§ 98.1.26624 - Legge 26 giugno 1990, n. 165.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/06/1990
Numero:165


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e del [...]


§ 98.1.26624 - Legge 26 giugno 1990, n. 165.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti

(G.U. 28 giugno 1990, n. 149)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e del contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli articoli 1,2,4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e dal decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40.

     I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992 [1] e al 31 dicembre 1992 [2] . Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 [3] è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e all'art. 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante dell'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Ad integrazione della delega prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90

     All'art. 1:

     al comma 1:

     la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     "g) all'art. 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole: “Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione” sono aggiunte le seguenti: “esclusi gli immobili”; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: “Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano”";

     dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

     "l-bis) nel comma 5 dell'art. 76, le parole: “che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa” sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate”;

     l-ter) nell'art. 53, comma 2, e nell'art. 54, comma 1, lettera d), le parole: “o assegnati ai soci” sono sostituite dalle seguenti: “, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa””;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     ”5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto";

     il comma 6 è soppresso.

     All'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3, secondo comma, penultimo periodo, e 5, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Salvo che il fatto con costituisca violazione punita in misura più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione al codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 48, secondo comma, del predetto decreto aumentata della metà".

     All'art. 3:

     nei commi 2 e 3, le parole: "ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165" sono sostituite dalle seguenti: di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni e integrazioni";

     al comma 8, dopo le parole: "legge 10 febbraio 1989, n. 48," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";

     dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

     "13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.

     13-ter. A partire dal 1° gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonchè dei diritti di garanzia, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche della denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, nè a quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

     13-quater. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 13-ter, è causa di nullità dell'atto.

     13-quinquies. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel comma 13-ter, nonchè le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali".

     All'art. 5, al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

     "c-bis) all'art. 19, primo comma, ed all'art. 27, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte.”;

     c-ter) all'art. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la decisione, alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della Commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione”".

     All'art. 6:

     al comma 1, alla lettera a), le parole: "o in mercati" sono sostituite dalle seguenti: "o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate";

     dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     "6-bis. L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

     “Art. 69. (Riscossione di altre entrate). - 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

     2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonchè dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.

     3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Il divieto si applica anche agli eventuali contratti in corso che vengono risolti di diritto al 31 dicembre 1990”".

     All'art. 8:

     al comma 1, le parole: "mediante delega" sono soppresse;

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, non si applicano per le infrazioni relative ai versamenti commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1990, semprechè le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 14 per cento annuo";

     al comma 2:

     nell'alinea, le parole: "dal seguente:" sono sostituite dalle altre: "dai seguenti:";

     è aggiunto il seguente capoverso:

     "1-bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.";

     dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

     "6-bis. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi quarto e quinto:

     “I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:

     a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorchè estranei all'esercizio dell'arte o professione nonchè gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

     b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

     c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma;

     d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.

     Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro”.

     6-ter. All'art. 10, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     “b-bis) i soggetti indicati nell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilità ordinaria di cui al comma quarto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

     6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla stessa data nei registri di cui commi primo, secondo e terzo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere annotate le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Le scritture relative alle lettere c) e d) del quarto comma del predetto articolo, introdotto dal comma 6- bis del presente articolo, devono essere compilate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990.

     6-quinquies. Per il periodo d'imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere utilizzati ai soli fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto stesso.

     6-sexies. Nell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: “di lire 360 milioni” sono sostituite dalle seguenti: ``di lire 360 milioni e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità”";

     dopo il comma 9, è inserito il seguente:

     "9-bis. All'art. 1, comma 1, capoverso, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: ``Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le scadenze relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e le scadenze relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985”".

     All'art. 12, al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel decreto previsto dal comma 6 dell'art. 10 dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989 e relativo al 1990 sono indicati i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le competenti amministrazioni comunali, dovranno provvedere all'adeguamento dei canoni in misura variabile dal raddoppio alla quadruplicazione di quelli relativi al 1988. Nel determinare la misura di tale adeguamento si dovrà tener conto delle caratteristiche oggettive e delle capacità reddituali dei beni dati in concessione, avuto riguardo alle effettive utilizzazioni consentite. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i canoni di cui al presente comma sono aumentati in ragione del 20 per cento ed il ricavato di tale aumento deve essere devoluto ai bilanci d'entrata dei comuni territorialmente competenti. Restano fermi gli adeguamenti annuali previsti dal predetto comma 6 dell'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 1989. E' abrogato il comma 2 dell'art. 10 del citato decreto-legge".

     All'art. 13, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale credito non concorre alla formulazione del reddito imponibile".

     All'art. 14:

     al comma 2, le parole: "g), h) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "i), l-bis) e l-ter)"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modificazioni recate dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'art. 1 si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15 giugno 1990";

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: - "5-bis. Le disposizioni del comma 3 dell'art. 9 si applicano sino al 22 maggio 1990".


[1] Termine prorogato al 30 giugno 1994 dall'art. 3 della L. 24 marzo 1993, n. 75.

[2] Termine prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 3 della L. 24 marzo 1993, n. 75.

[3] Termine prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 3 della L. 24 marzo 1993, n. 75.