§ 66.1.20 – L. 22 dicembre 1957, n. 1293.
Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:22/12/1957
Numero:1293


Sommario
Art. 1.  (Servizi di distribuzione, e vendita dell'Amministrazione dei monopoli).
Art. 2.  (Attribuzioni degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato).
Art. 3.  (Attribuzioni dei depositi di generi di monopolio - Responsabilità dei funzionari preposti).
Art. 4.  (Attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi).
Art. 5.  (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione).
Art. 6.  (Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita).
Art. 7.  (Cause di incompatibilità alla gestione dei magazzini di vendita).
Art. 8.  (Appalto dei magazzini di vendita - Gara).
Art. 9.  (Gestione personale - Coadiutore).
Art. 10.  (Scambio di sedi fra magazzinieri).
Art. 11.  (Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita).
Art. 12.  (Sospensione dei magazzini dalla gestione).
Art. 13.  (Decadenza dalla gestione).
Art. 14.  (Disdetta, revoca e rinunzia).
Art. 15.  (Pene pecuniarie disciplinari).
Art. 16.  (Sistema di vendita).
Art. 17.  (Insegna).
Art. 18.  (Cause di esclusione dalla gestione di rivendite e cause d'incompatibilità - Sospensione - Decadenza).
Art. 19.  (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione).
Art. 20.  (Istituzione delle rivendite di Stato).
Art. 21.  (Istituzione delle rivendite ordinarie).
Art. 22.  (Istituzione delle rivendite speciali).
Art. 23.  (Patentino per la vendita dei generi di monopolio).
Art. 24.  (Acquisto e vendita dei generi di monopolio - Aggi e indennità).
Art. 25.  (Classificazione delle rivendite ordinarie secondo al reddito).
Art. 26.  (Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori).
Art. 27.  (Deserzione o infruttuosità delle gare o dei concorsi - Soppressione).
Art. 28.  (Gestione personale - Coadiutore - Assistenti).
Art. 29.  (Gerenza provvisoria delle rivendite).
Art. 30.  (Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacanti di particolare importanza).
Art. 31.  (Cessione delle rivendite).
Art. 32.  (Cauzione).
Art. 33.  (Orario delle rivendite).
Art. 34.  (Disdetta, revoca e rinunzia).
Art. 35.  (Pene pecuniarie disciplinari).
Art. 36.  (Ricorso gerarchico).
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 


§ 66.1.20 – L. 22 dicembre 1957, n. 1293.

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

(G.U. 13 gennaio 1958, n. 9).

 

     Art. 1. (Servizi di distribuzione, e vendita dell'Amministrazione dei monopoli).

     I servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio sono disimpegnati da:

     a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;

     b) Depositi;

     c) Sezioni vendita dei depositi;

     d) Magazzini di vendita;

     e) Rivendite.

     (Omissis) [1].

     I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.

     Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.

     I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.

     Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati.

     Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, ai depositi ed alle sezioni vendita, nonché le relative responsabilità.

 

          Art. 2. (Attribuzioni degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato).

     Gli Ispettorati compartimentali sovraintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; secondo le norme impartite dalla Direzione generale organizzano detti servizi e vigilano sul loro regolare svolgimento. Studiano i fenomeni che possono influenzare gli introiti ed assolvono tutti gli incarichi loro demandati dall'amministrazione.

     Ad essi sono preposti funzionari amministrativi della carriera direttiva, i quali esercitano il potere disciplinare sul personale dell'ufficio, degli organi dipendenti e sui magazzinieri e rivenditori.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione in materia di contratti e per la prevenzione e repressione delle frodi fiscali, entro i limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

 

          Art. 3. (Attribuzioni dei depositi di generi di monopolio - Responsabilità dei funzionari preposti). [2]

[     I depositi hanno il compito di ricevere i generi di monopolio, di custodirli e di distribuirli per la vendita.

     Effettuano la riscossione dell'importo dei generi di monopolio venduti e di tutte le entrate di pertinenza dell'Amministrazione dei monopoli, curandone il versamento in Tesoreria.

     Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilità, quando non vi provveda la sezione vendita annessa al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

     Ad essi sono preposti un dirigente ed un secondo contabile scelti fra i funzionari amministrativi della carriera di concetto, che rispondono in solido dei generi, valori e materiali loro affidati.

     I funzionari stessi rispondono per i generi mancanti al prezzo di vendita al pubblico e per quelli distrutti al prezzo industriale.]

 

          Art. 4. (Attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi). [3]

[     Le sezioni vendita hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. Eccezionalmente possono rifornire per conto dei depositi anche i magazzini di vendita.

     Per tali fini ricevono una dotazione a titolo di deposito.

     Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilità ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

     Ad esse è preposto un gestore, scelto fra i funzionari della carriera di concetto, che risponde della dotazione affidatagli.

     Per i generi mancanti e distrutti vengono applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 3.]

 

          Art. 5. (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione). [4]

[     I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.

     I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

     L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo può variare nel corso dell'appalto [5].

     Il regolamento stabilisce:

     1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;

     2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonché le condizioni e le modalità per la sua variazione [6].]

 

          Art. 6. (Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita).

     Non può gestire un magazzino chi:

     1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

     2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee [7].

     3) sia inabilitato o interdetto;

     4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;

     5) [non sia immune da malattie infettive o contagiose] [8];

     6) abbia riportato condanne:

     a) per offesa alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

     b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

     c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

     d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta:

     7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino, 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

     9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione [9];

     9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione o dal rinnovo, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione, anche in modalità a distanza, disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative [10].

 

          Art. 7. (Cause di incompatibilità alla gestione dei magazzini di vendita).

     Non può gestire un magazzino chi:

     1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

     2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;

     3) rivesta la qualità di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualità.

     L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.

 

          Art. 8. (Appalto dei magazzini di vendita - Gara). [11]

[     I magazzini di nuova istituzione e quelli vacanti vengono appaltati mediante gara per pubblici incanti o licitazione privata. Alla gara sono sempre ammessi i magazzinieri in servizio che ne facciano richiesta.

     L'appalto ha durata non superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata alle condizioni da essa stabilite.

     E' in facoltà dell'Amministrazione appaltare non oltre un decimo dei magazzini che si rendono vacanti in ogni esercizio finanziario, mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, nonché ai decorati al valor militare. Le modalità per l'espletamento del concorso sono stabilite dal regolamento.

     In caso di diserzione od infruttuosità della gara o del concorso previsti dai precedenti commi, l'Amministrazione può appaltare il magazzino a trattativa privata.]

 

          Art. 9. (Gestione personale - Coadiutore).

     Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.

     L'Amministrazione può consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti [12].

     Oltre al coadiutore di cui al comma precedente può essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che può usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purché consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore [13].

     In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'amministrazione.

     L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.

     Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.

 

          Art. 10. (Scambio di sedi fra magazzinieri). [14]

[     Ogni magazziniere può chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione a cambiare la propria sede con quella di altro magazziniere.

     Le condizioni di detto scambio sono stabilite dal regolamento.]

 

          Art. 11. (Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita). [15]

[     In caso di vacanza del magazzino, e fino al nuovo appalto, la reggenza provvisoria può essere affidata all'appaltatore in servizio al momento della vacanza, al suo coadiutore, o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.

     Se non trova applicazione la disposizione prevista nel precedente comma, l'Amministrazione provvede con impiegati dei propri ruoli o con sottufficiali in servizio attivo della Guardia di finanza, ai quali può essere concesso un anticipo per le speso di gestione.]

 

          Art. 12. (Sospensione dei magazzini dalla gestione).

     E' in facoltà dell'Amministrazione sospendere dal servizio il magazziniere denunziato per uno dei reati di cui all'art. 6, n. 6, lettere a), b), c) e d).

     La riammissione in servizio non dà diritto ad indennizzo o risarcimento ed ha luogo con le modalità previste dal regolamento.

     Nel caso di dichiarazione di fallimento del magazziniere, ovvero di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sospensione è obbligatoria.

 

          Art. 13. (Decadenza dalla gestione).

     Il magazziniere decade dalla gestione:

     a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6;

     b) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 7 e non provveda a rimuovere l'incompatibilità nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;

     c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;

     d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.

 

          Art. 14. (Disdetta, revoca e rinunzia).

     L'Amministrazione può procedere alla disdetta dei contratto d'appalto ovvero alla revoca della reggenza provvisoria del magazzino, quando il magazziniere:

     1) non risiede nella sede del magazzino senza autorizzazione dell'Amministrazione, ovvero non conduca personalmente il magazzino o ne affidi la gestione a persona non autorizzata dall'Amministrazione;

     2) siasi fatto rappresentare, per ragioni di malattia o per motivi di famiglia, nella gestione del magazzino, per un periodo di tempo che ecceda complessivamente due anni durante la medesima gestione contrattuale;

     3) non gestisca il magazzino secondo le norme emanate dall'Amministrazione o contenute nel capitolo di oneri, ovvero si opponga alle ispezioni o verifiche dei funzionari dell'Amministrazione o della Guardia di finanza;

     4) effettui riscossioni o versamenti irregolarmente o in modo diverso dal prescritto, indipendentemente dall'eventuale danno provocato all'Amministrazione;

     5) sia riconosciuto responsabile di deficienza nella dotazione affidatagli o nell'importo delle riscossioni effettuate, indipendentemente dall'obbligo di pareggiare immediatamente la deficienza stessa, ovvero non provveda nei casi prescritti, a reintegrare la cauzione nel termine stabilito.

     Il magazziniere può procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla rinunzia della reggenza quando:

     a) non trovi conveniente proseguire nella gestione anche in caso di variazione del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione;

     b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza o per sopravvenuta invalidità fisica permanente.

     L'Amministrazione ed il magazziniere possono procedere alla disdetta del contratto di appalto o rispettivamente alla revoca ed alla rinuncia della reggenza, in caso di variazione della circoscrizione del magazzino che comporti diminuzione nel movimento dei generi superiore al venti per cento.

     In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione può procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione. Tuttavia nel caso di cui alla lettera a) l'Amministrazione dovrà procedere all'incameramento della cauzione in misura non inferiore ad un quarto dell'ammontare della cauzione stessa.

     Nessun indennizzo spetta al magazziniere in caso di disdetta dell'appalto o di revoca della reggenza.

     Il regolamento stabilisce le modalità e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.

 

          Art. 15. (Pene pecuniarie disciplinari).

     L'Amministrazione può infliggere al magazziniere una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 50.000 a un massimo di lire 1.000.000, con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravità tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza [16].

 

          Art. 16. (Sistema di vendita).

     La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.

     I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [17].

 

          Art. 17. (Insegna).

     Le rivendite devono tenere all'esterno del locale l'insegna prescritta dall'Amministrazione.

     (Omissis) [18].

 

          Art. 18. (Cause di esclusione dalla gestione di rivendite e cause d'incompatibilità - Sospensione - Decadenza).

     Alle rivendite si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, 12 e 13.

 

          Art. 19. (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione).

     Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:

     a) [19].

     b) rivendite ordinarie;

     c) rivendite speciali.

     Le prime sono gestite in economia dall'Amministrazione.

     Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.

     Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'art. 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 [20].

     Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 50 per conto dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra p ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente [21].

 

          Art. 20. (Istituzione delle rivendite di Stato). [22]

 

          Art. 21. (Istituzione delle rivendite ordinarie).

     Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.

     Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare.

     Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.

     La rivendita è aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone più elevato.

     L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, è classificata ai sensi dell'art. 25 e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.

 

          Art. 22. (Istituzione delle rivendite speciali).

     Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.

 

          Art. 23. (Patentino per la vendita dei generi di monopolio).

     Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.

     L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

     La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.

 

          Art. 24. (Acquisto e vendita dei generi di monopolio - Aggi e indennità). [23]

     I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

     E' in facoltà dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.

     La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.

     I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennità per il trasporto dei sali.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennità per il trasporto dei sali, le modalità per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

 

          Art. 25. (Classificazione delle rivendite ordinarie secondo al reddito).

     Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:

     1 categoria: rivendite con reddito di lire 400.000  e superiore;2 categoria: rivendite con reddito inferiore a lire 400.000 [24].

     Il reddito è costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere variato entro il limite del venti per cento in più o in meno il reddito di lire 400.000 [25].

     E' in facoltà dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita [26].

     Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi [27].

     Le rivendite di 1 categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non può avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata.

     Le rivendite di 2 categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi già in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.

     La gestione non può avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, può essere rinnovata di novennio in novennio.

     Il regolamento stabilisce le modalità per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonché l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo è riservato.

 

          Art. 26. (Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori). [28]

     Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

     sulla parte di reddito:

 

da L. 1.000.001 a L. 2.000.000

"

20%

da L. 2.000.001 a L. 3.000.000

"

22%

da L. 3.000.001 a L. 6.000.000

"

24%

da L. 6.000.001 a L. 10.000.000

"

27%

oltre 10.000.000

"

30%

 

     Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

     Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo.

 

          Art. 27. (Deserzione o infruttuosità delle gare o dei concorsi - Soppressione).

     In caso di deserzione o infruttuosità delle aste o dei concorsi previsti dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione può assegnare la rivendita a trattativa privata. In questo caso non opera la riserva prevista dal secondo comma dell'art. 21 e dal quinto comma dell'art. 25.

     Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.

 

          Art. 28. (Gestione personale - Coadiutore - Assistenti).

     Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.

     L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

     In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.

     Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita [29].

     Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore [30].

     A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi [31].

     In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

     Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).

 

          Art. 29. (Gerenza provvisoria delle rivendite).

     In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria può essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.

 

          Art. 30. (Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacanti di particolare importanza).

     Salvo il disposto degli articoli 25 e 28, è in facoltà dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o località che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilità per lo svolgimento del servizio.

 

          Art. 31. (Cessione delle rivendite). [32]

     Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

     Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata.

     In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'art. 12 della presente legge [33].

 

          Art. 32. (Cauzione). [34]

     I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita.

 

          Art. 33. (Orario delle rivendite).

     L'orario giornaliero delle rivendite è determinato dal funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sentito il parere dell'Autorità comunale.

     Le rivendite debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali. Nei giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite, per sopperire alle esigenze di servizio, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.

 

          Art. 34. (Disdetta, revoca e rinunzia).

     L'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi:

     1) violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio;

     2) mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza autorizzata dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio;

     3) mancata vigilanza sull'operato del coadiutore o dell'assistente quando questi abbia commesso nella rivendita uno dei reati che comporti esclusione ai sensi dell'art. 6;

     4) opposizione alle verifiche dei funzionari dell'Amministrazione o della Guardia di finanza; occultamento o sottrazione di generi di monopolio in occasione delle verifiche stesse, quando costituisca danno per l'Amministrazione, anche se commessi dal coadiutore o assistente;

     5) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritto dall'Amministrazione, dopo un trasferimento non autorizzato, per il quale sia stata già applicata la pena pecuniaria disciplinare;

     6) cessione non autorizzata della rivendita;

     7) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione;

     8) acquisto dei generi non dall'organo di distribuzione del monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione ovvero trattisi di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto;

     9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;

     10) violazione persistente delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite che si verifica allorquando, entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2.000.

     Il rivenditore può procedere alla disdetta dell'appalto o alla rinunzia della gestione nei seguenti casi:

     a) quando per ragioni non imputabili a sua colpa, il reddito abbia subìto una contrazione del venti per cento rispetto a quello conseguito all'inizio della gestione;

     b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza, sopravvenuta invalidità fisica permanente, ovvero per aver compiuto 65 anni di età.

     In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione può procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione.

     Nessun indennizzo compete al rivenditore in caso di disdetta dell'appalto ovvero di revoca della gestione.

     Le norme del presente articolo si applicano anche alle provvisorie gerenze delle rivendite.

     Il regolamento stabilisce le modalità e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.

 

          Art. 35. (Pene pecuniarie disciplinari).

     L'Amministrazione può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da un minimo di lire 10.000  ad un massimo di lire 500.000 con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione [35].

 

          Art. 36. (Ricorso gerarchico).

     Avverso i provvedimenti dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, adottati in materia di magazzini e rivendite ai sensi di questa legge, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti d'asta per l'appalto di magazzini e rivendite.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 37.

     I magazzinieri ed i rivenditori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita che rispettivamente gestiscono.

     I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.

 

          Art. 38.

     La disposizione di cui all'art. 26 avrà applicazione dal primo luglio successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 39.

     Col regolamento saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.


[1] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 115, con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 6 dello stesso D.P.R. 115/2000.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[7] Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 13 maggio 1983, n. 198.

[8] Numero abrogato dall'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[9] Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 13 maggio 1983, n. 198. Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 23 giugno 2010, n. 94, non convertito in legge.

[10] Numero aggiunto dall'art. 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e così modificato dall'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

[11] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[13] Comma inserito dall'art. 2 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[14] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[15] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[16] Gli importi di cui al presente comma, già modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono stati così ulteriormente modificati dall'art. 14 della L. 26 gennaio 1986, n. 25.

[17] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 57.

[18] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

[19] Lettera abrogata dall'art. 2 della L. 13 maggio 1983, n. 198.

[20] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[21] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

[22] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 13 maggio 1983, n. 198.

[23] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 18 febbraio 1963, n. 303.

[24] I limiti di cui al presente comma sono stati elevati a lire 500.000 dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1968, n. 64, a lire 1.000.000 dall'art. 2 della L. 6 giugno 1973, n. 312 e a lire 10.000.000 dall'art. 7 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[25] Il limite di cui al presente comma è stato elevato a lire 500.000 dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1968, n. 64, a lire 1.000.000 dall'art. 2 della L. 6 giugno 1973, n. 312 e a lire 10.000.000 dall'art. 7 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[26] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[27] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[28] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 5 febbraio 1968, n. 64 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 6 giugno 1973, n. 312.

[29] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[30] Comma inserito dall'art. 12 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[31] Comma inserito dall'art. 12 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[33] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 29 gennaio 1986, n. 25 nel testo risultante dall'art. 6 della L. 19 aprile 1990, n. 85.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[35] Gli importi di cui al presente comma, già modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono stati così ulteriormente modificati dall'art. 14 della L. 26 gennaio 1986, n. 25.