§ 67.4.13A - Legge 19 maggio 1975, n. 168.
Modifiche ed integrazioni al regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:19/05/1975
Numero:168


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Alla lettera d) dell'art. 4 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole "da un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'associazione provinciale industriali di [...]
Art. 3.      Alla lettera t) dell'art. 8 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole: "al ruolo organico del personale" sono sostituite dalle seguenti: "al ruolo organico, allo stato giuridico e al [...]
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 32 del regio decreto 16 gennaio 1936, numero 801, è sostituito dal seguente: "Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè l'esattezza nei riguardi [...]
Art. 5.      Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile, saranno stabiliti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del [...]


§ 67.4.13A - Legge 19 maggio 1975, n. 168.

Modifiche ed integrazioni al regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova.

(G.U. 9 giugno 1975, n. 149)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è sostituito dal seguente:

     "E' costituito un Consorzio obbligatorio - ente pubblico economico avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, all'esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova".

 

          Art. 2.

     Alla lettera d) dell'art. 4 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole "da un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova, sentito il comitato dell'associazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale Intersind".

 

          Art. 3.

     Alla lettera t) dell'art. 8 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole: "al ruolo organico del personale" sono sostituite dalle seguenti: "al ruolo organico, allo stato giuridico e al trattamento economico del personale".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 32 del regio decreto 16 gennaio 1936, numero 801, è sostituito dal seguente: "Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè l'esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha, rispettivamente, due revisori tecnici e cinque revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati dal comitato".

     Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: "Dei cinque revisori dei conti, uno è scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del comitato; uno è nominato dal Ministro per il tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; uno è nominato dal Ministro per la marina mercantile tra i funzionari della qualifica anzidetta; uno è nominato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica fra i funzionari della qualifica anzidetta e l'altro è l'intendente di finanza di Genova".

 

          Art. 5.

     Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile, saranno stabiliti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale del Consorzio autonomo del porto di Genova.

     In attesa dell'entrata in vigore del predetto regolamento, gli eventuali provvedimenti del Consorzio, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed innovanti la situazione in atto in materia di trattamento economico di attività e di quiescenza a favore del personale dipendente, saranno sottoposti all'approvazione del Ministro per la marina mercantile.