§ 29.1.74 - Legge 24 maggio 1977, n. 227.
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:24/05/1977
Numero:227


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.  [8]
Art. 8.  [9]
Art. 9.  [10]
Art. 10.  [11]
Art. 11.  [12]
Art. 12.  [13]
Art. 13.  [14]
Art. 14.  [15]
Art. 15.  [16]
Art. 16.  [17]
Art. 17.  [18]
Artt. 18. - 25.  [20]
Art. 26.      Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro [...]
Art. 27.      In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con [...]
Art. 28.  [23]
Art. 29.  [24]
Art. 30.  [25]
Art. 31.      La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo [...]
Art. 32.      I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche
Art. 33.      I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre [...]
Art. 34.      I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente [...]
Art. 35.      Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle [...]
Art. 36.  [27]
Art. 37.  [28]
Art. 38.      A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli [...]


§ 29.1.74 - Legge 24 maggio 1977, n. 227.

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

(G.U. 27 maggio 1977, n. 143)

 

 

Titolo I

COSTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA ESTERA

 

     Art. 1. [1]

 

Titolo II

SEZIONE SPECIALE PRESSO L'INA PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8. [9]

 

          Art. 9. [10]

 

          Art. 10. [11]

 

          Art. 11. [12]

 

          Art. 12. [13]

 

          Art. 13. [14]

 

Titolo III

RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA ED OPERAZIONI ASSICURABILI

 

          Art. 14. [15]

 

          Art. 15. [16]

 

          Art. 16. [17]

 

          Art. 17. [18]

 

Titolo IV

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI, ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO. [19]

 

          Artt. 18. - 25. [20]

 

 

Titolo V

CREDITI FINANZIARI DESTINATI ALLA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA IN CAMPO INTERNAZIONALE

 

          Art. 26.

     Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati [21] .

     Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 27.

     In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati [22] .

     Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministro per il tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi.

     Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati.

     Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministro per il tesoro potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue di cui all'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 28. [23]

 

          Art. 29. [24]

 

          Art. 30. [25]

 

          Art. 31.

     La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'art. 34, lettere a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente art. 15.

 

          Art. 32.

     I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche:

     a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;

     b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente art. 15, lettere g) ed h).

     I titoli di cui alla precedente lettera a), qualora non vengano utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

     I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente art. 15, lettere g) ed h), non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali.

     Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente art. 15, lettere g) ed h), non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     Agli interessi sulle obbligazioni, e titoli similari, emessi dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di operazioni di cui al terzo comma del precedente art. 19, non si applica la disciplina di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

     Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'art. 23 - con o senza garanzia statale - e all'art. 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni [26] .

 

          Art. 33.

     I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

     Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal comitato di gestione.

     Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

 

          Art. 34.

     I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

     La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della sezione soltanto se le siano stati comunicati.

 

          Art. 35.

     Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.

 

          Art. 36. [27]

 

          Art. 37. [28]

 

          Art. 38.

     A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'art. 5.

     Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[2]  Sezione soppressa dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Istituto.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[9]  Articolo modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143

[17]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[19]  Il Titolo IV (artt. 18 - 25) è stato abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[20]  Il Titolo IV (artt. 18 - 25) è stato abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[21]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 9 febbraio 1979, n. 38.

[22]  Comma così sostituito dall'art. 6 dekka L. 9 febbraio 1979, n. 38.

[23]  Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[24]  Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[25]  Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[26]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 27 luglio 1978, n. 393.

[27]  Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[28]  Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.