§ 9.5.10 - L. 29 ottobre 1961, n. 1216.
Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:29/10/1961
Numero:1216


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis.  (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti).
Art. 2. 
Art. 2 bis.  (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione).
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis.  (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi).
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis.  (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria).
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  Denuncia e versamenti.
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.  (Sanzioni).
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 28 bis.  (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea).
Art. 29.  (Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato).
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 


§ 9.5.10 - L. 29 ottobre 1961, n. 1216.

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

(G.U. 2 dicembre 1961, n. 299).

 

TITOLO I

DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI

 

Art. 1.

     Sono soggette alle imposte stabilite nell’annessa tariffa ordinaria (allegato A):

     a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

     b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;

     c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;

     d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l’Italia, quando sono stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e semprechè per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all’estero;

     e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c), e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

     f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate [1].

     Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

     Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

     Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell’annessa tabella (allegato C) nonché quelle per le quali l’esenzione sia prevista da leggi speciali.

     Nulla è innovato alla disciplina dell’esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

 

          Art. 1 bis. (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). [2]

     1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione [3].

     2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.

     3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonchè quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.

 

     Art. 2. [4]

 

          Art. 2 bis. (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). [5]

     1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.

 

     Art. 3.

     Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l’imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nell’allegata tabella C) o comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dall’art. 1, avuto riguardo all’oggetto dell’assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa [6].

     Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di che al precedente comma è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Società, Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.

 

     Art. 4.

     Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia od all’estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorché questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall’assicuratore.

     Nel determinare l’imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con l’aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell’imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all’assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all’assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni ed imposta generale sull’entrata.

     Per le assicurazioni mutue l’imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al precedente comma che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall’art. 2548 del Codice civile.

 

          Art. 4 bis. (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi). [7]

     1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

     2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP.

     3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

     4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

     5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9 [8].

     6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28.

     6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell’Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 9 [9].

 

     Art. 5.

     Per l’esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme a modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l’industria e il commercio, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all’estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

     La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe (allegati A e B) tenendo distinte le somme soggette ad imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.

     Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:

     a) l’agenzia o l’ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell’incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;

     b) il numero o i numeri della polizza, certificato od appendice cui la partita si riferisce;

     c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;

     d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti od anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell’anno in corso verrà indicato anche l’anno;

     e) il periodo di tempo cui si riferisce l’effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;

     f) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell’anno in corso deve essere indicato anche l’anno;

     g) l’importo incassato per premio ed accessori;

     h) l’importo riscosso a titolo di rivalsa dell’imposta.

     Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio od incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti od altri incaricati rendono i propri conti all’assicuratore, senza bisogno che, rispetto all’insieme, si segua l’ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.

     Le partite che fossero pagate direttamente alla sede dell’assicuratore e che non figurassero iscritte presso alcuna agenzia od ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.

     Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie od uffici, o per incaricati speciali.

     Inoltre, è data facoltà di dividere in due separati registri le partite di incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze già emesse.

     Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell’esercizio, e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall’assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l’ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi ed accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.

     Le partite riscosse nell’ultimo trimestre dell’esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma precedente.

     Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere come sopra addizionato e chiuso, e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui all’ottavo comma per l’ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.

 

     Art. 6.

     Per le partite riscosse a mezzo di agenti od incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui al precedente articolo, anziché per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente od incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell’incasso risultante da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.

     L’esercizio di questa facoltà è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:

     a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;

     b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

     c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

     Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all’art. 5 per le operazioni da loro effettuate e tenere altresì copia di tutti i rendiconti mandati all’assicuratore.

     Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.

 

          Art. 6 bis. (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). [10]

     1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.

     2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.

 

     Art. 7.

     Per il registro prescritto dall’art. 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall’art. 2215 del Codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.

     Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l’industria e il commercio, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema meccanografico.

 

     Art. 8.

     Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell’assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell’assicuratore estero. Per gli agenti od incaricati di cui all’art. 6 il registro deve essere tenuto presso la sede dell’agenzia o dell’ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l’una dall’altra.

     Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell’esercizio cui si riferisce.

     Del pari, gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni assoggettate ad imposta.

 

     Art. 9. Denuncia e versamenti. [11]

     1. Gli assicuratori debbono versare all’ufficio del registro entro il mese solare successivo l’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, salvo per quelli relativi al mese di novembre che debbono essere versati entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al quarto comma [12].

     1-bis. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1 [13].

     2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all’ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5a 8,  la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

     2-bis. Sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate [14].

     3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

     4. Sulla base della denuncia l’ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’ammontare del residuo debito o dell’eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell’ufficio del registro.

     5. L’importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

 

     Art. 10. [15]

 

     Art. 11.

     Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia con assicuratori all’estero, la denunzia dell’ammontare del premio e degli accessori versati all’assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all’Ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.

     La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all’assicuratore; l’imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia.

     Per le merci trasportate da o verso l’Italia gli Uffici doganali sono tenuti ad accertare, all’atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all’estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l’imposta dovuta a norma dell’art. 1 della presente legge, o, in caso diverso a segnalare l’assicurazione all’Ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati od hanno sede il contraente o, nell’ipotesi di cui al quinto comma, lettera e), dell’art. 1, la ditta o persona assicurata.

 

     Art. 12.

     Gli assicuratori e i loro agenti od incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo art. 28 e agli uffici dell’Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l’esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all’art. 9.

     Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.

     In caso di rifiuto all’adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

TITOLO II

DELLE IMPOSTE SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

 

     Art. 13. [16]

 

     Art. 14. [17]

 

     Art. 15. [18]

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI

E SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

 

     Art. 16.

     Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell’assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.

     I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall’imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

 

     Art. 17.

     Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.

     Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell’assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle imposte rimborsate dal contraente.

 

     Art. 18.

     E’ fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione od in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma della presente legge, per i quali non sia stata regolarmente pagata l’imposta dovuta e l’eventuale sopratassa.

     In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l’atto scritto per darne pronta comunicazione all’Ufficio del registro.

     La prova del regolare pagamento dell’imposta può essere data con qualsiasi mezzo.

     Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari ed in altri atti conservativi.

 

     Art. 19.

     Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1, 3 e 13 della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta e dell’eventuale sopratassa.

 

     Art. 20.

     Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall’inizio della loro attività denunziare per iscritto all’Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro sede principale:

     a) la qualità delle operazioni che intendono fare;

     b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;

     c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;

     d) se intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 6.

     Alla stessa denunzia da farsi all’Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro residenza sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri.

     Ogni modifica degli elementi della denunzia deve essere notificata entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 21.

     I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l’assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, per l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

     Per i contratti di assicurazione stipulati con assicuratori all’estero da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia sono del pari solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l’assicuratore che ha assunto l’assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attività d’intermediazione per la stipulazione della assicurazione. E’ fatta salva l’applicazione nei confronti dell’eventuale mediatore delle sanzioni previste dall’art. 114 del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 [19].

     Per le assicurazioni previste dall’art. 1, quinto comma, lettera e) è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie la ditta o persona per conto della quale è fatta l’assicurazione.

 

     Art. 22.

     Per la liquidazione delle imposte previste dalla presente legge relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguaglio in lire italiane del valore imponibile si effettua:

     a) per le valute estere negoziabili in Italia, in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l’Ufficio italiano dei cambi accerta ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

     b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per ciascuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro U.S.A. determinato nel modo di cui alla precedente lettera a).

     La liquidazione deve essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio all’assicuratore.

 

     Art. 23.

     Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l’esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell’industria e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge, ai competenti uffici finanziari.

     Questi ultimi uffici sono a loro volta tenuti a comunicare al Ministero dell’industria e del commercio le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell’esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

 

TITOLO IV

DELLE SANZIONI

 

     Art. 24. (Sanzioni). [20]

     1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

     a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni;

     b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta sulle partite non registrate;

     c) infedele indicazione dell’imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, dal duecento al quattrocento per cento dell’imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota;

     d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire otto milioni;

     e) infedele indicazione dell’imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell’imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;

     f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 6, da lire duecentomila a lire un milione;

     g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall’ultimo comma dell’articolo 8, da lire duecentomila a lire un milione;

     h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di lire duecentomila;

     i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, dal duecento al quattrocento per cento dell’imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;

     l) mancata presentazione all’ufficio del registro, prescritta dall’articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione;

     m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 17, da lire duecentomila a lire un milione a carico dell’assicuratore. L’assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, è altresì punito con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed è obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;

     n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all’articolo 20, da lire cinquecentomila a lire due milioni.

 

     Art. 25. [21]

 

     Art. 26.

     Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE,

PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

E PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E LA RECIPROCA ASSISTENZA FRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA [22]

 

     Art. 27.

     Per la risoluzione, in via amministrativa ed in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d’imposta di registro.

 

     Art. 28.

     (Omissis) [23].

     Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l’accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, è altresì demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all’uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

     I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonché gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminato nell’esercizio delle loro funzioni.

 

          Art. 28 bis. (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). [24]

     1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

     2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro.

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

TITOLO VI

DELLA PRESCRIZIONE

 

          Art. 29. (Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato). [25]

     1. In caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.

     2. In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

     3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

     4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.

 

     Art. 29. [26]

     In caso di mancata o di infedele denunzia l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denunzia avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la denunzia infedele.

     L’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative soprattasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l’imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata.

Col decorso di tre anni, computabili dal giorno dell’avvenuta liquidazione definitiva della imposta, si prescrive l’azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.

     L’azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione.

 

     Art. 30.

     L’azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell’effettuato pagamento.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 31.

     Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo art. 33 e ne viene fatta applicazione sull’ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data [27].

     Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all’art. 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota.

     La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l’imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell’assicurazione.

 

     Art. 32.

     Le imposte stabilite dalla tariffa allegata alla presente legge per le assicurazioni contro i danni dell’incendio e per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio sono comprensive del contributo previsto dall’art. 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

     L’obbligo di corrispondere tale contributo cessa con l’entrata in applicazione della presente legge.

     Nei confronti degli assicuratori contro i rischi dell’incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige è ammesso in detrazione dall’imposta dovuta per le assicurazioni di cui al primo comma l’importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta Regione ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 20 agosto 1954, numero 24, nell’ammontare determinato per ciascuno di essi dal decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità alla citata disposizione.

 

     Art. 33.

     Le disposizioni della presente legge e delle tariffe e tabelle ad essa allegate si applicano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano tuttavia esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni i contratti in corso per i quali l’imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio indicato in polizza accumulato per la durata dell’assicurazione.

     Ai fini del pagamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori nel secondo semestre dell’anno 1962, gli stessi sono tenuti a presentare all’Ufficio del registro competente, entro il 31 agosto dello stesso anno e con le modalità di cui all’art. 9, una denuncia dei premi ed accessori, distinti per categorie di assicurazioni e contratti di rendita vitalizia, che si presume possano essere incassati durante tale semestre [28].

     Sulla base della denunzia l’Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta per il semestre stesso, la quale deve essere corrisposta in due rate eguali scadenti il 15 settembre e il 15 dicembre dell’anno 1962 [29].

     La liquidazione definitiva dell’imposta sarà effettuata sulla base della denunzia dei premi ed accessori che gli assicuratori debbono presentare, ai termini e per gli effetti del predetto art. 9, entro il 31 maggio 1963. Nella denunzia dovranno essere distintamente indicati i premi ed accessori incassati nel primo e nel secondo semestre 1962 [30].

     Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell’assicuratore dalla liquidazione definitiva saranno conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno 1963 relativa al pagamento dell’imposta liquidata in via provvisoria per tale anno [31].

     Per il pagamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori fino a tutto il 30 giugno 1962 restano ferme le disposizioni dell’art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281; per i premi ed accessori incassati entro il sopradetto termine ed iscritti nel registro dei premi successivamente al termine stesso, gli assicuratori sono tenuti a presentare una denunzia complementare entro il 30 settembre 1962 corrispondendo l’imposta relativa nei 15 giorni successivi. Restano altresì ferme le disposizioni degli articoli 6 e 28 del citato regio decreto n. 3281 per le assicurazioni marittime ed aeree e per i contratti di rendita vitalizia stipulati fino a tutto il 30 giugno 1962 [32].

 

     Art. 34.

     Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e delle successive leggi modificative ed integrative nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

 

 

Allegato A - Tariffa generale per le assicurazioni soggette all’imposta in misura ordinaria. [33]

 

RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE

Articolo della tariffa

INDICAZIONE DEI CONTRATTI

Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione

1 [34]

A) Assicurazioni sulla vita di qualunque specie e contratti di capitalizzazione

2,50

L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'art. 4 della legge

 

 

B) Assicurazioni sulla vita e contratti per forme di previdenza costituite per legge, contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale , sulla parte del premio afferente alle prestazioni di legge, del contratto collettivo o del regolamento aziendale

2,50

id.

Assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate

2

A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via terra, sempre che, in ragione del tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi della navigazione; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di 60 giorni

7,50

id.

 

 

B) Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione

7,50

id.

Assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri

3

A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti da trasporti terrestri o da trasporti promiscui per terra, acqua ed aria, quando in ragione del tragitto da percorrere, prevalga il rischio terrestre

12,50

id.

 

 

Se derivanti da trasporti ferroviari o da trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando sia prevalente il tragitto da percorrere in ferrovia

12,50

id.

Assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri

 

B) Assicurazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizza

12,50

id.

Assicurazione per la responsabilità civile

4

Assicurazioni per la responsabilità civile, compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi

12,50

id.

Assicurazione contro le disgrazie accidentali ed assimilate

5

Assicurazioni contro le disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, mentali, malattie, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione

2,50

id.

Assicurazioni contro il furto e la rapina

6

Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni contro la rapina

21,25

id.

Assicurazioni contro i danni dello incendio ed assimilate

7

A) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste dalla presente tariffa, dalla tariffa allegato B e tabella allegato C prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio

21,25

id.

 

 

B) Assicurazioni globali incendio e furto

21,25

id.

Assicurazioni di rischi agricoli

8

A) Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi d'incendio

2,50

id.

 

 

B) Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del bestiame

2,50

id.

 

 

C) Assicurazioni della responsabilità civile derivante della proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o dalla proprietà e dall'uso (ivi compresa la conduzione) di macchine agricole

12,50

id.

 

 

D) Assicurazioni stipulate contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili ed arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive e morte impiegate per l'esercizio di aziende agricole o forestali o per l'esercizio di attività connesse dirette alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura ; boschi e piantagioni; frutti e prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario o conduttore dell'azienda agricola o forestale

12,50

id.

Assicurazione dei guasti alle macchine e rischi di montaggio

9

Assicurazioni dei guasti alle macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazione dei rischi di montaggio

21,50

id.

Assicurazione dei rischi connessi all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare

10

A) Assicurazioni per la responsabilità civile connessa al funzionamento di impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti o residui radioattivi

2,50

id.

 

 

B) Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissili o di prodotti radioattivi

2,50

id.

 

 

C) Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia, o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi

2,50

id.

Assicurazioni dei rischi industriali della produzione cinematografica

11

A) Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni già iniziate

21,25

id.

 

 

B) Assicurazioni contro i danni ai films

21,25

id.

Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate

12

Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori d'opera

12,50

id.

Assicurazioni di crediti

13

Assicurazioni della solvibilità dei debitori

12,50

id.

Assicurazioni contro i rischi di impiego

14 [35]

Assicurazioni contro i rischi di impiego connessi alla cessione del quinto dello stipendio

2,50

id.

Assicurazioni delle spese legali

15

Assicurazioni delle spese legali

21,25

id.

Assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento

16

Assicurazioni contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento

12,50

id.

Assicurazioni per la rottura di vetri o di altri o di altri oggetti fragili

17

Assicurazioni contro i rischi di rotture di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili

21,25

id.

Assicurazioni contro il rischio della pioggia

18

Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto ed assicurazioni contro il rischio della pioggia durante le vacanze o durante i viaggi

21,25

id.

Assicurazioni globali dei veicoli a motore

19

Assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi:

 

 

 

 

1) Quando tra i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate

12,50

id.

 

 

2) negli altri casi

12,50

id.

Assicurazioni globali dei fabbricati

20

Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di fabbricati, ivi compresi i condimini, che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o piu' dei seguenti rischi: furto, guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla vigilanza e custodia

21,25

id.

Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia

21

Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio o di responsabilità civile, uno più seguenti rischi, furti, guasti, morte dell'assicurato per incendio per opera di ladri

21,25

id.

Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci

22

Assicurazioni non comprese nella presente tariffa, nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C

21,25

id.

Contratti di rendita vitalizia

23 [36]

Contratti di rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge

2,50

id.

Assicurazioni assistenza [37]

 

 

10

 

 

 

Allegato B - Tariffa speciale per le assicurazioni soggette alla imposta in misura ridotta

 

NATURA DELLE ASSICURAZIONI

Art. della tariffa

INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI

MISURA DELL'IMPOSTA

NOTE

Case popolari ed economiche

1

Contratti di assicurazioni sulla vita umana e garanzia della casa

Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa allegato A)

L'imposta si liquida con le norme di cui all'art. 4 della legge

Impiegati dello Stato

2

Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456

Id.

id.

Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato

3

Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A)

Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa allegato A)

id.

 

 

Allegato C - Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta

 

 

NATURA DELLE ASSICURAZIONI

Art. della tariffa

INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI

NOTE

Società di mutuo soccorso

1

Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, che non siano soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

 

Assicurazioni obbligatorie agli infortuni sul lavoro

2

Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1150, e successive disposizioni modificative ed integrative e dal decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni modificative ed integrative.

 

Assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

3

Operazioni di trasformazioni di capitali in rendite vitalizie effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni modificative ed integrative, ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I.N.P.S.

 

Assicurazioni dei crediti alla esportazione

4

Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti dall'esportazione stipulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953, numero 955, e successive disposizioni modificative ed integrative.

 

Assicurazioni mutue del bestiame in Sardegna

5

Operazioni delle società mutue di assicurazioni per l'assicurazione del bestiame in Sardegna.

 

Assicurazioni aeree

6

Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose o di persone.

L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole società

Biennale di Venezia

7

Assicurazioni delle opere d'arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'Ente "La Biennale di Venezia" sia in Italia che all'estero.

 

Opera Nazionale Combattenti

8

Contratti di assicurazione di beni di pertinenza dell'Opera nazionale combattenti ed enti assimilati.

 

Ente delle Tre Venezie

9

Assicurazioni stipulate dall'Ente delle Tre Venezie in dipendenza della sua attività istituzionale.

 

Indennità impiegati

10

Assicurazioni delle indennità dovute agli impieghi privati di cui privati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente alle prestazioni di legge.

 

Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione

11 [38]

Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione

 

Assicurazioni contro gli eventi calamitosi

11-bis [39]

Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo

 

Avvertenza. - Restano ferme le esenzioni o riduzioni d'imposta previste da leggi speciali.

 


[1] Comma così sostituito dall' art. 124 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Il presente comma aveva sostituito, per effetto dell' art. 28 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49, gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5.

[2] Articolo inserito dall'art. 353 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 320, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[4] Articolo abrogato dall' art. 28 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49 e dall' art. 124 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[5] Articolo inserito dall'art. 353 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[6] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[7] Articolo inserito dall'art. 353 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[8] Comma così sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[9] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, già modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.

[10] Articolo inserito dall'art. 353 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[11] Articolo sostituito dall'art. 11 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

[12] Comma modificato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e ora così sostituito dall'art. 5 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

[13] Comma inserito dall'art. 6 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, già modificato dall'art. 5 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 991, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[14] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[16] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[17] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[18] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[19] Comma così modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[20] Articolo modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e ora così sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[21] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[22] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.

[23] Comma abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[24] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[26] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 5 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

[27] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 agosto 1962, n. 1284.

[28] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 12 agosto 1962, n. 1284.

[29] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 12 agosto 1962, n. 1284.

[30] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 12 agosto 1962, n. 1284.

[31] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 12 agosto 1962, n. 1284.

[32] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 12 agosto 1962, n. 1284.

[33] Allegato modificato dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, dall'art. 9, L. 5 dicembre 1986, n. 856 e dall'art. 4, L. 11 marzo 1988, n. 67.

[34] Articolo soppresso dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[36] Articolo soppresso dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[37] Voce inserita dall'art. 353 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[38] Articolo aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[39] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 769, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.