§ 37.2.6 - Legge 4 febbraio 1958, n. 94.
Conferimento dei posti di commesso di dogana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.2 personale
Data:04/02/1958
Numero:94


Sommario
Art. unico.      I posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane sono conferiti agli appuntati della Guardia di finanza ed ai finanzieri presenti al Corpo, aventi non meno di dieci [...]


§ 37.2.6 - Legge 4 febbraio 1958, n. 94.

Conferimento dei posti di commesso di dogana.

(G.U. 7 marzo 1958, n. 58)

 

 

     Art. unico.

     I posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane sono conferiti agli appuntati della Guardia di finanza ed ai finanzieri presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni di servizio, con le norme fissate dalle disposizioni in vigore.

     Le riserve di posti previste da altre leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti di commesso da conferire a norma del comma precedente.

     Se in relazione a tale limite si impone una riduzione dei posti riservati alle predette particolari categorie di cittadini, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna di queste categorie.

     I posti di commesso che dovessero rimanere scoperti per mancanza o insufficienza di aspiranti appuntati o finanzieri e di aspiranti aventi diritto a speciali riserve, sono conferiti con le modalità fissate dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dall'art. 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.