§ 16.1.1 - R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:08/10/1931
Numero:1604


Sommario
Art. 1.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3°).
Art. 2.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 1°; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 23).
Art. 3.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 2°, e art. 9; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 3°).
Art. 4.  (Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 1°).
Art. 5.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 3).
Art. 6.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5).
Art. 7.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 2°).
Art. 8.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, penultimo comma).
Art. 9.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 2°).
Art. 10.  (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 4°).
Art. 11.  (decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 4).
Art. 12.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 7, e regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, art. 2).
Art. 13.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10).
Art. 14.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 17).
Art. 15.  (decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 3).
Art. 15 bis. 
Art. 16.  (regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 1; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma 7°).
Art. 17.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, ultimo comma, e art. 33; regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 3).
Art. 18.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, commi 8°, 95 e 10°, e art. 35, comma 2°).
Art. 19.  (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, ultimo comma).
Art. 20.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18 e art. 27, comma 5°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 1°).
Art. 21.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2°).
Art. 22.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 20; legge 30 dicembre 1923, n. 3279, tabella A-IV-20; regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 15, e legge 24 marzo 1923, n. 312, art. 27, comma 5°).
Art. 22 bis. 
Art. 22 ter. 
Art. 23.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi 1-5°; regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726; art. 1 e 2; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 2°, e legge 8 luglio 1929, [...]
Art. 24.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17).
Art. 25.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi ultimi).
Art. 26.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4°; regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; regio decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. [...]
Art. 27.  (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 1°).
Art. 28.  (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma ultimo).
Art. 29.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi ultimi).
Art. 30.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 11, 12 e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3°; regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1°).
Art. 31.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13).
Art. 32.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15).
Art. 33.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1°, 25 e 3°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5°).
Art. 34.  (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 6°).
Art. 35.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5°, parte 1ª).
Art. 36.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29).
Art. 37.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18, comma 1°, art. 19, comma ultimo, e art. 27, comma 6°).
Art. 38.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, penultimo comma).
Art. 39.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4).
Art. 40.  (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30).
Art. 41.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 31, comma 1°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma ultimo, e art. 3, comma 6°).
Art. 42.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 1; regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1924, e regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6).
Art. 43.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 2, comma 1°, e art. 26; regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6, comma ultimo).
Art. 44.  (decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 1 e 2; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 3; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 3°, regio decreto-legge 19 [...]
Art. 45.  (regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 3).
Art. 46.  (regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 5).
Art. 47.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 8).
Art. 48.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 7 e 9; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 4°).
Art. 49.  (regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 1).
Art. 50.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 5, commi 1°-3°; regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 2).
Art. 51.  (regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2472).
Art. 52.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, comma 1°).
Art. 53.  (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 1).
Art. 54.  (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 2).
Art. 55.  (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 3).
Art. 56.  (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 4).
Art. 57.  (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 5).
Art. 58.  (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 6).
Art. 59.  (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 7).
Art. 60.  (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8).
Art. 61.  (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 9).
Art. 62.  (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 10).
Art. 63.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 36).
Art. 64.  (legge 11 luglio 1904, n. 378, art. 3, lettera a); legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma penultimo).
Art. 65.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 37).
Art. 66.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 10).
Art. 67.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 11).
Art. 68.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 12).
Art. 69.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 13).
Art. 70.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 14).
Art. 71.  (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 15 e art. 21, comma 2°).
Art. 72.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 1).
Art. 73.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 2).
Art. 74.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 3).
Art. 75.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 4).
Art. 76.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 5).
Art. 77.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 6).
Art. 78.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 7).
Art. 79.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 8).
Art. 80.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 9).
Art. 81.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 10).
Art. 82.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 11).
Art. 83.  (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 12).
Art. 84.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 13).
Art. 85.  (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 14).
Art. 86.  (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 15).
Art. 87.  (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 16).
Art. 88.  (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 17).
Art. 89.  (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 18).
Art. 90.  (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 19).
Art. 91.  (legge di bilancio, e regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, capoverso).
Art. 92.  (regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, comma 1°).
Art. 93.  (regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 4).


§ 16.1.1 - R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.

(G.U. 23 gennaio 1932, n. 18).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'annesso testo unico delle leggi sulla pesca, firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA

 

TITOLO I

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3°).

     La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti.

     Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile, ed in altre leggi.

 

     Art. 2. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 1°; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 23).

     I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto reale, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri ministeri interessati, sentito il parere della commissione consultiva della pesca e del consiglio di Stato. Sarà anche sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.

 

     Art. 3. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 2°, e art. 9; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 3°).

     I regolamenti determineranno:

     1° i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse;

     2° le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici;

     3° i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie;

     4° le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque;

     5° le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;

     6° le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo;

     7° le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo;

     8° tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.

 

     Art. 4. (Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 1°).

     I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale.

     E' data facoltà al ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle comunicazioni, sentita la locale commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle province ex- austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi [1].

 

     Art. 5. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 3). [2]

     Il ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la commissione locale di pesca ed il comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.

     La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del prefetto per le acque dolci e delle capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 6. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5).

     E' proibita la pesca con la dinamite e con le altre materie esplodenti nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici [3].

     Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi.

     In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico [4].

 

     Art. 7. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 2°).

     E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro [5].

     Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

 

     Art. 8. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, penultimo comma). [6]

     I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'art. 22, non si applicano nei confronti del personale del regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei regi stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni.

     Le Capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca [7].

 

     Art. 9. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 2°).

     Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca [8].

     Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico [8].

     Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto [9].

 

     Art. 10. (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 4°).

     Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

 

     Art. 11. (decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 4). [10]

     Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita la esclusività della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.

     In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione.

     I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.

     Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

 

     Art. 12. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 7, e regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, art. 2).

     L'amministrazione della marina mercantile può, sentita quella del demanio per quanto concerne la misura del canone, dare in concessione, per la durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, nonché coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare l'effettivo e continuo esercizio delle intraprese.

 

     Art. 13. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10).

     Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta, purché ne faccia la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione.

     Tale termine potrà esser prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

 

     Art. 14. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 17). [6]

     Le province, i comuni ed i consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari.

 

     Art. 15. (decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 3).

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'amministrazione competente, cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.

 

     Art. 15 bis. [11]

     Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del prefetto della rispettiva provincia.

 

     Art. 16. (regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 1; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma 7°).

     L'ufficio centrale della pesca presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste tratta le seguenti materie:

     Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le attribuzioni spettanti al ministero delle comunicazioni in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 2, ed al regio decreto 23 gennaio 1910, n. 75 - Disciplina tecnica della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio

- Cooperative tra pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffici

provinciali - Commissione consultiva e comitato permanente della pesca -

Rapporti con le altre amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca.

     Ripopolamenti delle acque pubbliche - Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della piscicoltura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatori - Squadriglia sperimentale di pesca - Crociere e campagne di pesca - Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica - Controllo dei mercati - Trasporti del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori.

     Per decreto reale si provvederà alla unificazione, presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste, di tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni spettanti al ministero delle comunicazioni per effetto della presente legge o di altre leggi speciali.

 

     Art. 17. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, ultimo comma, e art. 33; regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 3).

     Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'ufficio centrale della pesca si vale delle regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca fluviale e lacuale, e dei regi uffici delle dogane.

     Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'ufficio si vale, oltre che dei regi stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

 

     Art. 18. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, commi 8°, 95 e 10°, e art. 35, comma 2°).

     Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale del regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di osservatori di pesca marittima.

     Alla direzione ed al funzionamento degli osservatori, che non hanno carattere permanente, il ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle regie università, salvo, per il personale di queste, l'assenso del ministero dell'educazione nazionale. L'azione degli osservatori di pesca marittima è integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della regia squadriglia sperimentale di pesca creata con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del regio comitato talassografico italiano.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 19. (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, ultimo comma).

     Presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste funzionano la commissione consultiva ed il comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto reale, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni.

 

CAPO II

DEI PESCATORI

 

     Art. 20. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18 e art. 27, comma 5°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 1°).

     Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere provvisto di libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del codice della marina mercantile e 103 del relativo regolamento.

     I fanciulli di età minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.

     Di tale condizione deve essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che viene loro rilasciato dall'autorità marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

     E' cura degli uffici di porto di annotare sui documenti di cui sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per infrazioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

     Le pene debbono essere annotate anche nei registri della gente di mare.

     Per tali effetti è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla capitaneria di porto competente le sentenze relative ai reati di pesca.

     Nel caso di recidiva che importi sospensione dell'esercizio della pesca, la capitaneria di porto deve, durante il tempo della sospensione, ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

 

     Art. 21. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2°).

     L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.

     I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del codice di commercio.

 

     Art. 22. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 20; legge 30 dicembre 1923, n. 3279, tabella A-IV-20; regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 15, e legge 24 marzo 1923, n. 312, art. 27, comma 5°). [13]

     Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

     Fuori dal caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

     Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi

dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

     Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

     a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni;

     b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi;

     c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

 

     Art. 22 bis. [14]

     I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

     Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

     Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

     Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

 

     Art. 22 ter. [14]

     La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente art. 22-bis - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente art. 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

     Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6.

     Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

     Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

     Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

     A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

 

CAPO III

DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

 

     Art. 23. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi 1-5°; regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726; art. 1 e 2; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 2°, e legge 8 luglio 1929, n. 1224).

     Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

     Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli art. 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e dei regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

     (Omissis) [15].

     Il riconoscimento sarà, sentito il consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312.

     Contro la pronuncia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa davanti al tribunale superiore delle acque istituito col regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e secondo le norme stabilite anche col regio decreto 27 novembre 1919, n. 2235.

     Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

 

     Art. 24. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17).

     A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

     Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunciata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come è stabilito nell'articolo precedente.

 

     Art. 25. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi ultimi).

     Può esser disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare territoriale che, a seconda del giudizio della commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione alla potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima commissione, l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

     In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

     Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque a norma dei regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161, e 27 novembre 1919, n. 2235.

 

     Art. 26. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4°; regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; regio decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 5° e art. 1, commi 2-4°, e legge 8 luglio 1929, n. 1224).

     Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

     Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dallo art. 4 del sopra citato decreto.

     (Omissis) [15].

     Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il consiglio di Stato, con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale, in caso di conferma, dovrà essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 23.

     Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

     Nelle nuove province i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo.

     Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

 

     Art. 27. (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 1°).

     Si considerano in termini le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del regio decreto- legge 20 novembre 1927, n. 2525, purché presentate ai predetti entro sei mesi da quest'ultima data.

     Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta ufficiale del regno.

     Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, è abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 26.

 

     Art. 28. (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma ultimo).

     A decorrere dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui allo art. 26, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

     Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunciarsi con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque.

     Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del regio decreto- legge 20 novembre 1927, n. 2525.

 

     Art. 29. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi ultimi).

     Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità, ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

     La espropriazione è pronunciata con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennità, proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.

     Contro la misura dell'indennità è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque in conformità del disposto dell'art. 25.

 

CAPO IV

DELLA VIGILANZA

 

     Art. 30. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 11, 12 e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3°; regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1°).

     La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai reali carabinieri, alla regia guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.

 

     Art. 31. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13).

     Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

     Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

 

     Art. 32. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15).

     Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

 

CAPO V

DELLE PENE E DEI GIUDIZI

 

     Art. 33. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1°, 25 e 3°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5°).

     Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicultura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nell'ammenda da lire 200 a lire 1000, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

     Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento [5].

     Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da lire 200 a lire 1000, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 500 a lire 2000, per quella all'art. 6, secondo comma, l'ammenda da lire 200 a lire 1000, infine per quelle all'art. 7 l'ammenda da lire 500 a lire 1000 [16].

 

     Art. 34. (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 6°).

     I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire ammende da lire 200 a lire 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da lire 1000 a lire 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.

     Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonché da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.

 

     Art. 35. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5°, parte 1ª). [17]

 

     Art. 36. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29). [18]

     In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'art. 9 si applica l'ammenda da lire 1000 a lire 5000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato art. 9.

     Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica l'ammenda da lire 500 a lire 5000.

 

     Art. 37. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18, comma 1°, art. 19, comma ultimo, e art. 27, comma 6°).

     Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300.

     Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art. 6 del Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 1418:

     a) se abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da lire 20 a lire 40;

     b) se non abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da lire 100 a lire 200. [19]

     (Omissis) [20].

     Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

 

     Art. 38. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, penultimo comma).

     Per le infrazioni agli art. 4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti chiamati nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto [21].

     Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso, essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie [22].

     Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose o con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello [21].

     Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi a spese dei contravventori.

     In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

 

     Art. 39. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4).

     Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

 

     Art. 40. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30).

     Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal codice penale e da quello di procedura penale. Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 1418, sono denunciate anche all'intendenza di finanza [21].

     In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della libertà personale non può eccedere i 30 giorni.

     A norma dell'art. 414 del codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.

 

     Art. 41. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 31, comma 1°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma ultimo, e art. 3, comma 6°). [23]

     Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali è comminata la sola pena dell'ammenda, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a metà tra il massimo e il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa.

     La domanda di oblazione è diretta al comandante la regia capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al prefetto se trattasi di pesca in acque dolci.

     In questo ultimo caso il prefetto richiede sulla domanda il parere del locale consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona.

     Eseguito il deposito il comandante la regia capitaneria di porto ovvero il prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni, l'oblazione non ha effetto se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto.

     La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore.

 

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

 

CAPO I

ESENZIONI TRIBUTARIE, CONTRIBUTI ED AGEVOLEZZE

A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA

 

     Art. 42. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 1; regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1924, e regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6).

     Il governo del re è autorizzato a concedere la esenzione, per il periodo di 10 anni, dalle tasse e dalle imposte a chi, fra il 30 giugno 1919 ed il 30 giugno 1925, abbia messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario, tanto per la pesca, quanto per il trasporto del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.

     Esenzione di uguale durata, ma dalle sole tasse erariali sugli affari, e locali, è concessa per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1935.

     Per coloro i quali avessero già costruito o messo in esercizio gli scafi medesimi, il termine decennale delle esenzioni dalle tasse sugli affari, che sia scaduto, o che venga a scadere entro il 31 dicembre 1935, è prorogato a tale data.

     Restano eccettuati, però, dall'esonero dalle tasse sugli affari, le cambiali e gli atti giudiziari.

     Se detti scafi cessano di funzionare per la pesca entro un triennio dalla messa in esercizio, i rispettivi armatori dovranno rimborsare lo Stato della totalità delle tasse ed imposte non pagate.

 

     Art. 43. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 2, comma 1°, e art. 26; regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6, comma ultimo).

     E' concessa l'esenzione dai dazi doganali per la importazione di pesci secchi, salati e affumicati (esclusi quelli in salamoia), qualora la cattura dei pesci medesimi e la loro lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi nazionali.

     I redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, fino al 6 per cento del capitale investito, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, per dieci anni, decorrenti dal 23 marzo 1931.

     Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese alle opere occorrenti nell'interesse della pesca.

 

     Art. 44. (decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 1 e 2; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 3; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 3°, regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 1).

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre alle altre attività previste dalla presente legge, promuove e sussidia:

     a) l'aumento e il perfezionamento dei mezzi, la migliore organizzazione della produzione, dei trasporti e della vendita dei prodotti nel campo della grande, media e piccola pesca marittima; la migliore organizzazione di particolari forme di pesca nelle acque marine, lagunari e vallive; l'esecuzione di campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca; l'esecuzione di opere accessorie portuali nell'interesse della pesca;

     b) la migliore organizzazione della pesca e della piscicoltura nelle acque dolci;

     c) l'incremento delle industrie per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca; il perfezionamento della fabbricazione delle reti e degli attrezzi da pesca, dei motori per barche da pesca, ed in genere l'incremento di ogni altra industria accessoria alla pesca.

 

     Art. 45. (regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 3).

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può, per il periodo di 10 anni, concedere il concorso, nella misura costante del 2 per cento per tutto il periodo di ammortamento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate successivamente alla data del 7 marzo 1931, che abbiano i seguenti scopi:

     a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;

     b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove istallazioni per uso della pesca;

     c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

     d) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

     e) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

     f) costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca, e per il miglioramento di quelli esistenti;

     g) costruzione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

     h) costruzione di opere per l'impianto di colonie di pescatori in zone litoranee disabitate;

     i) costruzione di mercati all'ingrosso del pesce.

     Le casse di risparmio, i monti di pietà di prima categoria, gli istituti di credito agrario, nonché gli altri enti ed istituti che ne siano autorizzati con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti. Questi dovranno essere assicurati contro i rischi della navigazione, e gli immobili, quando si tratti di fabbricati, contro quelli dell'incendio.

     Per le operazioni di cui al presente articolo gli istituti di credito agrario godranno delle agevolazioni fiscali, di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

     Il concorso nel pagamento degli interessi secondo le precedenti norme non è cumulabile con alcun altro concorso, sussidio o contributo statale.

     Il concorso potrà essere accordato, entro il limite delle disponibilità indicate dall'art. 93, con provvedimento insindacabile del servizio della pesca del ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame della convenienza dell'operazione per la quale è domandato e sempreché la durata dell'operazione non oltrepassi anni venti.

     La corresponsione del concorso nel pagamento degli interessi cessa, venendo meno lo scopo per il quale fu accordata.

 

     Art. 46. (regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 5).

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emanare, di concerto con quelli delle corporazioni, delle finanze, e delle comunicazioni, le norme per rendere obbligatoria l'assicurazione contro i rischi della navigazione dei battelli da tre a venticinque tonnellate, adibiti alla pesca, determinandone i limiti e le modalità, qualora gli attuali sistemi di assicurazione risultassero inadeguati, in rapporto all'incremento della piccola e media industria peschereccia.

 

CAPO II

DELLE COOPERATIVE FRA PESCATORI E DEI CONSORZI DI ESSE

 

     Art. 47. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 8).

     Le società cooperative fra pescatori lavoratori possono riunirsi in consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento.

     I consorzi hanno personalità giuridica, e la loro costituzione è riconosciuta con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, su conforme parere della commissione consultiva della pesca.

     Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, debbono essere approvati con le stesse modalità.

 

     Art. 48. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 7 e 9; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 4°).

     Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purché riunite in consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:

     a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 2369, nonché delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli art. 65 e 67 della citata legge di registro, purché il capitale complessivo di ciascuna società non superi le lire 500.000;

     b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.

     Esse possono inoltre essere ammesse a godere:

     c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi per la costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;

     d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;

     e) della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di lire 20, a titolo ricognitorio, e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione delle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonché l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati [24].

     Dell'agevolezza di cui alla lettera e) sono ammessi a godere anche i consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi.

 

     Art. 49. (regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 1).

     La banca nazionale del lavoro, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, può fare prestiti alle società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:

     a) per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi, e di attrezzi da pesca;

     b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;

     c) per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo, o di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.

     La somma di lire 2.000.000, all'uopo anticipata dallo Stato alla banca nazionale predetta, deve essere destinata esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.

     Tal somma sarà rimborsata entro i termini e con i modi stabiliti col regio decreto 18 gennaio 1925, n. 143.

 

     Art. 50. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 5, commi 1°-3°; regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 2).

     Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, concesso tanto dalla banca nazionale del lavoro, quanto da privati, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale, da collocarsi dopo quelli previsti dall'art. 4 del regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816.

     Il privilegio grava sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, è preferito a qualunque altro derivante da contratto, salvo il disposto del precedente comma, segue la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e, nei casi di perdite delle cose, il credito si esercita con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

     Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca è assistito con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

     Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al regio decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926.

 

     Art. 51. (regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2472).

     La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi può essere subordinata, dalla banca mutuante, all'assicurazione, presso imprese od enti legalmente operanti nel regno, della totalità o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggette.

     Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue, e federazioni provinciali e regionali.

     La costituzione ed il funzionamento delle une e delle altre sono disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del regio decreto- legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento, od altrimenti secondo le norme del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni.

 

     Art. 52. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, comma 1°).

     Le disposizioni del presente capo sono estese ai pescatori, che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

 

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA PESCA NELL'INTERESSE GENERALE, SENZA FINE DI LUCRO

 

     Art. 53. (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 1). [25]

     Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca.

     Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più Provincie o le cui finalità e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio.

     I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio.

 

     Art. 54. (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 2). [26]

     I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca.

     La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo.

 

     Art. 55. (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 3). [27]

     I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente.

     I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza.

 

     Art. 56. (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 4). [28]

     Presso ogni consorzio per la tutela della pesca è costituita una consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attività dell'ente.

     Fanno parte della consulta:

     a) un ufficiale della milizia nazionale forestale designato dal ministero per l'agricoltura e per le foreste;

     b) un funzionario del genio civile designato dal ministro per i lavori pubblici;

     c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, delle cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca;

     d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal prefetto della provincia ove il consorzio ha la sua sede sociale;

     e) un ufficiale del corpo delle capitanerie di porto designato dal ministro per le comunicazioni limitatamente ai consorzi che svolgono la loro attività su acque salse o salmastre.

     Gli statuti dei singoli consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate.

 

     Art. 57. (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 5).

     Possono far parte dei consorzi, oltre i privati e le società esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.

 

     Art. 58. (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 6). [29]

     Le guardie giurate dipendenti dai consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli art. 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse (Regio Decreto 21 gennaio 1929, n. 62), quando l'attività del consorzio dal quale dipendono si svolga in più di una provincia, possono essere autorizzate dal prefetto competente, previo nulla osta degli altri prefetti interessati ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del consorzio stesso.

 

     Art. 59. (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 7).

     Il presidente della Giunta provinciale, per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, può disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e può stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto [30].

     Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sarà punita con pena pecuniaria da lire 50 a 500. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.

 

     Art. 60. (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8).

     I consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale [31].

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso [31].

     I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo [32].

     I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei commi precedenti, può disporre la concessione di contributi [32].

 

     Art. 61. (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 9). [33]

     Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facoltà di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio.

 

     Art. 62. (legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 10).

     Le attuali associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in consorzi, in conformità della presente legge.

 

CAPO IV

DELL'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, DELLE INDAGINI, DEGLI STUDI E DELLE PUBBLICAZIONI

 

     Art. 63. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 36).

     D'accordo col ministero della educazione nazionale possono essere istituite, nei principali centri pescherecci, scuole speciali per l'insegnamento professionale della pesca e per l'istruzione dei pescatori.

     A cura del ministero dell'educazione nazionale, d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste, nella parte dei programmi degli istituti magistrali e delle scuole elementari relativa all'insegnamento della storia naturale, è inserito un cenno sulla coltura delle acque in genere, con riferimento speciale all'industria della pesca.

     Per l'istruzione professionale, il ministero dell'agricoltura e delle foreste può far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del regio comitato talassografico e presso gli istituti nautici.

     Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del regio comitato talassografico, possono essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze di volgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.

 

     Art. 64. (legge 11 luglio 1904, n. 378, art. 3, lettera a); legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma penultimo).

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescherecci, nonché sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizza la propria attività con quella del regio comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.

 

     Art. 65. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 37).

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per scopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e può pubblicare annualmente una relazione sull'attività dell'ufficio centrale della pesca, degli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e dei regi stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'amministrazione, dalle società di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.

     Il ministero può parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

 

CAPO V

DELL'ASSICURAZIONE DEI PESCATORI CONTRO GLI INFORTUNI

 

     Art. 66. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 10).

     Le imprese che, con qualunque numero di operai pescatori, esercitano la pesca, con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e nel decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge.

     Tra le imprese, di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima, litoranea o d'alto mare, non considerate dall'art. 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.

 

     Art. 67. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 11).

     Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le società cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori, i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza il loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendo un qualsiasi corrispettivo, in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.

 

     Art. 68. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 12).

     Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro è considerato operaio pescatore:

     a) chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo o con partecipazione al prodotto, anche se corrisposta in tutto o in parte in natura, è occupato nelle operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare, lacuale o fluviale, comprese le operazioni di ormeggio, disormeggio o di navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca;

     b) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende durante le operazioni di pesca al lavoro degli altri, purché la sua mercede fissa, ragguagliata ad anno, non superi le lire 3600;

     c) l'apprendista o mozzo, con o senza rimunerazione, che partecipi al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera a).

 

     Art. 69. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 13).

     Quando, per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia, non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e nel decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, relativo al calcolo dell'ammontare della rimunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennità per infortunio, la rimunerazione stessa è determinata in base a tabelle di salari medi, o convenzionali, da stabilirsi dal ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

 

     Art. 70. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 14).

     Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti:

     1° che esista, oppure sia in seguito costituito, un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51;

     2° che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo l'art. 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nel qual caso le persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo

dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso istituto, al quale sono assicurati gli altri dipendenti.

     Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso dalla cassa nazionale o da un sindacato obbligatorio, in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva essere stipulata presso la cassa nazionale o un sindacato obbligatorio. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti, dalle persone assicurate e dalla cassa nazionale o dal sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali.

 

     Art. 71. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 15 e art. 21, comma 2°).

     E' data facoltà al ministero delle corporazioni di emanare, di concerto col ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno speciale regolamento per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capo.

     Con il predetto regolamento saranno altresì stabilite le norme per la vigilanza, che verrà esercitata dal ministero delle corporazioni, e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi.

     Le disposizioni del presente capo si applicano anche per la pesca in acque pubbliche, ed in quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.

 

CAPO VI

DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE

 

a) Della vendita all'ingrosso

 

     Art. 72. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 1). [34]

 

     Art. 73. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 2). [34]

 

     Art. 74. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 3). [34]

 

     Art. 75. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 4). [35]

 

     Art. 76. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 5). [34]

 

     Art. 77. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 6). [34]

 

     Art. 78. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 7). [34]

 

     Art. 79. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 8). [34]

 

     Art. 80. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 9).

 

     Art. 81. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 10). [34]

 

     Art. 82. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 11). [34]

 

     Art. 83. (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 12).

     Presso ogni mercato è istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio.

     La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso, operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori.

     Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito è regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorità comunale e da approvarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     In casi eccezionali il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo.

     L'istituzione degli uffici di cassa è subordinata alle norme dell'art. 9 del regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, in quanto gli istituti di credito gestori siano già sottoposti all'osservanza del decreto stesso.

 

     Art. 84. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 13). [34]

 

     Art. 85. (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 14).

     Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sarà provveduto dall'amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante la stipulazione di contratti in conformità delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera e), della presente legge.

 

b) Della vendita al dettaglio

 

     Art. 86. (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 15).

     In tutti i comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'art. 72, la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia.

     Nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

 

     Art. 87. (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 16).

     E' in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilirà in proposito.

     Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, può essere autorizzato dall'autorità comunale a concedere licenze provvisorie della validità non maggiore in due giorni, anche in deroga al disposto del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

 

c) Disposizioni generali

 

     Art. 88. (Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 17). [36]

     Il prefetto ha facoltà di inviare un commissario:

     a) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito;

     b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura.

 

     Art. 89. (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 18).

     Il prefetto della provincia ha facoltà di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a ciò non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.

 

     Art. 90. (regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 19).

     Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'articolo 73, il ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre, per determinate località, particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.

 

CAPO VII

PROVVEDIMENTI FINANZIARI

 

     Art. 91. (legge di bilancio, e regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, capoverso).

     Per le spese inerenti al funzionamento dei regi stabilimenti ittiogenici e del regio laboratorio centrale di idrobiologia, ed all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44, e di cui all'art. 45, è iscritto nel bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento ordinario di lire 1.800.000.

 

     Art. 92. (regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, comma 1°).

     Per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44, nel bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste è iscritta in via straordinaria, per ciascuno degli esercizi finanziari fino al 1949-50, la somma di lire 1.380.000.

 

     Art. 93. (regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 4).

     Per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di cui all'art. 45, saranno stanziate nel bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi sottoindicati, le somme a lato di ciascuno segnate:

 

 

  Esercizio     1931-32   L.   235.000

 

      "         1932-33   "    370.000

 

      "         1933-34   "    506.000

 

      "         1934-35   "    641.000

 

      "         1935-36   "    776.000

 

      "         1936-37   "    911.000

 

      "         1937-38   "    1.047.000

 

      "         1938-39   "    1.182.000

 

      "         1939-40   "    1.317.000

 

      "         1940-41   "    1.352.000

 

      "         1941-42   "    1.288.000

 

      "         1942-43   "    1.223.000

 

      "         1943-44   "    1.159.000

 

      "         1944-45   "    1.094.000

 

      "         1945-46   "    1.030.000

 

      "         1946-47   "    965.000

 

      "         1947-48   "    901.000

 

      "         1948-49   "    836.000

 

      "         1949-50   "    772.000

 

      "         1950-51   "    707.000

 

      "         1951-52   "    637.000

 

      "         1952-53   "    566.000

 

      "         1953-54   "    495.000

 

      "         1954-55   "    425.000

 

      "         1955-56   "    354.000

 

      "         1956-57   "    283.000

 

      "         1957-58   "    212.000

 

      "         1958-59   "    142.000

 

      "         1959-60   "    71.000

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[4] Comma aggiunto dall'art. unico del D.Lgs. 19 marzo 1948, n. 735.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 20 marzo 1940, n. 364.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

[8] Comma così sostituito dall'art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[8] Comma così sostituito dall'art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 51 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[12] Comma abrogato dall'art. 2 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[13] Articolo già sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 20 marzo 1968, n. 433.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e così sostituito dall'art. 1 della L. 20 marzo 1968, n. 433.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e così sostituito dall'art. 1 della L. 20 marzo 1968, n. 433.

[15] Comma abrogato dall'art. unico della L. 16 marzo 1933, n. 260.

[15] Comma abrogato dall'art. unico della L. 16 marzo 1933, n. 260.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 20 marzo 1940, n. 364.

[16] Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dal presente comma per effetto dell'art. 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[17] Articolo abrogato dall'art. 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[20] Comma abrogato dall'art. 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[21] Comma così modificato dall'art. 6 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[22] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 20 marzo 1940, n. 364.

[21] Comma così modificato dall'art. 6 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[21] Comma così modificato dall'art. 6 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 7 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 54 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[26] Articolo già sostituito dall'art. 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[27] Articolo già sostituito dall'art. 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e così ulteriormente sostituito dall'art. 56 dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 9 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

[30] Comma così sostituito dall'art. 59 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[31] Comma così sostituito dall'art. 60 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[31] Comma così sostituito dall'art. 60 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[32] Comma aggiunto dall'art. 60 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[32] Comma aggiunto dall'art. 60 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[33] Articolo modificato dall'art. 9 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e così sostituito dall'art. 61 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[35] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 20 giugno 1935, n. 1279 e nuovamente abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 12 luglio 1938, n. 1487.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449.