§ 98.1.26456 - Legge 21 novembre 1987, n. 477.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/11/1987
Numero:477


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette [...]


§ 98.1.26456 - Legge 21 novembre 1987, n. 477.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi

(G.U. 24 novembre 1987, n. 275)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria alla imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     al comma 1, le parole: "lire 32.384" sono sostituite dalle seguenti: "lire 28.500".

     All'art. 2:

     al comma 5, le parole: "sono quintuplicate" sono sostituite dalle seguenti: "sono raddoppiate".

     All'art. 3:

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".

     All'art. 5:

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto".

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.