§ 93.10.32 - D.L. 4 marzo 1989, n. 77 .
Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.10 trasporto aereo
Data:04/03/1989
Numero:77


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'art. 9 della legge 10 [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. In caso di realizzazione di progetti adottati in attuazione dei piani regionali dei trasporti miranti al recupero di aree attraverso ristrutturazioni organizzative e tecnologiche comportanti [...]
Art. 4.      1. Nell'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale [...]
Art. 5.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse
Art. 6.      1. A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli apporti derivanti da compensazioni per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei [...]
Art. 7.      1. Per i mutui contratti dall'Ente ferrovie dello Stato per l'anno 1989 nei limiti di lire 500 miliardi per l'approvvigionamento di materiale rotabile finalizzato con aggiornamento tecnologico [...]
Art. 8.      1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo, coordinamento e gestione nel settore dei trasporti anche in attuazione delle leggi 1° dicembre 1986, n. 870, e 18 [...]
Art. 9.      1.
Art. 10.      1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 93.10.32 - D.L. 4 marzo 1989, n. 77 [1].

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

(G.U. 6 marzo 1989, n. 54).

 

Capo I

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI AEREI E FERROVIARI

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. A modifica di quanto disposto dall'art. 9 della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dal 1990, lo stanziamento annuale sarà gradualmente ridotto sulla base dei risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui al comma 2 e parallelamente al risanamento delle gestioni di cui allo stesso comma 2. Con apposito provvedimento di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del fondo nazionale trasporti, parte esercizio, sarà determinato secondo criteri che incentivino una corretta ed efficiente gestione dell'azienda con rispetto del carattere di socialità del trasporto pubblico locale, nonché del regolamento CEE n. 1191/69 in ordine agli obblighi di servizio pubblico.

     2. I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al risanamento delle relative gestioni. A tale scopo le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale. I criteri generali devono tener conto della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione di non concorrenzialità tra servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle regioni dopo avere elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. La scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza spetta alle regioni dopo aver definito il piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna regione è obbligata a definire entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i bacini di traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico.

     3. Per l'anno 1989 il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, determina entro il 15 aprile 1989 il rapporto minimo di copertura del costo standardizzato rispetto ai ricavi del traffico per le varie condizioni ambientali e socio-economiche omogenee, nonché il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle linee di trasporto pubblico locale sulla base delle elaborazioni predisposte per il conto nazionale dei trasporti di intesa con gli assessorati regionali ai trasporti, al fine di individuare sistemi alternativi di trasporto che, pur raggiungendo l'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi, offrano, altresì, il servizio ai cittadini residenti in zone a domanda debole. Entro il 30 aprile 1989 le regioni stabiliscono, sentiti gli enti locali interessati, le tariffe minime per ogni tipo di servizio, distinte per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonché le tariffe effettive delle linee di concessione regionale. Entro il 15 maggio 1989 i comuni, anche in mancanza delle disposizioni regionali di cui sopra, stabiliscono le tariffe effettive dei servizi di trasporto interni al loro territorio, fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale. Ogni disposizione statale e regionale, o delibera comunale, volta a stabilire, con separati provvedimenti, speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare, con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune la minore entrata che ne risulta per le aziende interessate. Dette speciali agevolazioni possono avere decorrenza soltanto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni tariffarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende interessate avviene con decorrenza 1° gennaio 1989. L'amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere [2].

     4. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende a carico dei rispettivi bilanci, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato. Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese private concessionarie del servizio di trasporto pubblico, non coperti dai contributi di esercizio nè dai ricavi del traffico, restano integralmente a carico dell'impresa, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.

     5. Per il rapido raggiungimento delle finalità di cui all'autorizzazione di spesa indicata all'art. 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accordo di programma con le modalità di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, tra i comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'Ente ferrovie dello Stato. Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di inerzia o ritardo dei soggetti di cui al presente comma nella definizione e attuazione dell'accordo di programma, può provvedere, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     6. Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a due anni.

     7. Al fine di favorire il coordinamento funzionale ed operativo dei trasporti ferroviari della Campania, ivi compresi i rami delle ferrovie statali di interesse regionale, in attesa della loro regionalizzazione, e per avviare un processo di accorpamento globale, le gestioni governative per la ferrovia Alifana e per la ferrovia Benevento-Napoli vengono accorpate in un'unica gestione.

     7 bis. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, è sostituito dal seguente:

     “1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli enti locali, si applicano le disposizioni relative all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62'' [3].

     7 ter. Il Ministero dei trasporti, al fine di promuovere il riassetto e la razionalizzazione delle strutture tecnico-amministrative della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane e di accelerare il risanamento tecnico ed economico previsto dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzato, per i servizi di trasporto assunti in gestione diretta con le leggi 23 dicembre 1963, n. 1855, e 18 marzo 1968, n. 368, a procedere allo scorporo dei servizi svolgentisi nel territorio della regione Calabria, ferma restando la gestione diretta da parte dello Stato con gli stessi criteri e modalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855. I criteri organizzativi di ripartizione tra le due aziende commissariali verranno definiti con apposito decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate [4].

     7 quater. Ai servizi automobilistici esercitati dalle gestioni governative su affidamento regionale o di enti locali continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 [5].

     7 quinquies. Al fine di evitare un ulteriore indebitamento delle aziende di trasporto pubblico urbano ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, relativi alla copertura dei disavanzi di gestione per gli anni dal 1982 al 1986, le regioni devono provvedere agli adempimenti di cui al decreto del Ministro del tesoro del 9 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1987, e relative circolari esplicative, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla liquidazione del credito connesso ai benefici sopra menzionati, sono sospese le procedure inerenti alle posizioni debitorie delle aziende di trasporto pubblico urbano citate per pagamenti dovuti all'amministrazione dello Stato a saldo e/o ad anticipazione di tributi e per quelli dovuti all'INPS o all'lNAlL a saldo e/o ad anticipazione di contributi previdenziali. Detta sospensione opera comunque soltanto entro il limite dei crediti vantati dalle citate aziende di trasporto pubblico urbano, quali risultano dai bilanci consuntivi delle medesime relativi agli anni dal 1982 al 1986 [6] .

 

          Art. 2. [7]

     1. Al fine di consentire un adeguato rinnovo del parco rotabile, lo stanziamento di lire 800 miliardi per il biennio 1989-90 in ragione di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, così come previsto dalla tabella A annessa alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, è riservato alle finalità di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, con una riserva fino al 50 per cento per l'acquisto di autobus ecologici o con alimentazione alternativa al gasolio, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa.

 

          Art. 3.

     1. In caso di realizzazione di progetti adottati in attuazione dei piani regionali dei trasporti miranti al recupero di aree attraverso ristrutturazioni organizzative e tecnologiche comportanti specifiche soluzioni tecniche, per favorire anche la intermodalità tra mezzi ferroviari e mezzi stradali, utilizzando gli spazi offerti con l'abbassamento del piano del ferro e successiva copertura a livello stradale, ovvero con la creazione di piattaforme a copertura delle strutture ferroviarie, gli enti finanziatori, cui il relativo costo ha fatto carico, acquisiscono il diritto di superficie sulle aree così realizzate. Immobili, opere ed impianti di linee ferroviarie, acquisiti dall'azienda esercente a proprie spese, per qualunque ragione dismessi e non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, restano nella piena disponibilità dell'azienda proprietaria per estinzione del vincolo di reversibilità sugli stessi.

 

          Art. 4.

     1. Nell'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il contributo è corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato".

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse:

     a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

     b) la tassa di terminale per i voli nazionali, comunitari e internazionali [8].

     2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonché la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25.

     3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera b), è determinata secondo la formula: «T=CTT * p * a», nella quale «T» è l'ammontare della tassa, «CTT» è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, «p» è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente «a» è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, «a» è pari a 1 per tutti gli aeroporti [9].

     4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [10].

     5. [Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento] [11].

     6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575 [12].

     7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento delle tasse stesse.

     7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati [13]

     8. Sono a carico dello Stato:

     a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unità di servizio rese;

     b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo [14];

     c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.

     9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda [15].

     10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997 [16].

 

          Art. 6.

     1. A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli apporti derivanti da compensazioni per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti in conformità dei regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 sono stabiliti, a decorrere dall'anno 1989, in lire 4.500 miliardi, di cui non oltre lire 2.300 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1191/69.

     2. A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, a decorrere dall'anno 1989, il Ministro dei trasporti determina gli obblighi di servizio pubblico nei limiti di cui al comma 1.

     3. L'ultimo comma dell'art. 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è abrogato.

 

          Art. 7.

     1. Per i mutui contratti dall'Ente ferrovie dello Stato per l'anno 1989 nei limiti di lire 500 miliardi per l'approvvigionamento di materiale rotabile finalizzato con aggiornamento tecnologico al potenziamento ed alla velocizzazione del servizio viaggiatori, lo Stato si accolla l'onere del relativo ammortamento.

     2. All'onere suddetto si provvede a carico del capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

 

          Art. 8.

     1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo, coordinamento e gestione nel settore dei trasporti anche in attuazione delle leggi 1° dicembre 1986, n. 870, e 18 marzo 1988, n. 111, il Ministro dei trasporti è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni per il potenziamento e la gestione dei sistemi informatici del Ministero dei trasporti, in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

     2. I contratti e le convenzioni di cui al comma 1 aventi durata non superiore a cinque anni sono stipulati, e le relative spese sono eseguite, secondo criteri da stabilire, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, ed all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nel rispetto dei principi di carattere generale disposti in materia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1989 [17].

 

Capo II

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI

E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

 

          Art. 9.

     1. [A decorrere dal 1° gennaio 1990, la sovvenzione di equilibrio è corrisposta alle linee, e relative frequenze, ritenute essenziali per assicurare i collegamenti necessari a svolgere il trasporto sia di persone anche in ordine al flusso turistico, che di merci. Linee e frequenze vengono individuate dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sulla base di una proposta tecnica formulata dalle società interessate. Eventuali modifiche all'assetto hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo] [18].

     2. [Per il conseguimento del fine indicato nel comma 1, le società esercenti i servizi di cui al comma 1 presentano, ogni cinque anni, al Ministro della marina mercantile, programmi che garantiscano la massima efficienza. Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere deve essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro della marina mercantile procede comunque alla approvazione del programma] [19].

     3. [Le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, debbono assumere, per le sovvenzioni di equilibrio corrisposte per i servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole, con effetto dal 1° gennaio 1989, parametri medi obiettivi desumibili dalle tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stato per uguali percorrenze e uguali servizi. La sovvenzione di equilibrio per l'anno 1988 è definitivamente regolata con i medesimi criteri e procedure di cui all'art. 14 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, detraendo, con imputazione alle somme corrisposte per tale anno, l'anticipazione già concessa ai sensi dell'art. 11 della stessa legge 5 dicembre 1986, n. 856. L'eventuale saldo sarà regolato in sede di corresponsione della sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza delle convenzioni di cui al presente comma. Per i predetti fini le quote annue di ammortamento delle navi adibite ai collegamenti di cui ai commi 1 e 2 sono calcolate sulla base di venti anni quale normale periodo di vita. Al termine di tale periodo le navi devono essere sostituite, salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile] [20].

     4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere stipulate le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

     5. Le tabelle di armamento e i sovrannumeri stagionali relativi alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di cui al comma 1 sono definiti sulla base dei medesimi criteri adottati per la definizione delle tabelle relative alle navi adibite ai servizi di linea gestiti dalle società non sovvenzionate che operano in regime di libera attività imprenditoriale, previa comparazione dell'applicazione delle norme internazionali di sicurezza e dei servizi resi e dei mezzi nautici utilizzati. Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, su motivata richiesta delle società sovvenzionate, avanzata sulla base di situazioni specifiche o di particolare disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento rispetto alla tabella di armamento prefissata [21].

     6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, al fine di parzialmente adeguare le tariffe al costo dei servizi offerti, le tariffe stesse per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori sono aumentate, dal 1° gennaio 1989, con una articolazione tale da realizzare un aumento medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti sono ridotti per i residenti delle isole e per le merci da e per le isole, considerando la rilevante importanza di tale trasporto per l'economia delle stesse, nella misura stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

     7. Nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi, per tutti i vettori nazionali esercenti il cabotaggio, a partire dal 1° aprile 1989, fermo restando l'importo complessivo delle suindicate tariffe delle società del gruppo FINMARE, il servizio di portabagagli è facoltativo e il corrispettivo è pagato direttamente dal passeggero. La tariffa per il servizio facoltativo di portabagagli è stabilita da chi esercisce il servizio, d'intesa con l'autorità concedente. L'autorizzazione è prioritariamente concessa ai soggetti attualmente esercenti il servizio. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali di settore più rappresentative a livello nazionale, le altre parti sociali e le società interessate, il Ministro della marina mercantile emana norme per la riorganizzazione dei servizi e delle operazioni portuali, con esclusione del servizio di portabagagli di cui al presente comma, relativi ai collegamenti marittimi di cui al presente articolo, eserciti da naviglio che effettui traffico di cabotaggio, nonché per l'unificazione su scala nazionale delle tariffe concernenti i predetti servizi ed operazioni. In caso di mancato accordo tra le parti, i criteri organizzativi e le misure tariffarie unificate saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica [22].

     8. Il personale marittimo e amministrativo - distinto, per il personale marittimo, nelle qualifiche professionali di ufficiali di coperta (in possesso della patente di capitano di lungo corso), ufficiali di macchina (in possesso della patente di capitano di macchina), ufficiali commissari, ufficiali R.T., sottufficiali e comuni di coperta, sottufficiali e comuni di macchina, sottufficiali e comuni del settore alberghiero, e, per il personale amministrativo, in addetti agli uffici e operai - eccedente per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che resta in vigore fino al 31 dicembre 1993 anche per le società esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar), nonché per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle stesse. Il pensionamento anticipato ha luogo, con effetto immediato, secondo programmi concernenti il periodo 1989-1993, il primo dei quali è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, in relazione all'effettivo conseguimento di maggiori economie, per effetto delle disposizioni del presente articolo, stimate con il medesimo decreto sulla base degli elementi all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10. Il pensionamento anticipato del personale eccedente comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Con la medesima procedura sono approvati gli ulteriori programmi. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stesso stato di previsione per ciascuno degli anni interessati. Il trattamento di pensione è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale [23].

     8-bis. Le convenzioni di cui ai commi precedenti tengono conto, per quanto attiene ai parametri medi obiettivi riguardanti il personale marittimo e amministrativo, della effettiva consistenza degli organici quale risulta dalla graduale riduzione degli stessi per effetto del pensionamento anticipato di cui al comma 8, nonché dei contratti collettivi di lavoro già stipulati alla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime ed approvati dal Ministero della marina mercantile e dei conseguenti accordi sindacali in essere. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della marina mercantile di cui al comma 8, cessa nei confronti del personale eccedente l'effetto della eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 [24].

     9. I privati imprenditori possono sottoscrivere il capitale delle società esercenti i servizi dovuti, previsti dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, e 5 dicembre 1986, n. 856, nel limite massimo del 49 per cento del capitale stesso, tenuto conto della normativa vigente. Le società finanziarie regionali possono sottoscrivere il capitale delle società regionali che esercitano i collegamenti nella regione interessata fino ad un massimo del 10 per cento, facendo comunque salvo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 168, e dell'art. 15 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 15 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

     10. Le economie nette derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo sono valutate, a decorrere dall'anno 1989, in lire 100 miliardi in ragione d'anno.

 

          Art. 10.

     1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'art. 39 del codice della navigazione, all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali.

     2. Per le nuove concessioni e le rinnovazioni assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, il canone, per metro quadrato e per anno, risultante dalla sommatoria dei vari parametri e coefficienti non deve superare il limite di quattro volte il canone minimo normale stabilito dall'art. 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 [25].

     3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.

     4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 69 del decreto stesso.

     5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.

     7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero di diminuzione fino alla metà, per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero di diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.

     8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 5 maggio 1989, n. 160.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[8] Lettera così modificata dall'art. 11 sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la decorrenza di cui all'art. 11 sexiesdecies dello stesso D.L. 203/05.

[9] Comma così modificato dall'art. 11 sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la decorrenza di cui all'art. 11 sexiesdecies dello stesso D.L. 203/05.

[10] Comma modificato dall'art. 11 sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la decorrenza di cui all'art. 11 sexiesdecies dello stesso D.L. 203/05 e così sostituito dall'art. 4, comma 41, della L. 12 novembre 2011, n. 183, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente recava: "4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: "CTT = CT/UST", nel quale "CT" è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed "UST" è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato è applicato anche alle unità di servizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aeronautica militare".

[11] Comma sostituito dall'art. 11 sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la decorrenza di cui all'art. 11 sexiesdecies dello stesso D.L. 203/05 e abrogato dall'art. 4, comma 41, della L. 12 novembre 2011, n. 183, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma così modificato dall'art. 11 sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la decorrenza di cui all'art. 11 sexiesdecies dello stesso D.L. 203/05.

[13] Comma inserito dall'art. 11 sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la decorrenza di cui all'art. 11 sexiesdecies dello stesso D.L. 203/05.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 11 sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la decorrenza di cui all'art. 11 sexiesdecies dello stesso D.L. 203/05.

[15] Comma così modificato dall'art. 11 sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la decorrenza di cui all'art. 11 sexiesdecies dello stesso D.L. 203/05.

[16] Comma già sostituito dall'art. 4, comma 41, della L. 12 novembre 2011, n. 183, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 219, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[17] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[18] Comma abrogato dall'art. 1, comma 1000, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[19] Comma abrogato dall'art. 1, comma 1000, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[20] Comma sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 1000, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[22] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[23] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[24] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[25] Comma così modificato dalla legge di conversione.