§ 95.10.15 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Disciplina dell'imposta di registro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:26/10/1972
Numero:634


Sommario
Art. 1.  Oggetto dell'imposta.
Art. 2.  Atti soggetti a registrazione.
Art. 3.  Contratti verbali.
Art. 4.  Operazioni di società ed enti esteri.
Art. 5.  Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso.
Art. 6.  Caso d'uso.
Art. 7.  Atti non soggetti a registrazione.
Art. 8.  Registrazione volontaria.
Art. 9.  Ufficio competente.
Art. 10.  Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.
Art. 11.  Richiesta di registrazione degli atti scritti.
Art. 12.  Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri.
Art. 13.  Termini per la richiesta di registrazione.
Art. 14.  Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione.
Art. 15.  Registrazione d'ufficio.
Art. 16.  Esecuzione della registrazione.
Art. 16 bis.  Registrazione delle denunce dei contratti verbali di locazione.
Art. 17.  Effetti della registrazione.
Art. 18.  Denuncia di eventi successivi alla registrazione.
Art. 19.  Interpretazione degli atti.
Art. 20.  Atti che contengono più disposizioni.
Art. 21.  Enunciazione di atti non registrati.
Art. 22.  Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse; eredità e comunioni indivise.
Art. 23.  Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze.
Art. 24.  Atti a titolo oneroso e gratuito.
Art. 25.  Presunzione di liberalità.
Art. 26.  Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione.
Art. 27.  Risoluzione del contratto.
Art. 28.  Ratifica, convalida o conferma.
Art. 29.  Cessione del contratto.
Art. 30.  Dichiarazione di nomina.
Art. 31.  Mandato irrevocabile e atto di surrogazione.
Art. 32.  Divisioni e assegnazioni.
Art. 33.  Contratti a prezzo indeterminato.
Art. 34.  Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.
Art. 34 bis.  [10]
Art. 35.  Sentenze e provvedimenti giudiziari.
Art. 36.  Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto.
Art. 37.  Atti soggetti a registrazione in caso d'uso.
Art. 38.  Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 39.  Liquidazione dell'imposta.
Art. 40.  Imposta principale, suppletiva e complementare.
Art. 41.  Base imponibile.
Art. 42.  Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi.
Art. 43.  Rendite e pensioni.
Art. 44.  Enfiteus.i
Art. 45.  Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.
Art. 46.  Valore dei crediti.
Art. 47.  Atti ed operazioni di società e di associazioni.
Art. 48.  Valore venale.
Art. 49.  Determinazione del valore venale degli immobili e delle aziende.
Art. 50.  Definizione dell'imponibile per adesione.
Art. 51.  Atti sprovvisti di indicazioni necessarie.
Art. 52.  Riscossione dell'imposta in sede di registrazione.
Art. 53.  Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione.
Art. 54.  Riscossione in pendenza del giudizio, riscossione coattiva e privilegio.
Art. 55.  Soggetti obbligati al pagamento.
Art. 56.  Subingresso nelle azioni e privilegi dell'amministrazione.
Art. 57.  Registrazione a debito.
Art. 58.  Modalità per la registrazione a debito.
Art. 59.  Recupero delle imposte prenotate a debito.
Art. 60.  Nullità dei patti contrari alla legge.
Art. 61.  Comunicazione di atti e notizie.
Art. 62.  Attestazione degli estremi di registrazione degli atti.
Art. 63.  Divieto di allegare o enunciare atti non registrati.
Art. 64.  Divieto di rilascio di atti non registrati.
Art. 65.  Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali.
Art. 66.  Controllo del repertorio.
Art. 67.  Omissione o tardività della richiesta di registrazione e della presentazione della domanda.
Art. 68.  Tardività del pagamento.
Art. 69.  Insufficiente dichiarazione di valore.
Art. 70.  Occultazione di corrispettivo.
Art. 71.  Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio.
Art. 72.  Altre infrazioni.
Art. 73.  Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse.
Art. 74.  Decadenza dell'azione della finanza.
Art. 75.  Decadenza dell'azione del contribuente.
Art. 76.  Prescrizione del diritto alla riscossione dell'imposta liquidata.
Art. 77.  Disposizioni transitorie.
Art. 78.  Disposizioni transitorie in materia di agevolazioni.
Art. 79.  Restituzione di imposte a società ed enti della Comunità economica europea.
Art. 80.  Norme abrogate.
Art. 81.      Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.


§ 95.10.15 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Disciplina dell'imposta di registro.

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto dell'imposta.

     L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegato A al presente decreto, agli atti soggetti a registrazione o registrati volontariamente.

 

          Art. 2. Atti soggetti a registrazione.

     Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

     1) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;

     2) i contratti verbali indicati nell'art. 3;

     3) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4;

     4) gli atti formati all'estero, comprese le sentenze pronunziate dai consoli italiani, che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali su beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

 

          Art. 3. Contratti verbali.

     Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:

     1) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;

     2) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

     Gli altri contratti verbali sono soggetti a registrazione quando siano enunciati in atti presentati per la registrazione, a norma dell'art. 21.

 

          Art. 4. Operazioni di società ed enti esteri.

     Sono soggetti a registrazione:

     a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede amministrativa di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede amministrativa di associazioni, enti pubblici e privati, consorzi ed altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, parimenti costituiti all'estero;

     b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettere a) avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea;

     c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, della sede amministrativa o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella amministrativa non si trovi in uno Stato della Comunità economica europea;

     d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità europea, della sede amministrativa di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335;

     e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d) ed avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea;

     f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede amministrativa né quella legale in uno Stato della Comunità economica europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunità l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

     g) l'aumento dei capitali destinati alle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a).

     Per sede amministrativa si intende la sede della direzione effettiva.

 

          Art. 5. Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso.

     Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

     Le scritture private non autenticate relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto sono soggette a registrazione in caso d'uso. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.

 

          Art. 6. Caso d'uso.

     Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di una obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.

 

          Art. 7. Atti non soggetti a registrazione.

     Per gli atti indicati nella tabella allegato B non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati volontariamente alla registrazione l'imposta è dovuta in misura fissa.

 

          Art. 8. Registrazione volontaria.

     Chiunque vi abbia interesse può chiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

 

Titolo II

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

 

          Art. 9. Ufficio competente.

     Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'art. 10.

     La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

 

          Art. 10. Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.

     La registrazione deve essere richiesta:

     1) dalle parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero;

     2) dai notai, dagli ufficiali giudiziari, dai segretari o delegati della pubblica amministrazione e dagli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi compiuti, ricevuti o autenticati;

     3) dai cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali, alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.

 

          Art. 11. Richiesta di registrazione degli atti scritti.

     Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui al n. 2) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati al n. 3) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

     Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal precedente comma deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati più originali, il richiedente può presentarne anche più di due e chiedere che su tutti venga apposta la notazione di cui al quarto comma dell'art. 16 [1].

     Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento avanti il pretore. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli Uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.

     La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati.

 

          Art. 12. Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri.

     La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta sui modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità ed il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

     Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente.

     Ai fini del presente decreto la denuncia assume qualità di atto.

 

          Art. 13. Termini per la richiesta di registrazione.

     La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formati in Italia, entro sessanta giorni se formati all'estero.

     Per gli inventari, le ricognizioni e le descrizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dell'inizio della loro esecuzione.

     Per i provvedimenti e gli atti di cui al n. 3) dell'art. 10, diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiederne la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato.

     Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall' iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagliartt. 2505 e seguenti del Codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione della sede amministrativa, legale o secondaria ovvero dal trasferimento della sede amministrativa o legale nel territorio dello Stato.

 

          Art. 14. Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione.

     Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria o per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'articolo precedente decorre dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia a norma del comma successivo del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile.

     Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autentica, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma precedente.

 

          Art. 15. Registrazione d'ufficio.

     In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati nell'art. 10 la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:

     1) per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate conservati presso il pubblico ufficiale che li ha formati o le ha autenticate; qualora non si rinvenga un atto pubblico o una scrittura privata iscritti nel repertorio, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi da questo desumibili;

     2) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso;

     3) per i contratti verbali di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando il contratto o l'operazione, in difetto di prova diretta, risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti;

     4) per i contratti verbali di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso, la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi precise e concordanti.

     Nelle ipotesi previste dai nn. 3) e 4) del comma precedente è ammessa la prova contraria ad esclusione di quella testimoniale.

 

          Art. 16. Esecuzione della registrazione.

     La registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.

     L'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni; il differimento non è consentito qualora ritardi o impedisca l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.

     La registrazione consiste nell'annotazione degli atti e delle denunce in appositi registri con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse; sono conservate in appositi volumi rilegati le richieste di registrazione, previste dall'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, così come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, sulle quali viene apposto il numero e la data di registrazione [2] .

     L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati [3] .

     Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme.

 

          Art. 16 bis. Registrazione delle denunce dei contratti verbali di locazione. [4]

     In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente l'imposta dovuta sulle denunce di contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, è liquidata dallo stesso denunciante ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo in un conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro affitti di Roma. Il termine predetto decorre dall'inizio della esecuzione del contratto o dalla data in cui è attuata la cessione o ha effetto la risoluzione o la proroga.

     La disposizione del comma precedente si applica anche alle denunce di cui all'art. 34, qualora si riferiscano a contratti scritti, già registrati, di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nello Stato.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, è stabilito il numero del conto corrente postale di cui al primo comma ed approvato lo speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il nome del richiedente, la natura dell'atto, le parti fra le quali questo è stato posto in essere. L'apposizione da parte dell'ufficio postale del bollo a data e la conservazione presso l'ufficio del registro della parte del modello ad esso riservata sostituiscono la registrazione.

 

          Art. 17. Effetti della registrazione.

     La registrazione attesta l'esistenza degli atti, attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile e ne assicura la conservazione. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali che vengono distrutte.

     Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali sia ancora in possesso, nonché delle note di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente.

 

          Art. 18. Denuncia di eventi successivi alla registrazione.

     L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di un evento che a norma degli artt. 23,26, 33 e 34 dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata chiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

     Il termine di cui al precedente comma è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

     Per gli aumenti di capitale di cui all'ultimo comma dell'art. 26 e per le emissioni di obbligazioni o di altri titoli di credito in serie la denuncia deve essere presentata, anziché nel termine stabilito dal primo comma, entro sei mesi dalla data della relativa deliberazione, limitatamente alle quantità sottoscritte o collocate in tale periodo, o di bimestre in bimestre per quelle intervenute successivamente.

 

Titolo III

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

 

          Art. 19. Interpretazione degli atti.

     Le imposte sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

 

          Art. 20. Atti che contengono più disposizioni.

     Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

     Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.

     Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono [5] .

 

          Art. 21. Enunciazione di atti non registrati.

     Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 67.

     L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene le enunciazioni [6].

     Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 35, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

 

          Art. 22. Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse; eredità e comunioni indivise.

     Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti prezzi distinti.

     La disposizione del comma precedente non si applica per i crediti, nonché per i beni mobili, e le rendite facenti parte di un'eredità indivisa, o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione della cessione dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

     Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

     Nelle cessioni di azienda comprensiva di beni immobili, ai fini della applicazione delle diverse aliquote le passività si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.

 

          Art. 23. Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze.

     Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.

     Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

 

          Art. 24. Atti a titolo oneroso e gratuito.

     Un atto in parte gratuito e in parte oneroso è soggetto all'imposta prevista dal presente decreto per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle successioni o donazioni per la parte a titolo gratuito.

 

          Art. 25. Presunzione di liberalità.

     I trasferimenti immobiliari posti in essere fra parenti in linea retta si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria, se la relativa imposta risulti inferiore a quella dovuta in caso di trasferimento a titolo gratuito.

     Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista un rapporto di parentela in linea retta. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito; tuttavia la prova della inesistenza di un rapporto di parentela in linea retta può essere data entro un anno dalla stipulazione dell'atto ed autorizza il rimborso della maggiore imposta pagata.

     La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.

 

          Art. 26. Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione.

     Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento della imposta in misura fissa.

     Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione.

     Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.

     Gli atti soggetti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta fissa.

     La disposizione del primo comma si applica per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione e per gli altri atti indicati nell'art. 14, la cui registrazione venga richiesta prima della scadenza del termine ivi stabilito.

     Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga la approvazione o l'omologazione, o quando l'atto diviene eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa.

     Gli atti di cui al precedente comma quando siano presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14 sono soggetti alla sola imposta fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione e l'atto diviene eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta dovuta secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.

     Gli aumenti di capitale attuati mediante emissione di nuove azioni a pagamento e le emissioni di obbligazioni e di altri titoli di credito in serie si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione e del collocamento.

 

          Art. 27. Risoluzione del contratto.

     La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero se è posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.

     In ogni altro caso l'imposta è dovuta in misura fissa se la risoluzione è gratuita e in misura proporzionale quando è pattuito un corrispettivo. Agli effetti della determinazione dell'imposta proporzionale il corrispettivo della risoluzione e gli effetti da questa derivanti si considerano disposizioni necessariamente connesse.

     Il disposto del comma precedente si applica alle transazioni.

 

          Art. 28. Ratifica, convalida o conferma.

     La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta in misura fissa, salvo il disposto dell'art. 21.

     Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.

     Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione dell'obbligazione o di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.

     Il disposto del comma precedente si applica per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.

 

          Art. 29. Cessione del contratto.

     La cessione del contratto è soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto.

     Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

 

          Art. 30. Dichiarazione di nomina.

     La dichiarazione di nomina della persona per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato è soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge o da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione, entro tre giorni dalla data dell'atto cui si riferisce. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di un collicitante, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

 

          Art. 31. Mandato irrevocabile e atto di surrogazione.

     Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto è soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale è stato conferito.

     L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli artt. 1201 e 1203 del Codice civile, è soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.

 

          Art. 32. Divisioni e assegnazioni.

     La divisione, con la quale ad un condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nelle comunioni ereditarie, la massa comune è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dei beni esistenti alla data di apertura della successione, detratti gli oneri ereditari ancora gravanti sugli stessi; nelle assegnazioni di cui all'art. 4, lettera c), della parte prima della tariffa, la massa comune è costituita dal patrimonio risultante dal bilancio o dal rendiconto; nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto assoggettato o assoggettabile all'imposta propria dei trasferimenti [7] .

     I conguagli, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti, se superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino all'ammontare del valore dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e per l'eventuale eccedenza con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari [8] .

     Nella valutazione della massa comune si considera altresì conguaglio il valore dei beni assegnati a ciascun condividente determinato a norma degli artt. 49 e50, che eccede del 5 per cento quello spettante di diritto sul valore della massa comune, determinato a norma degli stessi articoli [9] .

     Le comunioni derivanti da diverse successioni a causa di morte sono considerate come una sola comunione.

 

          Art. 33. Contratti a prezzo indeterminato.

     Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato posteriormente alla sua stipulazione, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 18.

     Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del precedente comma non può essere inferiore al minimo.

 

          Art. 34. Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.

     Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 18, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.

     Se la durata dell'atto è fatta dipendere dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 43.

     Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 18 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.

     Per i contratti che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.

 

          Art. 34 bis. [10]

     Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, comprese le annualità conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma dell'art. 16-bis, entro venti giorni dall'inizio dell'annualità.

     Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani stipulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore delD.L. 10 novembre 1978, n. 693 l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera regolarmente adempiuto ancorché l'imposta sia stata versata limitatamente ad una annualità. Per il pagamento delle annualità successive si applica la disposizione del precedente comma .

 

          Art. 35. Sentenze e provvedimenti giudiziari.

     Gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, i provvedimenti che rendono esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

 

          Art. 36. Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto.

     La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.

     L'imposta assolta a norma del comma precedente deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria e passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

 

          Art. 37. Atti soggetti a registrazione in caso d'uso.

     Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

 

          Art. 38. Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

     Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.

 

          Art. 39. Liquidazione dell'imposta.

     L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a cento lire delle frazioni inferiori.

     L'ammontare dell'imposta non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.

 

          Art. 40. Imposta principale, suppletiva e complementare.

     L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

     È principale l'imposta liquidata all'atto della registrazione; quella applicata successivamente è suppletiva se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.

 

TitoloIV

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

 

          Art. 41. Base imponibile.

     La base imponibile, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti, è costituita:

     1) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dai corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto. Se i corrispettivi sono pattuiti in misura inferiore al valore venale, la base imponibile è costituita dal valore venale del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui se ne producono gli effetti traslativi o costitutivi;

     2) per le permute di ogni genere, dal maggiore dei valori dei beni permutati;

     3) per i contratti, che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, rispettivamente dal valore venale del bene ceduto o dalle prestazioni di maggior valore;

     4) per le cessioni di contratto, dall'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito per la cessione o dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;

     5) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisca corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa abbia per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore venale del bene alla data dell'atto;

     6) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli dalla somma di denaro o dal valore venale dei titoli, se inferiore alla somma garantita;

     7) per i contratti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.

     I debiti e gli altri oneri accollati all'acquirente e le obbligazioni dell'alienante estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.

     I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreché le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

     Le disposizioni del primo comma valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 35 , relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.

 

          Art. 42. Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi. [11]

     Per la vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte già assoggettata all'imposta.

     Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili, di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare dell'indennizzo.

 

          Art. 43. Rendite e pensioni.

     Per la costituzione di rendita perpetua o vitalizia la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario della rendita, ovvero, se maggiore, dal valore della rendita.

     Il valore della rendita è costituito:

     a) dal ventuplo dell'annualità se la rendita è perpetua o a tempo indeterminato;

     b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualità se si tratta di rendita a tempo determinato;

     c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente, indicato nella tabella allegato C, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita, pensione ovitalizio.

     Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del comma precedente tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.

     La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dalla lettera c) del secondo comma con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

     Le disposizioni del terzo e quarto comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.

 

          Art. 44. Enfiteus.i

     Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo, ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.

     Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma pagata dall'enfiteuta.

     Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari alla differenza tra il valore venale della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione.

 

          Art. 45. Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

     Il valore venale della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione è costituito dalla differenza tra quello della piena proprietà e il valore dell'usufrutto, uso o abitazione, determinato a norma dell'art. 43, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.

 

          Art. 46. Valore dei crediti.

     Per i crediti il valore imponibile è costituito dal loro importo, senza tenere conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, il valore imponibile è costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

 

          Art. 47. Atti ed operazioni di società e di associazioni.

     Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le cooperative, la base imponibile è costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale soprapprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento, calcolati forfettariamente nella misura dell'uno per cento.

     Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal valore venale dei beni, diritti o aziende conferite. Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilità separata.

     Se l'aumento avviene mediante il passaggio di riserve a capitale, l'ammontare delle riserve già assoggettate all'imposta non concorre a formare la base imponibile.

     Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società diverse da quelle indicate al primo comma ovvero di enti, consorzi, associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, la base imponibile è costituita dal valore degli apporti, al netto delle obbligazioni e degli oneri accollatisi dalla società, ente, consorzio, associazione od organizzazione. La stessa disposizione si applica anche quando un ente, consorzio o altra associazione od organizzazione già esistente assume come oggetto esclusivo o principale della sua attività l'esercizio di attività commerciali o agricole.

     Per gli atti di associazione in partecipazione l'imposta si applica sul solo valore degli apporti dell'associato.

     Per le fusioni di società di ogni tipo la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del Codice civile, dei capitali e delle riserve delle società fuse, o di quelle incorporate se la fusione è eseguita mediante incorporazione.

     Nelle ipotesi indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 4la base imponibile è costituita dal valore netto del patrimonio appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato. Nelle ipotesi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni nel territorio dello Stato o dall'ammontare del loro aumento.

 

          Art. 48. Valore venale.

     Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore venale dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza, il corrispettivo pattuito.

     Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma è controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni [12] .

     Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore venale dell'azienda si intende costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dai libri contabili obbligatori o da atti che abbiano data certa a norma del Codice civile, tranne quello che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere. Per la determinazione di tale valore l'ufficio del registro tiene conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

          Art. 49. Determinazione del valore venale degli immobili e delle aziende.

     L'ufficio, qualora ritenga che i beni o diritti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 48 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o determinato ai sensi del primo comma dello stesso articolo, provvede alla rettifica, notificando apposito avviso.

     L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonché il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui al precedenteart. 48 [13] .

     L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli Uffici del registro o da messi comunali.

     Il contribuente può ricorrere contro la rettifica secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

 

          Art. 50. Definizione dell'imponibile per adesione.

     Prima che il procedimento di determinazione del valore venale si sia concluso con decisione definitiva, l'imponibile può essere determinato con l'adesione di tutte le parti contraenti, mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dalle parti contraenti o da chi le rappresenta. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione.

     Nell'atto di adesione devono essere indicati, a pena di nullità, il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso.

     Quando l'imponibile è stato definito con l'adesione del contribuente, questi non può ricorrere contro la rettifica; se il ricorso è stato già proposto il giudizio si estingue.

 

          Art. 51. Atti sprovvisti di indicazioni necessarie.

     Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva la applicazione degli artt. 49 e50 nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 48.

     Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale, ai fini del presente decreto, quella in cui è eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 72.

 

Titolo V

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

 

          Art. 52. Riscossione dell'imposta in sede di registrazione.

     All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare e, se la liquidazione è rinviata a norma del secondo comma dell'art. 16, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.

     I funzionari indicati al n. 3) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al precedente comma limitatamente ai decreti di trasferimento pronunciati nei procedimenti esecutivi o agli atti da essi ricevuti.

     In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, nn. 1) e 2), alla registrazione d'ufficio.

     Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati a chiedere la registrazione, con invito ad effettuare entro un termine non superiore a sessanta giorni, il pagamento dell'imposta e della pena pecuniaria per omessa registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e, se già determinabile, la somma da pagare.

 

          Art. 53. Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione.

     Il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 18 deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

     Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

     Il pagamento delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.

 

          Art. 54. Riscossione in pendenza del giudizio, riscossione coattiva e privilegio.

     Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

     a) di imposta complementare per il maggior valore accertato dall'ufficio, nel qual caso l'ufficio stesso procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della metà dell'imposta dovuta sulla differenza fra valore deciso e valore dichiarato, e dopo la decisione di secondo grado alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta in relazione al valore deciso;

     b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione centrale o della corte d'appello.

     Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente e dei relativi accessori, soprattasse e interessi, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica, da parte dell'ufficio, dell'avviso di liquidazione.

     Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.

     Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice civile.

     Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione.

 

          Art. 55. Soggetti obbligati al pagamento.

     Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l'atto ed ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto le denunce di cui agliartt. 12 e18 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile.

     La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

     Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta a un atto sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione e l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

     L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

     Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli registrati volontariamente obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

     Nei contratti in cui è parte lo Stato abbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 [14] .

     Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa.

 

          Art. 56. Subingresso nelle azioni e privilegi dell'amministrazione.

     I soggetti indicati ai nn. 2) e 3) dell'art. 10 che hanno pagato l'imposta subentrano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio una ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

     L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del Codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non fossero dovute o fossero dovute in misura minore.

 

          Art. 57. Registrazione a debito.

     Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

     1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali siano interessate le Amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti. La registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura [15] ;

     2) gli atti formati nell'interesse dei detti soggetti dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

     3) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degliartt. 91 e 133 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

 

          Art. 58. Modalità per la registrazione a debito.

     La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 indicando, nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto, che questo fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in questo ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

 

          Art. 59. Recupero delle imposte prenotate a debito.

     Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282sul gratuito patrocinio e successive modificazioni e integrazioni.

     I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali abbiano richiesto la registrazione a debito quando non osservino le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 60. Nullità dei patti contrari alla legge.

     I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

 

          Art. 61. Comunicazione di atti e notizie.

     I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli Uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali di cui all'art. 10, nn. 2) e 3) debbono inoltre trasmettere agli Uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.

     Le copie e gli estratti di cui al precedente comma, attestati conformi all'originale, debbono essere rilasciati gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve.

     Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai testamenti.

 

          Art. 62. Attestazione degli estremi di registrazione degli atti.

     I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso enunciati negli atti stessi.

 

          Art. 63. Divieto di allegare o enunciare atti non registrati.

     Salvo il disposto degli artt. 2669 e 2836 del Codice civile, i pubblici ufficiali non possono allegare o enunciare negli atti da loro formati, non soggetti a registrazione in termine fisso, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati.

     Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo ed i pubblici ufficiali non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti gli atti di cui al precedente comma e quelli soggetti a registrazione in caso d'uso e non registrati.

     Il divieto di cui al precedente comma non si applica per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti davanti ai giudici e arbitri, nonché ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali. Tuttavia nei giudizi civili, amministrativi e arbitrali tali atti, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base agli atti medesimi.

 

          Art. 64. Divieto di rilascio di atti non registrati.

     I soggetti indicati ai nn. 2) e 3) dell'art. 10 possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati, indicando gli estremi della registrazione con apposita attestazione da loro sottoscritta.

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

     1) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, di lodi arbitrali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;

     2) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 63;

     3) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari.

     Nella ipotesi di cui al precedente comma deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciato prima della registrazione un'annotazione attestante l'uso per il quale è rilasciato.

 

          Art. 65. Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali.

     I soggetti indicati ai nn. 2) e 3) dell'art. 10, i capi delle Amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

     Sul repertorio gli atti devono essere annotati giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito.

     A margine dell'annotazione di cui al comma precedente devono essere indicati gli estremi della registrazione.

     Negli Uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente Intendenza di finanza.

     I fogli dei repertori dei cancellieri, segretari giudiziali, ufficiali giudiziari ed uscieri devono essere numerati e vidimati dal presidente dell'organo giurisdizionale o dal pretore dal quale dipendono; quelli degli altri soggetti indicati nel primo comma dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio.

     Per i notai si applicano le norme dellalegge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 66. Controllo del repertorio.

     I soggetti di cui al precedente articolo devono ogni quattro mesi, nei giorni stabiliti dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.

     Dopo aver controllato la regolare tenuta del repertorio e la regolare registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, l'ufficio appone il proprio visto sul repertorio dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

     L'ufficio non può trattenere il repertorio per più di quarantotto ore.

 

Titolo VII

SANZIONI

 

          Art. 67. Omissione o tardività della richiesta di registrazione e della presentazione della domanda.

     Per l'omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denunce previste dall'art. 18 si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e sempreché non sia stata notificata l'ingiunzione.

 

          Art. 68. Tardività del pagamento.

     Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 53 si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.

 

          Art. 69. Insufficiente dichiarazione di valore.

     Se l'imposta deve essere commisurata al valore venale di beni o di diritti si applica, qualora il valore definitivamente accertato superi di un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da metà a due volte l'imposta dovuta sulla differenza tra i due valori.

     La pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente accertato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento è divenuto definitivo perché il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell'art. 50, prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado [16] .

 

          Art. 70. Occultazione di corrispettivo.

     Salva l'applicazione dell'articolo precedente, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

 

          Art. 71. Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio.

     I pubblici ufficiali che non abbiano osservato le disposizioni dell'art. 65 sono puniti con la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dall'amministrazione finanziaria possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni.

     Per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del primo comma dell'art. 66, il pubblico ufficiale è punito con la pena pecuniaria indicata nel comma precedente, e può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni quando il ritardo superi i trenta giorni.

     Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, promuove dall'autorità competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi precedenti.

 

          Art. 72. Altre infrazioni.

     Chi presenta per la registrazione un atto che non contiene l'indicazione della data è punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a cinquecentomila lire.

     Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione le scritture contabili che vi sono soggette ai sensi del terzo comma dell'art. 48è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione.

     In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli Uffici del registro, ai sensi dell'art. 61, si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire.

     Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente decreto è punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.

 

          Art. 73. Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse.

     L'ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente decreto mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se è dovuta anche l'imposta, la sanzione può essere irrogata con lo stesso avviso.

     Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno e del pericolo cagionato all'Erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

     Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della Commissione centrale o della sentenza della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

 

Titolo VIII

PRESCRIZIONE E DECADENZA

 

          Art. 74. Decadenza dell'azione della finanza.

     L'imposta sugli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13, 14 e 15 , avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto essere presentata, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 18.

     Per gli atti presentati per la registrazione, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti:

     1) dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta principale;

     2) dalla data in cui l'accertamento di maggior valore è divenuto definitivo o è stata presentata la denuncia di cui all'art. 18 se si tratta di imposta complementare. Nell'ipotesi di occultazione di corrispettivo, di cui all'art. 70, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

     3) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 18 se si tratta di imposta suppletiva.

     La richiesta dell'ufficio, contenente la liquidazione dell'imposta, deve essere notificata al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 49.

     La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

     L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.

 

          Art. 75. Decadenza dell'azione del contribuente.

     La restituzione dell'imposta e della soprattassa deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, per i contratti a prezzo indeterminato quando la restituzione dipenda dall'entità dell'imponibile, dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare; in ogni altro caso dal giorno in cui sia definitivamente acquisito il diritto alla restituzione.

     La domanda di restituzione deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale è tenuto a rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione la domanda si considera respinta.

 

          Art. 76. Prescrizione del diritto alla riscossione dell'imposta liquidata.

     Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 77. Disposizioni transitorie.

     Il presente decreto si applica agli atti formati dopo la data della sua entrata in vigore nonché a quelli indicati nell'art. 14 quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguibilità sia intervenuta dopo la data suddetta; tuttavia la disposizione del terzo comma dell'art. 63 si applica anche agli atti formati, approvati, omologati o divenuti eseguibili in data anteriore [17] .

     I rapporti tributari derivanti da atti formati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle disposizioni anteriori, purché il termine stabilito per la richiesta di registrazione non sia ancora scaduto a tale data.

     La disposizione del comma precedente si applica anche agli atti sottoposti a condizione sospensiva, registrati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se la condizione si verifica o l'atto produce i suoi effetti dopo la data stessa.

     Gli atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 38, effettuate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il 31 dicembre 1972, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto, ancorché formati anteriormente alla data di entrata in vigore di esso, qualora siano presentati per la registrazione dopo la data stessa.

     Per i contratti a prezzo indeterminato, compresi gli appalti di ogni specie, di cui all'art. 33, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto non concorre a formare l'imponibile definitivo agli effetti dell'imposta di registro.

     Per i contratti di locazione di immobili urbani a tempo determinato di durata pluriennale di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta si applica, con l'aliquota indicata nella prima parte della tariffa, sull'ammontare dei corrispettivi dovuti per le annualità decorrenti dal 1° gennaio 1973. L'imposta dev'essere assolta entro venti giorni dalla scadenza dell'annata locatizia in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 78. Disposizioni transitorie in materia di agevolazioni.

     Fermo restando il disposto degli artt. 5 e 38 le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposta di registro, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo o anche di esso, previsti da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974.

 

          Art. 79. Restituzione di imposte a società ed enti della Comunità economica europea.

     Le società, gli enti e gli altri soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 4, aventi la sede amministrativa o la sede legale nel territorio di uno Stato membro della Comunità economica europea, hanno diritto alla restituzione delle somme o delle maggiori somme pagate a titolo di imposta di registro per le operazioni di istituzione o trasferimento in Italia di proprie sedi o di aumento dei capitali a queste destinati, compiute nell'anno 1972, che secondo le disposizioni del presente decreto non sarebbero state soggette a tributo o sarebbero state tassate in misura inferiore.

     Per conseguire la restituzione deve esserne fatta domanda al competente ufficio del registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 80. Norme abrogate.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, salvo quanto disposto dagli artt. 77 e 78, le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni nonché quelle di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, e cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta di registro istituita con il D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni.

     Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle società di mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi e per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da esse posseduti.

 

          Art. 81.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

 

 

Allegato A

     (omissis).

 

 

Allegato B

     (omissis).

 

 

Allegato C

     (omissis).


[1] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.L. 10 novembre 1978, n. 693.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1983, n. 328 dichiara l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di procedura civile, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914.

[14] Comma già modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 ter del D.L. 10 novembre 1978, n. 693.

[15] Numero così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

[16] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.