§ 48.1.3 - Legge 24 marzo 1942, n. 315.
Provvedimenti per la ippicoltura


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:24/03/1942
Numero:315


Sommario
Art. 1.      La vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine [...]
Art. 2.      La facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservata all'Unione [...]
Art. 3.  [1].
Art. 4.  [2].
Art. 5.      Gli statuti e gli ordinamenti in genere sia dell'U.N.I.R.E. che degli enti da essa dipendenti o comunque vigilati, nonché i regolamenti per le scommesse, saranno [...]


§ 48.1.3 - Legge 24 marzo 1942, n. 315.

Provvedimenti per la ippicoltura

(G.U. 17 aprile 1942, n. 91)

 

 

     Art. 1.

     La vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) e degli enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima.

 

          Art. 2.

     La facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservata all'Unione nazionale incremento razze equine.

     L'esercizio predetto può essere delegato dall'U.N.I.R.E. ad enti, società ed allibratori purché iscritti in un elenco che sarà tenuto dall'U.N.I.R.E. medesima, ed operanti per conto e nell'interesse di essa.

     Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco degli enti, società ed allibratori di cui sopra, saranno emanate con lo stesso regio decreto di cui al secondo comma del successivo art. 5.

 

          Art. 3. [1].

     I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le società e gli enti ippici; nonché a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 4. [2].

 

          Art. 5.

     Gli statuti e gli ordinamenti in genere sia dell'U.N.I.R.E. che degli enti da essa dipendenti o comunque vigilati, nonché i regolamenti per le scommesse, saranno modificati per essere messi in armonia con le disposizioni del presente decreto.

     Con decreto reale, da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanate le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

     Fino a che non siano entrate in vigore le norme di esecuzione di cui al comma precedente, l'U.N.I.R.E. ha facoltà di adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di urgenza occorrenti per assicurare la continuità del servizio dei totalizzatori e delle scommesse a libro.


[1]  Articolo così sostituito dall'articolo unico della L. 13 marzo 1958, n. 210.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 13 dicembre 1989, n. 401.