§ 66.5.36 – L. 10 dicembre 1975, n. 724.
Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.5 tabacchi
Data:10/12/1975
Numero:724


Sommario
Art. 1.      In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi [...]
Art. 2.      Le tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite con quelle annesse alla presente legge
Art. 3.      Per i tabacchi lavorati importati ai sensi del precedente art. 1 è dovuta una sovrimposta di confine pari all'imposta di consumo di cui alle tabelle annesse alla [...]
Art. 4. 
Art. 5.      La facoltà di prescindere dall'eseguire la visita od il riscontro di merci formanti oggetto di operazioni doganali, prevista rispettivamente dagli articoli 59, terzo [...]
Art. 6.      In relazione alle esigenze di ordine finanziario derivanti dai rapporti contrattuali sorgenti dall'importazione dei tabacchi lavorati esteri effettuata ai sensi [...]
Art. 7.      L'art. 341 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Sono abrogati l'art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1951, n. 27, e l'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 825


§ 66.5.36 – L. 10 dicembre 1975, n. 724. [1]

Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri.

(G.U. 7 gennaio 1976, n. 4).

 

     Art. 1.

     In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunità economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

     L'importazione può essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo art. 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

     L'istituzione dei depositi di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.

     Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le modalità da osservare per la circolazione dei prodotti importati, nonché le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimità della provenienza e destinazione di essi.

     La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     Le tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite con quelle annesse alla presente legge.

 

          Art. 3.

     Per i tabacchi lavorati importati ai sensi del precedente art. 1 è dovuta una sovrimposta di confine pari all'imposta di consumo di cui alle tabelle annesse alla presente legge, salvo quant'altro eventualmente dovuto a titolo di diritti di confine.

     In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto per le importazioni e le cessioni fino al commercio al minuto dei tabacchi di cui al precedente comma è dovuta dagli importatori, sulla base del prezzo di vendita, con le modalità e nei termini da determinare con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 4. [2]

     La sovrimposta di confine e l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo precedente sono corrisposte alla dogana all'atto dell'importazione.

     La circolazione dei prodotti importati è legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.

     Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi stessi, le modalità della distribuzione nonché del pagamento del prezzo e della contabilizzazione dei contrassegni da parte degli importatori.

 

          Art. 5.

     La facoltà di prescindere dall'eseguire la visita od il riscontro di merci formanti oggetto di operazioni doganali, prevista rispettivamente dagli articoli 59, terzo comma, e 21, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, non può essere esercitata quando la relativa dichiarazione o bolletta doganale riguardi in tutto o in parte tabacchi lavorati importati ai sensi dell'art. 1. Resta tuttavia salva in tali casi la possibilità di procedere a visita o riscontro parziale.

     Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 né l'art. 79 del predetto testo unico [3].

 

          Art. 6.

     In relazione alle esigenze di ordine finanziario derivanti dai rapporti contrattuali sorgenti dall'importazione dei tabacchi lavorati esteri effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 825, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni, di carattere compensativo, al bilancio dell'Azienda dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1976 e seguenti.

 

          Art. 7.

     L'art. 341 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     In deroga alla norma dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

 

          Art. 8.

     Sono abrogati l'art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1951, n. 27, e l'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 13 maggio 1983, n. 198.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 13 maggio 1983, n. 198.