§ 98.1.26737 - Legge 6 febbraio 1992, n. 66.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/02/1992
Numero:66


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o [...]
Art. 2.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e [...]


§ 98.1.26737 - Legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti

(G.U. 10 febbraio 1992, n. 33)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 10 marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991.

 

          Art. 2.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento [1] .

     A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti è obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1o settembre 1976, le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Non si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417

     All'art. 1:

     al comma 8, all'alinea, le parole: "è aggiunta la seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunte le seguenti";

     al comma 8, al capoverso, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

     "e-quater) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "16-bis. Dopo la lettera e) del primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

     "e-bis) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico dalla SIP".

     All'art. 2:

     al comma 1, le parole: "da presentare nell'anno 1992" sono soppresse.

     All'art. 3:

     al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'art. 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 ,e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese correnti di gestione per gli anni 1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalità di applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5.";

     al comma 10, dopo le parole: "del precedente comma 9," sono inserite le seguenti: "nonchè per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991,".

     All'art. 5:

     al comma 1, primo periodo, la parola: "deve" è sostituita dalle seguenti: "e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono".

     All'art. 6:

     al comma 2, primo periodo, le parole: "superiori a cinquemila chilogrammi introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi";

     è aggiunto in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Dopo l'art. 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

     "Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

     2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

     3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.

     4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1."".

     All'art. 7:

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1-bis. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto- legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405 e successive modificazioni.

     1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975.

     1-quater. Il regime agevolato di cui al comma 1-ter avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

     1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-ter, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

     1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

     a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

     b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

     c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

     d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

     1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti:

     a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

     b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria.

     1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonchè per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

     All'art. 8:

     al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     "i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonchè il proseguimento dell'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;".

     All'art. 9:

     al comma 3, al capoverso, primo periodo, le parole: "numeri 1) e 3)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1) e 2)";

     al comma 4, dopo le parole: "società di intermediazione mobiliare" sono inserite le seguenti: "e le società fiduciarie".

     Dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 9-bis. - 1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 9-ter. - 1. Agli effetti dell'art. 25, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, devono intendersi direttamente utilizzati dal proprietario o enfiteuta anche gli immobili concessi in comodato per la vendita di prodotti petroliferi del comodante. Non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate.

Art. 9-quater. - 1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, già sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

     "Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità".

     2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare le tabelle relative all'organico del personale di ruolo allegate al proprio regolamento con deliberazione da assumere a norma dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo art. 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974.

     3. Il numero dei posti in aumento che la Commissione nazionale per le società e la borsa può ricoprire a valere sulle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo non può superare cinquanta unità per l'anno 1992, quarantacinque unità per l'anno 1993, e quaranta unità per l'anno 1994.

     4. L'ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

     "La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli".

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1992, in lire venti miliardi per l'anno 1993 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche all'ordinamento della CONSOB".

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-quinquies. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche della tabella di cui all'allegato B della citata legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assimilate alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

Art. 9-sexies. - 1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992.

     2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno. - 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Aliquota elevata al 20 per cento, con effetto 1° ottobre 1997, dall'art. 1 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328.