§ 98.1.27083 - Legge 23 dicembre 1996, n. 649.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1996
Numero:649


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, [...]


§ 98.1.27083 - Legge 23 dicembre 1996, n. 649.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

(G.U. 23 dicembre 1996, n. 300)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332, e 8 agosto 1996, n. 440.

     3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443.

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 542

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1–bis (Interventi nel settore della pubblica istruzione). — 1. Per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolasticom gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonchè di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.

     2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: “le sale operatorie degli ospedali,” sono inserite le seguenti: “degli istituti di istruzione e di educazione”.

     3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislaativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

     4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni».

     All'articolo 4:

     al comma 5, le parole: «dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997»;

     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6–bis. Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, per i quali è stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, possono esercitare l'attività fino al 31 dicembre 1997».

     Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 11–bis (Differimento termini in materia di stagione venatoria). — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: “dalla stagione venatoria 1994'1995” sono sostituite dalle seguenti: “dal 31 luglio 1997”;

     b) all'articolo 21, comma 1, lettera b), le parole: “entro il 1° gennaio 1995” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio 1997”;

     c) all'articolo 36, comma 6, le parole: “entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 luglio 1997”.

     2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     Art. 11–ter (Utilizzazione di somme non impegnate). — 1. Le autorizzazioni legislative di spesa iscritte in bilancio ai fini della attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

     2. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alla concessione dei buoni pasto ed a quelli relativi alle competenze accessorie di cui agli articoli 36 e 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il biennio 1994–1995, stipulato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».