§ 66.5.132 – L. 19 marzo 2001, n. 92.
Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.5 tabacchi
Data:19/03/2001
Numero:92


Sommario
Art. 1.  (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni).
Art. 2.  (Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati).
Art. 3.  (Custodia di tabacchi lavorati sequestrati).
Art. 4.  (Modifiche al codice penale).
Art. 5.  (Modifiche al codice di procedura penale).
Art. 6.  (Modifiche all'ordinamento penitenziario).
Art. 7.  (Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ed alla legge 18 gennaio 1994, n. 50).


§ 66.5.132 – L. 19 marzo 2001, n. 92.

Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.

(G.U. 4 aprile 2001, n. 79).

 

     Art. 1. (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni).

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 291 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis);

     b) l'articolo 301-bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2. (Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati).

     1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.

     2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato.

     3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso.

     4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

     5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può avere luogo la definizione in via amministrativa, è trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorità giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.

     6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.

     7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto.

     8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

 

          Art. 3. (Custodia di tabacchi lavorati sequestrati).

     1. Salvo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorità giudiziaria può autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.

     1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma [1].

     2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 47-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

 

          Art. 4. (Modifiche al codice penale).

     1. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5. (Modifiche al codice di procedura penale).

     1. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,", sono inserite le seguenti: (Omissis).

     3. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6. (Modifiche all'ordinamento penitenziario).

     1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "416-bis e 630 del codice penale" sono inserite le seguenti: (Omissis); nell'ultimo periodo, dopo le parole: "629, secondo comma, del codice penale" sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

          Art. 7. (Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ed alla legge 18 gennaio 1994, n. 50).

     1. L'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il sistema di identificazione dei prodotti, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere definito dai produttori di tabacchi lavorati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è abrogato.

     4. L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973," sono inserite le seguenti: (Omissis) e le parole: "con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     6. All'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

     7. L'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è abrogato.


[1] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.