§ 37.1.93 – D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:23/01/1973
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Linea doganale).
Art. 2.  (Territorio doganale e territori extra-doganali).
Art. 3.  (Ordinamento amministrativo).
Art. 4.  (Compartimenti doganali).
Art. 5.  (Circoscrizioni doganali).
Art. 6.  (Dogane e loro ubicazione).
Art. 7.  (Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione).
Art. 8.  (Classificazione delle dogane).
Art. 9.  (Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane).
Art. 9 bis.  (Localizzazione di determinate operazioni doganali ).
Art. 10.  (Laboratori chimici delle dogane).
Art. 11.  (Orario degli uffici doganali ).
Art. 12.  (Disposizioni relative al personale delle dogane).
Art. 13.  (Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale).
Art. 14.  (Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali).
Art. 15.  (Restrizioni per il deposito di merci estere nei territori extra-doganali).
Art.16.  (Passaggio della linea doganale).
Art. 17.  (Spazi doganali).
Art. 18.  (Carico e scarico delle merci. Circuito doganale).
Art. 19.  (Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone).
Art. 20.  (Controllo doganale delle persone).
Art. 20 bis.  (Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali).
Art. 21.  (Servizio di riscontro).
Art. 22.  (Servizio di vigilanza).
Art. 23.  (Zona di vigilanza doganale terrestre).
Art. 24.  (Delimitazione e modificazione della zona di vigilanza doganale terrestre).
Art. 25.  (Esercizio della vigilanza nella zona terrestre).
Art. 26.  (Restrizioni per il deposito di merci nella zona di vigilanza doganale terrestre).
Art. 27.  (Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre).
Art. 28.  (Esercizio della vigilanza nei laghi di confine).
Art. 29.  (Zona di vigilanza doganale marittima).
Art. 30.  (Esercizio della vigilanza nella zona marittima).
Art. 31.  (Casi di naufragio).
Art. 32.  (Vigilanza doganale negli aeroporti).
Art. 33.  (Costruzione ed esercizio di aeroporti).
Art. 34.  (Diritti doganali e diritti di confine).
Art. 35.  (Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese).
Art. 36.  (Presupposto dell'obbligazione tributaria).
Art. 37.  (Merci perdute o distrutte. Cali naturali e tecnici).
Art. 38.  (Soggetti passivi dell'obbligazione tributaria. Diritto di ritenzione).
Art. 39.  (Vincoli doganali e misure cautelative a tutela degli interessi erariali).
Art. 40.  Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale.
Art. 41.  (Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo).
Art. 42.  (Coadiutori dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo).
Art. 43.  (Altri rappresentanti dei proprietari delle merci).
Art. 44.  (Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo).
Art. 45.  (Personale ausiliario degli spedizionieri doganali).
Art. 46.  (Registro del personale ausiliario).
Art. 47.  (Conferimento della nomina a spedizioniere doganale).
Art. 48.  (Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale).
Art. 49.  (Rilascio della patente a dipendenti dell'amministrazione finanziaria cessati dal servizio).
Art. 50.  (Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale).
Art. 51.  (Ammissione agli esami)
Art. 52.  (Svolgimento degli esami).
Art. 53.  (Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali).
Art. 54.  (Revoca della nomina a spedizioniere doganale).
Art. 55.  (Destinazione doganale delle merci).
Art. 56.  (Dichiarazione doganale).
Art. 57.  (Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullità).
Art. 58.  (Visita preventiva. Modifica della dichiarazione).
Art. 59.  (Visita delle merci. Bolletta doganale).
Art. 60.  (Esenzione dalla visita doganale).
Art. 61.  (Analisi ed esame tecnico delle merci).
Art. 62.  (Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite per via mare).
Art. 63.  (Visite di controllo).
Art. 64.  (Procedura eccezionale di accertamento).
Art. 65.  (Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali).
Art. 66.  (Procedimento amministrativo di prima istanza per la risoluzione delle controversie).
Art. 67.  (Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali).
Art. 68.  (Procedimento amministrativo di seconda istanza per la risoluzione di controversie).
Art. 69.  (Collegio consultivo centrale dei periti doganali).
Art. 70.  (Decisioni del Ministro).
Art. 71.  (Disposizioni sul funzionamento dei collegi consultivi).
Art. 72.  (Altre norme relative ai procedimenti di prima e seconda istanza).
Art. 73.  (Pareri preventivi del collegio consultivo centrale).
Art. 74.  (Revisione dell'accertamento).
Art. 75.  (Previsione dell'accertamento definito a seguito di controversia doganale).
Art. 76.  (Rimedi giurisdizionali).
Art. 77.  (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)
Art. 78.  (Pagamenti periodici di diritti doganali).
Art. 79.  (Pagamento differito di diritti doganali).
Art. 80.  (Decorrenza e scadenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito).
Art. 81.  (Ritardo nel pagamento dei diritti).
Art. 82.  (Ingiunzione di pagamento).
Art. 83.  (Diritti doganali non contestati ovvero non suscettibili di esonero o di abbuono).
Art. 84.  (Termini per la notifica dell'obbligazione doganale).
Art. 85.  (Risarcimento di danni per incompleta o mancata riscossione o per intervenuta prescrizione).
Art. 86.  (Interessi per il ritardato pagamento).
Art. 87.  (Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali).
Art. 88.  (Esclusione delle penalità dal computo delle cauzioni).
Art. 89.  (Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine).
Art. 90.  (Esonero dall'obbligo di prestare cauzione).
Art. 91.  (Rimborsi).
Art. 92.  (Restituzione di somme per il tramite degli spedizionieri doganali).
Art. 93.  (Interessi passivi ).
Art. 94.  (Dichiarazione sommaria).
Art. 95.  (Termine per dare alle merci una destinazione doganale).
Art. 96.  (Magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci).
Art. 97.  (Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia).
Art. 98.  (Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea custodia autorizzati).
Art. 99.  (Merci cadute in abbandono).
Art. 100.  (Sdoganamento di merci in arrivo).
Art. 101.  (Arrivi da terra).
Art. 102.  (Arrivi da laghi).
Art. 103.  (Navi e capitani).
Art. 104.  (Divieti di approdo e di sosta delle navi).
Art. 105.  (Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza).
Art. 106.  (Requisiti del manifesto del carico).
Art. 107.  (Presentazione del manifesto del carico9.
Art. 108.  (Presentazione del manifesto di partenza delle dogane estere).
Art. 109.  (Termine per la consegna del manifesto).
Art. 110.  (Effetti della mancanza del manifesto).
Art. 111.  (Sbarco e presentazione delle merci).
Art. 112.  (Trasbordo delle merci).
Art. 113.  (Passaggio del confine in entrata. Aeroporti doganali).
Art. 114.  (Atterraggi forzati degli aeromobili).
Art. 115.  Obbligo del manifesto del carico.
Art. 116.  (Requisiti del manifesto del carico).
Art. 117.  (Aeromobili viaggianti senza merci a bordo).
Art. 118.  (Uscita per via di terra).
Art. 119.  (Uscita per i laghi).
Art. 120.  (Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali).
Art. 121.  (Dispensa dal manifesto di partenza. Lasciapassare per manifesto e manifesto con validità trimestrale).
Art. 122.  (Stazza netta delle navi).
Art. 123.  (Permesso di partenza).
Art. 124.  (Manifesto e permesso di partenza).
Art. 125.  (Passaggio del confine in uscita).
Art. 126.  (Merci vincolate a documento di trasporto internazionale).
Art. 127.  (Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali).
Art. 128.  (Vendita di prodotti allo Stato estero ai viaggiatori in uscita dallo Stato).
Art. 129.  (Esonero dall'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti delle navi e degli aeromobili).
Art. 130.  (Uscita di merci dal territorio doganale per via marittima ed aerea).
Art. 130 bis.  (Uscita dal territorio doganale di contenitori nazionali nuovi di fabbrica).
Art. 131.  (Merci fluenti entro tubazioni).
Art. 132.  (Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività).
Art. 133.  (Bolletta di importazione definitiva).
Art. 134.  (Condizione giuridica delle merci definitivamente importate).
Art. 135.  (Casi nei quali è ammessa la rispedizione all'estero o la distruzione di merci importate).
Art. 136.  (Modalità e condizioni per ottenere l'agevolazione).
Art. 137.  (Effetti della rispedizione all'estero o della distruzione).
Art. 138.  (Rispedizione all'estero o distruzione sotto vigilanza doganale di merci relative ad operazioni di importazione definitiva non perfezionate).
Art. 139.  (Ricorsi).
Art. 140.  (Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati).
Art. 141.  (Bolletta di cauzione e lasciapassare di merci estere).
Art. 142.  (Trasporto effettuato in parte per via marittima).
Art. 143.  (Spedizione di merci in esenzione da accertamento).
Art. 144.  (Spedizione ad altra dogana di merci giunte per via aerea).
Art. 145.  (Scarico della bolletta di cauzione).
Art. 146.  (Spedizione di merci in transito).
Art. 147.  (Certificato di scarico per le merci uscite in transito).
Art. 148.  (Transito per via aerea).
Art. 149.  (Diverse specie di deposito).
Art. 150.  (Entrata delle merci in deposito).
Art. 151.  (Durata del deposito).
Art. 152.  (Manipolazioni consentite).
Art. 153.  (Uscita delle merci dal deposito).
Art. 154.  (Distruzione merci avariate).
Art. 155.  (Determinazione del valore imponibile).
Art. 156.  (Condizioni per il deposito sotto diretta custodia della dogana).
Art. 157.  (Ricevuta di deposito delle merce sotto diretta custodia della dogana).
Art. 158.  (Responsabilità della dogana per le merci depositate).
Art. 159.  (Condizioni per il deposito nei magazzini di proprietà privata).
Art. 160.  (Trasferimento di merci da uno ad altro deposito doganale).
Art. 161.  (Vigilanza sulle merci nei magazzini di proprietà privata).
Art. 162.  (Diritti dovuti sulle merci mancanti).
Art. 163.  (Magazzini generali).
Art. 164.  (Istituzione ed esercizio dei depositi franchi).
Art. 165.  (Merci ammesse nei depositi franchi).
Art. 166.  (Istituzione ed esercizio dei punti franchi).
Art. 167.  (Determinazione del valore imponibile).
Art. 168.  (Impiego o consumo di merci nei depositi franchi e nei punti franchi).
Art. 169.  (Punti franchi nel porto di Trieste).
Art. 170.  (Norme amministrative).
Art. 171.  (Dichiarazione e bolletta di esportazione definitiva).
Art. 172.  (Condizione giuridica delle merci definitivamente esportate).
Art. 173.  (Restituzione ed abbuono di diritti all'esportazione).
Art. 174.  (Controllo dei documenti doganali relativi a merci esportate ai fini della restituzione o dell'abbuono di tributi).
Art. 175.  Nozione di temporanea importazione.
Art. 176.  (Condizioni per l'ammissione alla temporanea importazione).
Art. 177.  (Casi nei quali la temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale).
Art. 178.  (Casi nei quali la temporanea importazione è autorizzata dal Ministero).
Art. 179.  (Contenuto delle autorizzazioni).
Art. 180.  (Persone a cui può essere rilasciata l'autorizzazione).
Art. 181.  (Bolletta di temporanea importazione).
Art. 182.  (Cauzione).
Art. 183.  (Coefficienti di rendimento).
Art. 184.  (Cessione di merci in temporanea importazione).
Art. 185.  (Temporanea esportazione di merci in temporanea importazione).
Art. 186.  (Esito dei prodotti ottenuti dalle merci temporaneamente importate).
Art. 187.  (Scarico della temporanea importazione per equivalenza).
Art. 188.  (Bolletta di riesportazione).
Art. 189.  (Riesportazione da dogana interna).
Art. 190.  (Importazione definitiva delle merci temporaneamente importate).
Art. 191.  (Condizioni per l'importazione definitiva).
Art. 192.  (Importazione definitiva parziale).
Art. 193.  (Condizioni per l'importazione definitiva in casi particolari).
Art. 194.  (Importazione definitiva di merci sottoposte all'estero ad operazioni di perfezionamento).
Art. 195.  (Agevolazioni per l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti).
Art. 196.  (Importazione definitiva di prodotti ottenuti, già vincolati alla riesportazione).
Art. 197.  (Distribuzione delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti).
Art. 198.  (Immissione in consumo senza autorizzazione).
Art. 199.  (Nozione di temporanea esportazione).
Art. 200.  (Condizioni per l'ammissione alla temporanea esportazione).
Art. 201.  (Rilascio dell'autorizzazione per merci destinate alla lavorazione od alla riparazione).
Art. 202.  (Rilascio dell'autorizzazione negli altri casi).
Art. 203.  Contenuto delle autorizzazioni.
Art. 203 bis.  (Persone a cui può essere rilasciata l'autorizzazione).
Art. 204.  (Bolletta di temporanea esportazione).
Art. 205.  (Cauzioni).
Art. 206.  (Reimportazione di merci che non hanno subito i previsti trattamenti).
Art. 206 bis.  (Cessione di merci in temporanea esportazione).
Art. 206 ter.  (Scarico della temporanea esportazione per equivalenza).
Art. 207.  (Diritti dovuti alla reimportazione).
Art. 208.  (Criteri per liquidazione diritti alla reimportazione).
Art. 209.  (Esenzione dai diritti dovuti alla reimportazione).
Art. 210.  (Bolletta di reimportazione).
Art. 211.  (Autorizzazione all'esportazione definitiva).
Art. 212.  Abbuoni e restituzioni per l'esportazione definitiva di merci temporaneamente esportate.
Art. 213.  (Mancata reimportazione).
Art. 214.  (Traffico internazionale in regime di temporanea importazione ed esportazione).
Art. 215.  (Mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali).
Art. 216.  (Importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato).
Art. 217.  (Temporanea esportazione e reimportazione di materiali di volo costituenti scorte presso scali esteri).
Art. 217 bis.  (Temporanea importazione e temporanea esportazione di materiali interessanti l'Amministrazione della difesa ).
Art. 218.  (Interessi di mora).
Art. 218 bis.  (Successivi utilizzi di merci vincolate al regime della importazione od esportazione temporanea).
Art. 219.  (Misure amministrative in caso di abusi).
Art. 220.  (Norme regolamentari).
Art. 221.  (Comitato consultivo ).
Art. 222.  (Nozioni del cabotaggio e della circolazione).
Art. 223.  (Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione).
Art. 224.  (Spedizione in cabotaggio).
Art. 225.  (Spedizione in circolazione).
Art. 226.  (Contrassegni da apporre ai colli di merci in cabotaggio e in circolazione).
Art. 227.  (Documenti doganali per le operazioni di cabotaggio e di circolazione).
Art. 228.  (Ritorno delle merci nel territorio doganale).
Art. 229.  (Cabotaggio con navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato).
Art. 230.  (Spedizione di merci nazionali per via aerea nell'interno dello Stato).
Art. 231.  (Abolizione di formalità doganali per le spedizioni in cabotaggio e per le spedizioni per via aerea nello Stato).
Art. 232.  (Imprese autorizzate ).
Art. 233.  (Esecuzione della procedura ).
Art. 234.  (Estrazione di merci dai magazzini doganali privati).
Art. 235.  (Imprese autorizzate).
Art. 236.  Esecuzione della procedura.
Art. 237.  Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione.
Art. 238.  (Applicazione del regime di transito comunitario).
Art. 239.  Controllo delle merci spedite in regime di transito comunitario.
Art. 240.  Mezzi di identificazione.
Art. 241.  Avvisi di passaggio.
Art. 242.  Uscita delle merci dallo Stato.
Art. 243.  Documenti che giustificano il carattere comunitario delle merci.
Art. 244.  Garanzie.
Art. 245.  Soste dei trasporti in entrata.
Art. 246.  Incidenti ed altri inconvenienti durante il trasporto.
Art. 247.  Inapplicabilità del regime del transito comunitario ai trasporti interni.
Art. 248.  Casi in cui il regime del transito comunitario non è obbligatorio.
Art. 249.  (Merci in libera pratica negli Stati membri delle Comunità europee).
Art. 250.  (Esportazione verso Paesi terzi di taluni prodotti ammessi a restituzione).
Art. 251.  (Prodotti dei territori extradoganali e della piattaforma continentale).
Art. 252.  (Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili).
Art. 253.  (Provviste di bordo esistenti sulle navi in arrivo).
Art. 254.  (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi).
Art. 255.  (Navi in navigazione nel mare territoriale).
Art. 256.  Natanti adibiti a servizi interni.
Art. 257.  (Provviste di bordo esistenti sugli aeromobili in arrivo).
Art. 258.  (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sugli aeromobili).
Art. 259.  (Aeromobili in navigazione nello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato).
Art. 260.  (Sbarco di provviste di bordo di origine nazionale).
Art. 261.  (Provviste di bordo delle navi e degli aeromobili esonerati dall'obbligo del manifesto).
Art. 262.  (Navi ed aeromobili stranieri. Reciprocità di trattamento).
Art. 263.  (Agevolazioni previste da leggi speciali o da accordi internazionali).
Art. 264.  (Depositi speciali per provviste di bordo nei porti e negli aeroporti).
Art. 265.  (Provviste di bordo dei treni internazionali).
Art. 266.  (Provviste di bordo dei veicoli stradali a motore).
Art. 267.  (Definizione).
Art. 268.  (Regime doganale delle dotazioni di bordo dei veicoli stranieri che entrano nel territorio doganale e di quelli italiani che ne escono).
Art. 269.  (Imbarco od installazione di dotazioni a bordo delle navi).
Art. 270.  (Sbarco di dotazioni di bordo dalle navi).
Art. 271.  (Sbarco temporaneo di dotazioni di bordo dalle navi e dagli aeromobili).
Art. 272.  (Imbarco od installazione di dotazioni di bordo sugli aeromobili stranieri).
Art. 273.  (Navi ed aeromobili stranieri. Reciprocità di trattamento).
Art. 274.  (Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero).
Art. 275.  (Merci estere cadute in abbandono).
Art. 276.  (Merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono).
Art. 277.  (Ricognizione delle merci abbandonate).
Art. 278.  (Esito delle merci abbandonate).
Art. 279.  (Procedimenti per la vendita delle merci abbandonate).
Art. 280.  (Svolgimento delle gare. Verbali di aggiudicazione e contratti di vendita).
Art. 281.  (Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita).
Art. 282.  (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali).
Art. 283.  (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine).
Art. 284.  (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci).
Art. 285.  (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea).
Art. 286.  (Contrabbando nelle zone extra-doganali).
Art. 287.  (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali).
Art. 288.  (Contrabbando nei depositi doganali).
Art. 289.  (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione).
Art. 290.  (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
Art. 291.  (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea).
Art. 291 bis.  (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
Art. 291 ter.  (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
Art. 291 quater.  (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
Art. 292.  (Altri casi di contrabbando).
Art. 293.  (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato).
Art. 294.  (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato).
Art. 295.  (Circostanze aggravanti del contrabbando).
Art. 295 bis.  (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità).
Art. 296.  (Recidiva nel contrabbando).
Art. 297.  (Contrabbando abituale).
Art. 298.  (Contrabbando professionale).
Art. 299.  (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale).
Art. 300.  (Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata).
Art. 301.  (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca).
Art. 301 bis.  (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando).
Art. 302.  (Differenze tra il carico ed il manifesto).
Art. 303.  (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.).
Art. 304.  (Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti).
Art. 305.  (Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità).
Art. 306.  (Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione).
Art. 307.  (Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita).
Art. 308.  (Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati).
Art. 309.  (Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia).
Art. 310.  (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione).
Art. 311.  (Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione).
Art. 312.  (Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione).
Art. 313.  (Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione).
Art. 314.  (Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione).
Art. 315.  (Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione).
Art. 316.  (Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani).
Art. 317.  (Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili).
Art. 318.  (Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale ).
Art. 319.  (Inosservanza di formalità doganali).
Art. 320.  (Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza).
Art. 321.  (Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza).
Art. 322.  Altri casi di violazioni.
Art. 323.  (Accertamento delle violazioni).
Art. 324.  (Competenza dei funzionari doganali).
Art. 325.  (Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali).
Art. 326.  (Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali).
Art. 327.  (Invio dei verbali all'autorità giudiziaria).
Art. 328.  (Contestazione delle violazioni per infedele dichiarazione).
Art. 329.  (Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando).
Art. 330.  (Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena).
Art. 331.  (Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali).
Art. 332.  (Casi di arresto).
Art. 333.  (Cose sequestrate).
Art. 334.  (Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa).
Art. 335.  (Oblazione in materia contravvenzionale).
Art. 336.  (Competenza degli uffici doganali).
Art. 337.  (Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca).
Art. 338.  (Obbligo del pagamento dei diritti doganali).
Art. 339.  (Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione).
Art. 340.  (Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali).
Art. 341.  Applicabilità delle disposizioni penali doganali ai delitti di contrabbando previsti dalla legge sui monopoli.
Art. 342.  (Deroga legislativa espressa).
Art. 343.  (Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere).
Art. 344.  (Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero).
Art. 345.  (Contestazioni fra le dogane e le amministrazioni delle ferrovie e delle poste).
Art. 346.  (Riconoscimento delle attestazioni rilasciate da autorità estere).
Art. 346 bis.  (Assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi).
Art. 346 ter.  (Richiesta di assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti nel territorio della Repubblica).
Art. 346 quater.  (Crediti ammessi alla mutua assistenza).
Art. 346 quinquies.  (Norme di esecuzione).
Art. 347.  (Regolamento di esecuzione del presente testo unico).
Art. 348.  (Soppressione di norme regolamentari in materia di cauzioni).
Art. 349.  (Imbarco per l'uscita dallo Stato per via di mare di merci estere in transito).
Art. 350.  (Registri, stampati e formulari).
Art. 351.  Automazione dei servizi.
Art. 351 bis.  (Revisione delle scritture doganali).
Art. 352.  (Abrogazione di norme).


§ 37.1.93 – D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(G.U. 28 marzo 1973, n. 80, S.O.)

 

     Articolo unico.

     E' approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, allegato al presente decreto.

 

 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO DOGANALE

 

     Art. 1. (Linea doganale).

     Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.

     Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.

     Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi. Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale [1].

 

          Art. 2. (Territorio doganale e territori extra-doganali).

     Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

     Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale [2].

     E' altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato.

     I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali.

     Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254.

     Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

 

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DOGANALI

 

          Art. 3. (Ordinamento amministrativo).

     Agli effetti dell'ordinamento amministrativo dei servizi doganali, il territorio della Repubblica è suddiviso in compartimenti.

     Ciascun compartimento è ripartito in due o più circoscrizioni doganali; ciascuna circoscrizione comprende una o più dogane.

 

          Art. 4. (Compartimenti doganali).

     Ai capi dei compartimenti doganali è attribuita l'alta vigilanza sugli uffici doganali del compartimento; essi esercitano altresì azione di direttiva e di indirizzo relativamente alla efficienza degli uffici predetti nonché le altre attribuzioni espressamente previste da norme legislative e regolamentari.

     Qualora le esigenze connesse con lo sviluppo dei traffici aerei lo giustifichino, il Ministro per le finanze può stabilire che talune attribuzioni dei compartimenti doganali siano devolute, limitatamente alla parte attinente al traffico aereo, ad un apposito ispettorato centrale alle dirette dipendenze della direzione generale delle dogane e imposte indirette, con sede in Roma.

 

          Art. 5. (Circoscrizioni doganali).

     Ai capi delle circoscrizioni doganali sono attribuite funzioni dirigenziali di organizzazione, di coordinamento e di vigilanza dei servizi doganali nell'ambito della circoscrizione medesima e le altre competenze espressamente previste da norme legislative e regolamentari.

 

          Art. 6. (Dogane e loro ubicazione).

     Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale di terra e di mare, presso i punti di approdo dei laghi di confine e nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale; sono altresì istituite nell'interno del territorio dello Stato, presso centri commerciali, industriali o turistici.

     In base ad accordi con gli Stati confinanti, presso i transiti di confine possono essere istituite, in territorio italiano o in territorio estero, dogane internazionali, nelle quali gli organi doganali dei due Stati finitimi provvedono ad assicurare l'applicazione delle norme stabilite dalle rispettive legislazioni doganali. Le dogane internazionali ubicate in territorio estero si considerano, agli effetti amministrativi, poste nel territorio della provincia italiana più vicina.

     Nelle circoscrizioni doganali comprendenti più dogane la competenza territoriale di ciascuna dogana è stabilita dal capo della circoscrizione.

 

          Art. 7. (Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione).

     Ciascuna dogana può avere alle proprie dipendenze una o più "sezioni", nonché uno o più "posti doganali" e "posti di osservazioni", funzionanti come sezioni.

     Le sezioni doganali devono essere ubicate nell'ambito del territorio della provincia nel quale trovasi la sede della dogana medesima. Tuttavia, le sezioni funzionanti in prossimità dei transiti di confine ovvero presso stabilimenti o depositi possono essere ubicate anche fuori del territorio predetto.

     Possono essere istituite, anche fuori del territorio della provincia, sezioni doganali destinate a funzionare soltanto in determinati giorni della settimana o del mese ovvero in determinati periodi dell'anno. Al personale assegnato a tali sezioni compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia.

     I posti doganali possono essere istituiti lungo la linea doganale, nelle località dove l'esiguità del traffico non giustifica l'istituzione di una dogana. I posti di osservazione possono essere istituiti lungo la linea doganale per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci, qualora la dogana sia situata in luoghi distanti da detta linea.

 

          Art. 8. (Classificazione delle dogane).

     Agli effetti della competenza per materia, le dogane si distinguono in tre categorie.

     Sono di prima categoria le dogane abilitate a compiere qualsiasi operazione e per merci di qualsiasi specie.

     Sono di seconda categoria le dogane specializzate per il compimento di determinate operazioni ovvero di operazioni relative a determinate merci.

     Sono di terza categoria le dogane istituite in località di non rilevante movimento commerciale, industriale o turistico, la cui competenza è limitata prevalentemente alle operazioni di interesse locale.

     Secondo la loro ubicazione, le dogane si distinguono in dogane di confine, dogane di mare, dogane aeroportuali e dogane interne.

     Ai fini amministrativo-contabili le dogane si distinguono in dogane principali e dogane secondarie.

 

          Art. 9. (Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane).

     Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7 [3].

     Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale [4].

     I controlli e le formalità di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministro delle finanze, tra più uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali [5].

     La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa.

 

          Art. 9 bis. (Localizzazione di determinate operazioni doganali ). [6]

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può stabilire che, in deroga alla competenza per materia delle dogane di qualsiasi categoria, le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci od a merci trasportate con determinati veicoli od a merci viaggianti sotto determinati regimi doganali siano accentrate presso talune dogane ovvero siano compiute presso la dogana del luogo ove si trova il deposito o stabilimento dell'impresa rispettivamente destinataria e mittente.

 

          Art. 10. (Laboratori chimici delle dogane).

     L'istituzione e la soppressione dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

     Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere istituite nelle località di notevole importanza commerciale sezioni specializzate dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

     L'istituzione di una sezione specializzata, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio e le necessarie attrezzature tecniche, nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa.

     La soppressione delle sezioni specializzate è disposta con analogo provvedimento del Ministro per le finanze.

 

          Art. 11. (Orario degli uffici doganali ). [7]

 

          Art. 12. (Disposizioni relative al personale delle dogane).

     Per esigenze di servizio i capi dei compartimenti doganali possono disporre, nell'ambito del compartimento, distacchi ed invii in missione di personale doganale per periodi non superiori ad un mese, informandone tempestivamente il Ministero e le intendenze di finanza interessate.

     I posti di ufficiale e di commesso nei ruoli del personale delle dogane sono conferiti, nei limiti della metà del numero disponibile, ai sensi rispettivamente dell'art. 352, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. unico della legge 4 febbraio 1958, n. 94. I posti da conferirsi ai sensi delle predette disposizioni che restassero non utilizzati per mancanza di aspiranti ovvero per rinuncia o per decadenza dalla nomina e la rimanente metà dei posti disponibili sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi, fatte salve le riserve di posti previste da altre leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

     Coloro che vengono immessi nei ruoli organici delle carriere del personale delle dogane devono essere assegnati, salvo casi eccezionali, presso una dogana avente sede in una delle circoscrizioni limitrofe al confine terrestre o in un'isola distante oltre dieci miglia marine dalle coste della penisola e prestarvi effettivo servizio per almeno tre anni.

     In caso di insufficienza di personale doganale, la reggenza di piccole dogane di terza categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico può essere affidata, con provvedimento del Ministro per le finanze, a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

     Salvo casi particolari, il funzionamento dei posti doganali e dei posti di osservazione è assicurato dai comandi di brigata del Corpo predetto competenti per territorio.

 

Capo III

PRESCRIZIONI AI FINI DELLA VIGILANZA E DEI CONTROLLI

E POTERI DEGLI ORGANI DOGANALI

 

          Art. 13. (Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale). [8]

 

          Art. 14. (Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali).

     Si può procedere, per causa di pubblica utilità, all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza.

     In caso di urgente necessità gli organi dell'amministrazione doganale o i competenti comandi della guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

 

          Art. 15. (Restrizioni per il deposito di merci estere nei territori extra-doganali).

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può vietare la costituzione nei territori elencati nell'art. 2, quarto comma, di depositi di determinate merci estere, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.

 

          Art.16. (Passaggio della linea doganale).

     Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'art. 9.

     Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.

 

          Art. 17. (Spazi doganali).

     Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza.

     La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze.

 

          Art. 18. (Carico e scarico delle merci. Circuito doganale). [9]

     Il carico, lo scarico, l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo delle merci lungo la linea doganale e negli aeroporti debbono essere effettuati con il permesso della dogana e secondo le modalità dalla stessa stabilite.

     Le aree e i locali destinati dalla dogana al compimento delle operazioni doganali costituiscono il circuito doganale, il quale di regola coincide con gli spazi doganali. Il Ministro delle finanze, su proposta del capo della circoscrizione doganale e sentita la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio, provvede nell'ambito degli spazi doganali alla delimitazione del circuito doganale con proprio decreto, copia del quale deve essere affisso presso ciascun ufficio doganale in luogo accessibile al pubblico.

     Ogni operazione doganale deve essere effettuata nel circuito doganale o, fuori di esso, solo previa autorizzazione del capo della dogana.

 

          Art. 19. (Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone).

     I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

     Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

 

          Art. 20. (Controllo doganale delle persone).

     I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.

     In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale.

     Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente.

     Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

 

          Art. 20 bis. (Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali). [10]

     Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonché nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero.

     In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della guardia di finanza.

 

          Art. 21. (Servizio di riscontro).

     Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

     I militari addetti al servizio di riscontro hanno facoltà di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.

     Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando è prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

     Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di riscontro.

     Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell'art. 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo [11].

 

          Art. 22. (Servizio di vigilanza). [12]

     I capi delle dogane, d'intesa con i comandanti competenti del Corpo, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della guardia di finanza venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche nei luoghi diversi dagli spazi doganali e da quelli dove si svolgono le attività di cui al primo comma dell'art. 18.

 

          Art. 23. (Zona di vigilanza doganale terrestre).

     Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

     Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade.

     Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri [13].

 

          Art. 24. (Delimitazione e modificazione della zona di vigilanza doganale terrestre).

     La zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata con decreto del Presidente della Repubblica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 25. (Esercizio della vigilanza nella zona terrestre).

     Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale.

     Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

 

          Art. 26. (Restrizioni per il deposito di merci nella zona di vigilanza doganale terrestre).

     Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a speciali controlli i depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo il confine di terra, per le merci che più facilmente possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello stesso decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l'istituzione e l'esercizio di detti depositi.

 

          Art. 27. (Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre).

     Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.

 

          Art. 28. (Esercizio della vigilanza nei laghi di confine).

     Salva l'osservanza degli accordi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

 

          Art. 29. (Zona di vigilanza doganale marittima). [14]

     E' sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

 

          Art. 30. (Esercizio della vigilanza nella zona marittima).

     Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto prescritto a norma dell'art. 105 e gli altri documenti del carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

     Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso.

 

          Art. 31. (Casi di naufragio).

     Nel caso di naufragio gli addetti all'amministrazione delle dogane ed i militari della guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con gli organi locali dell'Amministrazione della marina mercantile.

     Alle merci ricuperate da naufragio può essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto.

 

          Art. 32. (Vigilanza doganale negli aeroporti).

     All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, i funzionari doganali e i militari della guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

     Nel regolamento per l'applicazione del presente testo unico saranno stabilite le norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

 

          Art. 33. (Costruzione ed esercizio di aeroporti).

     L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo accordo con il Ministero delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

 

Titolo II

RAPPORTO DOGANALE

 

Capo I

L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DOGANALE

 

          Art. 34. (Diritti doganali e diritti di confine).

     Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

     Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

 

          Art. 35. (Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese). [15]

 

          Art. 36. (Presupposto dell'obbligazione tributaria).

     Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

     Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione.

     Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'art. 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non può essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresì non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale.

     Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 750 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 760 del codice medesimo. Le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore [16].

     Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'art. 338, primo comma.

     Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato.

 

          Art. 37. (Merci perdute o distrutte. Cali naturali e tecnici). [17]

     Si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all'atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all'accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, dipenda dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita o distruzione deve essere denunciata agli organi doganali entro dieci giorni da quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne è venuto a conoscenza e deve essere comprovata, quando possibile, mediante attestazione di un pubblico ufficiale.

     Si considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 38. (Soggetti passivi dell'obbligazione tributaria. Diritto di ritenzione).

     Al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'art. 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.

     Per il soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell'imposta stessa.

     Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali.

 

          Art. 39. (Vincoli doganali e misure cautelative a tutela degli interessi erariali).

     Le merci suscettibili di formare oggetto di imposizione tributaria doganale soggiacciono, durante la permanenza nel territorio dello Stato e nella zona di mare di cui all'art. 29, ai vincoli ed alle misure cautelative che, ai fini della tutela degli interessi erariali, sono previsti dalle norme del presente testo unico e di leggi speciali. Le stesse norme fissano, con riguardo alla posizione doganale delle merci anzidette, i correlativi obblighi a carico dei proprietari e dei detentori.

 

Capo II

LA RAPPRESENTANZA DEI PROPRIETARI DELLE MERCI

 

Sezione Prima

SPEDIZIONIERI DOGANALI ED ALTRI RAPPRESENTANTI

 

          Art. 40. Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale. [18]

     Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

     La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43.

     Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.

 

          Art. 41. (Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo). [19]

 

          Art. 42. (Coadiutori dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo).

     Lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo professionale può farsi coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali, anche non iscritti in detto albo [20].

 

          Art. 43. (Altri rappresentanti dei proprietari delle merci).

     La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purché si tratti di un dipendente del proprietario della merce [21].

     Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza a propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d'intesa con il Ministero delle finanze. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali [22].

     I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilità del proprietario delle merci o dell'amministrazione dalla quale dipendono.

 

          Art. 44. (Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo).

     Gli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono ammessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali.

     Gli iscritti nell'elenco compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere doganale iscritto nell'albo sotto la direzione del quale sono posti.

 

          Art. 45. (Personale ausiliario degli spedizionieri doganali).

     Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale e quelli iscritti nell'elenco di cui al precedente Art. nonché i proprietari delle merci possono farsi coadiuvare, nell'espletamento di mansioni di carattere esecutivo, da personale ausiliario.

     Il personale ausiliario è ammesso in dogana a condizione che riscuota la fiducia dell'amministrazione. Esso agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la responsabilità dello spedizioniere doganale o dell'impresa da cui dipende.

 

          Art. 46. (Registro del personale ausiliario).

     Presso ciascun Ufficio delle dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale. Copia dell'elenco è trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni [23].

 

Sezione Seconda

PROCEDURA PER LA NOMINA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

 

          Art. 47. (Conferimento della nomina a spedizioniere doganale). [24]

1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.

 

          Art. 48. (Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale).

     La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

     b) abbiano raggiunta la maggiore età;

     c) risultino di buona condotta;

     d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria;

     e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 50.

     La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

 

          Art. 49. (Rilascio della patente a dipendenti dell'amministrazione finanziaria cessati dal servizio).

     E' in facoltà del Ministro per le finanze, avuto riguardo ai precedenti di carriera ed alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali, di esonerare dal possesso del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni.

     In ogni caso, coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria non possono essere ammessi ad operare, per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del rapporto di impiego, nell'ambito delle circoscrizioni presso le quali hanno prestato servizio nell'ultimo quinquennio. Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se l'esercizio della professione si svolge fuori della circoscrizione o delle circoscrizioni presso le quali l'interessato prestò servizio nell'ultimo quinquennio.

 

          Art. 50. (Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale).

     Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, è presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed è composta:

     a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

     b) di un impiegato appartenente ai ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto;

     c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo;

     d) di due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. [25]

     Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

 

          Art. 51. (Ammissione agli esami) [26]

1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.

2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

 

          Art. 52. (Svolgimento degli esami).

     L'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

     La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, principi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre: nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonché nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

     Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennità ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza durante l'espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto degli impiegati civili e dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi e le indennità spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

     L'elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con decreto del Ministro per le finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

 

          Art. 53. (Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali).

     Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di:

     a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana;

     b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere c) e d) [27].

     Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione è disposta su proposta del capo della dogana ed è inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma può essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorità giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto [28].

     E' sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura [29].

     Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali è adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma.

     Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

 

          Art. 54. (Revoca della nomina a spedizioniere doganale).

     E' sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di:

     a) radiazione dall'albo professionale;

     b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 48, lettere a) e d);

     c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;

     d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

     Nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca è disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorché congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell'art. precedente, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento [30].

     Il provvedimento di revoca è adottato con decreto del Ministero per le finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

 

Capo III

PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

 

          Art. 55. (Destinazione doganale delle merci).

     Per destinazione doganale delle merci si intende l'esito che agli effetti doganali è dato, in base alla dichiarazione prevista nell'art. 56, alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dal presente testo unico.

     Le destinazioni doganali sono le seguenti:

     1. Per le merci estere:

     a) l'importazione definitiva;

     b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

     c) la spedizione da una dogana all'altra;

     d) il transito;

     e) il deposito.

     2. Per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 134:

     a) l'esportazione definitiva;

     b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;

     c) il cabotaggio;

     d) la circolazione.

 

          Art. 56. (Dichiarazione doganale). [31]

     1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

 

          Art. 57. (Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullità). [32]

 

          Art. 58. (Visita preventiva. Modifica della dichiarazione).

     Su richiesta del proprietario e prima della presentazione della dichiarazione, la dogana può permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualità e la quantità.

     (Omissis) [33].

 

          Art. 59. (Visita delle merci. Bolletta doganale). [34]

 

          Art. 60. (Esenzione dalla visita doganale).

     I plichi delle lettere e delle carte descritti nei "Fogli di via" portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali.

     Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purché racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.

 

          Art. 61. (Analisi ed esame tecnico delle merci).

     Qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede, fatta salva la facoltà prevista nel terzo comma dell'art. 59, all'invio dei campioni o, quando occorra, delle merci stesse al Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia. I campioni o le merci devono, in presenza dell'operatore, essere identificati con i sigilli della dogana e dell'interessato; per la spedizione e la restituzione dei campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72.

     In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e semprechè non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre cause, la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione e consente il rilascio della merce, verso prestazione di cauzione per i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 83; se si tratta di operazione doganale diversa dalla importazione definitiva o dall'esportazione definitiva, sarà prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le merci possono andare soggette. Prima di autorizzare il rilascio della merce, la dogana procede, con le modalità indicate nel precedente comma, al prelevamento di altri campioni, dei quali dovrà curare la conservazione in previsione dell'eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali.

     Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore. Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e su tale base la dogana procede alla riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 59; se i diritti liquidati provvisoriamente in base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso.

 

          Art. 62. (Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite per via mare).

     La dogana ha facoltà di consentire che le operazioni doganali relative a merci di ogni specie giunte o spedite per via di mare possano essere eseguite a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco, o dopo l'imbarco, quando ricorrano le seguenti condizioni:

     a) il carico della nave o di ciascun serbatoio o stiva sia costituito da merce di unica qualità e di facile riconoscimento;

     b) sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che la quantità di merce contenuta nella nave od in ciascun serbatoio o stiva corrisponda a quella risultante dai documenti relativi al carico.

     L'operazione a bordo della nave può essere effettuata anche quando per il riconoscimento della merce occorra procedere all'analisi di campioni di essa; in tali casi si rendono applicabili le disposizioni del precedente articolo.

     Le merci estere nazionalizzate a bordo della nave, anche se di bandiera straniera, anziché essere sbarcate possono proseguire con la medesima nave per altri porti dello Stato sotto osservanza delle disposizioni doganali prescritte per il cabotaggio. Le eventuali eccedenze riscontrate nel porto di sbarco sono considerate merci estere; per esse devono essere pagati i relativi diritti doganali, fatta salva l'applicazione di penalità, ove ne ricorrano gli estremi.

 

          Art. 63. (Visite di controllo).

     Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i capi degli uffici doganali od i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo saltuarie, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non visitate a norma dell'art. 59, terzo comma.

     Le visite di controllo devono essere sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della guardia di finanza a norma dell'art. 21 e dagli operatori interessati.

     La disposizione del primo comma si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.

 

          Art. 64. (Procedura eccezionale di accertamento).

     In casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze il capo del compartimento doganale, su proposta del capo della circoscrizione doganale ed informando tempestivamente il Ministero, può impartire disposizioni ai funzionari doganali incaricati affinché, senza l'osservanza delle normali procedure e con l'adozione di adeguate cautele, le merci abbiano l'esito doganale voluto dagli operatori sulla sola base della presentazione della dichiarazione, corredata della prescritta documentazione e della prova dell'avvenuto pagamento o cauzionamento dei diritti doganali gravanti sulle merci stesse. Anche in tali casi possono, ove se ne ravvisi la necessità, essere compiuti i controlli saltuari previsti nel precedente articolo.

 

Capo IV

IMPUGNAZIONE E REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO

 

          Art. 65. (Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali).

     Qualora, nel corso dell'accertamento sorga contestazione circa la qualificazione, il valore o l'origine della merce dichiarata ovvero circa il regime di tara od il trattamento degli imballaggi, il proprietario può chiedere che si proceda a visita di controllo a norma dell'art. 63. Ove non richieda tale visita o non ne accetti il risultato, può chiedere che sia sentito il parere di due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi nelle liste approvate dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e l'altro designato dal capo della dogana. Il parere dei periti, anche se concorde, non è tuttavia vincolante per la dogana. Ciascuna delle due parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito; al perito designato dalla dogana la spesa è liquidata in base alla tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze. Su richiesta della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ed a spese della medesima può essere designato da ciascuna delle due parti un numero maggiore di periti.

     Sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana; la decisione deve essere subito notificata all'interessato.

     Se il proprietario della merce non intende accettare la decisione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica deve chiedere che si proceda alla redazione di apposito verbale.

     Il verbale, redatto in duplice esemplare entro un termine all'uopo fissato dalla dogana, è sottoscritto da entrambe le parti; uno degli esemplari è consegnato all'operatore interessato. Se questi per qualsiasi motivo non sottoscrive il verbale, si fa menzione di tale circostanza nel verbale stesso e si procede alla relativa notifica.

     Qualora per la risoluzione della insorta contestazione l'operatore non ne richieda il deferimento all'esame dei periti, il verbale viene redatto nel momento stesso in cui la contestazione è sorta.

     Contemporaneamente alla redazione del verbale e semprechè non si sia già provveduto in precedenza in applicazione del primo comma dell'art. 61, si procede al prelevamento dei campioni con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. medesimo; ove non sia possibile, attesa la qualità della merce, prelevare i campioni, si supplisce con disegni, con fotografie o con una dettagliata descrizione fatta d'accordo fra le due parti ovvero da due periti da esse a ciò delegati.

     Dopo la redazione del verbale può essere autorizzato il rilascio della merce con l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 61; in tal caso, la cauzione è commisurata alla differenza fra i diritti che sarebbero dovuti secondo l'accertamento della dogana e quelli calcolati in base alla dichiarazione.

 

          Art. 66. (Procedimento amministrativo di prima istanza per la risoluzione delle controversie).

     Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al precedente articolo, a pena di decadenza, l'operatore può chiedere al capo del compartimento doganale di provvedere alla risoluzione della controversia. A tal fine deve presentare apposita istanza alla competente dogana, producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova ritenuti utili.

     L'istanza, unitamente al verbale, alle eventuali relazioni dei periti di cui al primo comma del precedente art. ed alle proprie controdeduzioni, è trasmessa dalla dogana entro i successivi dieci giorni al capo del compartimento doganale, che decide sulla controversia con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali, costituito in ciascun compartimento doganale a norma dell'art. 67. Copia delle controdeduzioni della dogana deve essere fatta pervenire all'operatore interessato.

     Decorso inutilmente il termine indicato nel primo comma, si intende accettata la pretesa della dogana, la quale procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.

 

          Art. 67. (Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali).

     Il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali si compone di un presidente, di quattro membri effettivi, di due membri supplenti e di un segretario.

     Il presidente ed i membri effettivi e supplenti sono scelti fra esperti particolarmente qualificati in materia doganale e merceologica residenti nel compartimento, con esclusione di coloro che prestano servizio nell'amministrazione finanziaria e degli spedizionieri doganali. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del compartimento doganale, di qualifica non inferiore ad ispettore.

     I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per le finanze; la scelta di almeno tre dei membri effettivi e di un membro supplente deve essere fatta su terne designate dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio nel compartimento.

     Ciascun collegio è costituito per quattro anni; alla scadenza i componenti possono essere confermati.

     Ove se ne ravvisi la necessità, può essere nominato un numero maggiore di membri effettivi e supplenti, in modo da consentire la suddivisione del collegio in due o più sezioni, ciascuna composta di quattro membri effettivi e due supplenti. Le sezioni possono essere presiedute da vice presidenti designati dal presidente fra i membri effettivi delle sezioni stesse; per ciascuna sezione oltre la prima è nominato un segretario aggiunto.

 

          Art. 68. (Procedimento amministrativo di seconda istanza per la risoluzione di controversie).

     La decisione del capo del compartimento doganale deve essere emessa nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della formale istanza di cui all'art. 66 e deve essere subito notificata all'interessato dalla competente dogana.

     Avverso la decisione del capo del compartimento doganale è ammesso ricorso al Ministro per le finanze; il ricorso deve essere presentato alla dogana competente, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica della decisione medesima.

     Il ricorso di cui al secondo comma, unitamente a tutti gli atti della controversia, è dalla dogana trasmesso al Ministero delle finanze. Il Ministro decide con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo centrale dei periti doganali, costituito a norma del successivo articolo.

     Decorso inutilmente il termine indicato nel secondo comma, si intende accettata la decisione di prima istanza. In tal caso la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.

 

          Art. 69. (Collegio consultivo centrale dei periti doganali).

     Il collegio consultivo centrale dei periti doganali si compone di un presidente, di diciotto membri effettivi, di quattro membri supplenti, di un segretario e di un segretario aggiunto.

     Il presidente è scelto fra i docenti universitari di materie tecnico-scientifiche.

     I membri effettivi e supplenti sono ripartiti come segue:

     a) tre membri effettivi, dei quali due scelti dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per il commercio con l'estero, non appartenenti alle rispettive amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnico-merceologica in materia industriale, agricola e commerciale;

     b) nove membri effettivi e quattro supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi diversa competenza in materia industriale, agricola e commerciale che saranno proposte al detto Ministro, due per ciascuna, da tredici camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato designate per ogni triennio dal Ministro stesso;

     c) sei membri effettivi designati due dal Ministero del commercio con l'estero, due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fra funzionari dei Ministeri stessi di qualifica non inferiore a dirigente superiore.

     Esplicano le funzioni di segretario e di segretario aggiunto funzionari del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata.

     Il collegio è articolato su due sezioni di un numero uguale di membri, ciascuna delle quali elegge nel suo seno un vice presidente. Il presidente provvede all'assegnazione dei membri alle sezioni; egli può assumere la presidenza di qualunque sezione e può altresì stabilire che gli affari più importanti vengano deferiti all'esame delle due sezioni in seduta congiunta sotto la sua presidenza.

     I componenti del collegio consultivo centrale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze. Il collegio è costituito per tre anni; alla scadenza del triennio i componenti possono essere confermati.

     La qualità di presidente o membro del collegio consultivo centrale non è compatibile con quella di presidente o membro di un collegio consultivo compartimentale dei periti doganali.

 

          Art. 70. (Decisioni del Ministro).

     La decisione del Ministro per le finanze deve essere emessa nel termine di sei mesi dalla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 68, secondo comma, e deve essere subito notificata all'interessato per il tramite della competente dogana.

     Con la decisione del Ministro l'accertamento si intende definito. Entro dieci giorni dalla notifica la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.

 

          Art. 71. (Disposizioni sul funzionamento dei collegi consultivi).

     Per la validità delle riunioni dei collegi consultivi compartimentali e di quello centrale, ovvero delle relative sezioni, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi membri, compreso nel computo il presidente.

     I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     I pareri dei collegi non sono vincolanti per l'autorità chiamata a decidere la controversia; tuttavia, nel caso che la decisione sia difforme dal parere, l'autorità stessa deve precisare nel proprio provvedimento i motivi del dissenso. In ogni caso la decisione va notificata all'operatore corredata dal parere del collegio.

     Sia l'Amministrazione finanziaria sia il proprietario della merce possono presentare memorie aggiuntive e documenti, di cui la controparte ha diritto di prendere visione, e possono essere sentiti dai collegi per chiarimenti; in tal caso il proprietario della merce può farsi assistere o rappresentare da uno spedizioniere doganale o da altro professionista. Prima della emissione del parere da parte del collegio, l'operatore ed i funzionari dell'amministrazione che siano stati invitati a presenziare alla discussione devono ritirarsi.

     Ai componenti dei collegi consultivi spetta, per ciascuna seduta, il trattamento previsto dalle disposizioni concernenti i compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali, nonché il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio se provenienti da altre sedi. Ai fini del trattamento di missione o del rimborso delle spese di viaggio i componenti estranei alle amministrazioni dello Stato sono equiparati ai dipendenti civili dello Stato che rivestono la qualifica di dirigente superiore.

 

          Art. 72. (Altre norme relative ai procedimenti di prima e seconda istanza).

     Le spese per la spedizione dei campioni, comprese quelle per la restituzione agli interessati della parte di essi eventualmente residuata, sono a carico degli operatori.

     La richiesta di restituzione dei campioni deve pervenire alla dogana entro centoventi giorni dalla definizione dell'accertamento. Decorso inutilmente tale termine, i campioni stessi, qualora non debbano essere tenuti a disposizione di organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 76, sono considerati abbandonati e vengono assoggettati al trattamento previsto per le merci cadute in abbandono presso le dogane.

     Sono anche a carico dell'operatore le spese per eventuali sopralluoghi del collegio consultivo e per l'esecuzione di analisi o di altri accertamenti tecnici da parte dei laboratori od uffici non dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, disposti su richiesta dell'operatore medesimo.

 

          Art. 73. (Pareri preventivi del collegio consultivo centrale).

     Quando ne sia richiesto dal Ministro per le finanze o da una camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il collegio consultivo centrale dei periti doganali può esprimere il proprio parere su questioni di massima nonché sulla classificazione, origine e valore imponibile, sul regime delle tare e sul trattamento degli imballaggi relativamente a merci per le quali non esiste controversia fra dogana e contribuenti.

 

          Art. 74. (Revisione dell'accertamento). [35]

 

          Art. 75. (Previsione dell'accertamento definito a seguito di controversia doganale).

     La revisione dell'accertamento di cui al precedente articolo non è ammessa quando comporti il riesame di questioni già decise dal capo del compartimento o dal Ministro in sede di procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie, salvo che non risultino omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base della decisione.

 

          Art. 76. (Rimedi giurisdizionali).

     (Omissis) [36].

     Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale.

 

Capo V

RISCOSSIONE

 

          Art. 77. (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali) [37]

     1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonchè delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

     a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     b) mediante bonifico bancario;

     c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;

     d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

     e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

     2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.

 

          Art. 78. (Pagamenti periodici di diritti doganali).

     L'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore; il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi.

     La concessione dell'agevolazione è subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana.

     L'Amministrazione può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi a pacchi postali.

 

          Art. 79. (Pagamento differito di diritti doganali). [38]

     Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

     La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

     Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

     L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.

 

          Art. 80. (Decorrenza e scadenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito).

     Il periodo per il quale è concesso il pagamento differito di cui al precedente art. decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale ovvero, se la merce è stata già rilasciata a disposizione dell'operatore, dalla data del rilascio medesimo.

     Qualora l'operazione doganale relativa a merce descritta in una unica dichiarazione venga effettuata in più riprese, il periodo di cui al comma precedente decorre dal giorno del rilascio dell'ultima quantità di merce, retrodatato di un numero di giorni uguale alla metà di quelli impiegati per il compimento dell'operazione stessa; se il numero dei giorni impiegati nel compimento dell'operazione è dispari, la meta è calcolata rispetto al numero pari immediatamente inferiore. Per le operazioni doganali a riprese di durata superiore a trenta giorni il periodo di cui al comma precedente decorre in ogni caso dal quindicesimo giorno successivo a quello del rilascio della prima quantità di merce.

     Nei casi in cui sono consentiti, ai sensi dell'art. 78, pagamenti periodici globali per gruppi di operazioni separatamente effettuate in un determinato intervallo di tempo, la decorrenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito è stabilita con i criteri indicati nel precedente comma, assumendo a base del calcolo il numero dei giorni costituenti l'intervallo medesimo.

     Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è prorogato al giorno lavorativo immediatamente seguente.

 

          Art. 81. (Ritardo nel pagamento dei diritti).

     Qualora dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta ovvero dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento periodico o per il pagamento differito non siano stati pagati i diritti liquidati, la dogana procede, con le norme di cui all'art. seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 322.

     Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.

 

          Art. 82. (Ingiunzione di pagamento).

     I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

     All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione.

 

          Art. 83. (Diritti doganali non contestati ovvero non suscettibili di esonero o di abbuono).

     Nei casi in cui viene consentito, ai sensi degli articoli 61 e 65, il rilascio della merce prima che l'accertamento sia divenuto definitivo, i diritti che non risultano contestati devono essere versati a titolo definitivo.

     Deve essere altresì versata a titolo definitivo, nei casi di merci rilasciate con sospensione del pagamento di una parte dei diritti liquidati in previsione della concessione di esonero o di abbuono, la parte dei diritti non suscettibile di esonero o di abbuono.

     Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 78 e 79.

 

          Art. 84. (Termini per la notifica dell'obbligazione doganale). [39]

     1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

     2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.

 

          Art. 85. (Risarcimento di danni per incompleta o mancata riscossione o per intervenuta prescrizione). [40]

 

          Art. 86. (Interessi per il ritardato pagamento).

     Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile [41].

     Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

     L'interesse è dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato è riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali all'art. 82.

 

          Art. 87. (Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali).

     In tutti i casi in cui è prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa può essere prestata, oltreché mediante deposito con le modalità indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero polizza fidejussioria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.

     Nel regolamento per l'esecuzione del precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali.

 

          Art. 88. (Esclusione delle penalità dal computo delle cauzioni).

     Per la determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestarsi a garanzia degli obblighi connessi con le operazioni doganali non si computano gli importi corrispondenti alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di mancato adempimento degli obblighi stessi.

 

          Art. 89. (Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine).

     Le cauzioni dovute per il deposito o il trasporto di prodotti di estera provenienza gravati da sovrimposta di confine sono calcolate, per quanto riguarda la sovrimposta stessa e l'eventuale diritto erariale, nella stessa misura percentuale stabilita per l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali depositati o trasportati.

     Le cauzioni sono limitate al dieci per cento dell'ammontare dei tributi anzidetti quando si tratta di operazioni di temporanea importazione effettuate da ditte che lavorano le merci soggette ai tributi stessi in propri stabilimenti sottoposti a permanente vigilanza finanziaria. In tali casi i crediti dell'Amministrazione finanziaria per i tributi ed i relativi interessi di mora, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, di pertinenza delle stesse ditte.

 

          Art. 90. (Esonero dall'obbligo di prestare cauzione).

     L'Amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.

     La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

 

          Art. 91. (Rimborsi).

     Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato dell'accertamento, purché ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni  dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento [42].

     Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, l'amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari.

     Se l'indebito pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualità, della quantità, del valore o dell'origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74.

 

          Art. 92. (Restituzione di somme per il tramite degli spedizionieri doganali).

     Il rimborso di diritti doganali indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dalla dogana per le quali sia venuta meno la ragione del deposito può essere eseguito nelle mani dello spedizioniere doganale, ancorché non sia munito di specifico mandato, qualora tali diritti o somme afferiscano ad operazione doganale da esso compiuta in rappresentanza del proprietario della merce e siano stati versati dallo spedizioniere medesimo.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che:

     a) lo spedizioniere doganale richiedente sia in possesso dell'originale bolletta doganale "figlia" comprovante l'effettuazione del versamento, con esclusione di duplicati o copie autentiche;

     b) nel caso di deposito, la bolletta doganale predetta risulti firmata dallo spedizioniere in qualità di effettivo versante;

     c) il proprietario della merce rappresentato non abbia notificato alla dogana la cessazione del rapporto di rappresentanza;

     d) lo spedizioniere doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero cancellato o radiato dall'albo professionale.

 

          Art. 93. (Interessi passivi ). [43]

     1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato articolo 79 spetta altresì al contribuente sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie

 

Titolo III

MOVIMENTO DELLE MERCI DA E PER L'ESTERO

 

Capo I

ENTRATA DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE

 

Sezione Prima

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ARRIVI

E SULLA TEMPORANEA CUSTODIA DELLE MERCI

 

          Art. 94. (Dichiarazione sommaria).

     Le merci in arrivo nel territorio doganale, qualora non abbiano già ricevuto o non ricevano subito una destinazione doganale, devono formare oggetto di una dichiarazione sommaria scritta, contenente almeno le seguenti indicazioni:

     a) per le merci in colli: specie, quantità, marche e numeri distintivi dei colli, nonché qualità e peso lordo delle merci; per le merci alla rinfusa: qualità e quantità in peso o in volume delle merci;

     b) specie e caratteristiche del mezzo di trasporto con il quale le merci sono arrivate;

     c) luogo di carico delle merci sul mezzo di trasporto predetto.

     La dichiarazione sommaria deve essere presentata alla dogana dal detentore delle merci o dal suo rappresentante non oltre ventiquattro ore dall'arrivo delle merci stesse. Prima della presentazione della dichiarazione sommaria le merci non possono essere scaricate o sbarcate dal mezzo di trasporto; in casi eccezionali la dogana può tuttavia autorizzare lo scarico e lo sbarco della merce in luoghi da essa sorvegliati.

     Qualsiasi documento doganale, amministrativo o commerciale che contenga tutti gli elementi indicati nel primo comma può essere considerato come dichiarazione sommaria.

     Per le merci in arrivo per via di mare e per via aerea la dichiarazione sommaria è costituita dal manifesto di cui agli articoli 105 e 115.

     Qualora alla scadenza del termine la dichiarazione sommaria non sia stata presentata ovvero risulti incompleta, la dogana provvede alla compilazione di un processo verbale di constatazione dal quale risultino le indicazioni di cui al primo comma. A tal fine, ove occorra accertare la qualità della merce, si procede allo scondizionamento dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'Amministrazione finanziaria. Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

     La dichiarazione sommaria, vidimata dalla dogana, od il processo verbale di constatazione di cui al precedente comma, è presa in carico in apposito registro.

     L'amministrazione può disporre l'esonero dalla presentazione della dichiarazione sommaria per le merci portate dai viaggiatori o che formano oggetto di traffico nelle zone di frontiera.

 

          Art. 95. (Termine per dare alle merci una destinazione doganale).

     Le merci che, a norma del precedente art., hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria o del verbale di constatazione e quelle che sono descritte nei manifesti delle navi e degli aeromobili devono essere introdotte, entro ventiquattro ore dall'arrivo se giunte per via di terra o dallo sbarco negli altri casi, nei magazzini o recinti di temporanea custodia, di cui al successivo art., in attesa che sia ad esse data una destinazione doganale o che siano rispedite fuori del territorio doganale.

     Le merci arrivate per via diversa da quella marittima devono ricevere una destinazione doganale od essere rispedite fuori del territorio doganale entro quindici giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sommaria o del manifesto ovvero dalla data di scadenza del termine per la presentazione stessa; qualora occorra verificare l'esatta composizione delle merci, la dogana può accordare una proroga non eccedente la durata del tempo necessario per la verifica. Per le merci arrivate per via di mare il termine predetto è elevato a quarantacinque giorni.

     Se il giorno di scadenza del termine non è lavorativo, la scadenza stessa è prorogata di diritto a tutto il primo giorno lavorativo successivo. Il termine può essere altresì prorogato dalla dogana quando circostanze eccezionali lo giustificano.

 

          Art. 96. (Magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci).

     I magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci sono situati nell'ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a vigilanza finanziaria. Essi sono tenuti direttamente dalla dogana ovvero sono gestiti in propri locali od aree da enti ed imprese autorizzati a norma del successivo art.

     L'introduzione delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia si effettua a richiesta ed a cura del proprietario o del vettore, sulla base delle indicazioni risultanti dalla dichiarazione sommaria o dal processo verbale di constatazione di cui all'art. 94; tuttavia, quando per qualsiasi motivo non vi provveda il proprietario o il vettore, l'introduzione si effettua ad iniziativa della dogana ed a spese del proprietario. E' in facoltà della dogana di eseguire, ogni qual volta abbia dubbi sulla esattezza delle indicazioni predette, la visita interna dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria; in tali casi deve essere redatto un verbale di constatazione che, sottoscritto da tutti gli intervenuti, viene allegato alla dichiarazione sommaria.

     Il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia è tenuto in evidenza dalla dogana per mezzo di registri di carico e scarico sui quali sono allibrati le dichiarazioni sommarie o, in mancanza, i processi verbali di constatazione.

     Le spese di custodia, anche quando l'introduzione sia stata effettuata ad iniziativa della dogana, sono a carico del proprietario o del vettore. La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, né dei danni e delle perdite derivanti da cause ad essa non imputabili, ancorché si tratti di merci introdotte nei depositi o recinti tenuti dalla dogana medesima.

     Durante la giacenza delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia sono vietate manipolazioni di qualsiasi specie, salvo quelle necessarie per la conservazione delle merci stesse nello stato in cui sono arrivate.

     Particolari procedure, anche in deroga a quelle previste nel presente testo unico, possono essere disposte dai capi delle circoscrizioni doganali in materia di temporanea custodia nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali dei bagagli dei viaggiatori provenienti dall'estero.

 

          Art. 97. (Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia).

     Il capo del compartimento doganale può autorizzare enti ed imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali magazzini o recinti è subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata; l'autorizzazione può, altresì, essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarità nella gestione del magazzino o recinto.

     L'autorizzazione è rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di notoria solvibilità; essa può essere tuttavia rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilità, quando per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 87, ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta l'autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali.

     Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilità gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonché le società italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea.

     Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vigilanza finanziaria, qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia.

 

          Art. 98. (Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea custodia autorizzati).

     Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore.

     Il capo del compartimento doganale può, quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al precedente comma siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anziché ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilità tenute dai rispettivi gestori.

     Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze o deficienze, il gestore è tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura più elevata che si è resa applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza. Qualora vengano riscontrate eccedenze o comunque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al terzo comma dell'art. 96, il gestore è tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto.

     In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma precedente, sia per quanto concerne la corresponsione dei diritti relativi alla merce sostituita, da considerare come merce mancante, sia per quanto concerne l'assunzione in carico della merce in luogo di essa rinvenuta.

 

          Art. 99. (Merci cadute in abbandono).

     Trascorsi i termini indicati nell'art. 95, commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate ai sensi e per gli effetti degli articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.

     Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia che, pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta. Il capo della dogana può prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano.

 

          Art. 100. (Sdoganamento di merci in arrivo). [44]

 

Sezione Seconda

ARRIVI DA TERRA E DAI LAGHI

 

          Art. 101. (Arrivi da terra).

     Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di confine. Se la dogana non è situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 9, primo comma.

     Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facoltà di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore, oppure inoltrate alla più vicina dogana abilitata, vincolate alla bolletta di cauzione prescritta per le merci spedite in esenzione da accertamento a norma dell'art. 143. Si prescinde dalla bolletta di cauzione quando l'inoltro alla dogana abilitata avviene sotto scorta dei militari della guardia di finanza o con l'adozione di altro sistema di vigilanza.

     Nei luoghi in cui è istituita una dogana internazionale le merci in arrivo dall'estero si considerano entrate nel territorio doganale quando sono state licenziate dai servizi doganali dello Stato limitrofo per il passaggio a quelli nazionali.

 

          Art. 102. (Arrivi da laghi).

     I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perché siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141.

     Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

     Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo.

     Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

 

Sezione Terza

ARRIVI DA MARE

 

          Art. 103. (Navi e capitani).

     Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.

     Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti i conduttori di navi. I capitani sono responsabili della osservanza delle norme stabilite dal presente testo unico nei riguardi delle merci trasportate.

 

          Art. 104. (Divieti di approdo e di sosta delle navi).

     Nei luoghi dove non sono uffici doganali è vietato ai capitani di navi, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di rasentare il lido, di gettare l'ancora, di stare alla cappa, di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci e di approdare.

     Le navi debbono ancorarsi solamente nei luoghi all'uopo destinati.

 

          Art. 105. (Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza).

     Entro la zona di vigilanza doganale marittima i capitani delle navi dirette ad un porto dello Stato devono essere muniti del "manifesto del carico", salvi i casi di esonero previsti dal presente testo unico.

 

          Art. 106. (Requisiti del manifesto del carico).

     Il manifesto del carico deve contenere le seguenti indicazioni: il nome e la bandiera della nave; la stazza netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la provenienza; gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e, secondo i casi, la quantità in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo sia indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti che accompagnano le merci.

     Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere, salvo il disposto dell'art. 351, secondo comma.

     Deve essere altresì indicato, quando risulta dalla polizza di carico, il nome del destinatario di ogni partita.

     Devono essere, in fine, descritte nel manifesto di carico le autovetture al seguito dei passeggeri [45].

     Non è obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei bagagli dei passeggeri, purché non si tratti di colli commerciali.

     Le merci destinate a località diverse devono essere annotate nel manifesto separatamente, secondo il luogo di loro destinazione.

     Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, senza cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano o chi per esso. Mancando taluno dei suddetti requisiti, il manifesto non è accettato dalla dogana e, agli effetti del presente testo unico, si considera come non presentato.

     In deroga a quanto stabilito nel primo comma, può prescindersi dall'indicare il numero dei colli relativi a merce di unica qualità costituente in tutto od in parte il carico della nave, quando sia indicata la quantità complessiva di detta merce in peso od in volume, a seconda della specie, e purché non si tratti di colli chiusi a macchina o comunque sigillati. In tali casi la merce è considerata "alla rinfusa" agli effetti dell'applicazione dell'art. 302.

     Si utilizzano i formulari FAL di cui alla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 [46]

 

          Art. 107. (Presentazione del manifesto del carico9.

     Il capitano della nave che approda in qualunque porto o rada dello Stato deve presentare alla dogana il manifesto del carico, qualunque sia la causa per la quale l'approdo è stato effettuato, e qualunque sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo.

     Se la nave proviene da altro porto dello Stato, il capitano, in luogo del manifesto del carico, deve presentare il "manifesto di partenza" prescritto nell'art. 120.

     La dogana ha facoltà di richiedere al capitano tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

 

          Art. 108. (Presentazione del manifesto di partenza delle dogane estere).

     Quando la nave giunge da porti esteri nei quali viene rilasciato o dalla autorità doganale o da quella portuaria il manifesto di partenza, può essere prescritto che questo manifesto sia presentato dal capitano in luogo del manifesto del carico.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, è stabilito per quali navi e per quali provenienze la presentazione del manifesto di partenza sopra indicato è obbligatoria.

     Per le navi provenienti da porti esteri nei quali non si rilascia il manifesto di partenza può essere prescritto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, che il capitano sia munito di un manifesto del carico vidimato dall'autorità consolare italiana.

 

          Art. 109. (Termine per la consegna del manifesto).

     Quando la nave è ammessa a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattr'ore dall'approdo, salvo i più brevi termini stabiliti per le navi cariche in tutto o in parte di sali o di tabacchi.

     Se l'arrivo si verifica di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

     Qualora la nave sia messa sotto sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di sanità marittima, il capitano deve dichiararlo verbalmente agli agenti della dogana, i quali redigono processo verbale.

     Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana entro ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'autorità sanitaria.

 

          Art. 110. (Effetti della mancanza del manifesto).

     In caso di rifiuto o di mancata esibizione, entro il termine stabilito, del manifesto e degli altri documenti prescritti, la dogana, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, ha facoltà di ordinare che le merci siano scaricate per essere custodite nei magazzini doganali o in altri locali a rischio e spese del capitano.

 

          Art. 111. (Sbarco e presentazione delle merci).

     Per lo sbarco e per la presentazione delle merci alla dogana il capitano deve esibire, insieme con il manifesto del carico, una copia di esso compilata in lingua italiana sul modello stabilito dal Ministero delle finanze, nonché le polizze di carico. Detta copia è denominata manifesto delle merci arrivate.

     Il capitano deve rendere conto, ad ogni richiesta della dogana, delle merci inscritte a manifesto.

     Di regola, in ogni porto devono essere sbarcate e presentate alla dogana le merci che secondo il manifesto vi sono destinate.

     Riguardo alle merci, che per essere destinate ad altro porto rimangono a bordo, la dogana ha facoltà di disporre un particolare servizio di vigilanza sulla nave e di adottare tutte quelle altre cautele che ritenga opportune.

     Le merci che dal manifesto risultano destinate ad un determinato porto nazionale, non possono essere rispedite all'estero con la stessa nave se di stazza netta di cinquanta tonnellate o meno, ma possono essere fatte proseguire per altro porto dello Stato osservate le disposizioni dell'art. 141, ultimo comma.

     Con l'osservanza delle stesse disposizioni devono essere respinte all'estero o fatte proseguire per altra dogana le merci presentate a dogana non abilitata a compiere l'operazione doganale che per esse viene richiesta.

 

          Art. 112. (Trasbordo delle merci).

     Per il trasbordo da una ad altra nave delle merci arrivate per via di mare e destinate ad altro porto dello Stato, si applicano le norme dell'art. 141, ultimo comma, per il trasporto di merci da una dogana all'altra per via di mare.

 

Sezione Quarta

ARRIVI PER VIA AEREA

 

          Art. 113. (Passaggio del confine in entrata. Aeroporti doganali).

     Ogni comandante di aeromobile, anche nazionale, proveniente dall'estero è obbligato ad attraversare il confine dello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato nei punti che sono determinati dalle disposizioni per la navigazione aerea, e ad effettuare la discesa, osservando le disposizioni anzidette, in un aeroporto doganale.

     Gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministero delle finanze.

 

          Art. 114. (Atterraggi forzati degli aeromobili).

     Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

     Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

 

          Art. 115. Obbligo del manifesto del carico.

     I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti del manifesto del carico al passaggio del confine, salvi i casi di esonero.

     Il manifesto del carico dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il giornale di rotta prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea.

     Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nelle quali il manifesto sia prescritto.

     Quando circostanze speciali lo esigano, può essere stabilito che i comandanti di aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle località stesse.

     Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto dello Stato, il manifesto da presentare é quello prescritto dall'art. 124.

     La dogana ha facoltà di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

 

          Art. 116. (Requisiti del manifesto del carico).

     Il manifesto del carico deve indicare:

     a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile;

     b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante e il numero del suo brevetto;

     c) il luogo di provenienza;

     d) l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci;

     e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti;

     f) il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci.

     Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante o da chi per esso immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

     Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purché non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.

     Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non è accettato dalla dogana ed, in ogni caso, agli effetti del presente testo unico si considera come non presentato.

 

          Art. 117. (Aeromobili viaggianti senza merci a bordo).

     Il Ministero delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, può stabilire che gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

 

Capo II

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE

 

Sezione Prima

USCITA PER VIA DI TERRA E PER I LAGHI

 

          Art. 118. (Uscita per via di terra).

     Le merci in uscita dal territorio doganale per via di terra devono essere presentate ad una dogana di confine. Se la dogana predetta non è situata sulla linea doganale, le merci devono essere trasportate sul punto di attraversamento della linea doganale, percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 9, primo comma.

     Se le merci sono presentate ad una dogana internazionale esse si considerano uscite dal territorio doganale quando sono state licenziate dai servizi doganali nazionali per il passaggio a quelli esteri.

     Se l'uscita si verifica con l'introduzione nei luoghi assimilati ai territori extra-doganali di cui al penultimo comma dell'art. 2, le merci devono essere presentate alla dogana competente per territorio.

 

          Art. 119. (Uscita per i laghi).

     Le merci in uscita dal territorio doganale per i laghi di confine devono essere presentate alle dogane poste nei punti di approdo delle sponde nazionali dei laghi stessi.

     Le merci anzidette si intendono uscite dal territorio doganale quando il natante che le trasporta attraversa la linea doganale. Se l'imbarco avviene nel tratto della sponda nazionale del lago di Lugano fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, le merci si intendono uscite dal territorio doganale nel momento dell'imbarco medesimo.

 

Sezione Seconda

USCITA PER VIA DI MARE

 

          Art. 120. (Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali).

     Il capitano della nave, prima di partire dal porto, deve presentare alla dogana, per la vidimazione, il manifesto di partenza ed una copia di esso. Detto manifesto deve essere compilato sul modello stabilito dal Ministero delle finanze.

     Nel manifesto di partenza devono essere inscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali. Dovranno, inoltre, essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo.

     Ogni partita di merce deve trovare riscontro nei rispettivi documenti doganali, dei quali va fatta menzione nel manifesto. Fanno eccezione a questo obbligo le merci estere rimaste a bordo, perché originariamente destinate ad altro porto dello Stato o all'estero, per le quali basta l'iscrizione a manifesto.

 

          Art. 121. (Dispensa dal manifesto di partenza. Lasciapassare per manifesto e manifesto con validità trimestrale).

     E' dispensato dalla presentazione del manifesto di partenza il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a venti tonnellate. Egli deve provvedersi del lasciapassare per manifesto. L'amministrazione può, in casi speciali, dispensare i capitani anche dall'obbligo del lasciapassare per manifesto.

     Può, altresì, essere autorizzata la vidimazione del manifesto di partenza valevole per più viaggi fino a tre mesi, per navi di stazza netta superiore a 20 tonnellate, con le quali vengono compiute operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.

 

          Art. 122. (Stazza netta delle navi).

     Le merci estere destinate all'estero possono uscire dal territorio doganale dello Stato per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto in materia di imbarco di generi per provvista di bordo.

     La precedente disposizione si applica anche per le merci in uscita dai depositi franchi di cui all'art. 164.

 

          Art. 123. (Permesso di partenza). [47]

     E' vietato ai capitani di far partire la nave dal porto o dalla rada senza il permesso scritto della dogana e dell'autorità marittima del porto, le quali non debbono rilasciarlo se non è stato reso interamente conto delle merci inscritte a manifesto.

 

Sezione Terza

USCITA PER VIA AEREA

 

          Art. 124. (Manifesto e permesso di partenza).

     Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale dello Stato, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima dev'essere da lui esibito al direttore dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza.

 

          Art. 125. (Passaggio del confine in uscita).

     Ogni comandante di aeromobile proveniente da un aeroporto dello Stato e diretto all'estero, è obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle particolari disposizioni per la navigazione aerea.

 

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ENTRATA E L'USCITA DELLE MERCI

 

          Art. 126. (Merci vincolate a documento di trasporto internazionale).

     (Omissis) [48].

     Il Ministro per le finanze può altresì consentire che all'uscita dal territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale si prescinda dall'espletamento degli anzidetti adempimenti e formalità.

     Sono ammessi alle facilitazioni previste nei precedenti commi anche i trasporti relativi a merci destinate alle imprese di cui all'art. 232 ovvero a merci spedite dalle imprese di cui all'art. 235.

     Nei casi considerati nei precedenti commi il documento di trasporto è riconosciuto valido quale documento doganale; l'esito doganale del trasporto è accertato sulla base delle scritture delle aziende di trasporto, tenute anche presenti le condizioni e modalità stabilite in seno agli organi delle Comunità europee o in altra sede internazionale. E' fatta salva in ogni caso la facoltà degli organi finanziari di eseguire controlli diretti sulle merci nel corso del trasporto, qualora sussistano sospetti di irregolarità o di abusi.

     In caso di irregolarità verificatesi nel corso del trasporto e semprechè non si rendano applicabili le disposizioni dell'art. 37il vettore risponde del pagamento dei diritti doganali gravanti sulla merce mancante, accertati e liquidati secondo il trattamento proprio della merce stessa, determinato in base agli elementi rilevabili dai documenti di trasporto o commerciali e con riferimento alla data in cui la irregolarità si è verificata; ove non sia possibile accertare tale data, i diritti doganali sono liquidati con riferimento alla data in cui l'irregolarità è stata constatata. E' fatta salva la contestazione di eventuali violazioni accertate.

     I controlli e le formalità di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela di altri interessi erariali e pubblici, che si rendono necessari nei casi indicati nel primo e nel secondo comma, sono espletati sulla base di provvedimenti adottati dai Ministri interessati di concerto tra loro, i quali possono stabilire che essi siano delegati in tutto o in parte dai servizi competenti al personale incaricato degli adempimenti e delle formalità doganali di confine e provvisto, a tale scopo, dei mezzi necessari [49].

 

          Art. 127. (Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali).

     Il Ministro per le finanze può autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in località interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

     Salvo quanto previsto nel precedente Art., lo stesso Ministro ha facoltà di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalità siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi.

     Senza pregiudizio delle finalità di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nelle località che presentano oggettive difficoltà per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985 [50].

 

          Art. 128. (Vendita di prodotti allo Stato estero ai viaggiatori in uscita dallo Stato).

     Le amministrazioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimità dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo Stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale.

     L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle finanze, che stabilisce di volta in volta le modalità di gestione dello spaccio: il rilascio è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

 

          Art. 129. (Esonero dall'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti delle navi e degli aeromobili).

     Le precedenti disposizioni che prevedono per i capitani delle navi l'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti all'arrivo ed alla partenza non sono applicabili nei confronti delle navi da diporto e militari, sia italiane che straniere, nonché nei confronti delle barche da pesca e delle navi adibite al trasporto di merci diverse dai generi di monopolio spedite in cabotaggio.

     Le precedenti disposizioni che prevedono per i comandanti degli aeromobili l'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti all'arrivo ed alla partenza non sono applicabili nei confronti degli aeromobili militari e da turismo, sia italiani sia stranieri, nonché nei confronti degli aeromobili delle imprese italiane e straniere esercenti servizi regolari di trasporto aereo di linea.

     Il Ministero delle finanze può stabilire l'esonero dall'obbligo anzidetto anche per altre determinate categorie di navi ed aeromobili.

     Per le merci sbarcate dai natanti e dagli aeromobili di cui ai precedenti commi deve essere presentata, in luogo del manifesto, la dichiarazione sommaria prevista nell'art. 94.

 

          Art. 130. (Uscita di merci dal territorio doganale per via marittima ed aerea).

     Le merci spedite all'estero per via marittima ed aerea si considerano uscite dal territorio doganale salvo prova contraria, nel momento dell'imbarco sulle navi e sugli aeromobili, ancorché siano previsti successivi scali delle navi e degli aeromobili predetti in altri porti ed aeroporti dello Stato.

     Il Ministero delle finanze, in relazione alle esigenze dei traffici, può stabilire che, con l'adozione di adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, la presunzione di cui al precedente comma sussista anche quando siano previsti trasbordi delle merci su altre navi od aeromobili nei successivi scali in territorio nazionale nonché quando l'imbarco sulle navi avvenga nei punti di approdo su fiumi, canali interni ed idrovie navigabili fino al mare.

 

          Art. 130 bis. (Uscita dal territorio doganale di contenitori nazionali nuovi di fabbrica). [51]

     I contenitori nazionali nuovi di fabbrica dichiarati per la esportazione definitiva sono considerati, a richiesta dell'esportatore, usciti dal territorio doganale quando viene per essi comprovato l'avvenuto regolamento valutario; durante la permanenza nel territorio doganale prima della spedizione all'estero, i contenitori predetti restano assoggettati al regime della temporanea importazione ai sensi dell'art. 214.

 

          Art. 131. (Merci fluenti entro tubazioni).

     Le merci estere e nazionali che, provenienti dal territorio doganale, attraversano la linea doganale entro tubazioni sono considerate, salvo prova contraria, uscite rispettivamente in transito o riesportazione ed in esportazione definitiva o temporanea nel momento in cui, sotto il controllo degli organi finanziari del luogo di diretta partenza per l'estero, vengono immesse nelle tubazioni stesse. La relativa bolletta doganale viene rilasciata e perfezionata dai competenti organi del predetto luogo di partenza.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo a condizione che la sistemazione, il funzionamento ed il suggellamento degli impianti siano riconosciuti regolari dall'amministrazione finanziaria.

     Il Ministero delle finanze può consentire che, sotto osservanza delle condizioni da esso stabilite, nel luogo di diretta partenza per l'estero siano promiscuamente immessi nelle tubazioni prodotti di classificazione e di posizione doganali diverse.

 

          Art. 132. (Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività).

     I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonché nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti.

     Nelle basi operative a terra è consentito procedere alla manipolazione, allo assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente.

     Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'istituzione e la gestione delle basi operative a terra, disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonché fra tali luoghi e le zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.

 

Titolo IV

LE DESTINAZIONI DOGANALI

 

Capo I

IMPORTAZIONE DEFINITIVA

 

Sezione Prima

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA IMPORTAZIONE DEFINITIVA

 

          Art. 133. (Bolletta di importazione definitiva).

     Per l'ammissione delle merci alla importazione definitiva deve essere presentata apposita dichiarazione, compilata a norma dell'art. 57.

     Eseguito l'accertamento, liquidati e riscossi i diritti, è consegnata all'operatore la "bolletta di importazione definitiva".

     Oltre le indicazioni contenute nella dichiarazione e gli estremi di registrazione, nella bolletta deve risultare la data in cui le merci sono state asportate dagli spazi doganali ovvero, per le operazioni eseguite fuori di detti spazi, sono state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore.

 

          Art. 134. (Condizione giuridica delle merci definitivamente importate).

     Le merci estere per le quali sono state osservate le condizioni e formalità prescritte per l'importazione definitiva diconsi "nazionalizzate" e sono equiparate, agli effetti del presente testo unico, a quelle nazionali, salvo che per esse non sia altrimenti disposto.

 

Sezione Seconda

RISPEDIZIONE ALL'ESTERO O DISTRUZIONE DI MERCI

DEFINITIVAMENTE IMPORTATE

 

          Art. 135. (Casi nei quali è ammessa la rispedizione all'estero o la distruzione di merci importate).

     Il capo della circoscrizione doganale può autorizzare la rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale di merci definitivamente importate quando ne sia fatta richiesta dall'intestatario della relativa bolletta o dal suo rappresentante e purché ricorra una delle seguenti circostanze, accertata successivamente all'operazione stessa:

     a) quando la merce o parte di essa sia riconosciuta difettosa o comunque non conforme alle pattuizioni;

     b) quando la merce o parte di essa risulti avariata;

     c) quando sopravvenute disposizioni vietino l'utilizzazione della merce o ne limitino notevolmente la disponibilità;

     d) quando, prima che la merce sia stata pagata al fornitore all'estero, intervenga una variazione della parità ufficiale del cambio monetario dalla quale derivi per l'importatore il pagamento al fornitore predetto di una somma in lire italiane superiore di almeno il venti per cento rispetto a quella che sarebbe stata dovuta secondo il rapporto di cambio vigente al momento della importazione definitiva;

     e) quando per la merce importata con sospensione del pagamento dei diritti doganali o di una parte di essi, in vista della concessione di agevolazioni fiscali, tali agevolazioni siano state rifiutate;

     f) quando per la merce importata con agevolazioni fiscali in quanto destinata ad un determinato uso od impiego, fatti sopravvenuti e non imputabili all'importatore rendono impossibile l'impiego nell'uso agevolato previsto;

     g) quando sussistano altri particolari motivi che siano tali da rendere impossibile o non conveniente l'utilizzazione della merce e dipendano da fatti sopravvenuti e non imputabili all'importatore.

     Sono fatti salvi, per quanto concerne i casi contemplati nella lettera f), i maggiori benefici concedibili in base al terzo comma dell'art. 140.

 

          Art. 136. (Modalità e condizioni per ottenere l'agevolazione).

     La domanda per ottenere l'autorizzazione alla rispedizione all'estero od alla distruzione sotto vigilanza doganale di merce importata deve essere presentata per il tramite della dogana presso la quale e stata eseguita l'importazione, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data del rilascio della merce alla libera disponibilità dell'operatore e comunque non oltre sei mesi dalla data di arrivo della merce stessa nel territorio doganale. All'atto della presentazione della domanda la merce deve essere posta a disposizione della dogana.

     L'accoglimento della domanda è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che sia riconosciuta in modo indubbio l'identità della merce per la quale viene richiesta l'agevolazione con quella precedentemente importata;

     b) che non si tratti di merce di origine nazionale precedentemente esportata in via definitiva;

     c) che la merce non sia stata ancora utilizzata, a meno che l'inizio dell'utilizzazione non si sia reso necessario per poter constatare l'esistenza del motivo che giustifica la richiesta;

     d) che, per quanto concerne i casi rientranti nelle lettere a) e b) del precedente articolo, la parte dimostri che la difettosità o la non conformità alle pattuizioni ovvero l'avaria della merce già sussistevano al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione definitiva e che il prezzo di acquisto della merce stessa comparato a quello di prodotti similari, non era tale da far ragionevolmente presumere che essa sarebbe stata, in tutto od in parte, difettosa, avariata od invendibile.

 

          Art. 137. (Effetti della rispedizione all'estero o della distruzione).

     In ordine alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla rispedizione od alla distruzione sotto vigilanza doganale di merce importata il capo della circoscrizione doganale decide con provvedimento motivato; detto provvedimento deve essere notificato all'interessato, per il tramite della competente dogana, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

     Se la domanda è accolta, la rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale deve avvenire, a cura ed a spese dell'importatore, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento. L'avvenuta rispedizione o distruzione entro il predetto termine comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.

     Qualora, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 135, la rispedizione all'estero o la distruzione riguardi solo una parte della merce importata, la dogana, per la parte di merce che l'interessato intende mantenere vincolata all'importazione, procede ad una nuova liquidazione dei diritti dovuti, eventualmente previa rideterminazione della classifica doganale con riferimento alla data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva relativa all'intera quantità di merce od al prodotto completo. In tal caso, lo sgravio od il rimborso è limitato alla differenza fra i diritti liquidati all'atto dell'importazione definitiva e quelli risultanti dalla nuova liquidazione.

     Non può essere autorizzata la rispedizione o la distruzione parziale qualora la parte di merce residua risulti, a seguito della nuova classificazione doganale, di vietata importazione in base alle vigenti disposizioni sui divieti economici od in base ad altre disposizioni.

     La rispedizione all'estero e la distruzione sotto vigilanza doganale della merce importata non comportano l'estinzione delle eventuali violazioni connesse con l'importazione.

     Gli avanzi che dovessero residuare dalla distruzione possono essere rispediti all'estero ovvero essere immessi in consumo previo assoggettamento al trattamento fiscale loro proprio, secondo la specie, applicabile nel giorno della distruzione.

 

          Art. 138. (Rispedizione all'estero o distruzione sotto vigilanza doganale di merci relative ad operazioni di importazione definitiva non perfezionate).

     La rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale può essere richiesta dall'importatore anche prima della registrazione della dichiarazione di importazione definitiva, qualora egli abbia già accertata l'esistenza o la sopravvenienza di una delle circostanze indicate nell'art. 135.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 136 e 137.

 

          Art. 139. (Ricorsi).

     Avverso il mancato accoglimento da parte del capo della circoscrizione doganale della domanda di rispedizione all'estero o di distruzione sotto vigilanza doganale di merci importate, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 137, al capo del compartimento doganale, che decide in via definitiva con provvedimento motivato.

 

Sezione Terza

RIMOZIONE DAGLI USI AGEVOLATI DI MATERIALI E MACCHINARI

ESTERI DEFINITIVAMENTE IMPORTATI

 

          Art. 140. (Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati).

     In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati definitivamente in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, è dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento.

     Il trattamento di cui al comma precedente non può essere concesso se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale.

     Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze.

     I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto la vigilanza finanziaria ed assoggettati, agli effetti del primo comma, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero.

     Può essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri indicati nel primo comma e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

 

Capo II

SPEDIZIONI DI MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA

 

          Art. 141. (Bolletta di cauzione e lasciapassare di merci estere).

     La dogana può consentire che le merci estere ad essa presentate siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana.

     Quando la spedizione si effettua per via di terra, o per via aerea, deve essere presentata, nei modi stabiliti dall'art. 57, una dichiarazione nella quale, oltre alle indicazioni prescritte nel detto Art., è designata la dogana di destinazione delle merci.

     A garanzia dell'obbligo della presentazione delle merci alla dogana di destinazione nel termine di cui al penultimo comma di quest'articolo, il proprietario deve prestare cauzione per una somma pari all'importo dei diritti gravanti sulla merce.

     La dogana di partenza, eseguito l'accertamento, applica, per assicurare l'identità e l'integrità della merce, piombi od altri contrassegni ai colli, ai contenitori od ai veicoli, salvo che sia diversamente stabilito nel regolamento di esecuzione del presente testo unico o nelle convenzioni internazionali.

     Adempiute le formalità prescritte nei precedenti commi, la dogana rilascia la "bolletta di cauzione", la quale, oltre alle indicazioni comuni alle bollette d'importazione definitiva, determina il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione.

     Le precedenti disposizioni si applicano anche per la spedizione di merci estere da una ad altra dogana per via di mare, quando si effettua su nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate. Se il trasporto avviene con nave di stazza netta superiore, la dogana di partenza emette "lasciapassare di merci estere".

 

          Art. 142. (Trasporto effettuato in parte per via marittima).

     Le merci estere spedite da una dogana all'altra nei casi in cui il trasporto avviene in parte per via di mare, possono essere scortate per l'intero percorso da una unica bolletta di cauzione o documento equipollente, prescindendosi dall'emissione dei documenti doganali relativamente ai tratto marittimo, purché la garanzia prestata dallo speditore sia valida per l'intero percorso e ricorra altresì una delle seguenti condizioni:

     a) si tratti di merci in colli muniti di sigilli doganali o comunque di merci sicuramente identificabili;

     b) si tratti di merci racchiuse in contenitori rispondenti ai requisiti convenuti in sede internazionale;

     c) si tratti di merci trasportate mediante veicoli stradali o ferroviari che per il tratto di percorso marittimo vengono imbarcati su navi traghetto.

 

          Art. 143. (Spedizione di merci in esenzione da accertamento).

     Per le merci in colli è in facoltà della dogana di rilasciare la bolletta di cauzione, prescindendo dall'eseguire l'accertamento, a condizione che essi siano confezionati a macchina o comunque in modo da non far temere manomissioni; in questo caso la dogana provvede a contrassegnarli con piombi. Qualora i colli siano confezionati in modo non rispondente ai requisiti anzidetti, essi devono, a spese di chi richiede la spedizione, essere assicurati con doppio involto e con triplo piombo.

     La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da accertamento è prestata, ai sensi dell'art. 141, calcolando l'importo dei diritti in ragione di lire ottomila per ogni chilogrammo di peso lordo.

     La richiesta per l'esenzione dall'accertamento deve essere scritta nella dichiarazione, la quale deve indicare il peso lordo, le marche, le cifre numeriche dei colli, il numero di questi e il loro contenuto secondo le voci della tariffa doganale, o secondo la denominazione commerciale.

     La bolletta di cauzione di cui al presente Art. può altresì essere rilasciata cumulativamente per merci varie, anche se sono alla rinfusa o in colli non confezionati nei modi sopraindicati, purché sia possibile assicurare l'identità delle merci stesse mediante applicazione di sigilli alle aperture dei contenitori o dei veicoli ovvero mediante altri mezzi ed il vettore assuma la responsabilità circa la regolarità delle spedizioni e l'integrità dei colli e delle merci.

 

          Art. 144. (Spedizione ad altra dogana di merci giunte per via aerea).

     Le merci giunte dall'estero per via aerea in un aeroporto dello Stato, che siano fatte proseguire con il medesimo o con diverso aeromobile verso altro aeroporto dello Stato sotto il regime cauzionale di cui all'art. 143, non sono soggette ad applicazione di piombi o contrassegni doganali od altre misure cautelative quando il condizionamento dei relativi colli sia tale da rendere evidenti eventuali manomissioni.

     Qualora i colli predetti dal primo o dal secondo aeroporto debbano proseguire per via di terra, il veicolo che li trasporta deve essere assicurato con sigilli doganali ovvero deve essere scortato da militari della guardia di finanza fino alla dogana di destinazione.

     Le precedenti disposizioni si applicano solo per le spedizioni effettuate da imprese esercenti servizi regolari di trasporto aereo di linea. L'amministrazione può stabilire che per le spedizioni predette, in luogo dell'emissione delle bollette di cauzione, siano utilizzati altri documenti, resi validi come bollette di cauzione.

 

          Art. 145. (Scarico della bolletta di cauzione).

     Nei confronti delle merci giunte da altra dogana con la bolletta di cauzione o documento doganale equipollente si applicano le disposizioni degli articoli 95 e seguenti. I richiami fatti negli articoli 95 e 98 alla dichiarazione sommaria si intendono riferiti alla bolletta di cauzione. I termini di cui al secondo comma dell'art. 95 decorrono dalla data di presentazione delle merci stesse alla dogana di destinazione.

     Se dall'accertamento conseguente alla richiesta di una successiva destinazione doganale non risultano irregolarità, la dogana di destinazione rilascia un "certificato di scarico", il quale libera lo speditore dagli obblighi contratti con la bolletta di cauzione.

     Quando, invece, si rilevano differenze in confronto della bolletta di cauzione od altre irregolarità, si sospende il rilascio del certificato di scarico o lo si limita ai soli colli per i quali non sono state riscontrate irregolarità. In tali casi è redatto apposito processo verbale, anche agli effetti degli articoli 305, 306 e 307.

     Il certificato di scarico può essere rilasciato anche prima dell'accertamento di cui al secondo comma quando, trattandosi di merce che viene introdotta in magazzini o recinti di temporanea custodia ovvero di merce spedita in esenzione da accertamento ai sensi dell'art. 143, non siano state riscontrate manomissioni ai colli, contenitori o veicoli o comunque non vi sia sospetto di irregolarità.

     Di regola, le merci giunte ad una dogana in esenzione da accertamento non possono più rispedirsi ad altra dogana con la medesima procedura. Può essere fatta eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni di merci a mezzo di ferrovia e per altri casi in cui l'accertamento presenti particolari difficoltà.

     La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza dà diritto allo svincolo della cauzione o di parte di essa.

     Qualora le merci spedite con la bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede al recupero dei diritti dovuti e accerta la contravvenzione agli effetti dell'art. 305, primo comma.

 

Capo III

TRANSITO

 

          Art. 146. (Spedizione di merci in transito).

     Per le merci in transito attraverso il territorio doganale dello Stato si applicano le norme stabilite nel precedente Capo per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra.

     Le merci spedite da una dogana all'altra possono essere destinate al transito, e alle merci spedite in transito può essere data qualsiasi altra destinazione doganale. In quest'ultimo caso si osservano le norme che si riferiscono alle operazioni doganali inerenti alla nuova destinazione richiesta.

 

          Art. 147. (Certificato di scarico per le merci uscite in transito).

     Quando le merci in transito risultano uscite o si considerano uscite dal territorio doganale è rilasciato dalla dogana il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

 

          Art. 148. (Transito per via aerea).

     Gli aeromobili esteri, che in virtù di convenzioni internazionali sono autorizzati ad attraversare lo spazio aereo soggetto alla sovranità italiana, non sono sottoposti ad alcuna formalità doganale, quando seguono, senza approdo, le rotte prescritte dalle disposizioni per la navigazione aerea.

 

Capo IV

DEPOSITO DOGANALE

 

Sezione Prima

DISPOSIZIONI GENERALI SUL DEPOSITO DOGANALE

 

          Art. 149. (Diverse specie di deposito).

     Le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana ovvero in locali di proprietà privata gestiti in base ad autorizzazione dell'autorità doganale nonché nel magazzini generali di cui all'art. 163. A tali effetti sono assimilate alle merci estere quelle nazionali o nazionalizzate poste sotto controllo doganale.

     Sono ammesse a deposito le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o le restrizioni stabiliti dal Ministro per le finanze, che siano giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, ovvero giustificati da motivi attinenti sia alle caratteristiche degli impianti destinati al deposito, sia alla natura o allo stato delle merci.

     Le merci ammesse al regime di deposito doganale possono essere custodite anche in aree recintate, coperte e scoperte, quando la dogana ritenga che non ne derivi pregiudizio per gli interessi erariali.

 

          Art. 150. (Entrata delle merci in deposito).

     La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'art. 57.

     Eseguito l'accertamento, la dogana converte la dichiarazione in bolletta, facendone annotazione nei propri registri.

     Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti e delle spese.

 

          Art. 151. (Durata del deposito).

     Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito due anni, non computando né i mesi, né i giorni dell'anno in corso; su domanda del depositante, la dogana può prorogare il termine per altri due anni. Trascorso questo secondo termine, si procede in conformità al disposto degli articoli 275 e seguenti per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e dell'art. 82 per il pagamento dei diritti di magazzinaggio dovuti in ragione della durata del deposito.

     Le giacenze delle merci negli altri depositi non può superare i cinque anni. Il capo del compartimento doganale può tuttavia prolungare o ridurre il predetto periodo massimo di giacenza per motivi attinenti alla natura delle merci.

 

          Art. 152. (Manipolazioni consentite).

     Le merci immesse nei depositi doganali possono formare oggetto delle manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione ovvero a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale. L'elenco delle dette manipolazioni è stabilito dal Ministero delle finanze in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio delle Comunità europee.

     Il Ministero delle finanze può consentire, in casi particolari, che le merci depositate nei magazzini doganali privati ed in quelli ad essi assimilati formino oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali di cui al comma precedente, alle condizioni prescritte per la temporanea importazione.

 

          Art. 153. (Uscita delle merci dal deposito).

     Alle merci immesse nei depositi doganali può essere data, in tutto od in parte, qualsiasi destinazione doganale.

     Per ritirare le merci dal deposito deve essere presentata, nelle forme prescritte, la dichiarazione, secondo la destinazione doganale che s'intende dare ad esse. Qualora si voglia rispedirle all'estero, si osservano le disposizioni relative all'uscita delle merci in transito.

     Se le merci sono spedite ad altra dogana, è rilasciata la bolletta di cauzione o il lasciapassare di merci estere a norma dell'art. 141.

 

          Art. 154. (Distruzione merci avariate).

     Le merci che si sono avariate durante la giacenza nei magazzini doganali possono essere distrutte sotto controllo doganale, con abbuono dei relativi diritti. Gli eventuali scarti o residui della distruzione, sono, in caso di immissione in consumo, assoggettati in quanto tali al medesimo trattamento previsto per gli scarti o residui provenienti dall'estero, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art.

 

          Art. 155. (Determinazione del valore imponibile).

     Ai fini della determinazione del valore imponibile delle merci depositate nei magazzini doganali che vengono dichiarate per l'importazione definitiva, si applicano le disposizioni particolari stabilite dall'art. 10, paragrafo 2, della direttiva n. 69/74/C.E.E. adottata dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, anche se incompatibili con le disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

 

Sezione Seconda

DEPOSITO SOTTO DIRETTA CUSTODIA DELLA DOGANA

 

          Art. 156. (Condizioni per il deposito sotto diretta custodia della dogana).

     Le merci che vengono depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, devono, quando sia possibile, essere racchiuse in colli e questi piombati.

     Su autorizzazione e con l'assistenza della dogana, il proprietario può vigilare sulle merci ed ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.

     Il diritto di magazzinaggio per le merci depositate è stabilito in base della legge ed è dovuto anche per le merci che si trovassero avariate.

 

          Art. 157. (Ricevuta di deposito delle merce sotto diretta custodia della dogana).

     Per le merci poste sotto diretta custodia della dogana la bolletta di introduzione in deposito vale come ricevuta.

     Tale bolletta dev'essere esibita per ogni estrazione di merci che si intenda effettuare e su di essa la dogana, di volta in volta, annota la specie e le quantità delle merci ritirate.

     Quando tutte le merci sono state estratte dal deposito, la dogana ritira la bolletta.

     In caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate al depositante soltanto previa cauzione. Questa non può essere svincolata se non alla scadenza del termine massimo di durata del deposito, salvo il caso che in precedenza venga esibita la bolletta originale.

     Si prescinde dalla cauzione se le merci sono ritirate da chi è riconosciuto dalla dogana come proprietario delle merci stesse.

 

          Art. 158. (Responsabilità della dogana per le merci depositate).

     La dogana non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci depositate sotto la sua diretta custodia, né dei casi di forza maggiore.

 

Sezione Terza

DEPOSITI NEI MAGAZZINI DI PROPRIETA' PRIVATA

 

          Art. 159. (Condizioni per il deposito nei magazzini di proprietà privata).

     Nei magazzini di proprietà privata il concessionario deve custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento.

     Fino a che le merci non sono uscite dal deposito il concessionario del magazzino è considerato quale proprietario di esse a tutti gli effetti del presente testo unico.

     Il Ministero delle finanze può stabilire che in casi speciali o per determinate merci i magazzini doganali di proprietà privata siano chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dalla dogana o dal reparto della guardia di finanza incaricato della vigilanza. Non si può entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali o dei militari della guardia di finanza; il concessionario che personalmente o per mezzo dei suoi agenti viola tale divieto, decade dalla concessione e non può ottenerne altra se non dopo tre anni.

 

          Art. 160. (Trasferimento di merci da uno ad altro deposito doganale).

     Per il trasferimento delle merci da un magazzino a quello di altro concessionario, dev'essere presentata dichiarazione di introduzione in deposito firmata da ambedue i concessionari.

     Commutata la dichiarazione in bolletta, si provvede ai corrispondenti passaggi da uno all'altro conto di magazzino.

 

          Art. 161. (Vigilanza sulle merci nei magazzini di proprietà privata).

     La dogana esercita la vigilanza sui magazzini di proprietà privata. Essa deve effettuare verificazioni ordinarie ogni due anni e può farne altre straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

     La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito. Quella delle straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o di quantità non giustificata.

 

          Art. 162. (Diritti dovuti sulle merci mancanti).

     Qualora rispetto a merci depositate in magazzini doganali di proprietà privata ed in quelli ad essi assimilati siano riscontrate irregolari mancanze o deficienze, i diritti doganali dovuti sono calcolati in funzione delle aliquote vigenti alla data in cui la mancanza o deficienza si è verificata, ovvero, se non e possibile accertare tale data, sono calcolati in funzione delle aliquote più elevate in vigore dal giorno dell'introduzione in deposito o dell'ultima verifica di magazzino.

 

Sezione Quarta

ISTITUTI SPECIALI (MAGAZZINI GENERALI, DEPOSITI FRANCHI

E PUNTI FRANCHI)

 

          Art. 163. (Magazzini generali).

     Può essere consentito il deposito delle merci estere nei magazzini generali situati nelle località sedi di dogana.

     Il Ministero delle finanze può, tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in magazzini generali situati in località ove non esista dogana, a condizione che l'amministrazione del magazzino generale assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza.

     L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale.

 

          Art. 164. (Istituzione ed esercizio dei depositi franchi).

     I depositi franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero.

     L'istituzione e l'esercizio dei depositi franchi sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico e, in quanto applicabili, da quelle del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726.

 

          Art. 165. (Merci ammesse nei depositi franchi).

     Nei depositi franchi sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o restrizioni stabiliti dal Ministro per le finanze, che siano giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprietà industriale o commerciale, ovvero giustificati da motivi di ordine tecnico o amministrativo.

     Le merci introdotte nei depositi franchi possono formare oggetto delle manipolazioni previste nell'art. 152. Il capo del compartimento doganale può tuttavia consentire, in casi particolari, che le merci predette formino oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali.

     Le merci che, ai sensi del precedente comma, vengono sottoposte nei depositi franchi a trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione e sono soggette alle condizioni e formalità all'uopo stabilite in via generale dal Ministero delle finanze. In tali casi si prescinde dal richiedere la prestazione della cauzione di cui all'art. 182.

 

          Art. 166. (Istituzione ed esercizio dei punti franchi).

     I punti franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti con legge nelle località indicate nel primo comma dell'art. 164.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, sono stabilite le attività commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

     Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente art. 152, primo comma.

     Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 165 per i depositi franchi.

 

          Art. 167. (Determinazione del valore imponibile).

     Quando le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi vengono dichiarate per l'importazione definitiva, si applica, ai fini della determinazione del valore imponibile, la disposizione di cui all'art. 155.

 

          Art. 168. (Impiego o consumo di merci nei depositi franchi e nei punti franchi).

     Le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi possono esservi consumate o utilizzate solo alle condizioni stabilite per l'importazione definitiva.

     La disposizione del precedente comma non si applica quando, nei casi di manipolazioni disciplinate dagli articoli 165, terzo comma, e 166, ultimo comma, sia comprovato l'impiego della merce ai sensi dell'art. 176, primo comma, lettera d), né si applica quando la merce sia stata distrutta sotto controllo doganale.

 

          Art. 169. (Punti franchi nel porto di Trieste).

     Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, le vigenti disposizioni più favorevoli.

 

Sezione Quinta

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEPOSITO DOGANALE

 

          Art. 170. (Norme amministrative).

     Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunità europee per la attuazione delle direttive numeri 69/74/C.E.E. e 69/75/C.E.E., concernenti rispettivamente i depositi doganali ed i depositi e punti franchi, adottati dal Consiglio delle Comunità stesse in data 4 marzo 1969.

 

Capo V

ESPORTAZIONE DEFINITIVA

 

          Art. 171. (Dichiarazione e bolletta di esportazione definitiva).

     La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione definitiva deve essere fatta per iscritto.

     L'amministrazione doganale può, tuttavia, consentire che la dichiarazione scritta sia sostituita da una dichiarazione verbale. In ogni caso, però, è obbligatoria la dichiarazione scritta quando l'operazione di esportazione si effettua presso una dogana interna, o presso qualunque dogana se si tratta di merci ammesse ad abbuono o restituzione di diritti.

     Eseguito l'accertamento, liquidati e riscossi i diritti dovuti, la dogana emette sempre la "bolletta di esportazione definitiva", nella quale, oltre al nome dell'esportatore, alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci, devono essere indicati, secondo i casi, la dogana d'uscita ed il termine di tempo entro il quale le merci debbono varcare la linea doganale. In attesa dell'uscita dal territorio doganale, le merci dichiarate per l'esportazione definitiva possono essere custodite nei magazzini di temporanea custodia di cui agli articoli 96 e seguenti, sotto osservanza delle disposizioni stabilite nei detti articoli, in quanto applicabili.

     Trascorso tale termine la bolletta non è più valida, salva la riammissione in termini allorquando sia comprovato che il ritardo fu dovuto a causa di forza maggiore.

 

          Art. 172. (Condizione giuridica delle merci definitivamente esportate).

     Le merci nazionali e nazionalizzate definitivamente esportate sono considerate estere agli effetti del presente testo unico, salve le disposizioni speciali emanate con altre leggi.

 

          Art. 173. (Restituzione ed abbuono di diritti all'esportazione).

     La restituzione e l'abbuono di diritti per i prodotti definitivamente esportati si applicano secondo la misura vigente alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione di esportazione definitiva od altro documento equipollente. Le domande per ottenere la restituzione o l'abbuono devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione definitiva, salvo quanto previsto nell'art. 212.

     Agli effetti della restituzione o dell'abbuono di diritti, le merci, che in vista dell'esportazione, vengono vincolate al regime del transito comunitario di cui agli articoli 238 e seguenti od a bolletta di cauzione possono, a richiesta degli operatori interessati, considerarsi uscite dal territorio doganale qualora la garanzia prescritta per i detti regimi doganali copra anche le somme richieste a titolo di restituzione od abbuono. In tali casi il termine di decadenza di cui al precedente comma decorre dalla data di rilascio del documento di transito comunitario o della bolletta di cauzione.

     In materia di accertamento della qualità, della quantità e del valore delle merci ai fini della restituzione o dell'abbuono di diritti ovvero del riconoscimento di altri benefici all'esportazione si osservano, in quanto applicabili e semprechè non sia diversamente disposto da altre norme legislative, le disposizioni che disciplinano l'accertamento di tali elementi ai fini dell'applicazione dei diritti di confine, contenute nei Titoli secondo e quinto.

     Sono fatte salve, in deroga ai precedenti commi, le disposizioni emanate dai competenti organi delle Comunità europee in materia di restituzione di dazi e prelievi per i prodotti agricoli esportati.

 

          Art. 174. (Controllo dei documenti doganali relativi a merci esportate ai fini della restituzione o dell'abbuono di tributi).

     I documenti doganali in base ai quali si effettua la restituzione o l'abbuono di imposte, prelievi e diritti di qualsiasi specie relativi a merci esportate non sono soggetti ad omologazione o riscontro.

     Resta tuttavia salva, per gli organi competenti ad effettuare la restituzione o l'abbuono, la facoltà di chiedere agli uffici doganali il controllo dei documenti predetti qualora sorgano dubbi sulla loro autenticità o sul loro contenuto.

 

Capo VI

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA

 

Sezione Prima

IMPORTAZIONE TEMPORANEA E SUCCESSIVA RIESPORTAZIONE

 

          Art. 175. Nozione di temporanea importazione.

     Le merci estere di qualsiasi specie ed origine che vengono introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse alla importazione temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere riesportati fuori del territorio medesimo.

     La temporanea importazione può altresì essere consentita a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale, secondo le disposizioni della sezione terza del presente capo.

     Le merci vincolate al regime della temporanea importazione conservano la condizione giuridica di merci estere.

 

          Art. 176. (Condizioni per l'ammissione alla temporanea importazione).

     La temporanea importazione ai sensi del primo comma del precedente art. è consentita a condizione che le merci da importare siano destinate a ricevere uno o più dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere:

     a) lavorazione, compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci;

     b) trasformazione;

     c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;

     d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l'utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili.

     I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186 entro il termine di cui all'art. 179, primo comma, lettera e).

 

          Art. 177. (Casi nei quali la temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale).

     La temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale dove devono avere inizio i trattamenti di cui al precedente art., quando le merci soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, oppure, se non ricorrono tali condizioni, in ciascuno dei seguenti casi:

     a) quando le merci sono destinate all'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto;

     b) quando le merci devono essere utilizzate per garantire il rispetto delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale;

     c) quando le merci di uguale qualità disponibili nel territorio della Comunità economica europea non possono essere utilizzate in quanto il loro costo è tale da rendere economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista.

     I divieti e le restrizioni di ogni genere, stabiliti alla importazione ed all'esportazione, si applicano anche in materia, rispettivamente, di importazione temporanea e di riesportazione.

     La temporanea importazione è altresì autorizzata dal capo della circoscrizione doganale per le merci nominate negli elenchi di cui all'art. 178, terzo comma.

     Il rilascio da parte del capo della circoscrizione doganale dell'autorizzazione alla temporanea importazione si intende rifiutato qualora siano inutilmente trascorsi venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 175. Nei casi di rifiuto, tacito o espresso, l'istanza può essere riproposta entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che provvede a norma dell'art. 178, terzo comma.

     Il capo della circoscrizione doganale è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero delle finanze ed a quello del commercio con l'estero dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti.

 

          Art. 178. (Casi nei quali la temporanea importazione è autorizzata dal Ministero).

     La temporanea importazione è autorizzata dal Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, in ciascuno dei seguenti casi:

     a) quando le merci non sono disponibili nel territorio della Comunità economica europea sia perché non vi sono prodotte, sia perché vi sono prodotte in quantità insufficienti, sia perché i fornitori comunitari non sono in grado di metterle a disposizione entro termini convenienti, sia perché quelle disponibili nel territorio predetto non presentano le qualità richieste, specialmente rispetto alle esigenze degli acquirenti dei prodotti da ottenere;

     b) in ogni altro caso non rientrante nell'art. 177 o nella precedente lettera a).

     Il provvedimento ministeriale può essere adottato anche in deroga ai divieti economici stabiliti alla importazione od all'esportazione.

     Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui al primo comma, ha facoltà di vietare, avocare, sospendere o sottoporre a limitazioni il rilascio delle autorizzazioni da parte dei capi delle circoscrizioni doganali, nonché di provvedere al rilascio delle autorizzazioni nei casi di rifiuto dei capi delle circoscrizioni predette, secondo quanto previsto nel penultimo comma dell'art. 177; può, altresì, stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 177, primo comma, lettere a), b) e c) ed al primo comma del presente Art., per le quali l'autorizzazione alla temporanea importazione è rilasciata dal capo della circoscrizione doganale prescindendo da ogni accertamento circa l'esistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni medesime.

 

          Art. 179. (Contenuto delle autorizzazioni).

     Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 177 e 178 devono essere stabiliti:

     a) la qualità e, occorrendo, la quantità e l'origine della merce [52];

     b) lo scopo per il quale viene effettuata l'importazione temporanea;

     c) le misure di vigilanza e di controllo alle quali la merce deve essere sottoposta;

     d) le modalità per determinare i coefficienti di rendimento, ovvero la misura dei coefficienti forfettari fissati a norma dell'art. 183, secondo comma;

     e) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186; detto termine, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme adottate dai competenti organi delle Comunità europee, è fissato in rapporto alle esigenze del trattamento da effettuare e può essere prorogato dal capo della circoscrizione doganale quando le circostanze lo giustificano;

     f) il periodo di validità dell'autorizzazione; detto periodo può essere illimitato, ma nei casi contemplati nell'art. 178, primo comma, lettera b), non può essere superiore a nove mesi.

     L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea importazione può, con la stessa procedura prevista per il rilascio, prorogarne o ridurne il periodo di validità [53].

 

          Art. 180. (Persone a cui può essere rilasciata l'autorizzazione).

     Le autorizzazioni di cui agli articoli 177 e 178 possono essere rilasciate soltanto alle persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio della Comunità economica europea per merci di proprietà delle persone stesse o di terzi.

 

          Art. 181. (Bolletta di temporanea importazione).

     La dichiarazione per la temporanea importazione dev'essere fatta nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 57 e deve inoltre contenere l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono importare temporaneamente e l'obbligazione di riesportarle entro il termine stabilito.

     Per l'importazione temporanea è data al proprietario della merce la "bolletta di temporanea importazione".

 

          Art. 182. (Cauzione).

     Per le merci importate temporaneamente deve essere prestata una cauzione corrispondente all'ammontare dei diritti doganali che sarebbero dovuti in caso di importazione definitiva delle merci stesse ed all'ammontare degli interessi di mora di cui all'art. 218, computati sulla base del termine concesso per la riesportazione.

 

          Art. 183. (Coefficienti di rendimento).

     La dogana, con le modalità stabilite nell'autorizzazione di cui agli articoli 177 e 178, determina, sulla base delle condizioni reali in cui si effettuano le singole operazioni di temporanea importazione e per ciascuna specie e qualità dei prodotti da ottenere il coefficiente di rendimento, da sottoporre all'approvazione del capo della circoscrizione doganale.

     Tuttavia, il Ministero delle finanze può stabilire coefficienti forfettari di rendimento, quando le circostanze lo giustificano e particolarmente quando si tratta di imprese che eseguono determinati trattamenti in condizioni tecniche generalmente uniformi, su merci aventi caratteristiche costanti e con l'ottenimento di prodotti di specie, quantità e qualità costanti.

 

          Art. 184. (Cessione di merci in temporanea importazione).

     Le merci temporaneamente importate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176 a cui le stesse siano state assoggettate, possono formare oggetto di cessione, da autorizzarsi dal capo della circoscrizione doganale, a condizione che il cessionario assuma tutti gli obblighi già imposti al cedente. Nei confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art. 182; la cauzione eventualmente prestata dal cedente viene svincolata.

 

          Art. 185. (Temporanea esportazione di merci in temporanea importazione).

     Il capo della circoscrizione doganale può consentire; nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni in materia di temporanea esportazione, che le merci temporaneamente importate o i prodotti derivati dai trattamenti anche incompleti previsti dall'art. 176 siano, in tutto o in parte, temporaneamente esportati ai fini di operazioni di perfezionamento complementari.

     All'atto della reimportazione i prodotti risultanti dalle operazioni complementari predette possono essere nuovamente vincolati al regime della temporanea importazione.

 

          Art. 186. (Esito dei prodotti ottenuti dalle merci temporaneamente importate).

     I prodotti ottenuti dai trattamenti di cui all'art. 176 devono essere riportati, ovvero introdotti nei depositi doganali o in depositi franchi o in punti franchi per la loro successiva destinazione all'estero.

     Il capo della circoscrizione doganale nella quale è compresa la dogana di emissione della bolletta di temporanea importazione, quando le circostanze lo giustificano, può consentire che le merci temporaneamente importate siano riesportate o introdotte nei depositi doganali o nei depositi franchi o nei punti franchi ancorché non abbiano ricevuto, in tutto o in parte, il trattamento previsto nella relativa autorizzazione [54].

     Tuttavia i prodotti ottenuti da trattamenti, ancorché incompleti, di merci temporaneamente importate da Paesi terzi alla Comunità economica europea possono essere spediti verso un Paese membro della Comunità stessa previo pagamento del dazio, dei prelievi agricoli e delle tasse di effetto equivalente dovuti alla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione, salvo che non siano vincolati alla procedura esterna del regime di transito comunitario di cui agli articoli 238 e seguenti [55].

 

          Art. 187. (Scarico della temporanea importazione per equivalenza).

     In deroga all'art. 175, primo comma, il Ministero delle finanze può consentire che, a tutti gli effetti i prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente importate, ricevano una delle destinazioni di cui all'art. 186, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176.

     Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può consentire che l'esportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione delle merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle effettivamente impiegate. Nell'autorizzazione sono stabiliti:

     a) qualità, quantità e valore dei prodotti ammessi alla preventiva riesportazione;

     b) qualità, denominazione tariffaria e commerciale nonché quantità delle merci che verranno importate temporaneamente;

     c) il termine entro il quale deve avvenire la temporanea importazione;

     d) le altre condizioni e modalità necessarie per l'esecuzione delle operazioni [56].

 

          Art. 188. (Bolletta di riesportazione).

     Per la riesportazione di merci temporaneamente importate, oltre a bolletta di temporanea importazione, dev'essere presentata dichiarazione nei modi e nelle forme stabiliti dall'art. 57. La dichiarazione deve altresì indicare la data e il numero della bolletta di temporanea importazione della quale si domanda lo scarico, nonché la dogana che l'ha emessa.

     Riconosciuta l'identità o l'equivalenza delle merci in confronto con quelle importate temporaneamente, è rilasciata dalla dogana la "bolletta di riesportazione".

 

          Art. 189. (Riesportazione da dogana interna).

     Quando la dichiarazione per riesportazione a scarico di bolletta di temporanea importazione viene presentata ad una dogana interna, la merce deve essere spedita con bolletta di cauzione alla dogana di confine, seguendo le norme stabilite per la spedizione delle merci estere da una dogana all'altra.

     In questo caso la bolletta di cauzione tiene luogo di bolletta di riesportazione agli effetti dello scarico della importazione temporanea.

 

          Art. 190. (Importazione definitiva delle merci temporaneamente importate).

     Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire, entro il termine di cui all'art. 179, primo comma, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti nell'autorizzazione.

     Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'importazione.

 

          Art. 191. (Condizioni per l'importazione definitiva).

     Per l'importazione definitiva consentita ai sensi del precedente art. saranno pagati i diritti doganali che sarebbero stati dovuti sulle merci temporaneamente importate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea importazione, nonché gli interessi di mora di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva.

     L'interesse di mora non è dovuto quando si tratti di merci in temporanea importazione la cui lavorazione sia avvenuta in stabilimenti sottoposti alla speciale vigilanza dell'amministrazione.

 

          Art. 192. (Importazione definitiva parziale).

     Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176, i diritti doganali dovuti a norma dell'art. precedente sono calcolati:

     a) quando dai trattamenti applicati è stata ottenuta una sola specie di prodotti: in funzione del quantitativo dei prodotti importati definitivamente rispetto al quantitativo totale dei prodotti ottenuti;

     b) quando dai trattamenti applicati sono stati ottenuti prodotti di specie diverse:

     1) se è possibile determinare il quantitativo delle merci temporaneamente importate usate nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti: in funzione di tale quantitativo rispetto al quantitativo totale delle merci temporaneamente importate;

     2) in ogni altro caso: in funzione del valore di ciascuno del prodotti importati definitivamente rispetto al valore complessivo di tutti i prodotti ottenuti, determinato alla medesima data.

 

          Art. 193. (Condizioni per l'importazione definitiva in casi particolari).

     In deroga alle disposizioni dell'art. 191, può essere consentito che prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176 siano importati definitivamente con il pagamento dei diritti ad essi relativi e non di quelli afferenti alle merci temporaneamente importate. Qualora per tali prodotti sia prevista l'esenzione, il loro valore e considerato nullo ai fini dell'applicazione del precedente art., lettera b), punto 2).

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai soli prodotti e per i tributi che verranno indicati dal Consiglio delle Comunità europee, alle condizioni dallo stesso stabilite.

 

          Art. 194. (Importazione definitiva di merci sottoposte all'estero ad operazioni di perfezionamento).

     Nei casi in cui viene autorizzata l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate che, a norma dell'art. 185, siano state sottoposte ad operazioni di perfezionamento complementari in regime di temporanea esportazione devono essere pagati, oltre ai diritti doganali ed agli interessi di mora calcolati secondo i criteri indicati negli articoli 191, 192 e 193, anche i diritti doganali dovuti a norma dell'art. 207.

 

          Art. 195. (Agevolazioni per l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti).

     Le merci temporaneamente importate ovvero i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, ai quali le merci stesse sono state sottoposte possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'importazione definitiva ai sensi dell'art. 190, delle esenzioni o delle altre agevolazioni doganali previste per le merci od i prodotti similari che vengono direttamente importati dall'estero in via definitiva.

 

          Art. 196. (Importazione definitiva di prodotti ottenuti, già vincolati alla riesportazione).

     Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire che i prodotti ottenuti dai trattamenti previsti dall'art. 176, già introdotti in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco oppure vincolati alla procedura esterna del regime di transito comunitario, siano importati definitivamente alle condizioni di cui agli articoli 191 e 192, purché i diritti dovuti siano stati determinati all'atto della introduzione in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco ovvero all'atto dell'assoggettamento alla procedura predetta.

     Tuttavia, in conformità delle disposizioni stabilite in base all'art. 220 secondo comma, può essere eccezionalmente consentita l'importazione definitiva di tali prodotti con il pagamento dei diritti ad essi afferenti, applicabili alla data dell'accettazione della relativa dichiarazione, a condizione che il loro importo sia almeno pari a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione degli articoli 191 e 192.

 

          Art. 197. (Distribuzione delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti).

     Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire che le merci temporaneamente importate o i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176, siano distrutti sotto vigilanza doganale.

     Quando la distruzione ha per effetto di rendere senza valore le merci e i prodotti di cui al comma precedente, si prescinde dalla riscossione dei diritti doganali.

     In ogni altro caso, qualora i prodotti risultanti dalla distruzione siano importati definitivamente, vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 191, 192 e 193.

 

          Art. 198. (Immissione in consumo senza autorizzazione).

     Nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate si osservano le disposizioni dell'art. 191, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione a quella di scadenza del termine assegnato per la riesportazione.

 

Sezione Seconda

ESPORTAZIONE TEMPORANEA E SUCCESSIVA REIMPORTAZIONE

 

          Art. 199. (Nozione di temporanea esportazione).

     Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie, quelle estere di cui all'art. 185 nonché quelle estere rispondenti alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che vengono spedite fuori del territorio nazionale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse alla esportazione temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo [57].

     La temporanea esportazione può altresì essere consentita a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale, secondo le disposizioni della sezione terza del presente capo.

     Salvo quanto previsto negli articoli 207, 208 e 209, le merci vincolate al regime della temporanea esportazione conservano la condizione giuridica di merci nazionali o nazionalizzate.

 

          Art. 200. (Condizioni per l'ammissione alla temporanea esportazione).

     La temporanea esportazione ai sensi del primo comma del precedente art. è consentita a condizione che le merci da esportare siano destinate a ricevere uno o più dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile riconoscere, all'atto della reimportazione, la identità ovvero l'avvenuto utilizzo di esse sulla base delle norme cautelative fissate nella relativa autorizzazione:

     a) trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche, fisiche od organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate;

     b) lavorazione non rientrante nel precedente punto a), compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci;

     c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;

     d) altri trattamenti non compresi nei punti precedenti.

 

          Art. 201. (Rilascio dell'autorizzazione per merci destinate alla lavorazione od alla riparazione).

     La temporanea esportazione è autorizzata dai capi delle circoscrizioni doganali quando la merce è destinata a ricevere all'estero uno o più dei trattamenti di cui ai punti b) e c) del precedente art..

     I divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti alla esportazione ed alla importazione, si applicano anche in materia, rispettivamente, di temporanea esportazione e di reimportazione.

     La temporanea esportazione è altresì autorizzata dal capo della circoscrizione doganale per le merci nominate negli elenchi di cui all'art. 202, secondo comma.

     Il rilascio da parte del capo della circoscrizione doganale dell'autorizzazione alla temporanea esportazione si intende rifiutato qualora siano inutilmente trascorsi venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 199. Nei casi di rifiuto tacito o espresso, l'istanza può essere riproposta al Ministero delle finanze, che provvede a norma dell'art. 202.

     Il capo della circoscrizione doganale è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero delle finanze ed a quello del commercio con l'estero dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti.

 

          Art. 202. (Rilascio dell'autorizzazione negli altri casi).

     La temporanea esportazione è autorizzata dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, quando le merci sono destinate a ricevere all'estero i trattamenti di cui ai punti a) e d) dell'art. 200. Il provvedimento ministeriale può essere adottato anche in deroga ai divieti economici stabiliti alla esportazione od alla importazione.

     Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui al comma precedente, ha facoltà di vietare, avocare, sospendere o sottoporre a limitazioni il rilascio delle autorizzazioni da parte dei capi delle circoscrizioni doganali nonché di provvedere al rilascio delle autorizzazioni nei casi di rifiuto dei capi delle circoscrizioni predette secondo quanto previsto nel penultimo comma del precedente art.; può altresì stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci da esportare temporaneamente per subire i trattamenti richiamati nel precedente comma, per le quali l'autorizzazione è rilasciata dal capo della circoscrizione doganale.

 

          Art. 203. Contenuto delle autorizzazioni. [58]

     Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202 devono essere stabiliti:

     a) la qualità, la quantità e, occorrendo, il valore della merce;

     b) lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione;

     c) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere reimportati; detto termine è fissato in rapporto alle esigenze del trattamento cui deve essere sottoposta la merce in temporanea esportazione e può essere prorogato, quando le circostanze lo giustificano, dal capo della circoscrizione doganale;

     d) il periodo di validità dell'autorizzazione; detto periodo può essere illimitato;

     e) occorrendo, i coefficienti di rendimento ed ogni altro elemento utile alla identificazione della merce all'atto della reimportazione;

     f) il Paese o i Paesi ove deve essere effettuato il trattamento previsto.

     L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea esportazione può, con la stessa procedura prevista per il rilascio, prorogarne o ridurne il periodo di validità.

 

          Art. 203 bis. (Persone a cui può essere rilasciata l'autorizzazione). [59]

     Le autorizzazioni di cui agli articoli 201 e 202 possono essere rilasciate soltanto alle persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio della Comunità economica europea per merci di proprietà delle persone stesse o di terzi.

 

          Art. 204. (Bolletta di temporanea esportazione).

     La dichiarazione per la temporanea esportazione dev'essere fatta nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 57 e deve inoltre contenere l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono esportare temporaneamente e l'obbligazione di reimportarle entro il termine stabilito.

     Per l'esportazione temporanea é rilasciata al proprietario della merce la "bolletta di temporanea esportazione".

 

          Art. 205. (Cauzioni).

     La disposizione dell'art. 182 si applica anche alle operazioni di temporanea esportazione quando le corrispondenti merci esportate definitivamente sono soggette a diritti doganali.

 

          Art. 206. (Reimportazione di merci che non hanno subito i previsti trattamenti).

     Il capo della circoscrizione doganale nella quale è compresa la dogana di emissione della bolletta di temporanea esportazione può, quando le circostanze lo giustificano, consentire che le merci temporaneamente esportate siano reimportate, a scarico delle corrispondenti bollette di temporanea esportazione, ancorché non abbiano ricevuto, in tutto o in parte, il trattamento previsto nella relativa autorizzazione [60].

     Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può stabilire casi in cui è consentito reimportare, a scarico delle corrispondenti bollette di temporanea esportazione, merci che abbiano ricevuto all'estero un trattamento diverso da quello previsto.

 

          Art. 206 bis. (Cessione di merci in temporanea esportazione). [61]

     Le merci temporaneamente esportate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 200 a cui le stesse siano state assoggettate, possono, su autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, formare oggetto di cessione ed essere reimportate dal cessionario, a condizione che il cessionario medesimo assuma tutti gli obblighi già imposti al cedente e fornisca la prova dell'avvenuta cessione. Nei confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art. 205; la cauzione eventualmente prestata dal cedente viene svincolata.

 

          Art. 206 ter. (Scarico della temporanea esportazione per equivalenza). [62]

     In deroga all'art. 199, primo comma, l'autorità competente al rilascio della autorizzazione ai sensi degli articoli 201 e 202 può consentire che a seguito della temporanea esportazione di merci per riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto, siano reimportati prodotti da classificare nella stessa sottovoce tariffaria e che risultino di qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente esportate, se queste fossero state sottoposte ai trattamenti previsti. Se le merci da esportare temporaneamente sono state già utilizzate, può essere autorizzata la reimportazione di prodotti nuovi solo alle condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221.

     Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può consentire che la reimportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea esportazione delle merci da sottoporre a riparazione. In tali casi nell'autorizzazione sono stabiliti:

     a) qualità, quantità e denominazione tariffaria dei prodotti ammessi alla preventiva reimportazione nonché delle merci che verranno esportate temporaneamente;

     b) il termine entro il quale deve avvenire la temporanea esportazione;

     c) le altre condizioni e modalità necessarie per l'esecuzione delle operazioni.

     Il regime di cui ai precedenti commi non si applica alle merci che si trovano in temporanea importazione per ricevere i trattamenti previsti dall'art. 176 né alle merci sottoposte alla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad alcune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

 

          Art. 207. (Diritti dovuti alla reimportazione).

     Alla reimportazione di merci che sono state esportate temporaneamente per essere sottoposte ad uno o più dei trattamenti previsti all'art. 200 sono dovuti i diritti doganali propri delle merci reimportate, da liquidarsi nelle misure vigenti al momento in cui è accettata la dichiarazione di reimportazione.

     Dall'ammontare dei diritti doganali come sopra calcolati va detratto un importo pari all'ammontare dei diritti doganali ai quali sarebbero assoggettate le merci temporaneamente esportate nel caso di importazione dal Paese ove hanno subito l'ultima operazione relativa al trattamento od ai trattamenti di cui al comma precedente [63].

     Alla reimportazione autorizzata ai sensi dell'art. 206, primo comma, di merci che non hanno subìto, neanche parzialmente, il trattamento previsto nella autorizzazione di temporanea esportazione si applica ai fini dei diritti di confine il trattamento stabilito per le merci in reintroduzione [64].

 

          Art. 208. (Criteri per liquidazione diritti alla reimportazione). [65]

     L'importo della detrazione, stabilita al secondo comma del precedente articolo, va calcolato tenendo conto:

     a) della quantità e della qualità delle merci temporaneamente esportate;

     b) del valore delle merci temporaneamente esportate e delle aliquote dei diritti doganali in vigore alla data dell'accettazione della dichiarazione di reimportazione ovvero, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 206-ter, in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione temporanea.

     Nel caso in cui le merci temporaneamente esportate possano, all'atto della loro importazione nel territorio doganale, essere classificate in una sottovoce tariffaria che preveda un'aliquota speciale in funzione di una destinazione particolare, detta aliquota si applica a tali merci ove alle stesse sia stata assegnata una tale destinazione nel Paese in cui ha avuto luogo l'operazione di perfezionamento.

     Qualora i prodotti da reimportare beneficino di un regime preferenziale tariffario per il fatto che all'importazione definitiva si applica un regime del genere nei confronti del Paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi, le aliquote dei diritti all'importazione da considerare per il calcolo dell'importo da dedurre sono quelle che sarebbero applicabili se le merci temporaneamente esportate soddisfacessero alle condizioni alle quali può essere accordato il suddetto regime preferenziale tariffario.

     Se esiste un dazio convenzionale e se l'aliquota di tale dazio è inferiore a quella del dazio autonomo, l'aliquota da considerare per il calcolo della detrazione è quella del danno convenzionale.

     Nel caso in cui le merci reimportate siano vincolate o nuovamente vincolate al regime della temporanea importazione ai sensi dell'art. 185, secondo comma, la data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione vale quale data di accettazione della dichiarazione di reimportazione ai fini di cui al primo comma del precedente articolo e del primo comma, lettera b), del presente articolo.

 

          Art. 209. (Esenzione dai diritti dovuti alla reimportazione).

     E' concessa l'esenzione dai diritti doganali di cui all'art. 207 alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero, a condizione che venga accertato in modo indubbio che la riparazione sia stata effettuata gratuitamente per obblighi di garanzia o per difetti di fabbricazione.

     L'esenzione di cui al precedente comma non può essere concessa qualora dei difetti di fabbricazione sia stato tenuto conto per la determinazione del valore imponibile o per l'applicazione della tariffa doganale in occasione della primitiva importazione [66].

 

          Art. 210. (Bolletta di reimportazione).

     Per la reimportazione di merci temporaneamente esportate, oltre alla bolletta di temporanea esportazione, deve essere presentata dichiarazione nei modi e nelle forme stabiliti dall'art. 57. La dichiarazione deve altresì indicare la data e il numero della bolletta di temporanea esportazione della quale si domanda lo scarico, nonché la dogana che l'ha emessa.

     Riconosciuta l'identità o l'equivalenza delle merci in confronto con quelle esportate temporaneamente, è rilasciata dalla dogana la "bolletta di reimportazione" [67].

 

          Art. 211. (Autorizzazione all'esportazione definitiva).

     Il capo della circoscrizione doganale può consentire, prima della scadenza del termine fissato nella bolletta di temporanea esportazione, l'esportazione definitiva, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente esportate.

     Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'esportazione.

     Per l'esportazione definitiva consentita ai sensi del primo comma saranno pagati i diritti doganali di esportazione che sarebbero stati eventualmente dovuti sulle merci temporaneamente esportate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea esportazione, nonché gli interessi di mora di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di esportazione definitiva.

 

          Art. 212. Abbuoni e restituzioni per l'esportazione definitiva di merci temporaneamente esportate. [68]

     Le merci temporaneamente esportate possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'esportazione definitiva ai sensi del precedente art., degli abbuoni delle restituzioni previste per le merci similari che vengono direttamente esportate all'estero in via definitiva. In tali casi, la restituzione è concessa con riferimento alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione temporanea.

 

          Art. 213. (Mancata reimportazione).

     In caso di mancata reimportazione, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, delle merci temporaneamente esportate si osservano le disposizioni dell'art. 211, terzo comma, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea esportazione a quella di scadenza del termine assegnato per la reimportazione.

 

Sezione Terza

SPECIALI AGEVOLAZIONI PER IL TRAFFICO INTERNAZIONALE

 

          Art. 214. (Traffico internazionale in regime di temporanea importazione ed esportazione).

     Salve le maggiori facilitazioni previste dagli accordi internazionali, sono ammessi al regime dell'importazione ed esportazione temporanea di cui al precedenti articoli del presente capo i veicoli, i contenitori, i recipienti, gli strumenti, gli apparecchi, gli attrezzi, le macchine, i prodotti, i materiali di ogni genere ed il bestiame destinati al traffico internazionale, previa prestazione di idonea cauzione ai sensi degli articoli 182 e 205.

     S'intende per traffico internazionale il movimento di detti veicoli, contenitori, recipienti, strumenti, apparecchi, attrezzi, macchine, prodotti, materiali e bestiame, spediti da e per l'estero e da riesportare o reimportare tal quali, per essere impiegati per il trasporto, il condizionamento ed il contenimento di merci in importazione ed in esportazione anche temporanea, per servire come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per esecuzione di lavori ovvero per produzione di beni o di servizi, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze [69].

     Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, stabilisce i casi nei quali il traffico internazionale in regime di importazione ed esportazione temporanea è consentito direttamente dai capi delle circoscrizioni doganali, determinando il termine massimo concedibile per tale regime nonché le condizioni e le formalità doganali da osservarsi e prevedendo, ove l'adeguamento alla dinamica del traffico lo esiga, anche l'esonero dall'emissione del documento doganale e dalla prestazione della garanzia nonché la possibilità di impiego nel traffico interno dei veicoli ferroviari, degli aeromobili e dei contenitori temporaneamente importati, ai fini di una più razionale utilizzazione degli stessi ovvero allo scopo di sopperire a temporanea eccezionale indisponibilità di analoghi veicoli nazionali.

     Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può autorizzare l'importazione e l'esportazione temporanea, anche a titolo di noleggio o locazione finanziaria, di strumenti, macchinari, attrezzature e veicoli di ogni specie, nonché di stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, da impiegare nell'esecuzione di lavori ovvero nella produzione di beni o di servizi, stabilendo i casi nei quali il regime di importazione ed esportazione temporanea è consentito direttamente dai capi delle circoscrizioni doganali, con determinazione delle condizioni e delle formalità da osservarsi. All'atto della riesportazione o della reimportazione saranno riscossi i diritti doganali, secondo il trattamento proprio di detto materiale, previsti rispettivamente per la importazione definitiva o per l'esportazione definitiva e commisurati alla perdita di valore da esso subita durante il periodo della temporanea importazione od esportazione [70].

 

          Art. 215. (Mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali).

     Per il mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali di cui alla convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si procede al recupero dei diritti doganali gravanti sui veicoli stessi solo qualora ne venga accertata l'effettiva irregolare presenza nel territorio doganale.

     Resta fermo tuttavia l'obbligo della dogana di notificare all'ente garante il mancato scarico dei documenti di temporanea importazione entro il termine di cui all'art. 26 della citata convenzione, al fine di consentire l'escussione dell'ente stesso ove si verifichi la condizione indicata nel precedente comma. Tale obbligo non sussiste qualora per i veicoli di cui al precedente comma venga previsto l'esonero della emissione del documento di temporanea importazione e dalla prestazione della garanzia ai sensi del terzo comma dell'art. 214 [71].

 

          Art. 216. (Importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato).

     Il Ministro per le finanze può stabilire che per l'importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, nonché degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si prescinda dall'emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie.

     I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli autoveicoli nazionali e nazionalizzati nuovi di fabbrica acquistati da persone residenti all'estero in soggiorno temporaneo nel territorio doganale, che siano stati immatricolati mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'art. 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché a quelli acquistati dalle forze militari alleate o dal personale da esse dipendente, che siano stati immatricolati mediante le speciali targhe dei comandi alleati di stanza in Italia, in applicazione della convenzione di Londra 19 giugno 1951 approvata e resa esecutiva con la legge 30 novembre 1955, n. 1335. Tali autoveicoli sono considerati esportati all'atto della immatricolazione, restando assoggettati al regime della temporanea importazione durante la successiva permanenza nel territorio predetto [72].

     Per i mezzi di trasporto indicati nei precedenti commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, semprechè siano custoditi con l'osservanza delle condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle finanze [73].

     Il Ministro per le finanze può altresì stabilire che per l'esportazione temporanea dei veicoli stradali, degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alle convenzioni indicate nel primo comma si prescinda dall'emissione di documenti doganali.

 

          Art. 217. (Temporanea esportazione e reimportazione di materiali di volo costituenti scorte presso scali esteri).

     Per le operazioni di temporanea esportazione relative ai materiali di volo di ogni genere che le imprese italiane assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea spediscono per via aerea allo scopo di costituire scorte presso gli scali esteri e per le successive operazioni di reimportazione può prescindersi dall'emissione di documenti doganali. In tali casi sono dalla dogana riconosciute valide, ai fini dell'imbarco del materiale predetto sugli aeromobili adibiti alla spedizione e dello sbarco di esso al rientro, le relative lettere di vettura aerea.

     Le disposizioni del precedente comma sono applicabili a condizione che attraverso il controllo delle scritture tenute dalle imprese interessate sia sempre possibile seguire il movimento del materiale.

 

          Art. 217 bis. (Temporanea importazione e temporanea esportazione di materiali interessanti l'Amministrazione della difesa ). [74]

     Per le operazioni di temporanea esportazione e temporanea importazione relative a materiali di interesse militare che a titolo di prestito l'amministrazione della difesa spedisce a forze militari di Paesi alleati o che riceve dalle stesse e per le successive operazioni di reimportazione e di riesportazione può prescindersi dalla emissione di documenti doganali.

     In tali casi sono riconosciuti validi, ai fini dell'uscita e dell'entrata nel territorio doganale del materiale predetto, i documenti di spedizione emessi dai competenti comandi dell'Amministrazione della difesa, la quale è tenuta a fornire alla dogana le scritture e documentazioni che rendono possibile seguire il movimento del materiale.

 

Sezione Quarta

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPORANEE

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

 

          Art. 218. (Interessi di mora).

     Gli interessi di mora previsti dagli articoli 191 e 211 sono fissati nella misura del sei per cento semestrale, da computarsi sull'ammontare dei diritti doganali dovuti, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto [75].

     Per la liquidazione degli interessi di cui al precedente comma, il semestre iniziato è computato per intero.

 

          Art. 218 bis. (Successivi utilizzi di merci vincolate al regime della importazione od esportazione temporanea). [76]

     Quando le circostanze lo giustificano, può consentirsi, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quello del commercio con l'estero, che le merci importate od esportate temporaneamente nonché i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dagli articoli 176 e 200 siano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nell'originaria autorizzazione.

 

          Art. 219. (Misure amministrative in caso di abusi).

     In caso di abusi il Ministro per le finanze può ordinare che non sia concessa l'importazione o la esportazione temporanea a determinate persone, e ciò senza pregiudizio delle pene comminate dal presente testo unico.

 

          Art. 220. (Norme regolamentari). [77]

     Il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221 stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunità europee in materia di temporanea importazione ed esportazione in regime di traffico di perfezionamento attivo e passivo e di traffico internazionale.

     Con la stessa procedura si provvede a stabilire:

     a) per quali merci, ammesse all'importazione temporanea, la lavorazione debba effettuarsi sotto la vigilanza dell'Amministrazione;

     b) le condizioni e norme per lo scarico anche cumulativo e periodico delle bollette di temporanea importazione ed esportazione.

 

          Art. 221. (Comitato consultivo ). [78]

     Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituito un comitato a cui è affidato il compito di fornire pareri nei casi previsti dal presente testo unico e dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

     Il comitato è composto:

     per il Ministero del commercio con l'estero dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni e dal direttore generale degli accordi commerciali;

     per il Ministero delle finanze, dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette;

     per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale della produzione agricola e dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

     per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali e dal direttore generale delle fonti di energia;

     da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

     da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

     da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

     da quattro esperti estranei alle pubbliche amministrazioni scelti dal Ministero del commercio con l'estero fra gli appartenenti alle categorie agricola, industriale, commerciale e dei lavoratori, interessate agli scambi con l'estero.

     Il comitato è presieduto da un Sottosegretario di Stato designato dal Ministro del commercio con l'estero, il quale potrà farsi sostituire dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero medesimo.

     I membri titolari potranno essere sostituiti da supplenti, da nominarsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

     Alle riunioni del comitato potranno partecipare, quando il presidente lo ritenga necessario, altre persone particolarmente esperte in determinate questioni da trattare.

     Le funzioni di segretario del comitato saranno esercitate dal direttore della divisione competente presso la Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni o da un funzionario della carriera direttiva appartenente alla stessa Direzione generale, purché di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

 

Capo VII

CABOTAGGIO E CIRCOLAZIONE

 

          Art. 222. (Nozioni del cabotaggio e della circolazione).

     Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato.

     E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale ai sensi dell'art. 2.

 

          Art. 223. (Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione).

     Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dal territorio doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalità, purché siano osservate le disposizioni del presente capo.

 

          Art. 224. (Spedizione in cabotaggio).

     Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il caso di forza maggiore.

     Il Ministro per le finanze, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, può tuttavia stabilire i porti esteri che le navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per ciò le merci stesse perdano la nazionalità.

 

          Art. 225. (Spedizione in circolazione).

     La spedizione di merci in circolazione è subordinata ad apposita autorizzazione del Ministero delle finanze, il quale determina altresì le norme da osservarsi per l'operazione medesima.

 

          Art. 226. (Contrassegni da apporre ai colli di merci in cabotaggio e in circolazione).

     Il Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce l'elenco delle merci che, ai fini della spedizione in cabotaggio o in circolazione devono essere racchiuse in colli assicurati con piombi o altrimenti identificate.

 

          Art. 227. (Documenti doganali per le operazioni di cabotaggio e di circolazione).

     Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il "lasciapassare di merci nazionali" nel quale sono indicati: la qualità e la quantità delle merci; il numero e la qualità dei colli e le loro marche e cifre numeriche; la nave sulla quale le merci sono imbarcate per il cabotaggio, e il mezzo di trasporto per la circolazione; la dogana dalla quale le merci stesse debbono uscire e quella per la quale debbono rientrare, nonché il termine di tempo stabilito per la loro reintroduzione.

     Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire cinquemila per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è ragguagliata ai diritti dovuti nel caso in cui la reintroduzione non si effettui.

     La bolletta di cauzione in luogo del lasciapassare può essere prescritta dalla dogana anche se trattasi di merci esenti da diritti di confine all'uscita dal territorio doganale, delle quali sia vietata l'esportazione. In questo caso la cauzione sarà prestata in misura da stabilire dalla dogana stessa, ma non potrà mai superare il valore della merce.

     Le bollette di cauzione ed i lasciapassare non sono validi se non sono stati muniti, da parte dei militari della guardia di finanza, o del "visto imbarcare" o del "visto uscire dallo Stato", secondo i casi, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 21.

 

          Art. 228. (Ritorno delle merci nel territorio doganale).

     Le merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la linea doganale per rientrare nel territorio doganale, possono essere dalla dogana verificate in confronto con le indicazioni risultanti dalla bolletta di cauzione o dal lasciapassare da cui sono accompagnate, per stabilirne l'identità.

     Le merci sono considerate estere se la loro identità non è riconosciuta, quand'anche siano in colli piombati. Le merci sono parimenti considerate estere se il termine stabilito per la loro reintroduzione è scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese per la circolazione, eccetto che la mancata reintroduzione nel termine risulti dovuta a forza maggiore.

 

          Art. 229. (Cabotaggio con navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato).

     Il trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o parte di stiva di navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, adattata e chiusa nelle forme stabilite dal regolamento, è sottoposto al solo riscontro esterno dei colli in confronto di speciali "liste di carico" nelle quali sono descritte le merci secondo i dati risultanti dalle corrispondenti polizze di carico.

     Speciali disposizioni possono essere stabilite dal Ministro per le finanze per determinate linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico.

 

          Art. 230. (Spedizione di merci nazionali per via aerea nell'interno dello Stato).

     La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del territorio doganale è sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per il cabotaggio, salve le eccezioni che siano disposte dal Ministero delle finanze riguardo a determinate linee o trasporti.

     Nel regolamento sono stabilite le norme che devono osservarsi nelle operazioni doganali inerenti alle spedizioni di cui sopra.

 

          Art. 231. (Abolizione di formalità doganali per le spedizioni in cabotaggio e per le spedizioni per via aerea nello Stato).

     Il Ministero delle finanze può, in via generale, disporre l'eliminazione delle formalità doganali relative alla spedizione di merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio nei casi in cui, in rapporto alla qualità delle merci stesse, al mezzo di trasporto adoperato o ad altre circostanze, possa ritenersi che non ricorrano pericoli di frode.

     La precedente disposizione è applicabile anche alla spedizione di merci nazionali e nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del territorio dello Stato.

 

Titolo V

PROCEDURE E REGIMI DOGANALI PARTICOLARI

 

Capo I

PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO

 

Sezione Prima

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE OPERAZIONI DOGANALI

RELATIVE A MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO

 

          Art. 232. (Imprese autorizzate ). [79]

 

          Art. 233. (Esecuzione della procedura ). [80]

 

          Art. 234. (Estrazione di merci dai magazzini doganali privati).

     La procedura di cui agli articoli 232 e 233 è applicabile anche per le operazioni di importazione definitiva o temporanea di merci estratte da magazzini doganali privati, compresi quelli gestiti in regime di magazzini generali, quando nei magazzini medesimi è consentita l'introduzione di merci con analoga procedura, a norma dell'art. 232, penultimo comma, lettera c).

 

Sezione Seconda

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE OPERAZIONI DOGANALI

RELATIVE A MERCI SPEDITE ALL'ESTERO

 

          Art. 235. (Imprese autorizzate). [81]

 

          Art. 236. Esecuzione della procedura. [82]

 

          Art. 237. Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione. [83]

 

Capo II

REGIMI DOGANALI COMUNITARI

 

Sezione Prima

CIRCOLAZIONE DELLE MERCI FRA I PAESI MEMBRI DELLE

COMUNITA' EUORPEE (TRANSITO COMUNITARIO)

 

          Art. 238. (Applicazione del regime di transito comunitario). [84]

     Le norme di attuazione dei regolamenti emanati dai competenti organi delle Comunità europee per disciplinare il regime di transito comunitario sono adottate dal Ministro delle finanze di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

     Il regime di transito comunitario è assimilato, ai fini sanzionatori e ad ogni altro fine non previsto o non disciplinato dai regolamenti comunitari, alle destinazioni doganali contemplate dall'art. 55, delle quali esplica l'effetto. Detto regime non si applica tuttavia ai trasporti di merci soggette a diritti doganali, che hanno inizio e termine nel territorio doganale o che vengano effettuati con mezzi di navigazione da un porto nazionale ad altro porto nazionale.

     Il regime di transito comunitario, nei casi in cui esso non è obbligatorio ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica a richiesta degli interessati sotto l'osservanza delle condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze.

 

          Art. 239. Controllo delle merci spedite in regime di transito comunitario. [85]

 

          Art. 240. Mezzi di identificazione. [86]

 

          Art. 241. Avvisi di passaggio. [87]

 

          Art. 242. Uscita delle merci dallo Stato. [88]

 

          Art. 243. Documenti che giustificano il carattere comunitario delle merci. [89]

 

          Art. 244. Garanzie. [90]

 

          Art. 245. Soste dei trasporti in entrata. [91]

 

          Art. 246. Incidenti ed altri inconvenienti durante il trasporto. [92]

 

          Art. 247. Inapplicabilità del regime del transito comunitario ai trasporti interni. [93]

 

          Art. 248. Casi in cui il regime del transito comunitario non è obbligatorio. [94]

 

Sezione Seconda

ALTRI REGIMI DOGANALI COMUNITARI

 

          Art. 249. (Merci in libera pratica negli Stati membri delle Comunità europee).

     Le merci estere che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, quando non siano dichiarate per l'importazione definitiva, possono essere poste nelle condizioni predette verso pagamento dei soli dazi doganali, prelievi agricoli e tasse di effetto equivalente, restando vincolate alla dogana ad ogni altro effetto.

 

          Art. 250. (Esportazione verso Paesi terzi di taluni prodotti ammessi a restituzione).

     I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 441/69/C.E.E. adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, devono essere vincolati al regime della temporanea importazione e sono sottoposti a tutti gli effetti alle norme degli articoli 175 e seguenti, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso Regolamento e dalle relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte.

     I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento predetto, sono sottoposti alle norme relative al regime di deposito doganale o di punto franco o deposito franco, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso Regolamento n. 441/69/C.E.E.e relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte.

 

Capo III

DISCIPLINA DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ITALIANA

 

          Art. 251. (Prodotti dei territori extradoganali e della piattaforma continentale).

     Agli effetti doganali i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive ottenuti nei territori extradoganali elencati nel quarto comma dell'art. 2, anche se trasformati o lavorati nei territori stessi, nonché quelli ottenuti dallo sfruttamento della piattaforma continentale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerati prodotti ottenuti nel territorio doganale.

     Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le condizioni e le modalità da osservarsi per l'applicazione del precedente comma, dirette ad impedire che corrispondenti prodotti esteri possano essere introdotti dai territori extradoganali o dalla piattaforma continentale nel territorio doganale senza l'assolvimento degli oneri doganali.

     Sono fatte salve, relativamente ai prodotti diversi da quelli indicati nel primo comma, le disposizioni di leggi speciali che prevedono agevolazioni fiscali per l'immissione in consumo nel territorio doganale di prodotti ottenuti in territori extradoganali.

 

 

Capo IV

PROVVISTE E DOTAZIONI DI BORDO DELLE NAVI, DEGLI AEROMOBILI, DEI TRENI INTERNAZIONALI E DEI VEICOLI STRADALI A MOTORE

 

Sezione Prima

PROVVISTE DI BORDO DELLE NAVI E DEGLI AEROMOBILI

 

          Art. 252. (Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili).

     Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e degli aeromobili i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:

     a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;

     b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell'aeromobile ed il funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo;

     c) la manutenzione e la riparazione della nave o dell'aeromobile nonché delle relative dotazioni di bordo;

     d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

 

          Art. 253. (Provviste di bordo esistenti sulle navi in arrivo).

     Le provviste di bordo estere esistenti sulle navi italiane e straniere al loro arrivo in un porto o rada od altro punto di approdo marittimo dello Stato possono essere consumate a bordo, in esenzione da diritti doganali, durante la permanenza in detto porto, rada o punto di approdo. Per le provviste di origine nazionale si prescinde altresì dal recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione.

     Ferma restando l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono escluse dalle predette agevolazioni le provviste consumate:

     a) sulle navi italiane militari e da diporto durante l'intero periodo di sosta;

     b) sulle navi italiane non comprese nella lettera a), nel periodo in cui si trovino in disarmo ovvero nel periodo eccedente le quarantotto ore durante il quale si trovino in bacini, officine o cantieri per riparazioni o siano ferme per motivi non attinenti alla normale attività di trasporto.

 

          Art. 254. (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi).

     I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati.

     La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. é altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale delle partenze ed arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorità marittima o doganale estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie [95].

     Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilità del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinata all'osservanza di particolari norme o condizioni.

     Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell'art. precedente.

     Nei casi in cui la disposizione del primo comma non è applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.

 

          Art. 255. (Navi in navigazione nel mare territoriale).

     Agli effetti del consumo delle provviste di bordo estere e di quelle nazionali esportate, le navi italiane e straniere in navigazione nel mare territoriale sono considerate fuori del territorio doganale.

 

          Art. 256. Natanti adibiti a servizi interni.

     La disciplina stabilita nei precedenti articoli 253,254e255 non riguarda i natanti adibiti esclusivamente al servizio nei porti, nelle rade e nelle lagune e quelli adibiti alla navigazione interna.

 

          Art. 257. (Provviste di bordo esistenti sugli aeromobili in arrivo).

     Le provviste di bordo estere esistenti sugli aeromobili italiani e stranieri al loro arrivo negli aeroporti dello Stato, esclusi i generi di cui alla lettera a) dell'art. 252, possono essere consumate a bordo, in esenzione da diritti doganali, durante la sosta negli aeroporti predetti. Per le provviste di origine nazionale si prescinde dal recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione.

     Ferma restando l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono escluse dalle predette agevolazioni le provviste consumate:

     a) sugli aeromobili italiani militari e da turismo nonché su ogni altro aeromobile italiano non adibito al trasporto di passeggeri o merci, durante l'intero periodo di sosta;

     b) sugli aeromobili italiani non compresi nella lettera a), nel periodo in cui siano in disarmo ovvero nel periodo eccedente le quarantotto ore durante il quale si trovino in officine o cantieri per riparazione.

 

          Art. 258. (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sugli aeromobili).

     I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti dello Stato si considerano usciti in transito od in riesportazione, se esteri, ovvero in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati.

     La precedente disposizione è applicabile a condizione che gli aeromobili siano in partenza per un aeroporto estero, ancorché debbano effettuare, prima di recarsi all'estero, altri scali sul territorio italiano.

     Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilità della disposizione di cui al primo comma per l'imbarco ed il trasbordo di provviste sugli aeromobili che non siano in diretta partenza per un aeroporto estero ovvero subordinarla all'osservanza di particolari norme e condizioni.

     Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate od utilizzate nell'aeroporto in esenzione da diritti doganali, prima della partenza dell'aeromobile, alle condizioni stabilite nell'art. precedente.

     Nei casi in cui la disposizione del primo comma non è applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.

 

          Art. 259. (Aeromobili in navigazione nello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato).

     Agli effetti del consumo delle provviste di bordo estere e di quelle nazionali esportate, gli aeromobili italiani e stranieri in navigazione nello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato sono considerati fuori del territorio doganale.

     La precedente disposizione non si applica, per quanto concerne il consumo dei generi di cui all'art. 252, lettera a), agli aeromobili in servizio internazionale di linea nel tratto fra due scali in territorio italiano, quando per tale tratto possono essere accettati nuovi passeggeri in volo interno.

 

          Art. 260. (Sbarco di provviste di bordo di origine nazionale).

     Le provviste di bordo di origine nazionale sbarcate dalle navi o dagli aeromobili per l'immissione in consumo nel territorio doganale sono esenti da diritti doganali, salvo il recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione.

     Se si tratta di navi od aeromobili non ammessi al trattamento di cui al primo comma di ciascuno degli articoli 254 e 258, lo sbarco delle provviste predette può essere effettuato prescindendo anche dalle formalità doganali.

 

          Art. 261. (Provviste di bordo delle navi e degli aeromobili esonerati dall'obbligo del manifesto).

     Il Ministro per le finanze stabilisce le condizioni e le modalità per l'applicazione dei precedenti articoli relativamente alle provviste di bordo delle navi e degli aeromobili ammessi alle agevolazioni previste negli stessi articoli, quando tali navi ed aeromobili siano esonerati dall'obbligo del manifesto.

 

          Art. 262. (Navi ed aeromobili stranieri. Reciprocità di trattamento).

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può stabilire che le singole agevolazioni previste negli articoli 253, 254, 257 e 258 non sono applicabili nei confronti delle navi o degli aeromobili battenti la bandiera di altri Stati, qualora risulti che detti Stati non accordano nei propri porti o aeroporti uguale trattamento alle navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.

 

          Art. 263. (Agevolazioni previste da leggi speciali o da accordi internazionali).

     Restano ferme tutte le maggiori agevolazioni in materia di provviste di bordo delle navi e degli aeromobili previste da leggi speciali e da accordi internazionali.

 

          Art. 264. (Depositi speciali per provviste di bordo nei porti e negli aeroporti).

     Il capo del compartimento doganale competente può autorizzare le imprese esercenti servizi di trasporto marittimo ed aereo, i provveditori di bordo, comprese le aziende petrolifere, gli enti militari, le amministrazioni e gli enti portuali ed aeroportuali e loro concessionari ad istituire depositi speciali per la custodia delle provviste di bordo estere e nazionali, vincolate all'imbarco sulle navi e sugli aeromobili nei confronti dei quali siano applicabili le disposizioni del primo comma degli articoli 254 e 258.

     Agli effetti doganali, le provviste introdotte nei depositi speciali si considerano uscite dal territorio doganale in transito o riesportazione se estere ed in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate.

     Nei depositi speciali è consentito procedere allo scondizionamento dei colli, alla preparazione di pasti confezionati, a miscelazioni e ad ogni altra manipolazione richiesta dalle esigenze di bordo.

     Per la gestione dei depositi speciali e per l'imbarco dei generi da essi estratti su navi ed aeromobili si osservano le disposizioni all'uopo stabilite dal Ministero delle finanze, nonché le altre misure che siano disposte dagli organi doganali ai fini della sicurezza fiscale.

 

Sezione Seconda

PROVVISTE DI BORDO DEI TRENI INTERNAZIONALI

E DEI VEICOLI STRADALI A MOTORE

 

          Art. 265. (Provviste di bordo dei treni internazionali).

     Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo dei treni internazionali i generi di consumo occorrenti durante il viaggio per assicurare:

     a) il funzionamento dei servizi di bar e di ristorante e dei servizi di rivendita istituiti sui treni viaggiatori per le normali esigenze dei passeggeri e del personale viaggiante;

     b) l'alimentazione degli organi di propulsione e degli altri apparati del convoglio;

     c) la manutenzione del materiale rotabile nonché degli organi di propulsione e degli altri apparati;

     d) la conservazione delle merci trasportate.

     Le provviste estere di cui alle lettere b), c) e d), esistenti sui treni internazionali all'atto dell'arrivo nel territorio doganale e contenute nei normali serbatoi direttamente collegati con gli apparati da alimentare possono essere consumate a bordo dei treni medesimi, in esenzione da diritti doganali, durante il successivo percorso nel territorio predetto, fino ad esaurimento. L'agevolazione si estende ai generi di cui alla lettera a) esistenti a bordo, limitatamente ai quantitativi proporzionali al fabbisogno per il consumo in treno da parte dei viaggiatori e del personale che proseguono il viaggio nel territorio doganale.

 

          Art. 266. (Provviste di bordo dei veicoli stradali a motore).

     Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo dei veicoli stradali a motore i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti occorrenti durante il viaggio per assicurare l'alimentazione del motore medesimo e delle apparecchiature del veicolo.

     Le provviste estere esistenti sui veicoli stradali a motore italiani e stranieri all'atto dell'arrivo nel territorio doganale, semprechè siano contenute nei normali serbatoi direttamente collegati con gli organi da alimentare, possono essere consumate in esenzione da diritti doganali, fino ad esaurimento, durante il successivo percorso nel territorio medesimo per le esigenze del veicolo.

 

Sezione Terza

DOTAZIONE DI BORDO DELLE NAVI, DEGLI AEROMOBILI, DEI TRENI INTERNAZIONALI E DEI VEICOLI STRADALI A MOTORE

 

          Art. 267. (Definizione).

     Agli effetti doganali costituiscono dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore in esercizio i macchinari, gli attrezzi, gli strumenti, i mezzi di salvataggio, le parti di ricambio, gli arredi ed ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio od ornamento del mezzo di trasporto.

 

          Art. 268. (Regime doganale delle dotazioni di bordo dei veicoli stranieri che entrano nel territorio doganale e di quelli italiani che ne escono).

     Le dotazioni esistenti a bordo dei mezzi di trasporto stranieri e relativi rimorchi che entrano nel territorio doganale e quelle esistenti a bordo degli analoghi veicoli italiani che escono dal territorio predetto sono assoggettate, durante la permanenza rispettivamente nel territorio stesso e fuori di esso, al medesimo regime doganale previsto per il veicolo a servizio od ornamento del quale sono destinate.

 

          Art. 269. (Imbarco od installazione di dotazioni a bordo delle navi).

     I prodotti, i macchinari ed i materiali esteri e nazionali che vengono imbarcati od installati nei porti dello Stato su navi in esercizio italiane o straniere adibite alla navigazione marittima di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate e che sono destinati a dotazioni di bordo delle navi medesime sono considerati usciti in transito se esteri ed in esportazione se nazionali o nazionalizzati, a condizione che l'imbarco o l'installazione a bordo avvenga senza intervento di cantieri o di altri assuntori specializzati. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la marina mercantile e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può tuttavia stabilire, in via generale, che la precedente disposizione sia applicabile anche quando l'imbarco o l'installazione a bordo avvenga con intervento di cantieri od altri assuntori specializzati, purché le dotazioni anzidette risultino direttamente acquistate dall'armatore o dal proprietario della nave a cui sono destinate.

     Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, i prodotti, i macchinari ed i materiali imbarcati od installati nello Stato su navi di ogni genere per essere destinati a dotazioni di bordo s'intendono immessi in consumo nel territorio doganale. Restano ferme, per l'immissione in consumo, le agevolazioni fiscali previste dalla tariffa dei dazi doganali di importazione o da leggi speciali; sono altresì fatte salve le disposizioni di leggi speciali che prevedono un diverso regime doganale per l'imbarco o l'installazione delle dotazioni di bordo predette.

 

          Art. 270. (Sbarco di dotazioni di bordo dalle navi).

     Le dotazioni di bordo che si sbarcano dalle navi italiane e straniere nei porti dello Stato si considerano estere agli effetti doganali.

     La predetta disposizione non si applica quando venga dimostrato che si tratti di prodotti, macchinari o materiali precedentemente immessi in consumo a norma del precedente art., secondo comma; in tali casi devono essere revocate le agevolazioni eventualmente accordate all'atto della immissione in consumo, a meno che la nuova destinazione dei prodotti, macchinari e materiali sbarcati non dia titolo al mantenimento delle agevolazioni stesse.

 

          Art. 271. (Sbarco temporaneo di dotazioni di bordo dalle navi e dagli aeromobili).

     Il Ministero delle finanze può stabilire, anche in deroga alle disposizioni in materia di temporanea importazione, procedure semplificate per agevolare lo sbarco temporaneo dalle navi e dagli aeromobili di dotazioni di bordo destinate ad essere riparate o revisionate.

 

          Art. 272. (Imbarco od installazione di dotazioni di bordo sugli aeromobili stranieri).

     I prodotti, i macchinari ed i materiali esteri e nazionali che vengono imbarcati od installati nello Stato su aeromobili stranieri in esercizio per essere destinati a dotazioni di bordo degli aeromobili medesimi sono considerati usciti in transito od in riesportazione se esteri ed in esportazione se nazionali o nazionalizzati.

 

          Art. 273. (Navi ed aeromobili stranieri. Reciprocità di trattamento).

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può stabilire che le agevolazioni previste negli articoli 269, primo comma, e 272 non sono applicabili nei confronti delle navi e degli aeromobili battenti la bandiera di altri Stati, qualora risulti che detti Stati non accordano nei propri porti od aeroporti uguale trattamento alle navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.

 

          Art. 274. (Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero).

     Per l'imbarco o l'installazione nello Stato di dotazioni di bordo sui treni internazionali e sui veicoli stradali a motore e relativi rimorchi, immatricolati all'estero, si osservano le disposizioni stabilite negli accordi e nelle convenzioni internazionali.

 

Titolo VI

TRATTAMENTO DELLE MERCI ABBANDONATE

 

          Art. 275. (Merci estere cadute in abbandono).

     Le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati ai sensi dell'art. 97 possono essere assoggettate, a seguito di dichiarazione presentata dal gestore del magazzino o recinto in sostituzione del proprietario delle merci stesse, al regime del deposito doganale privato.

     La dichiarazione deve essere presentata entro dieci giorni dalla caduta in abbandono o, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 278, entro il più breve termine fissato dal capo della dogana; le merci in tal modo assoggettate al regime del deposito perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate. Trascorso inutilmente il predetto termine, la dogana iscrive le merci in apposito registro.

     Nel medesimo registro indicato nel precedente comma vengono iscritte le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini di temporanea custodia gestiti dalla dogana e quelle non ritirate dai depositi di diretta custodia della dogana entro il termine di cui all'art. 151, primo comma.

 

          Art. 276. (Merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono).

     Le merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono sono prese in carico dalla dogana in apposito registro. Tuttavia, quelle giacenti nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti da enti ed imprese autorizzati perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate se la dogana dichiara di non vantare sulle merci stesse ragioni di credito per tributi e spese; in tal caso all'esito di dette merci provvede il gestore del magazzino o recinto secondo le norme del codice civile o di leggi speciali.

 

          Art. 277. (Ricognizione delle merci abbandonate).

     Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui ai precedenti articoli 275 e 276 la dogana procede alla ricognizione della merce, verificandone la quantità e la qualità ed effettuandone provvisoriamente una stima sommaria. Tali operazioni, in assenza del proprietario, sono eseguite alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria e, se le merci non si trovano presso la dogana, del depositario o di un suo rappresentante.

     Trascorso un mese dalla caduta in abbandono la dogana, a norma dei successivi articoli, procede alla vendita delle merci iscritte nei registri anzidetti ovvero ne dispone la cessione gratuita o la distruzione.

     Fino al momento dell'esito, le merci cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti gestiti dagli enti ed imprese autorizzati restano in consegna ai magazzini o recinti medesimi, senza che la dogana sia tenuta a rispondere di perdite od avarie ed a sostenere le relative spese di custodia.

 

          Art. 278. (Esito delle merci abbandonate).

     All'esito delle merci iscritte nei registri provvede il ricevitore della dogana che le ha in carico. Ove se ne ravvisi l'opportunità, esse possono essere concentrate presso altre dogane, che le assumono in carico.

     Il capo della circoscrizione doganale nella quale è compresa la dogana che ha in carico le merci può disporre che, anche prima della scadenza del normale termine di un mese dalla caduta in abbandono, le merci stesse:

     a) siano cedute subito e gratuitamente ad istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, in esenzione dai diritti doganali e col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità o di scarso valore commerciale;

     b) siano vendute a trattativa privata, quando si tratti di merci deperibili non rientranti nella precedente lettera a) o di merci il cui limitato valore commerciale non consentirebbe il recupero delle spese di custodia ove questa fosse ulteriormente protratta, ovvero quando sussistano altri fondati motivi di urgenza;

     c) siano immediatamente distrutte, prescindendosi dal tentarne la vendita, quando si tratti di merci che in sede di stima sommaria siano state riconosciute prive di valore commerciale ovvero quando ricorrano particolari motivi di necessità o convenienza.

     Per le merci giacenti nei magazzini o recinti gestiti dagli enti ed imprese autorizzati, i provvedimenti di cui alle lettere a) e c) del precedente comma possono essere adottati solo con il consenso del gestore.

     All'infuori dei casi indicati nel secondo comma, le merci sono vendute mediante pubblico incanto o licitazione privata, a scelta del ricevitore, o sono offerte per singoli oggetti oppure a lotti, secondo la convenienza. La vendita può essere affidata ad un istituto di vendite giudiziarie, autorizzato ai sensi dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di apportare le merci dai locali in cui sono depositate, previa prestazione di idonea cauzione.

 

          Art. 279. (Procedimenti per la vendita delle merci abbandonate).

     Prima della vendita, la dogana provvede alla stima definitiva delle merci, che costituirà il prezzo base.

     Quando la vendita è effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della gara, deve essere, almeno dieci giorni prima della gara stessa, affisso nell'albo della sede della dogana e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia; ove ne ravvisi l'opportunità, il capo della dogana può disporre che all'avviso per il pubblico incanto sia data maggiore diffusione. Quando la vendita è effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni, deve essere diramato ad almeno cinque ditte che possano avere interesse alla gara.

     Sia nell'avviso che nell'invito devono essere anche indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base e l'ammontare dei diritti doganali dovuti in base alle norme di cui al primo comma dell'art. 281; deve altresì esservi fatta menzione degli eventuali ulteriori adempimenti necessari ai fini della nazionalizzazione.

     Le merci che dopo un primo esperimento di pubblico incanto o di licitazione privata rimangono invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.

 

          Art. 280. (Svolgimento delle gare. Verbali di aggiudicazione e contratti di vendita).

     Le gare sono presiedute dal ricevitore della dogana o da un funzionario da lui delegato. Alla fine di ciascuna gara deve essere redatto, a cura del funzionario della dogana designato quale ufficiale rogante, un processo verbale nel quale si descrivono le operazioni fatte. Detto verbale deve essere sottoscritto dal ricevitore o dal funzionario delegato, dall'eventuale aggiudicatario, se è presente, da due testimoni e dall'ufficiale rogante.

     Nei casi in cui la vendita è affidata ad istituti autorizzati, si osservano, per quanto concerne la presidenza della gara e la redazione ed autenticazione del processo verbale, le norme che disciplinano le vendite eseguite da tali istituti.

     I verbali di aggiudicazione relativi alle vendite mediante pubblico incanto o licitazione privata ed i contratti di vendita stipulati a seguito di trattativa privata sono immediatamente esecutivi. Copia di essi è trasmessa alla Intendenza di finanza per i riscontri di competenza.

 

          Art. 281. (Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita).

     Le merci estere ed assimilate sono vendute allo Stato estero; qualora l'acquirente intenda rispedirle direttamente all'estero ovvero dare ad esse una destinazione doganale diversa dalla importazione definitiva è tenuto a presentare, all'atto del perfezionamento della vendita, la relativa dichiarazione doganale. In mancanza di tale dichiarazione e semprechè non ne sia vietata l'importazione, le merci predette si intendono dall'acquirente destinate al consumo nel territorio doganale e per esse la dogana riscuote d'ufficio, all'atto del perfezionamento della vendita, i relativi diritti doganali, calcolati sulla base delle aliquote vigenti al momento del perfezionamento stesso e commisurati al valore di stima definitiva accertato ai sensi del primo comma dell'art. 279.

     La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali riscossi ai sensi del precedente comma, è destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia di pertinenza della dogana e di quelle sostenute per la vendita. La parte residua viene assunta in deposito dalla dogana e resta a disposizione degli aventi diritto, i quali possono richiederne lo svincolo, a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita; trascorso inutilmente tale termine, la somma viene introitata dalla dogana a titolo definitivo.

     Le merci rimaste invendute devono di regola essere distrutte, salvo che il capo della dogana non ritenga di disporne la gratuita cessione a norma del secondo comma, lettera a), dell'art. 278.

     Fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilità delle merci presentando una dichiarazione diretta a conferire ad esse una destinazione doganale consentita, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza della dogana e di quelle sostenute per la vendita, nonché dei diritti doganali calcolati ai sensi del primo comma, in caso di destinazione al consumo nel territorio doganale.

     Nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al secondo comma ovvero il recupero della disponibilità della merce è contestata la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione di destinazione doganale.

 

Titolo VII

VIOLAZIONI DOGANALI

 

Capo I

CONTRABBANDO

 

          Art. 282. (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali).

     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

     a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;

     b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

     c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

     d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

     e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

     f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

 

          Art. 283. (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine).

     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

     a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;

     b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

     Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

 

          Art. 284. (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci).

     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

     a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

     b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

     c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

     d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

     e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:

     f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

     Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

 

          Art. 285. (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea).

     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

     a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

     b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

     c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

     d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

     Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

     Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

 

          Art. 286. (Contrabbando nelle zone extra-doganali).

     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

 

          Art. 287. (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali).

     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

 

          Art. 288. (Contrabbando nei depositi doganali).

     Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

 

          Art. 289. (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione).

     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

 

          Art. 290. (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).

     Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

 

          Art. 291. (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea).

     Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

 

          Art. 291 bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri). [96]

     1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

     2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

 

          Art. 291 ter. (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri). [97]

     1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

     2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

     a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

     b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

     c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

     d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

     e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

     3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

 

          Art. 291 quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). [98]

     1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

     2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

     3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

     4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

     5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

          Art. 292. (Altri casi di contrabbando).

     Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

 

          Art. 293. (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato).

     Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

 

          Art. 294. (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato).

     Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 1.000.000 [99].

     In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

 

          Art. 295. (Circostanze aggravanti del contrabbando).

     Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

     Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

     a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

     b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

     c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

     d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

     d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro [100].

     Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro [101].

 

          Art. 295 bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità). [102]

     Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni settecentoquarantacinquemila e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione non può essere comunque inferiore a lire un milione [103].

     La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma.

     Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata.

     Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni settecentoquarantacinquemila, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate all'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale [104].

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.

 

          Art. 296. (Recidiva nel contrabbando).

     Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.

     Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi.

     Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo art., la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.

 

          Art. 297. (Contrabbando abituale). [105]

     E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire ventitrè milioni duecentotrentacinquemila.

 

          Art. 298. (Contrabbando professionale).

     Chi, dopo avere riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

 

          Art. 299. (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale).

     Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del codice penale.

     Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi prevedute.

 

          Art. 300. (Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata).

     Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

     Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.

 

          Art. 301. (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca). [106]

     1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona [107].

     2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

     3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

     4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

     5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

     5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale [108].

 

          Art. 301 bis. (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). [109]

     1. I beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale [110].

     2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

     3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore [111].

     4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta [112].

     5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro [113].

     6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

     7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

     8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

 

Capo II

CONTRAVVENZIONI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI

 

          Art. 302. (Differenze tra il carico ed il manifesto).

     Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.

     Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

     Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è dell'ammenda da lire 10.000 a lire 24.000 [114].

 

          Art. 303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.). [115]

     1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

     a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

     b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

     c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

     3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

     a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

     b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

     c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

     d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

     e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.

 

          Art. 304. (Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti).

     Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.

     Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, in luogo dell'ammenda, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta [116].

     Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.

 

          Art. 305. (Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità).

     Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine.

     Se, invece, all'arrivo delle merci alla Dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa non inferiore al decimo e non superiore all'intera differenza dei diritti di confine.

     Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresì quando si tratti di merci in esenzione da accertamento comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sarà calcolato nella misura fissata nell'art. 143, secondo comma.

 

          Art. 306. (Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione).

     Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità accertate dalla dogana di partenza.

     Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella bolletta di cauzione se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.

 

          Art. 307. (Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita).

     Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione per ogni collo alterato [117].

 

          Art. 308. (Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati).

     Qualora nella verificazione delle merci immesse in magazzini doganali di proprietà privata si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia una eccedenza di quantità che superi il due per cento, il concessionario del magazzino è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata.

     Se vi è una deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto, si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo.

     Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il venti per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al venti per cento, ancorché relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno.

     Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena della sanzione amministrativa è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata.

     Se i fatti previsti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.

 

          Art. 309. (Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia).

     Quando nei magazzini di temporanea custodia gestiti da enti od imprese autorizzati si riscontrano le differenze di quantità e di qualità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 98, il gestore è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti relativi alle merci mancanti o eccedenti, salvo che non ricorrano, a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando [118].

 

          Art. 310. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione).

     Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa dalla dichiarata e per le quantità eccedenti o mancanti, e non maggiore del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sarà compreso nel computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantità mancanti rispetto alla dichiarazione.

     Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'esportazione temporanea, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intera differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore del decuplo della differenza stessa. Se si accertano differenze su merci soggette a dazio di uscita, sarà compreso nel computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione.

     L'ammenda non si applica quando la differenza di quantità non supera il cinque per cento.

 

          Art. 311. (Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione).

     Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica la sanzione amministrativa non minore del doppio né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre.

     Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, si applica inoltre la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per l'esportazione delle merci medesime.

 

          Art. 312. (Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione).

     Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualità diversa.

     Se le merci esportate temporaneamente, in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano soggette a diritti di uscita, si applica inoltre la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per l'esportazione delle merci medesime.

 

          Art. 313. (Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione).

     Se in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare, né maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti.

     Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare, né maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti.

 

          Art. 314. (Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione).

     Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantità che non superano il cinque per cento [119].

 

          Art. 315. (Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione).

     Oltre a quanto previsto nell'art. 198, nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, si applica la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila, senza pregiudizio delle altre sanzioni eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni [120].

 

          Art. 316. (Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani).

     E' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a 25.000 il capitano che [121]:

     a) ancora la nave fuori degli spazi stabiliti;

     b) ritarda la presentazione del manifesto, quando è prescritto;

     c) è sprovvisto del lasciapassare che tiene luogo del manifesto, a norma dell'art. 121;

     d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;

     e) è sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione, eccettuato il caso di cui all'art. 284, lettera e), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 141 e 227, le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano.

     E' punito con la sanzione amministrativa da lire 8.000 a lire 40.000 il capitano di una nave di stazza netta superiore a duecento tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli [122].

     E' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 il capitano che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della guardia di finanza, ovvero fa partire la nave senza il permesso della dogana, semprechè il fatto non costituisca reato più grave [123].

 

          Art. 317. (Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili).

     E' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 20.000 il comandante di aeromobile che [124]:

     a) attraversa il confine dello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato fuori dei punti prescritti;

     b) atterra volontariamente fuori dell'aeroporto doganale prescritto, ancorché ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui all'art. 114;

     c) è sfornito del manifesto di cui all'art. 115, quando è prescritto, o rifiuta di presentarlo, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;

     d) non adempie all'obbligo della presentazione del manifesto prima della partenza, quando tale presentazione è prescritta;

     e) effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

     Il comandante dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di competenza delle autorità doganali o ne trasgredisce gli ordini, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a 60.000, semprechè il fatto non costituisca reato più grave [125].

     Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

 

          Art. 318. (Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale ).

     E' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a 25.000 chi omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 56 nel termine stabilito, o prorogato ai sensi dell'art. 95 [126].

 

          Art. 319. (Inosservanza di formalità doganali).

     E' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 25.000 chiunque [127]:

     a) importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine;

     b) è sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227.

     E' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 25.000 chiunque [128]:

     a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione, dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;

     b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. La sanzione amministrativa si applica per ogni collo alterato.

 

          Art. 320. (Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza).

     Chiunque violi le norme stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 26, per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000 [129].

 

          Art. 321. (Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza).

     Il capitano, il quale violi le discipline stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 27, per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 24.000 [130].

 

          Art. 322. Altri casi di violazioni. [131]

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTRABBANDO,

ALLE CONTRAVVENZIONI, AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

 

          Art. 323. (Accertamento delle violazioni).

     Le violazioni delle norme contenute nel presente testo unico sono accertate mediante processo verbale.

     La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

 

          Art. 324. (Competenza dei funzionari doganali).

     Ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni del presente testo unico e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle Dogane.

     Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

 

          Art. 325. (Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali).

     La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente testo unico accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

     Questa disposizione si osserva altresì per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

     Il processo verbale, oltre a quanto è prescritto dal codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualità, quantità ed al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui all'art. 333; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonché delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate [132].

     Il processo verbale è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione è stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 [133].

 

          Art. 326. (Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali).

     I processi verbali concernenti le violazioni del presente testo unico e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle Dogane, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali può aver luogo la estinzione ai sensi dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla dogana competente per territorio. Questa, qualora le violazioni non vengano estinte nei modi sopraindicati, provvede all'invio dei verbali stessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione è stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa corredandoli delle indicazioni stabilite nel comma terzo dell'art. precedente [134].

 

          Art. 327. (Invio dei verbali all'autorità giudiziaria).

     I processi verbali per i reati per cui non è ammessa, né l'oblazione, né l'estinzione ai sensi dell'art. 334, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il procedimento penale.

     Nei casi di cui al precedente Art., copia di detti processi verbali è, contemporaneamente, trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, alla dogana competente, la quale comunica al procuratore della Repubblica le indicazioni di cui al comma terzo dell'art. 325.

 

          Art. 328. (Contestazione delle violazioni per infedele dichiarazione).

     Nei casi di vertenza fra la dogana e l'operatore disciplinati dalle disposizioni del presente testo unico, alla contestazione delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi per infedeli dichiarazioni doganali può procedersi solo dopo che l'accertamento sia divenuto definitivo.

     (Omissis) [135].

 

          Art. 329. (Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando).

     Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

     Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

     Le precedenti disposizioni non si applicano:

     a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

     b) ai soprastanti all'esercizio di trasporti, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

 

          Art. 330. (Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena).

     Per il pagamento della somma indicata nell'art. precedente, sono obbligati solidalmente: il capitano con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

     Qualora anche le persone o gli enti, menzionati in questo Art. e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del codice penale.

     Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli Enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

 

          Art. 331. (Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali).

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza, sono tenute a far osservare ai loro dipendenti le disposizioni di questa legge, per la cui violazione è stabilita la pena dell'ammenda.

 

          Art. 332. (Casi di arresto).

     Fermo quanto è disposto nel codice di procedura penale circa la libertà personale dell'imputato, il colpevole dei reati preveduti in questa legge è arrestato quando non è nota la sua identità, ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende [136].

     La liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale del colpevole non è stata accertata, o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia, la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui è imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione [137].

     Quando egli debba essere scarcerato ne è dato avviso alla autorità di pubblica sicurezza.

     I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione il reato è stato accertato, se alla escarcerazione non deve provvedere altra autorità giudiziaria a norma del codice di procedura penale.

     L'intendente di finanza e la dogana hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al procuratore della Repubblica qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento, che possa influire sullo stato di detenzione del colpevole.

 

          Art. 333. (Cose sequestrate).

     Le cose sequestrate per reati preveduti dal presente testo unico sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344, 345 e346 del codice di procedura penale.

     Nei procedimenti per reati, i provvedimenti relativi alla restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati d'urgenza dall'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.

 

          Art. 334. (Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa).

     Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'amministrazione medesima.

     Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato.

     L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'amministrazione doganale.

 

          Art. 335. (Oblazione in materia contravvenzionale).

     L'oblazione ai sensi dell'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera lire 100.000. In questi casi l'amministrazione doganale può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo [138].

     Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'art. 14 della legge predetta, è competente a provvedere l'Amministrazione doganale qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della legge medesima.

 

          Art. 336. (Competenza degli uffici doganali).

     Nei casi indicati nell'art. 334 e nell'art. 335 i provvedimenti di competenza dell'amministrazione delle dogane sono adottati dai capi delle dogane.

 

          Art. 337. (Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca).

     Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all'erario.

     L'altra metà è assegnata in parti centesimali, come segue:

     a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di lire cinquantamila per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della guardia di finanza verrà versato al Fondo di assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi con le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore;

     b) quaranta parti al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo di previdenza del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o al Fondo di assistenza per i finanzieri, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici o alla guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni è fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota è devoluta al fondo di assistenza per i finanzieri;

     c) due parti al fondo costituito a disposizione del direttore generale delle dogane e imposte indirette con l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del 26 gennaio 1896;

     d) tre parti, con un massimo di lire tremila, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;

     e) cinque parti, con un massimo di lire cinquemila, al ricevitore della dogana che ha la gestione della violazione.

     La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e), è devoluta agli enti indicati alla lettera b), secondo l'appartenenza degli scopritori.

 

          Art. 338. (Obbligo del pagamento dei diritti doganali).

     Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

     A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.

 

          Art. 339. (Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione).

     Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente testo unico, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso.

 

          Art. 340. (Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali).

     Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.

 

          Art. 341. Applicabilità delle disposizioni penali doganali ai delitti di contrabbando previsti dalla legge sui monopoli. [139]

     Ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni di questo titolo.

     (Omissis) [140].

     In deroga alla norma dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

 

          Art. 342. (Deroga legislativa espressa).

     Le disposizioni degli articoli 293, 296, 297, 298, 300, 301, 329, 330 e 334 sono stabilite in deroga, rispettivamente, degli articoli 56, 99, 102, 105, 229 - n. 1 - 240, 196, 197 e 205 del codice penale. La disposizione dell'art. 337 è stabilita in deroga degli articoli 24 e 26 dello stesso codice. Le disposizioni degli articoli 335 e 336 sono, infine, stabilite in deroga degli articoli 13 e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

 

Capo I

RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI, ESTERE E NAZIONALI,

IN MATERIA DI CONTENZIOSO E DI ATTESTAZIONI

 

          Art. 343. (Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere).

     E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di fornire, a condizioni di reciprocità, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali ed altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.

 

          Art. 344. (Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero).

     E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di permettere, a condizioni di reciprocità, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, che fossero instaurati in Paesi esteri. Le indennità spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.

 

          Art. 345. (Contestazioni fra le dogane e le amministrazioni delle ferrovie e delle poste).

     In caso di mancato arrivo a destinazione delle merci spedite sotto vincolo doganale, a cura dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale, da un punto all'altro del territorio doganale ovvero in caso di differenze di quantità o qualità riscontrate all'arrivo a destinazione di dette merci, la dogana competente ne informa immediatamente l'amministrazione interessata ai fini del recupero dei relativi diritti doganali. Qualora a tal riguardo insorgano contestazioni è redatto apposito verbale che, sottoscritto dai funzionari delle due parti, viene rimesso, unitamente ai documenti relativi alla spedizione, alla commissione istituita con il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 408, per quanto concerne l'amministrazione ferroviaria, od alla commissione istituita con il decreto ministeriale 18 febbraio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 29 maggio 1964, e successive modificazioni e proroghe, per quanto concerne l'Amministrazione postale.

     Compete alle commissioni predette:

     a) di accordare sanatoria a favore dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale per i diritti in contestazione quando sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che l'irregolarità non si sia effettivamente verificata o che non vi sia stata una immissione in consumo nel territorio doganale delle merci mancanti;

     b) di determinare gli elementi per l'accertamento dei diritti doganali dovuti dall'amministrazione ferroviaria o da quella postale qualora quelli rilevabili dai documenti doganali, di trasporto o commerciali non siano stati dalla dogana ritenuti sufficienti;

     c) di esaminare e decidere ogni altra questione concernente addebiti a carico dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale di diritti doganali relativi a merci spedite per conto di terzi.

     Per le irregolarità indicate nel primo comma non sono applicabili penalità a carico dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale.

 

          Art. 346. (Riconoscimento delle attestazioni rilasciate da autorità estere).

     Il Ministero delle finanze, può, in via generale, consentire che:

     a) l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale;

     b) alle attestazioni apposte da autorità estere, sui documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale sia riconosciuta, a condizione di reciprocità, la medesima efficacia attribuita alle analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad altra dogana.

 

Capo I-bis

MUTUA ASSISTENZA FRA GLI STATI MEMBRI DELLE

COMUNITA' EUROPEE IN MATERIA DI RICUPERO DI CREDITI [141]

 

          Art. 346 bis. (Assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi). [142]

     [A richiesta degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee l'amministrazione doganale provvede, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti negli Stati medesimi:

     1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del ricupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono non essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico;

     2) a curare che si proceda, con l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti;

     3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, alla azione di ricupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente testo unico e previa emissione di apposita ingiunzione;

     4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti.

     L'amministrazione doganale dà corso all'azione di ricupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto:

     a) se la richiesta è accompagnata da un esemplare originale o da una copia autentica del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e degli eventuali altri documenti necessari ai fini del ricupero del credito;

     b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato membro nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito;

     c) se il ricupero del credito non è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel territorio della Repubblica.

     Per il pagamento delle somme dovute, previo assenso dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente.

     L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo nell'altro Stato membro ovvero le misure cautelari adottate dalla amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo competente dello Stato membro, in conformità delle leggi ivi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone le sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione di detto organo, adottando, ove lo ritenga necessario, le misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni nazionali per garantire il ricupero di crediti di analoga natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo richiedente dell'altro Stato membro e permetta il ricupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base del nuovo titolo.

     L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione doganale deve adire il competente organo dello Stato italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti.]

 

          Art. 346 ter. (Richiesta di assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti nel territorio della Repubblica). [143]

     [L'amministrazione doganale, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee, richiedendo che nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative.

     Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonché gli altri documenti necessari ai fini del ricupero, devono essere trasmessi in originale o in copia autentica.

     Se riguarda il ricupero di un credito, la domanda deve contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito.

     Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell'altro Stato membro devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in tali casi l'amministrazione doganale informa il competente organo dell'altro Stato membro ai fini della sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa. Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell'altro Stato membro su richiesta dell'amministrazione anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo.]

 

          Art. 346 quater. (Crediti ammessi alla mutua assistenza). [144]

     [Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi:

     a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

     b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera a), dell'atto di adesione;

     c) ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'art. 128, lettera b), dell'atto di adesione;

     d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

     e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati [145].

     I crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello Stato membro al quale viene rivolta la domanda di assistenza. La prescrizione dei crediti stessi è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti; agli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione, gli atti di ricupero eseguiti nello Stato al quale è stata rivolta la domanda di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il credito è sorto.

     E' fatta salva l'assistenza più ampia che può essere accordata o richiesta a taluni Stati membri delle Comunità europee in virtù di particolari accordi o convenzioni.[

 

          Art. 346 quinquies. (Norme di esecuzione). [146]

     [Il Ministro per le finanze stabilisce con proprio decreto le norme necessarie per l'esecuzione dei precedenti articoli del presente capo, anche sulla base di quelle adottate dai competenti organi delle Comunità europee ai sensi dell'art. 22 della direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976; le norme relative alla conversione ed al trasferimento delle somme ricuperate e dei relativi interessi e spese allo Stato in cui è sorto il credito sono emanate di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Qualora, in relazione alle esigenze connesse con lo sviluppo della mutua assistenza amministrativa fra gli Stati membri delle Comunità europee ai fini della gestione dell'Unione doganale, se ne ravvisi la opportunità, il Ministro per le finanze può con proprio decreto stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'amministrazione doganale inerenti all'attuazione della mutua assistenza medesima siano devoluti ad un apposito ufficio centrale alle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, con sede in Roma.]

 

Capo II

CONFERMA, SOPPRESSIONE E MODIFICA DI NORME REGOLAMENTARI

 

          Art. 347. (Regolamento di esecuzione del presente testo unico).

     Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili.

 

          Art. 348. (Soppressione di norme regolamentari in materia di cauzioni).

     Nell'art. 55, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, sono soppresse le parole "aumentato di un decimo".

     Nell'art. 221, ultimo comma, del medesimo regolamento, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968, è altresì soppressa la frase "e quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 27 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sopracitata, riguardo alla riscossione suppletiva dei diritti dovuti".

 

          Art. 349. (Imbarco per l'uscita dallo Stato per via di mare di merci estere in transito).

     In deroga a quanto previsto nell'art. 210 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, per le merci estere in transito che escono dallo Stato per via di mare si prescinde, all'atto dell'imbarco, dall'emissione del "lasciapassare per merci estere" quando ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 142.

 

Capo III

SCRITTURE DOGANALI E RELATIVE CONTABILITA'

 

          Art. 350. (Registri, stampati e formulari).

     Il Ministro per le finanze stabilisce i modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali e detta le istruzioni per il loro uso. I modelli dei registri, stampati e formulari concernenti la contabilità doganale e le istruzioni per il loro uso sono stabiliti di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 351. Automazione dei servizi. [147]

     Il Ministro delle finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi, con propri decreti emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro:

     a) approva le istruzioni per il funzionamento degli uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli, di bollettari e di simili mezzi di scritturazione, nonché le modalità per la loro produzione, classificazione, conservazione ed archiviazione, e determina le procedure e le cautele per l'acquisizione e lo scambio di documenti, certificazioni e notizie tra gli uffici doganali ovvero tra gli uffici doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici;

     b) può consentire che la fornitura di elementi necessari per l'accertamento tributario e degli altri dati e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti pubblici e privati provvisti di sistemi di elaborazione dati, a mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra detti sistemi ed il sistema informatico doganale, fissando le cautele necessarie per garantirne la sicurezza e l'affidabilità;

     c) stabilisce gli altri casi nei quali gli uffici della Amministrazione finanziaria, compreso il Corpo della Guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le relative modalità e cautele intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilità.

 

          Art. 351 bis. (Revisione delle scritture doganali). [148]

     I registri scritti, le bollette matrici e gli altri documenti che rimangono presso le dogane dopo espletate le operazioni doganali devono essere rigorosamente custoditi per essere sottoposti a revisione nei modi e nei tempi stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze.

     La revisione, da effettuarsi attraverso il sistema dello scandaglio, ha lo scopo di controllare che i diritti siano stati esattamente liquidati, riscossi e versati, che le merci introdotte nel territorio doganale abbiano avuto regolare esito e che nell'accettazione ed emissione dei documenti doganali, nella tenuta dei registri ed altre scritture e comunque nell'azione amministrativa in genere siano state osservate le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 352. (Abrogazione di norme).

     Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:

     a) la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni;

     b) il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

     c) la legge 14 maggio 1965, n. 576;

     d) la legge 27 giugno 1966, n. 514;

     e) il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, numero 1130;

     f) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, numero 1133, eccettuato il primo comma dell'art. 36;

     g) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, numero 1134, eccettuato il secondo comma dell'art. 6;

     h) il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, numero 62, eccettuati il terzo comma dell'art. 8, il quarto comma dell'art. 10, il quarto comma dell'art. 12 ed il primo comma dell'art. 25;

     i) il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, numero 18, eccettuati gli articoli 123, 124,125, 126, 127 e 128.

     Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto dalle norme rimaste in vigore di cui ai punti h) ed i) del precedente comma, da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960.

[7] Articolo sostituito dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 e ora abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[8] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[10] Articolo inserito dall'art. 6 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 7 marzo 1985, n. 77.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960.

[15] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[16] Comma così sostituito dall'art. 60 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[17] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 22 ter del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L. 8 maggio 1998, n. 146.

[19] Articolo abrogato dall'art. 28 della L. 8 maggio 1998, n. 146.

[20] Comma così modificato dall'art. 28 della L. 8 maggio 1998, n. 146.

[21] Comma così sostituito dall'art. 28 della L. 8 maggio 1998, n. 146.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[23] Comma così modificato dall'art. 82 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[24] Articolo modificato dall'art. 28 della L. 8 maggio 1998, n. 146 e così sostituito dall'art. 82 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[25] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 25 luglio 2000, n. 213.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 82 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 1990, n. 595 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria.

[28] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 1990, n. 595 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria.

[29] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 1990, n. 595 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria.

[30] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 1990, n. 595 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L. 8 maggio 1998, n. 146.

[32] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[33] Comma abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[34] Articolo modificato dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 e ora abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[35] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[36] Comma abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 13 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[38] Articolo modificato dall'art. 5 quater del D.L. 29 settembre 1973, n. 578, dall'art. 3 quinquies del D.L. 6 luglio 1974, n. 251 e così sostituito dall'art. 5 della L. 25 luglio 2000, n. 213.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[40] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[41] Comma già sostituito dall'art. 15 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216 e dall'art. 25 della L. 9 gennaio 1991, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[42] Il termine di cinque anni di cui al presente comma è stato ridotto a tre anni per effetto dell'art. 29 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, con effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 428/1990.

[43] Articolo modificato dal D.L. 26 maggio 1978, n. 216, sostituito dalla L. 9 gennaio 1991, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[44] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[45] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 24 dicembre 2004, n. 335.

[46] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 24 dicembre 2004, n. 335.

[47] Articolo così modificato dall'art. 7 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47.

[48] Comma sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 e ora abrogato dall'art. 24del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[49] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[50] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[51] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960.

[52] Lettera modificata dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[53] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[54] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[55] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[56] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[57] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[59] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[60] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[61] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[62] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[63] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[64] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[65] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[66] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[67] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[68] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[69] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[70] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[71] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[72] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[73] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[74] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[75] Comma già modificato dall'art. 15 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L. 8 maggio 1998, n. 146.

[76] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[77] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[78] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

[79] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[80] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[81] Articolo modificato dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 e ora abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[82] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[83] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

[84] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[85] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[86] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[87] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 7 marzo 1985, n. 77 e ora abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[88] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[89] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[90] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[91] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[92] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[93] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[94] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[95] Comma sostituito dall'art. 20 della L. 6 marzo 1976, n. 51 e ora così modificato dall'art. 3 della L. 20 aprile 1978, n. 153.

[96] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 19 marzo 2001, n. 92.

[97] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 19 marzo 2001, n. 92.

[98] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 19 marzo 2001, n. 92.

[99] L’importo di cui al presente comma è stato così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[100] Lettera inserita dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[101] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 29 settembre 2000, n. 300 e così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[102] Articolo inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[103] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 29 settembre 2000, n. 300, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[104] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 29 settembre 2000, n. 300, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[105] Articolo già modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L. 29 settembre 2000, n. 300, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[106] Articolo sostituito dall'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[107] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156. La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio 1997, n. 1 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato.

[108] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[109] Articolo inserito dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 e ora così sostituito dall'art. 1 della L. 19 marzo 2001, n. 92.

[110] Comma così modificato dall'art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[111] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 aprile 2002, n. 51.

[112] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 aprile 2002, n. 51.

[113] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 aprile 2002, n. 51.

[114] Le sanzioni di cui al presente comma sono state da ultimo elevate, nel minimo a lire duecentomila e nel massimo a lire un milione, dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[115] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[116] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[117] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[118] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[119] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[120] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. La sanzione di cui al presente comma è stata elevata, nel minimo a lire un milione e nel massimo a lire dieci milioni, dallo stesso art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[121] Gli importi di cui al presente alinea sono stati così elevati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[122] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[123] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[124] Gli importi di cui al presente alinea sono stati così elevati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[125] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[126] La sanzione di cui al presente comma è stata elevata, nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire cinque milioni, dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo risultante dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

[127] Le sanzioni di cui al presente alinea sono state elevate, nel minimo a lire duecentomila e nel massimo a lire un milione, dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[128] Gli importi di cui al presente alinea sono stati così elevati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[129] Le sanzioni di cui al presente comma sono state elevate, nel minimo a lire duecentomila e nel massimo a lire un milione, dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[130] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[131] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.

[132] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.

[133] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.

[134] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.

[135] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695.

[136] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1983, n. 215 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma relativamente alle parole “ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende".

[137] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1983, n. 215 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, relativamente alle parole “o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato la cauzione o la malleveria”.

[138] L’importo di cui al presente comma è stato così elevato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[139] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 10 dicembre 1975, n. 724.

[140] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375.

[141] Capo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 35.

[142] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69.

[143] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69.

[144] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69.

[145] Comma così sostituito dall'art. 31 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[146] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69.

[147] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[148] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960.