§ 23.6.14 - L. 20 novembre 2009, n. 166.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.6 norme processuali
Data:20/11/2009
Numero:166


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità [...]


§ 23.6.14 - L. 20 novembre 2009, n. 166.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(G.U. 24 novembre 2009, n. 274 - S.O. n. 215)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135

 

 

All’articolo 1, al comma 1, lettera a), capoverso 15, le parole: «all’articolo 5,» sono sostituite dalla seguente: «al».

 

All’articolo 2:

 

al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, lettera a), le parole: «fatturato di settore» sono sostituite dalle seguenti: «fatturato relativo ai proventi da mercato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non superiore a euro 1.000.000»;

 

al comma 2, dopo le parole: «n. 162, e» sono inserite le seguenti: «nel limite del numero di unità di personale compatibile con l’applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell’ambito delle suddette risorse,»;

 

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

 

«2-bis. All’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: “paragrafi 2, 4, 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “paragrafi 2, 4 e 5”».

 

All’articolo 3:

 

al comma 1, alinea, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al»;

 

al comma 2, alinea, e ai commi 3 e 4, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «citato codice di cui al»;

 

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

 

«4-bis. All’articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: “l’offerta”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “il contratto”»;

 

nella rubrica, le parole: «n. 16» sono sostituite dalle seguenti: «n. 163» e le parole: «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «relativi a lavori».

 

Dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 3-bis. - (Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009). - 1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall’anno 2009 è autorizzata l’implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell’organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull’attività di pesca attraverso l’accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell’attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall’anno 2009 è autorizzato l’avvio di un programma pluriennale per l’implementazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

3. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall’anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

 

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3-ter. - (Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS-regioni). - 1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 è sostituito dal seguente:

 

“289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall’ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni”.

 

2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell’articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell’articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 3-quater. - (Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici, anche all’interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005.

 

3. All’articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

 

4. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 163 è abrogato.

 

Art. 3-quinquies. - (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’Expo Milano 2015). - 1. Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

 

2. Al fine di assicurare l’efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell’articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l’Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.

 

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l’osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

 

5. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l’applicazione del presente comma.

 

6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

All’articolo 4:

 

al comma 1:

 

alla lettera a), la parola: «soppresse» è sostituita dalla seguente: «abrogate»;

 

alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8»;

 

alla lettera e), la parola: «registro» è sostituita dalle seguenti: «Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione» e la parola: «contenute» è sostituita dalla seguente: «indicate»;

 

al comma 2, le parole: «la gestione per le» sono sostituite dalle seguenti: «il supporto nella gestione delle»;

 

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

«3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato»;

 

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

 

«5-bis. All’articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “e all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefìci di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20”».

 

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

 

«Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07). - 1. All’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d’intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».

 

All’articolo 5, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

 

Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

 

«Art. 5-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226, Trattato CE). - 1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all’articolo 311, al comma 2, le parole da: “al ripristino” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall’Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all’articolo 317, comma 5”;

 

b) all’articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.”;

 

c) all’articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “i criteri di determinazione dell’obbligazione risarcitoria stabiliti dall’articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell’articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell’articolo 315 del presente decreto;”;

 

d) all’articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: “sono versate” fino a: “della spesa” sono sostituite dalle seguenti: “affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti finalità”;

 

e) all’articolo 317, il comma 6 è abrogato.

 

2. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

“7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”».

 

All’articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all’obbligo di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall’articolo 2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “dall’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2012”».

 

All’articolo 8, nella rubrica, le parole: «Procedure d’infrazione n. 2006/114» sono sostituite dalle seguenti: «Procedure d’infrazione n. 2006/2114».

 

Dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:

 

«Art. 8-bis. - (Destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti). - 1. All’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nell’ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, è destinato al Centro nazionale trapianti, al fine dell’attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, in corso di recepimento”».

 

All’articolo 11, al comma 1, alinea, la parola: «dal» è sostituita dalla seguente: «del».

 

All’articolo 12, al comma 1, capoverso 141-bis, dopo le parole: «nella lista di cui al» sono inserite le seguenti: «decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi del».

 

All’articolo 13, al comma 4, lettera b), alle parole: «l-bis) cedere» è premesso il segno: «“».

 

L’articolo 14 è soppresso.

 

All’articolo 15:

 

al comma 1:

 

alla lettera a), dopo le parole: «distribuzione di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali»;

 

dopo la lettera a), è inserita la seguente:

 

«a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: “sono determinati” sono inserite le seguenti: “, entro il 31 dicembre 2012,”»;

 

alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: «l’attribuzione dei compiti operativi» sono sostituite dalle seguenti: «l’attribuzione di specifici compiti operativi»;

 

alla lettera c), capoverso 4-bis, le parole da: «L’Autorità» fino a: «propria delibera,» sono sostituite dalle seguenti: «I regolamenti di cui al comma 10 definiscono»;

 

alla lettera d), capoverso 8, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2»; al medesimo capoverso, lettera d), le parole da: «ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015»;

 

alla lettera d), capoverso 9, secondo periodo, dopo la parola: «regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.»;

 

alla lettera e), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «nell’alinea»;

 

alla lettera g), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

 

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

 

«1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio»;

 

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

 

«2-bis. All’articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”.

 

2-ter. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.

 

2-quater. All’articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: “centoventi” è sostituita dalla seguente: “duecentodieci”».

 

All’articolo 16, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

 

«8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitività dei prodotti agro-alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono inseriti i seguenti:

 

“2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalità legate all’attività di smarchiatura.

 

2-ter. L’autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all’organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo”».

 

All’articolo 17, al comma 2, dopo le parole: «incarico di coordinatore e rilevatore,» sono inserite le seguenti: «anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie,».

 

Dopo l’articolo 17, è inserito il seguente:

 

«Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca). - 1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie di cui all’articolo 97 del medesimo regolamento, il fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a ciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agli impianti, alle quote, alle quantità di pescato, alle dotazioni strutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartite dall’autorità di audit di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del predetto regolamento (CE) n. 1198/2006».

 

All’articolo 18, al comma 1, dopo le parole: «la produzione conseguita,» sono inserite le seguenti: «le trattenute e» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

 

All’articolo 19, al comma 2, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 102» sono aggiunte le seguenti: «, per essere destinate alle finalità di cui al predetto articolo 13-bis, comma 8, previo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato».

 

Dopo l’articolo 19, sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 19-bis. - (Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali). - 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l’istituzione della banca dati per l’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all’Allegato 1 al presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.

 

2. A decorrere dall’esercizio 2008 e fino a tutto l’anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell’interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell’interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

3. All’articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: “Contestualmente all’adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema” sono sostituite dalle seguenti: “Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010”.

 

Art. 19-ter. - (Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1. Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale ai princìpi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della:

 

a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla regione Campania;

 

b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;

 

c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla regione Toscana.

 

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono posti in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento delle società di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

 

3. Entro i novanta giorni successivi al completamento degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, la regione Campania cede, per il tramite della società Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d’azienda di tale società costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane utilizzate per l’esercizio dei collegamenti con l’arcipelago pontino.

 

4. Le società di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le attività e passività connesse.

 

5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto l’aspetto contabile, non determinano sui bilanci rispettivamente della società Tirrenia di navigazione e della società Caremar riflessi di carattere economico ma solo patrimoniale.

 

6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all’articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle more della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai commi da 16 a 18.

 

7. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una regione sono esercitati dalla stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.

 

8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonché la Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono privatizzate, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l’affidamento dei servizi marittimi sia l’apertura del capitale ad un socio privato.

 

9. Ai fini di cui al comma 8:

 

a) entro il 31 dicembre 2009:

 

1) è pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonché, per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;

 

2) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);

 

3) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);

 

4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;

 

5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 4);

 

b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di quanto disposto dal comma 3:

 

1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della società della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d’azienda di cui al comma 3;

 

2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Caremar e quella della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d’azienda di cui al comma 3, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 1).

 

10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati all’atto del completamento delle procedure di gara di cui al medesimo comma 9.

 

11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l’utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole.

 

12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale delle singole società esercenti i servizi oggetto di convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Per le società Siremar S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante designato dal Ministero dell’economia e delle finanze assume le funzioni di presidente.

 

13. Per la privatizzazione dell’intero capitale della Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresì la cessione dell’intero capitale sociale della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a 7, nonché dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009.

 

14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio è di trenta giorni dall’avvio del procedimento.

 

15. All’articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

 

16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:

 

a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;

 

b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895;

 

c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;

 

d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;

 

e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832.

 

17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d’azienda per l’esercizio dei collegamenti con l’arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sono così ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.

 

18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15 è incrementato, senza maggiori oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in misura parametrata al maggiore onere derivante dall’attuazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

 

19. Nell’ambito delle risorse iscritte in conto residui, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’importo di 7 milioni di euro, per l’anno 2009, è finalizzato all’ammodernamento e all’adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia.

 

20. Previa richiesta delle regioni interessate al processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all’utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare fronte a specifiche criticità nel settore del cabotaggio marittimo.

 

21. Al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico sono riconosciuti alle società oggetto del processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell’assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e marittime e dei princìpi sanciti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dal codice della navigazione.

 

22. All’articolo 7-sexies, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle società del Gruppo Tirrenia, delle società da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d’azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può concedere per dodici mesi l’intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti”.

 

23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e quanto a 22.002 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro a decorrere dall’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

24. Per le regioni a statuto speciale l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 è subordinata all’emanazione, ove occorrente, di apposite norme di attuazione.

 

25. L’articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l’articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

 

26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono soppressi.

 

27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle risorse iscritte per l’anno 2009 sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per essere trasferita nell’anno 2010 alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. E' altresì trasferito alla citata contabilità speciale di cui al periodo precedente, con le medesime modalità, l’importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di spesa.

 

Art. 19-quater. - (Modifiche all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Causa C-561/07 - Procedura d’infrazione 2005/2433). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee l’11 giugno 2009 nella causa C-561/07, all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

“4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

 

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

 

b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività”;

 

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: “aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o”».

 

All’articolo 20, comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto legislativo».

 

Dopo l’articolo 20, sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 20-bis. - (Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE). - 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 3 dell’articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo”;

 

b) dopo il comma 3 dell’articolo 130 sono inseriti i seguenti:

 

“3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

 

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

 

a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

 

b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

 

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

 

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

 

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

 

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

 

g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

 

3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante”;

 

c) all’articolo 162:

 

1) al comma 2-bis, le parole: “ventimila euro” sono sostituite dalle seguenti: “diecimila euro”;

 

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

“2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo”.

 

2. Il registro previsto dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice.

 

3. All’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: “sino al 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135”.

 

4. All’articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico”.

 

5. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 20-ter. - (Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185). - 1. Al fine di dare attuazione all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 14. - 1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.

 

2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

 

3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto”;

 

b) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 17. - 1. Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge.

 

2. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni.

 

3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi”».

 

E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:

 

"Allegato 1"