§ 93.15.6 - Legge 20 dicembre 1974, n. 684.
Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:20/12/1974
Numero:684


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'attività di trasporto di merci di massa, secche e liquide, prevista nell'art. 1, lettera a), sarà svolta secondo criteri di prevalente specializzazione da apposite società di navigazione, al [...]
Art. 3.      Alla data del 31 dicembre 1974 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate a norma della legge 2 giugno 1962, n. 600
Art. 4.      Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'art. 1, lettera b), il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare [...]
Art. 5.      Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i programmi relativi ai servizi di trasporto di merci di linea, da svolgere nell'anno successivo, vengono sottoposti al Ministro per la marina [...]
Art. 6.      I servizi passeggeri di linea, attualmente esercitati dalle società "Italia" di navigazione per azioni, "Lloyd Triestino" di navigazione per azioni, "Adriatica" di navigazione per azioni vengono [...]
Art. 7.      Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo precedente, mediante apposite convenzioni annuali da stipulare di [...]
Art. 8.      I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'art. 1, lettera c), nonchè eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Per motivi di traffico, ovvero per le esigenze indicate nel primo comma dell'art. 8, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Nei casi di gravi deficienze o inadempienze indicati nelle norme di attuazione, il Ministro per la marina mercantile contesta i relativi addebiti alla società interessata, assegnando [...]
Art. 13.      Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza tecnica sullo svolgimento delle linee e dei servizi
Art. 14.      Fermo restando il disposto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, [...]
Art. 15.      Per la stipulazione degli atti previsti e dipendenti dall'applicazione della presente legge, gli onorari notarili sono liquidati nella misura prevista dalla tariffa notarile ridotta di un quarto
Art. 16.      Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a regolare con apposite convenzioni le situazioni [...]
Art. 17.      Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a regolare con apposite convenzioni gli oneri derivanti alle società [...]
Art. 18.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 93 miliardi con le somme già iscritte al capitolo 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della [...]
Art. 19.      Fino alla data di approvazione delle convenzioni previste dalla presente legge, il Ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per il tesoro, corrisponde, in rate mensili posticipate, [...]
Art. 20.      In aggiunta ai limiti di impegno previsti nell'art. 6 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 4 mila milioni per l'anno 1975, di lire 6 mila [...]
Art. 21.      Le norme necessarie per l'attuazione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del [...]
Art. 22.      Sono abrogati il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito con legge 10 luglio 1937, n. 1002, la legge 2 giugno 1962, n. 600, nonchè ogni altra disposizione contraria ed [...]


§ 93.15.6 - Legge 20 dicembre 1974, n. 684.

Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

(G.U. 24 dicembre 1974, n. 336).

 

     Art. 1. [1]

     [Le società di navigazione a partecipazione statale del gruppo FINMARE concorrono a realizzare una nuova politica marittima per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale.

     Le anzidette società di navigazione, al cui capitale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipa, direttamente od indirettamente, per almeno il 51 per cento, esercitano, ai fini predetti, le seguenti attività:

     a) il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento delle industrie di base, ai sensi del successivo art. 2;

     b) il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo art. 4;

     c) i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, ai sensi del successivo art. 8;

     d) i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;

     e) [2];

     f) la gestione stralcio dei servizi internazionali passeggeri, ai sensi del successivo art. 6.

     Le attività indicate nel comma precedente sono svolte in regime di libera attività imprenditoriale, avendo presenti le esigenze della massima efficienza ed economicità, secondo criteri di funzionalità e di specializzazione.]

 

          Art. 2.

     L'attività di trasporto di merci di massa, secche e liquide, prevista nell'art. 1, lettera a), sarà svolta secondo criteri di prevalente specializzazione da apposite società di navigazione, al cui capitale la Società finanziaria marittima (FINMARE) partecipi in misura non inferiore al 51 per cento. Le altre quote di partecipazione azionaria, fino al massimo del 49 per cento, potranno essere riservate ad altri enti o società a prevalente partecipazione statale, a società private, nazionali od estere.

     I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell'art. 1, lettera d), sono svolti da società di navigazione appositamente costituite al cui capitale la Finmare partecipa in misura non inferiore al 30 per cento [3].

     La costituzione delle nuove società di navigazione e le eventuali fusioni fra società di navigazione esistenti e le nuove, utili a garantire la migliore gestione dell'attività indicata nel primo comma, qualora siano effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno fruire dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può concedere una proroga del termine indicato nel precedente comma, non superiore a sei mesi.

 

          Art. 3.

     Alla data del 31 dicembre 1974 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate a norma della legge 2 giugno 1962, n. 600.

     Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a stipulare con le società indicate nell'art. 1 nuove convenzioni, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

 

          Art. 4.

     Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'art. 1, lettera b), il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per le partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi ovvero il mantenimento di determinate linee per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione:

     a) per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento per un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui per l'avviamento dei nuovi servizi venga autorizzato il temporaneo noleggio a scafo nudo di navi in attesa dell'immissione in linea di nuove unità, il contributo di avviamento, fermo restando il limite massimo di cinque anni, è pari al compenso di noleggio ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, detratte le spese di manutenzione e assicurazione eventualmente a carico del noleggiatore. Per le navi delle quali sia stato autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre 1976, non si tiene conto, ai fini della determinazione del periodo di cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento, della durata del noleggio, entro il limite di tre anni;

     b) per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari [4].

     Le convenzioni relative alle sovvenzioni indicate nella lettera b) del comma precedente hanno durata annuale e possono essere rinnovate per un periodo massimo di cinque anni.

     L'eventuale ulteriore intervento finanziario dello Stato è stabilito con apposita legge.

 

          Art. 5.

     Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i programmi relativi ai servizi di trasporto di merci di linea, da svolgere nell'anno successivo, vengono sottoposti al Ministro per la marina mercantile.

     Il Ministro per la marina mercantile, entro il successivo 30 aprile, approva o modifica gli anzidetti programmi e determina, sentito il Ministro per il tesoro, l'ammontare degli eventuali contributi e sovvenzioni, da iscriversi nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno successivo.

 

          Art. 6.

     I servizi passeggeri di linea, attualmente esercitati dalle società "Italia" di navigazione per azioni, "Lloyd Triestino" di navigazione per azioni, "Adriatica" di navigazione per azioni vengono annualmente ridotti, con la necessaria gradualità, fino alla loro totale eliminazione, da attuarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società finanziaria marittima (FINMARE) presenterà al Ministro per la marina mercantile il programma di trasformazione delle attività delle società dal settore passeggeri agli altri settori indicati nell'art. 1. Il programma è approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, anche agli effetti dei successivi articoli 7 e 17, sentito un comitato nominato dallo stesso Ministro per la marina mercantile, composto da rappresentanti dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti e delle partecipazioni statali nonchè delle organizzazioni sindacali interessate.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo precedente, mediante apposite convenzioni annuali da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali.

     Le sovvenzioni indicate nel comma che precede debbono assicurare nel triennio la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico; in via preventiva, tali sovvenzioni sono determinate sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti e delle spese di esercizio, ivi inclusi i costi di organizzazione e gli oneri finanziari.

     Con gli stessi criteri, di cui al comma precedente, sarà determinata in via definitiva la sovvenzione per le quattro società di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974 e limitatamente ai servizi di cui al precedente art. 6.

 

          Art. 8.

     I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'art. 1, lettera c), nonchè eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno.

     [Il Ministro per la marina mercantile è pertanto autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio degli anzidetti servizi, mediante apposita convenzione, da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, per la durata di anni venti] [5].

 

          Art. 9. [6]

     [La convenzione prevista dall'articolo precedente deve indicare:

     1) l'elenco delle linee da svolgere;

     2) la frequenza di ogni singola linea;

     3) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;

     4) la sovvenzione, che deve essere determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio e dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.

     Entro il 30 giugno di ciascun anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione del relativo esercizio [7].]

 

          Art. 10.

     Per motivi di traffico, ovvero per le esigenze indicate nel primo comma dell'art. 8, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, può chiedere in qualunque momento la revisione della convenzione indicata nel secondo comma dello stesso art. 8.

     La revisione della convenzione può essere chiesta inoltre dalle parti a seguito di modifica dell'elenco delle linee da svolgere, ovvero dei tipi o del numero delle navi da adibire alle linee, nonchè in relazione al compimento di grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento delle navi.

     Qualora nell'effettuazione della revisione prevista dal presente articolo non sia raggiunto un accordo tra i Ministri stipulanti e la società, si provvede alla definizione della controversia a mezzo di apposito arbitrato previsto dalle convenzioni.

 

          Art. 11. [8]

     Per la riqualificazione del personale interessato dai provvedimenti di radiazione di cui al precedente art. 6 saranno effettuati appositi corsi professionali.

     La durata e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma precedente saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi delle norme vigenti in materia.

     Il personale partecipante ai corsi sarà imbarcato in soprannumero ed i relativi oneri saranno regolati con le convenzioni previste dal successivo art. 17.

 

          Art. 12.

     Nei casi di gravi deficienze o inadempienze indicati nelle norme di attuazione, il Ministro per la marina mercantile contesta i relativi addebiti alla società interessata, assegnando contestualmente un congruo termine per la loro eliminazione.

     Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per la marina mercantile ed il Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono sciogliere gli organi sociali e procedere alla nomina di un commissario per la gestione della società.

     Il commissario provvede ad eliminare le anzidette deficienze o inadempienze ed a convocare l'assemblea per la ricostituzione degli organi sociali non appena le dette deficienze o inadempienze siano state eliminate.

     La gestione commissariale non può, comunque, eccedere la durata di un anno.

 

          Art. 13.

     Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza tecnica sullo svolgimento delle linee e dei servizi.

     Il predetto Ministero, d'intesa con il Ministero del tesoro e con quello delle partecipazioni statali, ha facoltà di procedere ad ispezioni e controlli, nonchè di chiedere dati, elementi e documenti o di prendere in esame registri, libri, corrispondenza ed ogni altro documento che sia ritenuto necessario.

     La vigilanza di cui ai precedenti commi è fatta nell'interesse della società e le spese relative graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, da farsi affluire alla entrata dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessità, con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 14.

     Fermo restando il disposto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria di L. 10.000:

     a) tutte le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge;

     b) gli atti posti in essere dalle società indicate negli articoli 1 e 2, dalla Società finanziaria marittima (FINMARE) e dall'Istituto per la ricostruzione industriale, riguardanti costruzioni, compravendite, permute, conferimenti e trasferimenti di navi, noleggi, apertura di crediti e finanziamenti, compresi le garanzie e gli aumenti di capitale.

 

          Art. 15.

     Per la stipulazione degli atti previsti e dipendenti dall'applicazione della presente legge, gli onorari notarili sono liquidati nella misura prevista dalla tariffa notarile ridotta di un quarto.

 

          Art. 16.

     Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a regolare con apposite convenzioni le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari derivanti alle società indicate nell'art. 1 dai provvedimenti di radiazione del naviglio attuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 17.

     Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a regolare con apposite convenzioni gli oneri derivanti alle società indicate nell'art. 1 dai provvedimenti di attuazione del programma di cui all'art. 6, relativi al personale, adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 18.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 93 miliardi con le somme già iscritte al capitolo 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e con quelle che verranno iscritte nei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

 

          Art. 19.

     Fino alla data di approvazione delle convenzioni previste dalla presente legge, il Ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per il tesoro, corrisponde, in rate mensili posticipate, acconti il cui ammontare complessivo non superi il 90 per cento dell'importo globale indicato nel precedente art. 18.

 

          Art. 20.

     In aggiunta ai limiti di impegno previsti nell'art. 6 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 4 mila milioni per l'anno 1975, di lire 6 mila milioni per l'anno 1976 e di lire 7 mila milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980.

     All'onere relativo all'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che la erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno è assunto.

 

          Art. 21.

     Le norme necessarie per l'attuazione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per le partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 22.

     Sono abrogati il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito con legge 10 luglio 1937, n. 1002, la legge 2 giugno 1962, n. 600, nonchè ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1000, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[2] Lettera soppressa dall'art. 1 della L. 23 giugno 1977, n. 373.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 giugno 1977, n. 373.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 23 giugno 1977, n. 373.

[5] Comma abrogato dall'art. 1, comma 1000, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1000, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 23 giugno 1977, n. 373.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 23 giugno 1977, n. 373.