Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
Art. 12.  Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo.
Art. 13.  Unità operative dell'ICE all'estero.
Art. 14.  Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.
Art. 15.  Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia.
Art. 16.  Interventi per il settore del commercio e del turismo.
Art. 17.  Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive.
Art. 18.  Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
Art. 19.  Disposizione sulla SVIMEZ.
Art. 20.  Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.
Art. 21.  Piccola società cooperativa.
Art. 22.  Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica.
Art. 23.  Norme concernenti la RIBS Spa.
Art. 24.  Norme in materia di attività di assistenza e consulenza.
Art. 25.  Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo.
Art. 26.  Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.
Art. 27.  Disegno e modello industriale.
Art. 28.  Diritto annuale a favore delle Camere di commercio.
Art. 29.  Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative.
Art. 30.  Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588.
Art. 31.  Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.
Art. 32.  Entrata in vigore.


§ 54.4.18 - L. 7 agosto 1997, n. 266.

Interventi urgenti per l'economia.

(G.U. 11 agosto 1997, n. 186).

 

Art. 1. Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

     1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

     2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

     3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

     4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.

     5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.

 

     Art. 2. Finalità della legge.

     1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative.

 

     Art. 3. Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.

     2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefìci nella misura massima prevista dalla medesima legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefìci della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

     4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi ed agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.

     5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991.

     6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento è elevata al 70 per cento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

     7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse società consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilità di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (ENEA) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.

     8. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, lettera b), le parole: «commerciali e di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «commerciali, turistiche e di servizi»;

     b) al comma 2, lettera b), le parole: «piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi».

     9. [1].

     10. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.

 

     Art. 4. Programmi del settore aeronautico.

     1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

     2. E' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonché, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.

     3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.

 

     Art. 5. Interventi nel settore della ricerca scientifica.

     1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonché di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, è autorizzato, in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.

     2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'INFN e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFN e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato.

     3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonché i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le leggi 10 giugno 1985, n. 284, e 27 novembre 1991, n. 380. Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonchè 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284, nonchè l'art. 2 della legge 27 novembre 1991, n. 380 [2].

     4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     6. [3].

     7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 è abrogata.

 

     Art. 6. Imprenditoria femminile.

     1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.

     2. [Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215] [4].

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefìci della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19971999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 8. Incentivi automatici.

     1. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) l'intensità dell'aiuto concedibile è ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;

     b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;

     c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;

     d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti è elevato fino a un massimo di trenta mesi;

     e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.

     2. [Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5] [5].

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.

     4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

     5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

     7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «della tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali» e le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni».

 

     Art. 9. Metanizzazione del Mezzogiorno.

     1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonchè a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:

     a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;

     b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;

     c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'art. 11, quarto comma, n. 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi [6].

     1 bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento [7].

     2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

     a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;

     b) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna;

     c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE 11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.

     3. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 2, il CIPE dà preferenza ai comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE stesso.

     4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto.

     5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.

     5 bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, per consentire il completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto è effettuato dal CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [8].

     5 ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia [9].

     5 quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni [10].

     5 quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna è attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno [11].

     5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale [12].

 

     Art. 10. Interventi per le zone terremotate.

     1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

     2. [13].

     3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia già raggiunto la misura del 75 per cento.

     4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è abrogato.

     5 [14].

     6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2001 [15].

 

     Art. 11. Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.

     1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o più rate di rimborso dei benefìci ottenuti, ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, può essere concesso di accodare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefìci concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

     Art. 12. Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo.

     1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa Spa, per le necessità di cui al predetto fondo.

     4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.

     7. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di lire 20 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

     Art. 13. Unità operative dell'ICE all'estero.

     1. [16].

 

     Art. 14. Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano. [17]

     1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.

     3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.

     4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

     6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.

 

     Art. 15. Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia.

     1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

     2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.

     3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

     4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

     5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.

     6. [18].

 

     Art. 16. Interventi per il settore del commercio e del turismo. [19]

     [1. E' istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.

     2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.

     3. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

     4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997- 1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «trasporti e comunicazioni» sono inserite le seguenti: «; delle lavanderie industriali.» [20].

     6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (WELMEC) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     7. [21].]

 

     Art. 17. Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive.

     1. [22].

     2. [Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella L. 27 febbraio 1985, n. 49, che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996, che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 17 della citata L. n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge] [23].

     3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     4. Le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con deliberazione del CIPE 13 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonché ad attività di promozione per la diffusione in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonché le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al CIPE per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al Ministero per le politiche agricole e al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

 

     Art. 18. Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

     1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può esser concesso, a valere sulle disponibilità dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso di interesse agevolato.

     2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate; in tal caso i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far sì che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validità della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi è corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo [24].

     3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

 

     Art. 19. Disposizione sulla SVIMEZ.

     1. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) è confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.

 

     Art. 20. Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.

     1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

     2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefìci avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

     3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

     4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     6. II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

 

     Art. 21. Piccola società cooperativa.

     1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.

     2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

     3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

     4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.

     5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

     6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

     7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

     8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

 

     Art. 22. Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica.

     1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1° gennaio 1992, è riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc. e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta di duplicato [25].

     2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:

     a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;

     b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1998, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia della documentazione di cui al comma 1 [26];

     c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

     3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.

     4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

     5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.

     6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

     a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

     b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;

     c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;

     d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).

     7. Fatta salva ogni altra responsabilità derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefìci dal medesimo disciplinati.

     8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.

     9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8.

 

     Art. 23. Norme concernenti la RIBS Spa.

     1. [Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la RIBS Spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi ed i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari] [27].

     2. [Il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della RIBS Spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea] [28].

     3. [Il Ministero per le politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS Spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi, una volta decorso tale termine] [29].

     4. [Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole «Risanamento agro industriale zuccheri» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi a sostegno del settore agro-industriale». Al quarto comma del medesimo articolo 2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»] [30].

     5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

     Art. 24. Norme in materia di attività di assistenza e consulenza.

     1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.

     2. [Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815] [31].

 

     Art. 25. Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo.

     1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo comma, le parole: «né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci» sono soppresse;

     b) il quarto comma è abrogato;

     c) [32].

 

     Art. 26. Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

     1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non è intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.

     2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefìci nella misura massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 27. Disegno e modello industriale.

     1. Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è abrogato.

     2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali.

 

     Art. 28. Diritto annuale a favore delle Camere di commercio.

     1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 ed iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato pagamento è ridotta del 60 per cento.

 

     Art. 29. Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle società cooperative, è assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo 2457-ter del codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese.

     2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1° ottobre 1997.

 

     Art. 30. Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

     1. [33].

     2. Le disposizioni concernenti gli organi della società di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31. Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.

     1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998.

     2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica» sono soppresse.

 

     Art. 32. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Aggiunge le lett. g bis e g ter al comma 1 dell'art. 5 della L. 5 ottobre 1991, n. 317.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dall'art. 16 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36 e così ulteriormente modificato dall'art. 104 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[3] Sostituisce il comma 3 dell'art. 4 della L. 16 maggio 1989, n. 184.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101.

[5] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[6] L'originale comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 28 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[7] L'originale comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 28 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[8] Comma aggiunto dall'art. 28 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[9] Comma aggiunto dall'art. 28 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[10] Comma aggiunto dall'art. 28 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[11] Comma aggiunto dall'art. 28 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[12] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[13] Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 21 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

[14] Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.

[15] Termine così prorogato, da ultimo, dall'art. 15 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[16] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68.

[17] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[18] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 29 della L. 5 ottobre 1991, n. 317.

[19] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

[20] Comma così sostituito dall'art. 78 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[21] Aggiunge 2 periodi alla lett. a), comma 1, art. 7 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[22] Modifica i commi 2 e 3 bis dell'art. 13 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

[23] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[24] Comma così modificato dall'art. 23, comma 3, della L. 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6.

[25] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 11 maggio 1999, n. 140.

[26] Lettera così modificata dall'art. 6 della L. 11 maggio 1999, n. 140.

[27] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[28] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[29] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[30] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[31] Comma abrogato dall'art. 1, comma 149, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[32] Sostituisce il comma quinto dell'art. 22 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

[33] Sostituisce l'art. 29 della L. 11 giugno 1962, n. 588.