§ 95.22.b - Legge 6 ottobre 1964, n. 947.
Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabiliti dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.22 imposta sui contratti di borsa
Data:06/10/1964
Numero:947


Sommario
Art. unico.      Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con [...]


§ 95.22.b - Legge 6 ottobre 1964, n. 947.

Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabiliti dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826.

(G.U. 22 ottobre 1964, n. 260).

 

 

     Art. unico.

     Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario.

     Le predette riduzioni si applicano altresì ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri.

     Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.