§ 98.1.28206 - D.L. 1 marzo 1991, n. 62  .
Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria


Settore:Normativa nazionale
Data:01/03/1991
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. Dal 1° marzo fino al 30 aprile 1991 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è stabilita nella misura del 9 per cento
Art. 2.      1. La disposizione del comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992
Art. 4.      1. Le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonchè ai giudizi, [...]
Art. 5.      1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del [...]
Art. 6.      1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze per
Art. 7.      1. I commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:1. [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 1, stimato in lire 116 miliardi e dai commi 2, 3, 4 e 11 del medesimo art. 1, [...]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28206 - D.L. 1 marzo 1991, n. 62  [1].

Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria

(G.U. 2 marzo 1991, n. 52)

 

     Art. 1.

     1. Dal 1° marzo fino al 30 aprile 1991 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è stabilita nella misura del 9 per cento.

     2. Nell'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-ter).

     3. Nell'art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma" sono sostituite dalle parole ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma".

     4. Nell'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile delle assegnazioni in godimento di case di abitazione di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento dei corrispettivi complessivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa.".

     5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

     6. Nel quarto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.".

     7. La disposizione di cui all'art. 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'art. 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     8. All'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio".

     9. La disposizione di cui al comma 8 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 8.

     10. La disposizione contenuta nell'art. 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 e successive modificazioni, ivi comprese le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     11. Il n. 5), terzo comma, dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: 5) all'Istituto universitario europeo e alla Società europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.".

 

          Art. 2.

     1. La disposizione del comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

     2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 3, comma 4, le parole: in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita";

     b) all'art. 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:6-bis. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'art. 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.";

     c) all'art. 8, nel comma 7, le parole di cui al comma 6" sono sostituite con le parole di cui ai commi 6 e 6-bis";

     d) all'art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:e-bis) i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compresi il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.''.

     3. Le modificazioni all'art. 51, comma 2, lettera a), e all'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportate con l'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e con il presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal 1° gennaio 1992.

     4. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1,2,3,4,5 e8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

     5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione della disposizione del presente comma.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

     2. La disposizione recata nel primo periodo dell'art. 3, comma 13-ter, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

     3. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

     4. Al tal fine le disponibilità di cui al comma 3 vengono così ripartite:

     a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale Fondo di previdenza di cui all'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; nonchè del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

     b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

     c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

     5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989.

     6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 10 maggio 1991, verranno determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, nonchè la documentazione necessaria da produrre a corredo della domanda di cui al comma 7.

     7. La domanda per ottenere il contributo previsto dal presente articolo deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 30 maggio 1991 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda dovrà essere presentata la documentazione richiesta.

     8. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda stessa, il Ministro delle finanze.

     9. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

     10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

     11. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonchè ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

 

          Art. 5.

     1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

     2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

     3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

 

          Art. 6.

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze per:

     a) lo svolgimento dei concorsi anche con procedure automatizzate per l'assunzione del personale di cui all'art. 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

     b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

     c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

     d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

     e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

     f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

     g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

     h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici nonchè di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e i pensionati".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. I commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:1. Latabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente: Tabella A Tabella delle tasse per i contratti di borsa su titoli e valori. Per ogni 100.000o frazione di L.100.000a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):- azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo140- valori in moneta, verghe o divise estere 100- titoli di Stato o garantiti, obbligazioni16b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui alregio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:- azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo50- valori in moneta, verghe o divise estere 90- titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:- azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo 8- valori in moneta, verghe o divise estere 40- titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9

     2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti ``pronti contro termine'' si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.".

     2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

     3. La tassa speciale di cui al presente articolo è comunque dovuta anche se i titoli e i valori sono trasferiti con scrittura privata o con atto pubblico. Sono esenti da tassa le transazioni fatte in borsa con non residenti.

     4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno 4 marzo 1991.

 

          Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 1, stimato in lire 116 miliardi e dai commi 2, 3, 4 e 11 del medesimo art. 1, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 3 valutato in lire 200 milioni annui, si provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento Prevenzione del randagismo" iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

     2. In deroga a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 giugno 1990, n. 165, le entrate derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 1991, adottato ai sensi del suddetto art. 9, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai successivi decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 6 febbraio 1992, n. 66, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.