§ 66.4.2 – L. 17 luglio 1942, n. 907.
Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.4 sale
Data:17/07/1942
Numero:907


Sommario
Art. 1.  Oggetto del monopolio.
Art. 2.  Definizione del sale agli effetti fiscali.
Art. 3.  Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati.
Art. 4.  Estrazione del sale a scopi terapeutici.
Art. 5.  Preparazione di sale speciale per l'esportazione.
Art. 6.  Produzione di cloruro di sodio chimicamente puro.
Art. 7.  Introduzione di sale per le industrie.
Art. 8.  Cautele per l'introduzione del sale indicato nel precedente articolo.
Art. 9.  Introduzione di sale per stabilimenti industriali nei punti franchi e negli stabilimenti a regime di deposito franco.
Art. 10.  Introduzione di sale per uso personale.
Art. 11.  Introduzione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo.
Art. 12.  Introduzione di tipi speciali di sale alimentare.
Art. 13.  Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale.
Art. 14.  Introduzione di prodotti salati.
Art. 15.  Introduzione del presame o caglio.
Art. 15 bis.  Introduzione delle budella salate.
Art. 16.  Introduzione del cloruro di sodio puro.
Art. 17.  Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola.
Art. 18.  Introduzione dei colori.
Art. 19.  Prezzo dei sali per uso alimentare.
Art. 20.  Prezzo dei sali per usi industriali.
Art. 21.  Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali.
Art. 22.  Sale per esperimenti industriali.
Art. 23.  Agevolazioni per la esportazione dei prodotti salati.
Art. 24.  Agevolazioni per la esportazione dei sali e delle miscele saline ad uso igienico e curativo.
Art. 25.  Vigilanza intorno alle saline.
Art. 26.  Divieto di accesso alle saline.
Art. 27.  Trasporto, deposito e detenzione dei sali.
Art. 28.  Rilascio della bolletta di legittimazione.
Art. 29.  Validità della bolletta di legittimazione.
Art. 30.  Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei punti franchi.
Art. 31.  Deposito dei sali in talune zone di vigilanza doganale della Sicilia.
Art. 32.  Transito dei sali, divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti.
Art. 33.  Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.
Art. 34.  Approdo ed ancoraggio di navi cariche di sale.
Art. 35.  Caricamento, scaricamento, ancoraggio e partenza delle navi.
Art. 36.  Provviste di bordo delle navi ancorate.
Art. 37.  Trasporti marittimi di sale per conto dell'amministrazione dei monopoli.
Art. 38.  Trasporti marittimi del sale per conto di privati.
Art. 39.  Attingimento di acque da sorgenti e polle salse ed esportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare.
Art. 40.  Divieto di cessione dei sali venduti a prezzo speciale o industriale.
Art. 41.  Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna.
Art. 42.  Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nella quali il sale deve essere venduto.
Art. 43.  Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni e deroghe alle norme generali sul monopolio.
Art. 44.  Spese di vigilanza.
Art. 45.  Oggetto del monopolio.
Art. 46.  Definizione del tabacco agli effetti fiscali.
Art. 47.  Limiti alla libertà di fabbricazione, importazione e vendita dei tabacchi nei territori non soggetti a monopolio.
Art. 48.  Poteri degli organi di polizia tributaria.
Art. 49.  Coltivazione del tabacco.
Art. 50.  Preparazione dei prodotti derivati del tabacco.
Art. 51.  Provviste personali.
Art. 52.  Importazione dell'haschish.
Art. 53.  Esenzione dei diritti di confine.
Art. 54.  Qualità e specie di tabacchi e determinazione del prezzo.
Art. 55.  Divieto della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso
Art. 56.  Depositi e punti franchi - Introduzione e lavorazione del tabacco.
Art. 57.  Trasporto, deposito e detenzione dei tabacchi nazionali.
Art. 58.  Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri.
Art. 59.  Rilascio della bolletta di legittimazione.
Art. 60.  Validità della bolletta di legittimazione.
Art. 61.  Transito dei tabacchi.
Art. 62.  Approdo ed ancoraggio di navi cariche di tabacco.
Art. 63.  Applicazione al monopolio dei tabacchi di disposizioni stabilite per il monopolio del sale.
Art. 64.  Produzione, preparazione e vendita di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco
Art. 65.  Introduzione di tabacchi
Art. 66.  Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati.
Art. 67.  Esportazione di sale dalla Sicilia e dalla Sardegna - Trasporto di sale in cabotaggio.
Art. 68.  Contrabbando nei depositi franchi e nei punti franchi.
Art. 69.  Depositi di sale lungo il litorale delle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.
Art. 70.  Cessione od uso diverso di sali dati alle industrie.
Art. 71.  Alterazione o mescolanza di generi di monopolio.
Art. 72.  Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.
Art. 73.  Altri casi di contrabbando.
Art. 74.  Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.
Art. 75.  Multa proporzionale.
Art. 76.  Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio.
Art. 77.  Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.
Art. 78.  Distruzione di piantagioni abusive.
Art. 79.  Pene per la detenzione di meccanismi ed utensili.
Art. 80.  Circostanze aggravanti del contrabbando.
Art. 81.  Altre circostanze aggravanti.
Art. 82.  Recidiva nel contrabbando.
Art. 83.  Contrabbando abituale.
Art. 84.  Contrabbando professionale.
Art. 85.  Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale.
Art. 86.  Libertà vigilata.
Art. 87.  Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca.
Art. 88.  Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare.
Art. 89.  Bagnatura dei generi di monopolio.
Art. 90.  Mancanza di sale nei trasporti marittimi.
Art. 91.  Mancanza di sale nei magazzini doganali di proprietà privata.
Art. 92.  Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto.
Art. 93.  Differenza di peso o di qualità nella dichiarazione di tabacco.
Art. 94.  Omessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori.
Art. 95.  Trasporto di sale e tabacco in transito.
Art. 96.  Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.
Art. 97.  Fabbricazione non autorizzata di tabacchi lavorati nei territori non soggetti a monopolio.
Art. 98.  Fabbricazione, importazione e vendita nei territori non soggetti a monopolio di tabacchi similari a quelli del monopolio.
Art. 99.  Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.
Art. 100.  Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.
Art. 101.  Violazioni per cui non è stabilita una speciale pena.
Art. 102.  Sospensione dell'agevolazione fiscale.
Art. 103.  Norma particolare per il computo della pena.
Art. 104.  Competenza degli impiegati addetti al servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
Art. 105.  Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando.
Art. 106.  Solidarietà di enti e privati - Conversione della pena.
Art. 107.  Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni.
Art. 108.  Casi di arresto.
Art. 109.  Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate.
Art. 110.  Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.
Art. 111.  Invio i processi verbali all'amministrazione dei monopoli.
Art. 112.  Riscossione delle multe, delle ammende e delle spese - Vendita delle cose confiscate e sequestrate.
Art. 113.  Ripartizione delle multe e delle ammende.
Art. 114.  Deroga legislativa espressa.
Art. 115.  Norme regolamentari.
Art. 116.  Entrata in vigore delle legge.


§ 66.4.2 – L. 17 luglio 1942, n. 907.

Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

(G.U. 25 agosto 1942, n. 199).

 

 

Titolo primo

MONOPOLIO DEL SALE

 

Capo I

ESTENSIONE DEL MONOPOLIO

 

     Art. 1. Oggetto del monopolio.

     La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline dalla miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

 

          Art. 2. Definizione del sale agli effetti fiscali. [1]

     Agli effetti di questa legge è considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

     Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento.

 

Capo II

DEROGHE AL DIVIETO DI PRODUZIONE

 

          Art. 3. Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati. [2]

     L'Amministrazione dei monopoli può autorizzare:

     1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione, ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti, è subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato [3];

     2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purché la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;

     3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto è dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze può consentire l'abbonamento annuo.

 

          Art. 4. Estrazione del sale a scopi terapeutici.

     L'amministrazione dei monopoli può autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegare e vendere, esclusivamente, a scopo igienico o curativo.

     L'autorizzazione è data a chi dimostri di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.

     Sul cloruro sodico contenuto nei sali e sulle miscele è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.

     L'amministrazione può sempre disporre che i detti sali o le miscele saline siano resi inadatti ad uso commestibile mediante trattamento da esso determinato, sentito il consiglio superiore di sanità.

 

          Art. 5. Preparazione di sale speciale per l'esportazione.

     L'amministrazione dei monopoli può autorizzare la preparazione per l'esportazione, di sali speciali da tavola, con sale da essa venduto a prezzo speciale.

 

          Art. 6. Produzione di cloruro di sodio chimicamente puro.

     La produzione e la vendita del cloruro di sodio chimicamente puro sono consentite, a condizione che esso sia fabbricato con l'impiego di sale raffinato ceduto dall'amministrazione dei monopoli e sia destinato a scopi scientifici o terapeutici.

 

Capo III

DEROGHE AL DIVIETO DI INTRODUZIONE

 

          Art. 7. Introduzione di sale per le industrie. [4]

     Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 20, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie soltanto nella quantità occorrente per le rispettive industrie.

 

          Art. 8. Cautele per l'introduzione del sale indicato nel precedente articolo.

     Il sale direttamente introdotto dagli esercenti le industrie indicate nell'articolo precedente deve essere, a spese dei detti esercenti, reso inadatto ad uso commestibile con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione dei monopoli. Le operazioni all'uopo necessarie possono essere compiute sia nei luoghi di produzione, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.

     L'amministrazione può dispensare dall'obbligo di rendere il sale non commestibile gli stabilimenti industriali che offrono garanzia per l'esercizio della vigilanza.

 

          Art. 9. Introduzione di sale per stabilimenti industriali nei punti franchi e negli stabilimenti a regime di deposito franco.

     Gli stabilimenti industriali situati nei punti franchi e gli stabilimenti a regime di deposito franco possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, in esenzione da diritto di monopolio.

 

          Art. 10. Introduzione di sale per uso personale.

     L'amministrazione dei monopoli può autorizzare, esclusivamente per uso personale, la introduzione nel territorio del regno soggetto a monopolio, di sali speciali da tavola, nella quantità non eccedente 5 chilogrammi, col pagamento di un diritto di monopolio nella misura del 150 per cento del prezzo fissato per la vendita al pubblico del sale superiore da tavola.

 

          Art. 11. Introduzione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo.

     L'autorizzazione, indicata nel precedente articolo, può essere data senza limitazione di quantità per il sale estratto per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti.

     Il diritto di monopolio è dovuto sull'intera quantità di cloruro di sodio contenuta dei detti sali, ed è pari al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

 

          Art. 12. Introduzione di tipi speciali di sale alimentare.

     Fuori del caso preveduto nell'articolo 10, l'introduzione di tipi speciali di sale alimentare può essere autorizzata dall'amministrazione dei monopoli purché la vendita ne sia fatta per mezzo dell'amministrazione medesima ed alle condizioni da essa stabilite.

 

          Art. 13. Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale. [5]

     Può essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale, purché non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

     Sulla quantità di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti è dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale.

 

          Art. 14. Introduzione di prodotti salati. [6]

     Le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.

     L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo art. 23.

 

          Art. 15. Introduzione del presame o caglio.

     Il presame o caglio, contenente più del 25 per cento di cloruro di sodio, è ammesso all'introduzione nel territorio del regno soggetto a monopolio. Sulla intera quantità di cloruro di sodio in esso contenuta è dovuto un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.

 

          Art. 15 bis. Introduzione delle budella salate. [7]

     Le budella salate sono ammesse alla introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo speciale per la vendita del sale all'industria della salagione delle budella.

     Il tenore salino medio delle budella introdotte, sul quale è dovuto il diritto di monopolio di cui al precedente comma, è determinato con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 16. Introduzione del cloruro di sodio puro.

     L'amministrazione dei monopoli può autorizzare l'introduzione nel territorio del regno soggetto a monopolio del cloruro di sodio puro destinato, per uso scientifico, ai laboratori chimici di pubblici istituti. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.

 

          Art. 17. Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola. [8]

     L'Amministrazione dei monopoli può consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione agricola anche se contengono oltre il 25 per cento, ma non più del 50 per cento, di cloruro di sodio.

     Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento è dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 18. Introduzione dei colori.

     I colori di qualsiasi sorta, che non contengono più del 50 per cento di cloruro di sodio, ed i colori organici sintetici, anche se contengono più del 50 per cento di cloruro di sodio, sono ammessi all'introduzione nel territorio del regno soggetto a monopolio. Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento è dovuto un diritto di monopolio, nella misura eguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.

 

Capo IV

DELLA VENDITA

 

          Art. 19. Prezzo dei sali per uso alimentare. [9]

     Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e esitato tramite le rivendite generi di monopolio è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

 

          Art. 20. Prezzo dei sali per usi industriali. [10]

     I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali, prodotto dall'Amministrazione dei monopoli, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

     Entro i suddetti limiti, i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi della medesima Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

     La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al primo comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

 

          Art. 21. Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali. [11]

     I sali per usi industriali possono essere venduti dall'Amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa Amministrazione può adottare cautele atte, a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti.

     E' in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali.

 

          Art. 22. Sale per esperimenti industriali.

     L'amministrazione dei monopoli può vendere il sale a prezzo speciale e industriale quando occorre per importanti esperimenti di nuove industrie o di nuovi processi industriali.

 

          Art. 23. Agevolazioni per la esportazione dei prodotti salati. [12]

 

          Art. 24. Agevolazioni per la esportazione dei sali e delle miscele saline ad uso igienico e curativo. [13]

 

Capo V

TUTELA PREVENTIVA DEL MONOPOLIO

 

          Art. 25. Vigilanza intorno alle saline.

     Intorno alle saline situate nel territorio del regno soggetto a monopolio, per la estensione di dieci chilometri, a partire dal perimetro di esse, è stabilita una speciale zona di vigilanza.

 

          Art. 26. Divieto di accesso alle saline.

     Senza il permesso dell'amministrazione dei monopoli è vietato l'introdursi nel perimetro delle saline delimitato da apposite tabelle.

 

          Art. 27. Trasporto, deposito e detenzione dei sali. [14]

 

          Art. 28. Rilascio della bolletta di legittimazione.

     La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo precedente è rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato sali dagli organi autorizzati alla vendita dall'amministrazione dei monopoli.

 

          Art. 29. Validità della bolletta di legittimazione.

     La bolletta di legittimazione per il trasporto è valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.

     Il termine di validità della bolletta di legittimazione per il deposito e la detenzione non può eccedere la durata di quattro mesi.

 

          Art. 30. Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei punti franchi.

     E' vietato introdurre sali nei depositi franchi.

     L'introduzione ed il deposito del sale nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto reale su proposta del ministro per le finanze. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

          Art. 31. Deposito dei sali in talune zone di vigilanza doganale della Sicilia. [15]

 

          Art. 32. Transito dei sali, divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti.

     Il transito dei sali nel territorio del regno soggetto a monopolio è permesso alle condizioni e con le cautele stabilite nel regolamento.

     I sali non possono essere trasportati dal territorio del regno non soggetto a monopolio in altri luoghi che vi sono soggetti, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli.

 

          Art. 33. Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna. [16]

 

          Art. 34. Approdo ed ancoraggio di navi cariche di sale. [17]

 

          Art. 35. Caricamento, scaricamento, ancoraggio e partenza delle navi.

     Il caricamento, lo scaricamento del sale, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle navi con carico totale o parziale di sale sono soggetti alle disposizioni della legge doganale, tranne per quanto riguarda la presentazione del manifesto, la quale deve avvenire entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo, per forza maggiore, nei porti dove non è permesso lo sbarco.

 

          Art. 36. Provviste di bordo delle navi ancorate.

     Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate nelle acque territoriali deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza.

 

          Art. 37. Trasporti marittimi di sale per conto dell'amministrazione dei monopoli.

     Prima dell'inizio del caricamento del sale in una nave che lo trasporti per conto dell'amministrazione dei monopoli, deve essere accertato, a cura degli agenti di finanza, che le stive possano essere efficacemente chiuse dopo la esecuzione del carico.

     A carico ultimato, è accertata, con altra visita, la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive, nelle quali è stato caricato il sale. Le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e l'integrità dei suggelli o dei piombi deve essere controllata all'arrivo.

     Con apposito verbale, redatto in contraddittorio col mandante della nave e da allegare al manifesto di carico, sono descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli ed è fatta menzione delle formalità compiute alla partenza della nave.

 

          Art. 38. Trasporti marittimi del sale per conto di privati.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai trasporti marittimi per conto di privati con navi a carico completo di sale.

     Se la nave è caricata solo parzialmente di sale, l'obbligo della chiusura e del suggellamento dei boccaporti e di ogni altra comunicazione è limitato alle stive nelle quali il sale è chiuso.

     Quando la spedizione del sale è fatta a mezzo di sacchi o di altri recipienti, ciascuno di questi deve essere suggellato o piombato prima della partenza della nave.

 

          Art. 39. Attingimento di acque da sorgenti e polle salse ed esportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare.

     E' vietato di attingere, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, acqua dalle sorgenti e dalle polle salse e di asportare sabbie marine o terre salifere.

     E' vietata l'asportazione dell'acqua del mare quando può ledere interessi del monopolio, negli altri casi l'asportazione è permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.

 

          Art. 40. Divieto di cessione dei sali venduti a prezzo speciale o industriale.

     Non possono essere ceduti senza l'autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli i sali venduti a prezzo speciale o a prezzo industriale. I detti sali non possono essere adoperati per uso diverso da quello per cui furono venduti dall'amministrazione dei monopoli.

 

          Art. 41. Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna. [18]

 

          Art. 42. Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nella quali il sale deve essere venduto.

     E' proibito di vendere sale al pubblico senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli e di acquistarne presso chi non è autorizzato alla vendita.

     Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualità.

 

          Art. 43. Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni e deroghe alle norme generali sul monopolio.

     Nei casi in cui l'amministrazione dei monopoli si vale delle facoltà consentitele dalla legge di concedere deroghe alle prescrizioni dalla legge stessa stabilite ovvero di accordare autorizzazioni o concessioni, l'amministrazione stessa può subordinare la deroga, la concessione o l'autorizzazione a quelle particolari cautele, vincoli o formalità che ritiene opportune.

 

          Art. 44. Spese di vigilanza.

     Quando l'amministrazione dei monopoli ritiene di compiere accertamenti o di eseguire servizi speciali di vigilanza, anche permanenti, sulle operazioni o sulle lavorazioni nelle quali s'impiega sale conceduto a prezzo industriale o ad altro prezzo speciale, la spesa relativa è a carico di colui che benefica dell'autorizzazione, concessione o permesso.

     La precedente disposizione si applica quando gli accertamenti o i servizi speciali siano eseguiti su operazioni o su lavorazioni nelle quali s'impiega sale di cui è stata consentita l'introduzione o importazione diretta come pure qualora siano eseguiti su ogni altra attività od operazione autorizzata o permessa.

 

Titolo secondo

MONOPOLIO DEL TABACCO

 

Capo I

ESTENSIONE DEL MONOPOLIO

 

          Art. 45. Oggetto del monopolio.

     La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del regno, fatta eccezione per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

     La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.

     (Omissis) [19].

 

          Art. 46. Definizione del tabacco agli effetti fiscali.

     Agli effetti di questa legge è considerato tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere "nicotina".

     Sono considerate succedanei del tabacco le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.

 

          Art. 47. Limiti alla libertà di fabbricazione, importazione e vendita dei tabacchi nei territori non soggetti a monopolio.

     Nei territori non soggetti a monopolio, la fabbricazione dei tabacchi lavorati è subordinata ad autorizzazione, da parte dell'amministrazione dei monopoli. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo.

     Nei detti territori sono in ogni caso vietate la fabbricazione, la importazione e la vendita dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'amministrazione dei monopoli similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

     E' tuttavia in facoltà dell'amministrazione di consentire la importazione e la vendita dei tabacchi indicati nel comma precedente, nei comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

     Contro i provvedimenti adottati dall'amministrazione dei monopoli, a termini del presente articolo, è dato ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, al ministero per le finanze, il quale provvede in via definitiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

          Art. 48. Poteri degli organi di polizia tributaria.

     Salve le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, per quanto concerne le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti della polizia tributaria, gli ispettori e gli altri funzionari incaricati dall'amministrazione dei monopoli possono sempre accedere negli stabilimenti o locali di lavorazione, depositi e magazzini situati nei territori non soggetti a monopolio e verificare la merce in corso di lavorazione ed i prodotti finiti.

 

          Art. 49. Coltivazione del tabacco. [20]

 

Capo II

DEROGHE AI DIVIETI DI FABBRICAZIONE E DI IMPORTAZIONE

 

          Art. 50. Preparazione dei prodotti derivati del tabacco.

     L'amministrazione dei monopoli può autorizzare, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 45, la preparazione dei prodotti derivati del tabacco.

 

          Art. 51. Provviste personali. [21]

 

          Art. 52. Importazione dell'haschish.

     Può essere autorizzata l'importazione dell'haschish per uso medicinale, con l'osservanza delle norme stabilite dal ministro per le finanze previo parere del ministro dell'interno.

 

          Art. 53. Esenzione dei diritti di confine. [22]

 

Capo III

DELLA VENDITA

 

          Art. 54. Qualità e specie di tabacchi e determinazione del prezzo.

     Le diverse specie e qualità dei tabacchi lavorati nazionali ed i relativi prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti con decreto reale, da emanare su proposta del ministro per le finanze, sentito il consiglio dei ministri. Il decreto reale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     I prezzi dei prodotti derivati del tabacco ed i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono stabiliti con decreto del ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     L'amministrazione dei monopoli può consentire che, negli alberghi, ristoratori, stabilimenti balneari e negli altri luoghi di pubblico ritrovo, i quali siano classificati di lusso, nei vagoni ristoratori e nei grandi magazzini, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, dei quali vi sia autorizzato lo smercio, venga aggiunto un soprapprezzo nella misura e con le condizioni stabilite dall'amministrazione stessa.

 

Capo IV

TUTELA PREVENTIVA DEL MONOPOLIO

 

          Art. 55. Divieto della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso [23].

     (Omissis) [24].

     E' altresì vietato di costruire e detenere, senza l'autorizzazione della amministrazione dei monopoli, meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.

 

          Art. 56. Depositi e punti franchi - Introduzione e lavorazione del tabacco.

     E' vietato di introdurre tabacco nei depositi franchi.

     L'introduzione ed il deposito dei tabacchi nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto del ministro per le finanze.

     (Omissis) [25].

 

          Art. 57. Trasporto, deposito e detenzione dei tabacchi nazionali.

     I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dall'amministrazione dei monopoli sono soggetti a bolletta di legittimazione quando siano trasportati, depositati o comunque detenuti in quantità superiore a due chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale.

     Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito ovvero la detenzione dei tabacchi in quantità superiore ai dieci chilogrammi sono sottoposti allo stesso vincolo.

     In ogni caso la spedizione di tabacchi a mezzo di pacco postale da un punto all'altro del regno è sottoposto a bolletta di legittimazione.

 

          Art. 58. Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri.

     I tabacchi introdotti in conformità all'articolo 51 nel territorio del regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento del diritti dovuti.

     La bolletta è valida:

     1° per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantità non maggiore di cinque ettogrammi;

     2° per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantità maggiore.

 

          Art. 59. Rilascio della bolletta di legittimazione.

     La bolletta di legittimazione prescritta dall'art. 57 è rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato i tabacchi dagli organi autorizzati alla vendita dall'amministrazione dei monopoli.

 

          Art. 60. Validità della bolletta di legittimazione.

     La bolletta di legittimazione per il trasporto è valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione, nel tempo e per la via che vi sono indicati.

     Il termine di validità della bolletta di legittimazione per la detenzione ed il deposito è stabilito di volta in volta dall'amministrazione dei monopoli.

 

          Art. 61. Transito dei tabacchi.

     Il transito dei tabacchi nel territorio del regno soggetto a monopolio è permesso alle condizioni e con cautele stabilite nel regolamento.

 

          Art. 62. Approdo ed ancoraggio di navi cariche di tabacco.

     Le navi caricate in tutto o in parte di tabacchi non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreti del ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     Non è considerata parte del carico la provvista di bordo.

     Sono del pari stabiliti con decreto del ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del regno, i porti dove è permesso l'approdo delle navi che trasportano tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.

 

          Art. 63. Applicazione al monopolio dei tabacchi di disposizioni stabilite per il monopolio del sale.

     Le norme degli art. 35, 36, 42, 43 e 44, relative al monopolio del sale, si applicano anche ai tabacchi.

 

Titolo terzo

DEI REATI

 

Capo I

DEL CONTRABBANDO

 

Sezione I

DEI CASI DI CONTRABBANDO

 

          Art. 64. Produzione, preparazione e vendita di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco [26].

     Commette contrabbando:

     1) [27];

     2) [28];

     3) chiunque fabbrica o prepara tabacco, od ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.

     La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio;

     4) chiunque, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, fabbrica o prepara prodotti derivati dal tabacco;

     5) chiunque vende tabacchi e residui di tabacchi lavorati non provenienti dal monopolio ovvero vende prodotti derivati del tabacco non provenienti dal monopolio o da ditte da esso autorizzate [29];

     6) chiunque vende succedanei di tabacco.

 

          Art. 65. Introduzione di tabacchi [30].

     Commette contrabbando chiunque, contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, introduce nel territorio del regno, soggetto a monopolio, tabacchi, succedanei o prodotti derivati del tabacco [31].

 

          Art. 66. Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati. [32]

     Commette contrabbando:

     1) [33];

     2) [34];

     3) chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda "esportazione" o il bollo "per provvista di bordo";

     4) chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso è destinato a determinate categorie di persone;

     5) chiunque, senza la bolletta di pagamento dei diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.

 

          Art. 67. Esportazione di sale dalla Sicilia e dalla Sardegna - Trasporto di sale in cabotaggio. [35]

 

          Art. 68. Contrabbando nei depositi franchi e nei punti franchi.

     Commette contrabbando chiunque introduce tabacchi nei depositi franchi ovvero, fuori dei casi preveduti dall'art. 56, lavora manipola tabacchi in foglia nei punti franchi [36].

 

          Art. 69. Depositi di sale lungo il litorale delle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. [37]

 

          Art. 70. Cessione od uso diverso di sali dati alle industrie. [38]

 

          Art. 71. Alterazione o mescolanza di generi di monopolio.

     Commette contrabbando il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale altera i generi di monopolio o ne mescola le qualità ovvero anche i generi alterati o mescolati.

 

          Art. 72. Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.

     E' colpevole di contrabbando chiunque, senza l'autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, detiene meccanismi o utensili, che, avuto riguardo alla persona del colpevole, al modo come gli oggetti sono rinvenuti o alle altre circostanze del fatto, debbono ritenersi preordinati alla lavorazione del tabacco.

 

          Art. 73. Altri casi di contrabbando.

     Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'amministrazione dei monopoli [39].

 

          Art. 74. Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.

     Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

 

Sezione II

DELLE PENE PER IL CONTRABBANDO

 

          Art. 75. Multa proporzionale. [40]

     Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

     1) [41];

     2) con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 1000 a L.4000 per ogni chilogrammo in più;

     3) [42].

     La multa stabilita nel n. 2 è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco.

 

          Art. 76. Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio. [43]

     Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole è punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.

 

          Art. 77. Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione. [44]

 

          Art. 78. Distruzione di piantagioni abusive. [45]

 

          Art. 79. Pene per la detenzione di meccanismi ed utensili. [46]

     Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, è punito con la multa da L. 6.000 a L. 100.000.

 

          Art. 80. Circostanze aggravanti del contrabbando.

     Per i delitti di contrabbando la multa è aumentata da un terzo alla metà quando per commettere il contrabbando il colpevole:

     1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;

     2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

 

          Art. 81. Altre circostanze aggravanti.

     Alla multa è aggiunta la reclusione da sei mesi a tre anni:

     1° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

     2° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

     3° quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

     4° quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

 

          Art. 82. Recidiva nel contrabbando.

     E' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a sei mesi, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale questa legge stabilisce la sola multa.

     Se il recidivo in delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale commette un altro delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la sola multa, la pena di reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà ai due terzi.

     In ogni caso la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.

 

Sezione III

DELLE MISURE DI SICUREZZA

 

          Art. 83. Contrabbando abituale.

     E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando preveduto da questa legge, dopo essere stato condannato per tre delitti di contrabbando preveduti da questa o da altra legge speciale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, quando per alcuno di tali delitti sia stata applicata la pena della reclusione ovvero quando l'ammontare complessivo delle pene della multa per essi applicate non sia inferiore a lire 20.000.

 

          Art. 84. Contrabbando professionale.

     Chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando preveduto da questa legge è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

 

          Art. 85. Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale.

     Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del codice penale.

     Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli art. 102 e 105 del codice penale, quando ricorrano le condizioni ivi prevedute.

 

          Art. 86. Libertà vigilata.

     Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno è sempre ordinata la sottoposizione del condannato a libertà vigilata.

     Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la regia guardia di finanza.

 

          Art. 87. Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca.

     Per i delitti preveduti in questo capo è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto [47].

     Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale.

 

Capo II

DELLE CONTRAVVENZIONI

 

          Art. 88. Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare. [48]

     Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 150 a L. 600.

     E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.

 

          Art. 89. Bagnatura dei generi di monopolio. [49]

     Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.

 

          Art. 90. Mancanza di sale nei trasporti marittimi.

     Nei trasporti marittimi di sale eseguiti a norma degli art. 37 e 38 se all'arrivo della nave si riscontra che le stive non si trovano in condizione di perfetta chiusura o si constata effrazione od alterazione dei piombi o suggelli, il comandante della nave è punito per ogni chilogramma di sale mancante, oltre il calo del 2 per cento, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico e non superiore al triplo dell'ammontare stesso.

 

          Art. 91. Mancanza di sale nei magazzini doganali di proprietà privata.

     Quando nel sale custodito in magazzini doganali di proprietà privata, si accerta una mancanza che superi il calo del 2 per cento il concessionario del magazzino è punito, per ogni chilogramma di sale mancante oltre il detto calo, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico del sale custodito e non superiore al doppio dell'ammontare stesso.

 

          Art. 92. Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto. [50]

     Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato [51].

     Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti è calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo.

 

          Art. 93. Differenza di peso o di qualità nella dichiarazione di tabacco. [52]

     Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantità minore di quella accertata nella visita, è punito, se la differenza oltrepassa il 5% del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 2000 a L. 3000 se si tratta di tabacco lavorato [53].

     Chiunque dichiara una qualità di tabacchi lavorati diversa da quella presentata, è punito con la pena della ammenda da L. 500 a L. 4000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato.

 

          Art. 94. Omessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori. [54]

     Il viaggiatore il quale omette di dichiarare alla dogana, i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, è punito con l'ammenda a L. 250 a L. 2000 qualora la quantità importata non sia superiore a un chilogrammo.

     Questa disposizione non si applica quando la quantità importata non supera i 30 grammi.

 

          Art. 95. Trasporto di sale e tabacco in transito. [55]

     Qualora nei trasporti di sali e di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di sale; da L. 50 a L. 1000 per chilogrammo, se si tratta di prodotti derivati dal tabacco: da L. 100 a L. 2000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato [56].

     In ogni caso la pena dell'ammenda non può essere inferiore a L. 200 [57].

     Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato [58].

 

          Art. 96. Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita. [59]

     Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

     Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

 

          Art. 97. Fabbricazione non autorizzata di tabacchi lavorati nei territori non soggetti a monopolio.

     Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 47, fabbrica, nei territori del regno non soggetti a monopolio, tabacchi lavorati, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000.

     Accertata la contravvenzione, si procede alla chiusura della fabbrica, con l'intervento di un ufficiale di polizia tributaria.

 

          Art. 98. Fabbricazione, importazione e vendita nei territori non soggetti a monopolio di tabacchi similari a quelli del monopolio.

     Chiunque nei territori non soggetti a monopolio, fabbrica, importa o vende tabacchi similari a quelli del monopolio, in violazione della disposizione dell'art. 47, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000.

     Accertata la contravvenzione l'amministrazione dei monopoli ordina la sospensione della fabbricazione dei prodotti ritenuti similari.

     Divenuto definitivo ai sensi dell'art. 47 il provvedimento sulla dichiarazione di similarità, l'amministrazione può ordinare la chiusura della fabbrica, lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti.

 

          Art. 99. Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale. [60]

     E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:

     1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;

     2) per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio;

     3) per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;

     4) [61];

     5) [62].

 

          Art. 100. Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi. [63]

     E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 10.000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:

     1) per l'introduzione e il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

     2) [64];

     3) per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

     4) per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57.

 

          Art. 101. Violazioni per cui non è stabilita una speciale pena. [65]

     Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da L. 100 a L. 3000.

 

          Art. 102. Sospensione dell'agevolazione fiscale. [66]

 

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 103. Norma particolare per il computo della pena.

     Quando la legge determina la pena in ragione del peso del genere di monopolio la frazione di quintale o di chilogramma è calcolata per quintale o chilogramma intero.

 

          Art. 104. Competenza degli impiegati addetti al servizio delle coltivazioni dei tabacchi. [67]

 

          Art. 105. Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando.

     Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il comandante della nave o dell'aeromobile, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

     Le persone e gli enti suddetti sono inoltre solidalmente responsabili coi condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

     Le precedenti disposizioni non si applicano:

     1° quando il condannato sia persona dipendente dallo Stato, da una provincia o da un comune, o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

     2° ai soprastanti all'esercizio di trasporti per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

 

          Art. 106. Solidarietà di enti e privati - Conversione della pena.

     Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente sono obbligati solidalmente il comandante della nave con l'armatore, il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o col proprietario dell'apparecchio, il capostazione o il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

     Qualora anche le persone e gli enti menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa risultino insolvibili, si procede contro il condannato alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del codice penale.

     Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, e quelle del codice di procedura penale relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

 

          Art. 107. Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, le persone rivestite dell'autorità o incaricate dalla direzione o vigilanza sono tenute a far osservare dai loro dipendenti le disposizioni di questa legge per cui la violazione è stabilita la pena dell'ammenda.

 

          Art. 108. Casi di arresto.

     Oltre quanto è disposto dal codice di procedura penale sulla libertà personale, l'imputato di un reato preveduto in questa legge è arrestato quando non è nota la sua identità, ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende [68].

     La liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale dell'imputato non è stata accertata o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge se si tratta di delitto o di tre mesi se si tratta di contravvenzione. Quando debba essere scarcerato ne è dato avviso all'autorità di pubblica sicurezza [69].

     I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione il reato è stato accertato, se alla scarcerazione non debba provvedere altra autorità giudiziaria a norma del codice di procedura penale.

     L'amministrazione dei monopoli, le dogane e l'intendente di finanza hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al procuratore del Re Imperatore qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento che possa influire sullo stato di detenzione dell'imputato.

 

          Art. 109. Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate. [70]

     A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino deposito generi di monopolio o alla più vicina dogana.

     Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

     Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

     In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

     E' data facoltà all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.

     Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

     Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione è ordinata giudizialmente.

     Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del codice di procedura penale.

     I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.

     In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, nè dei casi di forza maggiore.

 

          Art. 110. Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

     Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione dei monopoli può consentire che il colpevole effettui il pagamento di una somma da determinare dai propri organi, entro i limiti minimo e massimo stabilite dalla legge.

     Nell'esercizio della facoltà consentita dalla disposizione precedente l'amministrazione ha riguardo all'entità del fatto e alla personalità del colpevole.

     Il pagamento della somma anzidetta estingue il reato, ma non impedisce l'applicazione della confisca la quale è disposta con provvedimento dell'amministrazione dei monopoli.

     Per i delitti di contrabbando aventi per oggetto generi di monopolio di provenienza estera si osservano le disposizioni dell'art. 141 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.

 

          Art. 111. Invio i processi verbali all'amministrazione dei monopoli.

     Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, all'amministrazione dei monopoli. Questa, qualora ritenga che può ammettersi il pagamento, prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, nè superiore a sessanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine senza che il pagamento sia stato eseguito, l'amministrazione dei monopoli invia il processo verbale all'intendente di finanza, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, lo trasmette al procuratore del Re Imperatore con le osservazioni che ritiene opportune.

 

          Art. 112. Riscossione delle multe, delle ammende e delle spese - Vendita delle cose confiscate e sequestrate.

     Gli stessi contabili provvedono altresì alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento [71].

     Gli altri oggetti che, dopo la chiusura del procedimento, devono restare sequestrati a garanzia del pagamento dei diritti di monopolio, delle multe, delle ammende e delle spese, sono venduti all'incarico dagli organi dell'amministrazione dei monopoli indicati nel comma precedente.

     Gli oggetti predetti sono restituiti agli aventi diritto qualora prima della vendita sia effettuato il pagamento dei diritti, delle pene e delle spese.

 

          Art. 113. Ripartizione delle multe e delle ammende.

     Per la ripartizione dei proventi delle multe e delle ammende si osservano le disposizioni della legge doganale.

 

          Art. 114. Deroga legislativa espressa.

     Le disposizioni degli art. 74, 82, 83, 84, 86 e 87 sono stabilite in deroga, rispettivamente, agli art. 56, 99, 102, 105, 229, n. 1, e 240 del codice penale.

     Gli art. 105 e 106 sono stabiliti in deroga agli art. 196 e 197 del codice penale e degli art. 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929VII, n. 4: l'art. 113 in deroga agli art. 24 e 26 del codice penale.

     La sanzione preveduta nell'art. 102 è stabilita in aggiunta a quelle indicate negli art. 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 115. Norme regolamentari.

     Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili, e, agli effetti dell'art. 113, le norme contenute negli art. 119 e 120 del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificato. Peraltro per i proventi dipendenti da reati commessi fuori degli spazi doganali alla competenza della direzione generale delle dogane è sostituita la competenza dell'amministrazione dei monopoli.

 

          Art. 116. Entrata in vigore delle legge.

     La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 11 luglio 1952, n. 1641.

[2] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 11 luglio 1952, n. 1641.

[3] Numero sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 1957, n. 1050 e così modificato dall'art. 1, comma 41, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[4] Articolo già sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1176 e così ulteriormente sostituito dall'art. unico della L. 11 luglio 1952, n. 1641.

[5] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 11 luglio 1952, n. 1641.

[6] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 11 luglio 1952, n. 1641.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 3 novembre 1957, n. 1050.

[8] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 11 luglio 1952, n. 1641.

[9] Articolo già sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1176 e dalla L. 6 ottobre 1978, n. 636 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[10] Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1176 e dalla L. 11 luglio 1952, n. 1641, modificato dal D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1006 e ora così sostituito dall'art. 2 della L. 6 ottobre 1978, n. 636.

[11] Articolo già sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1176 e dalla L. 11 luglio 1952, n. 1641 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 6 ottobre 1978, n. 636.

[12] Articolo già sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1176 e dalla L. 11 luglio 1952, n. 1641 e ora abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[14] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 6 ottobre 1978, n. 636.

[15] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[16] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[17] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[18] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[19] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[20] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[21] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 13 luglio 1965, n. 825.

[22] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 13 luglio 1965, n. 825.

[23] Rubrica così modificata dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[24] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[25] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[26] Rubrica così modificata dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[27] Numero abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[28] Numero abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[29] Numero così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[30] Rubrica così modificata dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[31] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[32] Rubrica così modificata dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[33] Numero abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[34] Numero abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[35] Articolo modificato dal D.L. 30 novembre 1970, n. 870 e ora abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[36] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[37] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[38] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[39] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[40] Articolo già sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 161 e dal D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 338 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[41] Numero abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[42] Numero abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[43] Articolo già sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 161 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[44] Articolo sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 161, dal D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 338, dal D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401 e ora abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[45] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[46] Articolo sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 161, dal D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 40, dal D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401 e ora così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[47] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 1974, n. 229 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, quanto alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, impone la confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza.

[48] Articolo già sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 161 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[49] Articolo già sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 161 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[51] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[53] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[54] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[56] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 110 e ora così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[57] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 110.

[58] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[59] Articolo già sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 161 e dal D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 338 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[60] Articolo già sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 161 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[61] Numero abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[62] Numero abrogato dall'art. 4 della L. 6 ottobre 1978, n. 636.

[63] Articolo già sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 161 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[64] Numero abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[65] Articolo modificato dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 161 e ora così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401.

[66] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.

[67] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 novembre 1970, n. 870.

[68] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1983, n. 215 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole “ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende”.

[69] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1983, n. 215 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole “o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha presentato la cauzione o la malleveria”.

[70] Articolo modificato dalla L. 31 ottobre 1966, n. 953 e ora così sostituito dall'art. unico della L. 21 luglio 1978, n. 415.

[71] Comma così modificato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1 luglio 2002.