§ 48.1.1b - Legge 13 marzo 1958, n. 210.
Sostituzione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:13/03/1958
Numero:210


Sommario
Art. unico.      L'art. 3 della legge 24 marzo 1912, n. 315, è sostituito dal seguente


§ 48.1.1b - Legge 13 marzo 1958, n. 210. [1]

Sostituzione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.

(G.U. 28 marzo 1958, n. 76).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 3 della legge 24 marzo 1912, n. 315, è sostituito dal seguente:

     "I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere gli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, dal ripartire fra le società e gli enti ippici; nonchè a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.