§ 37.1.102 – D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960.
Norme correttive ed integrative del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:16/12/1977
Numero:960


Sommario
Art. 1.      Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le [...]
Art. 2.      L'art. 373 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, è [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 37.1.102 – D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960.

Norme correttive ed integrative del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

(G.U. 2 gennaio 1978, n. 1).

 

     Art. 1.

     Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) Nell'art. 1, terzo comma, è soppressa la frase "nel tratto da Gorizia al mare la linea predetta coincide con il confine orientale della regione Friuli-Venezia Giulia".

     2) Nel secondo comma dell'art. 2 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     3) Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4) Il testo dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) Dopo l'art. 130 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     6) Dopo l'art. 351 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 373 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, è abrogato.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.