§ 95.8.45 - D.L. 26 maggio 1978, n. 216 .
Misure fiscali urgenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:26/05/1978
Numero:216


Sommario
Art. 1.      Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in L. 100, 400, 500 e 1500, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, [...]
Art. 2.      L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive [...]
Art. 2 bis.  [3]
Art. 3.      Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al [...]
Art. 4.      Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione [...]
Art. 5.      Sono elevate a L. 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonché quella di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite [...]
Art. 6.      Per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari e soggette a imposta proporzionale, la tariffa [...]
Art. 7.      L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 8.      Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e [...]
Art. 9.      Le disposizioni dell'art. 9, primo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per la parte [...]
Art. 10.  [14]
Art. 11.      Nel secondo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così come modificato [...]
Art. 12.      La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della [...]
Art. 13.      Le ritenute del 13 per cento e del 15 per cento previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono [...]
Art. 13 bis.  [17]
Art. 13 ter.  [18]
Art. 14.      L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e sulla farina di banane, istituita con legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a L. 250 per chilogrammo di banane [...]
Art. 14 bis.  [19]
Art. 15.      Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le [...]
Art. 16.      Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonché delle imposte erariali di consumo, escluse quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di [...]
Art. 17.  [22]
Art. 18.  [24]
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.8.45 - D.L. 26 maggio 1978, n. 216 [1] .

Misure fiscali urgenti.

(G.U. 27 maggio 1978, n. 145)

 

 

     Art. 1.

     Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in L. 100, 400, 500 e 1500, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a L. 150, 700, 1000 e 2000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in L. 700.

     La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 2.

     L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire e frazione di lire mille, nella misura di L. 10 per le cambiali di cui alla lettera a) e di L. 7 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

     Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è determinata in L. 9 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

     Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.

     L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in L. 100.

     Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'art. 10, il seguente art. 10-bis (Omissis) [2].

 

          Art. 2 bis. [3]

     Le marche per cambiali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 47 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, col bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.

 

          Art. 3.

     Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'articolo precedente senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

     All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

     Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

 

          Art. 4.

     Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

 

          Art. 5.

     Sono elevate a L. 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonché quella di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo [4] .

     All'art. 2 della tariffa allegato A, parte II, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dal terzo comma dell'art. 31 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 5.000" sono sostituite con le parole (Omissis).

     Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei successivi articoli 6 e 7 del presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data [5] .

     Fermo restando il diritto alla registrazione gratuita degli atti soggetti ad imposta sostitutiva degli atti connessi al processo del lavoro di cui all'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e di quelli previsti da accordi internazionali e da leggi relative a enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentono la registrazione gratuita. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500 [6] .

     A decorrere dal 1° ottobre 1978 le aliquote dello 0,75 per cento e dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima, all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento [7] .

     L'imposta stabilita alle singole voci dell'art. 7 della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonché a quelle dell'art. 1 della tabella allegata a quest'ultima legge è aumentata di L. 15.000 [8] .

     Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - semprechè non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni richiamate dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili [9] .

 

          Art. 6.

     Per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari e soggette a imposta proporzionale, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, è sostituita dalla seguente, limitatamente agli articoli sottoindicati (Omissis).

 

          Art. 7.

     L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8.

     Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30%. L'aumento non si applica agli atti di cui alle lettere a), b) e c) del n. 125 della predetta tariffa [10] .

     Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a L. 500 o superi a L. 500 ed inferiori a L. 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle L. 500 o 1.000 superiori.

     Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va effettuato in modo ordinario.

     Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che sono dovute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

     Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, le tasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'armi anche per uso di caccia disciplinate dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono aumentate nella misura del 30% a decorrere dal 1° gennaio 1979.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni dell'art. 9, primo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per la parte concernente le riduzioni della tassa erariale di circolazione, sono abrogate.

     Le misure della tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata superiore ai 125 cc sono aumentate del 30 per cento [11] .

     La disposizioni del comma precedente si applica alle tasse di circolazione corrisposte dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     L'ammontare degli importi complessivamente dovuti per tasse di circolazione, addizionale, soprattassa diesel e abbonamento dell'autoradiotelevisione è arrotondato alle cento lire superiori [12] .

     L'importo dell'arrotondamento va imputato a tassa di circolazione; nel caso in cui il pagamento riguardi esclusivamente l'abbonamento all'autoradiotelevisione va imputato a tassa di concessione governativa [13] .

 

          Art. 10. [14]

     A partire dal 1° luglio 1978 l'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni stabilita dall'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori.

 

          Art. 11.

     Nel secondo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così come modificato dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è aggiunto il seguente periodo (Omissis) [15] .

     Il terzo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così modificato dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Nel quarto comma dell'art. 1 e nel quarto comma dell'art. 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificati dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, le parole: "lire duecentocinquantamila", sono sostituite con le seguenti (Omissis) [16] .

 

          Art. 12.

     La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° luglio 1978 è elevata dal 18 al 20 per cento.

     Alle scadenze stabilite dall'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successive all'entrata in vigore del presente decreto, ma ricadenti nell'anno 1978, le aziende e gli istituti di credito sono tenuti, fermi restando gli obblighi degli altri acconti, a versare separatamente un acconto pari, per ciascuna scadenza, al 25% dell'acconto previsto dal terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, nel testo modificato con la legge di conversione 23 febbraio 1978, n. 38.

 

          Art. 13.

     Le ritenute del 13 per cento e del 15 per cento previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono rispettivamente elevate al 15 per cento e al 17 per cento.

 

          Art. 13 bis. [17]

     Il terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 13 ter. [18]

     Il numero 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Il primo comma dell'art. 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, come modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 14.

     L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e sulla farina di banane, istituita con legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a L. 250 per chilogrammo di banane fresche ed a L. 800 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

 

          Art. 14 bis. [19]

 

          Art. 15.

     Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il primo comma dell'art. 86 è sostituito dal seguente (Omissis) [20] ;

     2) nell'art. 93 le parole: "per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti (Omissis);

     3) nel primo comma dell'art. 218 le parole: "quattro per cento semestrale" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     Nei confronti delle somme dovute e non corrisposte alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) si applicano a decorrere dal 1° luglio 1978. Le misure di cui al punto 3) si applicano dal primo semestre successivo a quello nel quale è compresa la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 16.

     Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonché delle imposte erariali di consumo, escluse quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di mora del 12% annuo, commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istitutive di ciascuna imposta ed è dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene pecuniarie, soprattasse e indennità di mora [21].

     La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui è stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione.

     Per le somme dovute e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessi sono computati, fino a tale data, secondo le misure e le modalità anteriormente vigenti.

 

          Art. 17. [22]

     Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, è prorogato al 31 dicembre 1980 [23] .

     Gli uffici che alla data del 30 giugno 1977, esercitavano l'attività prevista nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, nonché quelli che hanno agito come sedi distaccate di altri uffici, possono essere autorizzati dal competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette al compimento di tutti gli atti per l'accertamento e la riscossione di imposte ed altre somme relative ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1978 .

 

          Art. 18. [24]

     Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, per i periodi d'imposta 1980, 1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco svizzero.

     Per i redditi di cui al comma precedente il debito di imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi di lire italiane l'ulteriore debito di imposta è assolto in lire.

     Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio è stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e così di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.

     Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981.

     L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 24 luglio 1978, n. 388.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione .

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione .

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione .

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione .

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione .

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione .

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[15]  Comma così modificato dalla legge di conversione .

[16]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[17]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[18]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[19]  Articolo inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310.

[20]  Numero così modificato dalla legge di conversione.

[21]  L’interesse di cui al presente comma è stato elevato al 18% annuo dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688. L’art. 13 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688 è stato abrogato dall'art. 68 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

[22]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[23]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1986 dall'art. 3 della legge 14 maggio 1985, n. 101.

[24]  Articolo già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L. 29 febbraio 1980, n. 31.