§ 95.20.4 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.
Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.20 imposte ipotecarie e catastali
Data:26/10/1972
Numero:635


Sommario
Art. 1.  Oggetto dell'imposta
Art. 2.  Competenza territoriale
Art. 3.  Imponibile per la trascrizione
Art. 4.  Imponibile per le iscrizioni e rinnovazioni
Art. 5.  Soggetti obbligati al pagamento
Art. 6.  Imposta relativa a più formalità
Art. 7.  Uffici competenti per l'accertamento e la riscossione
Art. 8.  Prova del pagamento dell'imposta
Art. 9.  Riscossione e restituzione delle imposte e delle soprattasse - Privilegio
Art. 10.  Esecuzione di formalità senza contemporaneo pagamento dell'imposta
Art. 11.  Formalità da eseguirsi a debito
Art. 12.  Formalità da eseguirsi gratuitamente
Art. 13.  Trascrizione del certificato di denunziata successione
Art. 14.  Termini per la trascrizione
Art. 15.  Termini per gli annotamenti
Art. 16.  Scadenza dei termini in giorno festivo
Art. 17.  Sanzioni
Art. 18.  Irrogazione e riscossione delle pene pecuniarie
Art. 19.  Decadenza
Art. 20.  Emolumenti e diritto di scritturato
Art. 21.  Presupposto e misura del tributo
Art. 22.  Accertamento e riscossione
Art. 23.  Disposizioni transitorie in materia di esenzioni e di agevolazioni
Art. 24.  Norme abrogate
Art. 25.      Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.


§ 95.20.4 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali.

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.)

 

TITOLO I

IMPOSTE IPOTECARIE

 

     Art. 1. Oggetto dell'imposta

     Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alle imposte proporzionali e fisse previste dal presente decreto.

 

          Art. 2. Competenza territoriale

     Le formalità previste nel precedente art. 1 devono essere eseguite presso gli Uffici dei registri immobiliari indicati negli artt. 2663 e 2827 del Codice civile.

 

          Art. 3. Imponibile per la trascrizione

     L'imposta di trascrizione è commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

     Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni l'imponibile è determinato secondo le disposizioni relative a tali imposte.

 

          Art. 4. Imponibile per le iscrizioni e rinnovazioni

     Per la determinazione dell'imposta dovuta sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto dell'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca è iscritta o rinnovata.

     Gli interessi debbono aggiungersi nell'ammontare dichiarato nella nota prescritta dall'art. 2839 del Codice civile; se essi sono indicati soltanto nella misura, l'imponibile si determina cumulando le annualità degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.

     Se l'ipoteca è iscritta per una rendita o pensione, l'imponibile si determina con i criteri stabiliti ai fini dell'imposta di registro.

 

          Art. 5. Soggetti obbligati al pagamento

     Sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, coloro che richiedano le formalità previste nell'art. 1.

     Sono altresì solidamente tenuti al pagamento delle imposte medesime tutti coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

 

          Art. 6. Imposta relativa a più formalità

     È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o più rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.

     Se le formalità sono da eseguirsi in diversi Uffici dei registri immobiliari, debbono presentarsi all'Ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre le note prescritte, altrettante note quanti sono gli Uffici in cui la formalità deve essere ripetuta e sopra ciascuna di esse l'Ufficio medesimo deve annotare gli estremi della ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 8 del presente decreto per l'imposta proporzionale ed apporre la dichiarazione di eseguita formalità.

     Le stesse disposizioni si applicano alle cancellazioni ed agli altri annotamenti soggetti ad imposta proporzionale.

     È dovuta l'imposta in misura fissa per le formalità di conferma, di esecuzione o di rettifica quando per le relative trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni è stata corrisposta l'imposta proporzionale.

 

          Art. 7. Uffici competenti per l'accertamento e la riscossione

     Le imposte previste dagli artt. 5 e 6 della tariffa annessa al presente decreto devono corrispondersi agli Uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle imposte di registro o di successione.

     Agli stessi Uffici devono corrispondersi anche le imposte fisse dovute per trascrizioni obbligatorie, in forza del medesimo atto o sentenza assoggettati all'imposta proporzionale, nonché la soprattassa eventualmente applicabile a termini del primo comma dell'art. 17 del presente decreto.

     Le altre imposte, pene pecuniarie e soprattasse debbono essere pagate alle Conservatorie dei registri immobiliari, contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione e dell'annotamento nei registri immobiliari.

 

          Art. 8. Prova del pagamento dell'imposta

     La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte deve essere data solo con le certificazioni stabilite nei commi successivi.

     Nel caso in cui le imposte vengano pagate agli uffici dei registri immobiliari questi sulla certificazione che rilasciano a prova della eseguita formalità, nonché sulla nota che rimane presso l'ufficio indicheranno in lettere e in cifre le somme pagate.

     Nel caso previsto dall'art. 6 del presente decreto, l'ufficio presso il quale è stata eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu trascritta la ricevuta della imposta proporzionale pagata.

     Le imposte di trascrizione, riscosse dagli Uffici del registro, debbono essere distintamente menzionate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate in prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e di successione.

     L'ammontare delle imposte ipotecarie deve risultare distinto anche sulle copie dei titoli registrati prodotte al conservatore da notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ai fini della trascrizione.

 

          Art. 9. Riscossione e restituzione delle imposte e delle soprattasse - Privilegio

     Per la riscossione e la restituzione delle imposte e delle soprattasse stabilite dal presente decreto sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.

     Le imposte ipotecarie, oltre che dai privilegi stabiliti dal codice civile, sono garantite dal credito iscritto e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo.

     Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione dell'atto o della eseguita formalità.

 

          Art. 10. Esecuzione di formalità senza contemporaneo pagamento dell'imposta

     Possono essere eseguite anche senza l'obbligo del contemporaneo pagamento delle imposte:

     1) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che sono richiesti dal pubblico ministero nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

     2) le formalità richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

     Il conservatore deve indicare il debito dell'imposta nel certificato attestante l'eseguita formalità e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.

 

          Art. 11. Formalità da eseguirsi a debito

     Sono eseguite a debito, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

     1) le iscrizioni richieste ai sensi dell'art. 616 del codice di procedura penale, nonché quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'amministrazione della giustizia penale;

     2) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

     3) le formalità richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle amministrazioni dello Stato e di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio;

     4) le formalità necessarie nelle procedure di fallimento.

     Nei casi di cui ai nn. 1) e 2) del comma precedente l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.

 

          Art. 12. Formalità da eseguirsi gratuitamente

     Non sono soggette alle imposte le formalità e le certificazioni eseguite nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 13. Trascrizione del certificato di denunziata successione

     Oltre gli atti previsti dal codice civile, dal codice di procedura civile e dalle altre leggi speciali, deve rendersi pubblico col mezzo della trascrizione agli effetti stabiliti dal presente decreto, il certificato di denunziata successione, quando contiene disposizioni relative a beni immobili. Tale certificato deve essere redatto a cura del capo dell'Ufficio del registro, in dipendenza di successioni ereditarie, testate od intestate, a chiunque siano devoluti i beni e qualunque sia il loro valore, indipendentemente dalle passività che li gravano.

 

          Art. 14. Termini per la trascrizione

     Fermi gli obblighi imposti dall'art. 2671 del codice civile a carico dei notai ed altri pubblici ufficiali, la trascrizione degli atti e provvedimenti ricevuti dal cancelliere, che vi sono soggetti, deve essere richiesta a cura del cancelliere medesimo entro il termine di trenta giorni dalla data della redazione o della pubblicazione.

     Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione può essere eseguita con la prenotazione delle imposte a debito, per il recupero delle quali il conservatore procede contro le parti interessate a norma dell'art. 9 del presente decreto.

     La trascrizione del certificato di denunziata successione deve essere richiesta, per conto delle parti, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento della relativa imposta, dal capo dell'ufficio del registro, il quale provvederà a redigere, a spese delle parti, la nota in doppio esemplare per la trascrizione quando la stessa non è stata presentata dagli interessati. Le note conservano il carattere di atto di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità.

 

          Art. 15. Termini per gli annotamenti

     Gli annotamenti disposti dagli artt. 2654, 2655 del codice civile devono essere richiesti, a cura delle parti o dei loro procuratori, entro il termine di trenta giorni dalla data degli atti o della notificazione delle domande giudiziali o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia del decreto.

     Il notaio od altro pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di richiederne la formalità nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto od autenticato.

 

          Art. 16. Scadenza dei termini in giorno festivo

     Se l'ultimo giorno utile per la richiesta della formalità o per il pagamento della imposta è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

 

          Art. 17. Sanzioni

     Per l'omissione della richiesta di trascrizione degli atti e sentenze e di ogni altra trascrizione obbligatoria si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.

     Per l'omissione della richiesta della formalità di trascrizione o di annotamento soggetta ad imposta fissa o non soggetta ad imposta o da eseguirsi a debito si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire centomila [1].

     Per l'omissione della richiesta di trascrizione del certificato di successione si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire centomila [2].

     Per ogni altra inosservanza delle norme del presente decreto nonché del disposto dei commi primo, terzo e quarto dell'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila [3].

     Se l'imposta di trascrizione di cui all'art. 5 della tariffa annessa al presente decreto è pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 14 si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta con il minimo di lire duemila.

 

          Art. 18. Irrogazione e riscossione delle pene pecuniarie

     Gli Uffici dei registri immobiliari procedono alla irrogazione delle pene pecuniarie ed alla loro riscossione secondo le norme stabilite in materia di imposte di registro e di successione.

 

          Art. 19. Decadenza

     Le imposte, soprattasse e pene pecuniarie previste dal presente decreto devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la relativa formalità.

     Nello stesso termine di decadenza, decorrente dal giorno del pagamento, deve essere richiesta la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate.

 

          Art. 20. Emolumenti e diritto di scritturato

     Restano ferme le norme di cui alla legge 23 ottobre 1969, n. 789 e alla legge 25 luglio 1971, n. 545 e tariffa annessa.

 

TITOLO II

IMPOSTE CATASTALI

 

          Art. 21. Presupposto e misura del tributo

     L'esecuzione delle volture catastali è soggetta all'imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente art. 3.

     Per gli atti di trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma è dovuta nella misura fissa di lire cinquantamila [4].

 

          Art. 22. Accertamento e riscossione

     Per l'accertamento e la riscossione delle imposte catastali e delle relative soprattasse e pene pecuniarie sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 23. Disposizioni transitorie in materia di esenzioni e di agevolazioni

     Per le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposte ipotecarie, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, concernente l'imposta di registro.

 

          Art. 24. Norme abrogate

     Sono abrogate le norme previste dai titoli dal I al VI della legge 25 giugno 1943, n. 540, nonché tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

     Rimangono in vigore le norme previste dai titoli VII ed VIII della legge 25 giugno 1943, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, e tutte le norme riguardanti la conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

     Sono soppressi i diritti da corrispondersi allo Stato di cui alle tabelle allegate al regolamento per la conservazione del catasto terreni approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta ipotecaria istituita con il D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni.

     Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle cooperative e loro consorzi e dei trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da essi posseduti.

 

          Art. 25.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

 

 

     TARIFFA [5]

 

Art.

Indicazione delle formalità

Imposte dovute

Note

 

 

fisse

proporzionali per ogni 100 lire

 

1

Iscrizioni

 

1

L'imposta si commisura alla somma iscritta per capitale ed accessori a norma dell'art. 4 del decreto

2

Rinnovazioni

 

0,50

L'imposta si commisura sulla somma per cui l'iscrizione è rinnovata ai sensi dell'art. 4 del decreto

3

Iscrizioni e rinnovazioni di conferma di esecuzione e di rettifica

2.000

 

 

4

Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata la imposta proporzionale

2.000

 

L'imposta si applica con le norme stabilite dall'art. 6 del decreto

5

Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipoteca e dei certificati di denunziata successione di cui agli articoli 13 e 14 del decreto

 

0,80

 

6

Trascrizioni di atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto

2.000

 

 

7

Trascrizioni a favore di regioni, province e comuni di atti a titolo oneroso

2.000

 

 

8

Trascrizioni di cui al precedente art. 5 per conferma o rettificazione di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato

2.000

 

 

9

Trascrizioni di atti o sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca

2.000

 

 

10

Trascrizioni degli atti e documenti indicati nell'art. 2648 del codice civile

2.000

 

 

11

Annotamenti per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo; annota menti ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario

 

1

Per gli annotamenti dipendenti da consensi per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario è dovuta la imposta proporzionale di annotamento per la cancellazione quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che la obbligazione sussiste tuttora per l'intero importo garantito

12

Annotamenti di cui al precedente art. 10 in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per il quale annotamento sia stata pagata l'imposta proporzionale

2.000

 

 

13

Annotamenti per restrizione di ipoteca

 

0,20 col minimo di lire duemila

L'imposta si applica fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca sul valore degli immobili liberati, risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda. Se il valore assoggettato ad imposta risulterà inferiore a quello ricavato con i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 15 del codice di procedura civile, il conservatore accerterà il tributo complementare. Qualora nell'atto di consenso non sia dichiarato che l'obbligazione continua a sussistere, l'imposta si applica con le norme relative agli annotamenti per cancellazione o riduzione.

14

Annotamenti per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno

 

0,20 col minimo di lire duemila

L'imposta si applica sull'importo per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione

15

Qualunque altro annotamento non specificatamente contemplato

2.000

 

 

 


[1]  Per una modifica degli importi di cui al presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[2]  Per una modifica degli importi di cui al presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[3]  Per una modifica degli importi di cui al presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[4]  Per una modifica degli importi di cui al presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[5]  Per una modifica degli importi di cui alla presente tabella, vedi l'art. 32 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, l'art. 6 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216 e l'art. 6 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.