§ 80.9.147 - D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.
Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:10/06/1955
Numero:987


Sommario
Art. 1.      Il capo dell'Ispettorato agrario compartimentale ed il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste esercitano, oltre alle mansioni di loro competenza a norma di legge [...]
Art. 2.      Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono all'assistenza tecnica delle aziende agricole, all'istruzione ed all'aggiornamento professionale degli [...]
Art. 3.      Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste provvedono, in via esecutiva, alle attribuzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804. Provvedono [...]
Art. 4.      Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale [...]
Art. 5.      Un Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede a formulare i programmi di investimenti, di intervento e di assistenza tecnica nel campo [...]
Art. 6.      Il presidente del Comitato regionale è tenuto a chiedere tempestivamente il parere del Consiglio provinciale e della Camera di commercio, industria ed agricoltura [...]
Art. 7.      Di tutte le Commissioni e di tutti i Comitati consultivi, a carattere provinciale, previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, bonifica, economia montana e [...]
Art. 8.      L'art. 6 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'art. 16 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'art. 19 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente
Art. 11.      All'art. 43 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto il seguente comma
Art. 12.      All'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 13.      Allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere in particolare la costituzione dei consorzi di cui agli articoli 10 e [...]
Art. 14.      Il terzo comma dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dai seguenti
Art. 15.      L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dai seguenti
Art. 16.      L'art. 26 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente
Art. 17.      Le attribuzioni di riscontro e di controllo sui provvedimenti di competenza - propria o delegata - degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati regionali [...]
Art. 18.      Le Amministrazioni provinciali assumono in materia di caccia, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le [...]
Art. 19.      L'ultimo comma dell'art. 3 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. [...]
Art. 20.      Il presidente della Giunta provinciale può deliberare, sentito l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, inclusioni o esclusioni dagli elenchi degli animali considerati [...]
Art. 21.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 [...]
Art. 22.      L'art. 13 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito [...]
Art. 23.      Il penultimo comma dell'art. 14 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, [...]
Art. 24.      L'art. 24 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito [...]
Art. 25.      Il secondo e sesto comma dell'art. 25 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno [...]
Art. 26.      L'art. 27 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito [...]
Art. 27.      Il secondo comma dell'art. 34 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, [...]
Art. 28.      Il secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, [...]
Art. 29.      L'ultimo comma dell'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. [...]
Art. 30.      Il primo comma dell'art. 48 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. [...]
Art. 31.      Il terzo comma dell'art. 49 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. [...]
Art. 32.      Il primo comma dell'art. 52 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. [...]
Art. 33.      L'art. 54 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito [...]
Art. 34.      L'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. [...]
Art. 35.      Il quinto comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. [...]
Art. 36.      Il nono comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, [...]
Art. 37.      L'art. 82 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito [...]
Art. 38.      L'art. 83 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito [...]
Art. 39.      Nessuna interruzione si verifica nei rapporti del Comitato della caccia per effetto del trasferimento alla Provincia. Gli atti e i rapporti in corso continuano ad essere [...]
Art. 40.      L'art. 84 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è abrogato
Art. 41.      Nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 93 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio [...]
Art. 42.      Le Amministrazioni provinciali assumono, in materia di pesca, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le [...]
Art. 43.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti
Art. 44.      Le attribuzioni demandate al prefetto dall'art. 5 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvata con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite [...]
Art. 45.      Le attribuzioni demandate ai prefetti dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 1 [...]
Art. 46.      Il secondo comma dell'art. 8 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente
Art. 47.      Il primo e il secondo comma dell'art. 10 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono sostituiti dai [...]
Art. 48.      L'art. 14 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente
Art. 49.      Le attribuzioni previste nell'art. 15 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al [...]
Art. 50.      L'art. 19 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente
Art. 51.      L'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente
Art. 52.      Sono attribuite all'Amministrazione provinciale le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste a ai prefetti in [...]
Art. 53.      Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali, i fondi [...]
Art. 54.      L'art. 53 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. [...]
Art. 55.      L'art. 54 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. [...]
Art. 56.      L'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. [...]
Art. 57.      Per la revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, questa nomina un revisore
Art. 58.      Della Consulta di cui all'art. 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio [...]
Art. 59.      Il primo comma dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente
Art. 60.      Il secondo e terzo comma dell'art. 60 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti
Art. 61.      L'art. 61 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. [...]
Art. 62.      Fermi restando i poteri di vigilanza del Ministero dall'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 40 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, [...]
Art. 63.      L'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 1512, è sostituito dal seguente
Art. 64.      Il potere di autorizzazione attribuito al prefetto dall'art. 4 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, nonchè [...]
Art. 65.      Nelle materie contemplate negli articoli 63 e 64 del presente decreto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può con suo decreto emanare, in qualunque momento, [...]
Art. 66.      Il primo comma dell'art. 16 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 1512, è modificato come segue
Art. 67.      L'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, portante modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, [...]
Art. 68.      L'art. 1 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue
Art. 69.      L'art. 2 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue
Art. 70.      L'art. 4 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue
Art. 71.      L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è modificato come segue
Art. 72.      L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è modificato come segue
Art. 73.      Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti
Art. 74.      Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956


§ 80.9.147 - D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. [1]

Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(G.U. 5 novembre 1955, n. 255)

 

 

Titolo I

 

DECENTRAMENTO ORGANICO DI ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

     Art. 1.

     Il capo dell'Ispettorato agrario compartimentale ed il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste esercitano, oltre alle mansioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento, le attribuzioni amministrative del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.

     Essi possono delegare, con l'osservanza delle disposizioni che saranno impartite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, l'esercizio di proprie attribuzioni rispettivamente agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

 

          Art. 2.

     Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono all'assistenza tecnica delle aziende agricole, all'istruzione ed all'aggiornamento professionale degli agricoltori e dei contadini, alle indagini statistico-economiche dell'agricoltura, all'applicazione delle norme per il miglioramento dell'economia aziendale, ferme restando per i territori montani le norme della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè ad ogni altro compito loro demandato dalle leggi e dai regolamenti.

     Esercitano inoltre le attribuzioni che ad essi saranno delegate dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale.

 

          Art. 3.

     Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste provvedono, in via esecutiva, alle attribuzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804. Provvedono altresì ad ogni altro compito loro demandato dalle leggi e dai regolamenti.

     Esercitano inoltre le attribuzioni che saranno ad essi delegate dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste nei centri ai quali faccia capo, con omogeneità di aspetti, l'economia agricola o forestale di un determinato territorio, laddove le esigenze richiedano una circoscrizione territoriale più localizzata [2] .

     Con le stesse modalità il Ministro può istituire sezioni con competenza specializzata per determinate materie, e raggruppare o suddividere quelle esistenti.

 

          Art. 5.

     Un Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede a formulare i programmi di investimenti, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, della bonifica, dell'economia montana e delle foreste.

     Il Comitato è composto dei dirigenti dei seguenti uffici: Ispettorato agrario compartimentale, Ispettorato regionale delle foreste, Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed Ispettorati ripartimentali delle foreste delle Provincie comprese nella circoscrizione regionale. Ne fanno parte altresì, senza diritto a voto, i presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura comprese nella stessa circoscrizione o loro delegati.

     Il Comitato è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano tra i funzionari che ne fanno parte.

 

          Art. 6.

     Il presidente del Comitato regionale è tenuto a chiedere tempestivamente il parere del Consiglio provinciale e della Camera di commercio, industria ed agricoltura interessate, sui programmi provinciali concernenti le materie di cui al primo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 7.

     Di tutte le Commissioni e di tutti i Comitati consultivi, a carattere provinciale, previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, bonifica, economia montana e foreste, fanno parte, senza diritto a voto, due agronomi, designati all'inizio di ogni anno, fuori del proprio seno, rispettivamente dal Consiglio provinciale e dalla Giunta camerale della camera di commercio, industria e agricoltura.

 

          Art. 8.

     L'art. 6 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

     "L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè alla complicazione del piano stesso per i comprensori di bonifica della circoscrizione regionale.

     Per i comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

 

          Art. 9.

     L'art. 16 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

     "L'Ispettorato agrario compartimentale accerta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

     Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

     Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste".

 

          Art. 10.

     L'art. 19 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

     "Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

     Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12".

 

          Art. 11.

     All'art. 43 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto il seguente comma:

     "Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'ispettore agrario compartimentale".

 

          Art. 12.

     All'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono aggiunti i seguenti commi:

     "La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni aventi i requisiti di cui ai commi precedenti.

     Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

     Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Provincie".

 

          Art. 13.

     Allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere in particolare la costituzione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè per adempiere e coordinare le funzioni previste dagli articoli 5 e 17 della stessa legge, dal comma 15° dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dagli articoli 139 e 155 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana di cui all'art. 18 possono costituirsi in consorzio a carattere permanente, denominato "Consiglio di valle" o "Comunità montana".

     La costituzione del "Consiglio di valle" o della "Comunità montana", è obbligatoria quando ne facciano richiesta al prefetto non meno di tre quinti dei Comuni interessati, purchè rappresentino almeno la metà della superficie complessiva della zona.

     La costituzione è disposta con decreto del prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno se essi appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

 

          Art. 14.

     Il terzo comma dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dai seguenti:

     "In difetto gli Ispettorati regionali delle foreste procedono direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso.

     Per i comprensori interessanti il territorio di due o più regioni provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici".

 

          Art. 15.

     L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dai seguenti:

     "La scelta tra più aspiranti è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei comprensori interessanti i territori di due o più regioni, e dall'Ispettorato regionale delle foreste nei comprensori ricadenti per intero nel territorio di una regione, con riguardo all'organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e al suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

     Se la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, la scelta è fatta dal Ministero dell'agricoltura o delle foreste, o dall'Ispettorato regionale delle foreste, d'intesa, rispettivamente, col Ministero dei lavori pubblici o col Provveditorato alle opere pubbliche".

 

          Art. 16.

     L'art. 26 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente:

     "Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i comprensori interessanti il territorio di due o più regioni, o il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, per i comprensori ricadenti nel territorio di una sola regione, nell'atto in cui procedono alla concessione o con provvedimenti successivi, determinano anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente, in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisano il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabiliscono la misura della indennità di occupazione".

 

          Art. 17.

     Le attribuzioni di riscontro e di controllo sui provvedimenti di competenza - propria o delegata - degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati regionali delle foreste, e sui provvedimenti di competenza - propria o delegata - degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, riguardanti l'assunzione degli impegni, le autorizzazioni di spese e i pagamenti sono deferite rispettivamente agli Uffici speciali di ragioneria e a quelli distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le rispettive competenze e nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 335 e 27 giugno 1946, n. 37, ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, fino a quando agli uffici decentrati di controllo non sarà data una definitiva sistemazione nel quadro del decentramento burocratico.

 

Titolo II

 

DECENTRAMENTO AUTARCHICO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

 

Capo I

 

CACCIA

 

          Art. 18.

     Le Amministrazioni provinciali assumono in materia di caccia, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono, sentito in ogni caso il parere del Comitato provinciale della caccia, osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 [3] .

     Restano invariate le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite a norma del presente capo.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere dei Comitati provinciali della caccia, laddove è prescritto, dovrà chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

 

          Art. 19.

     L'ultimo comma dell'art. 3 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

     "Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, può aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, anche limitatamente a determinate zone o località. La ordinanza del presidente è comunicata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le esclusioni dall'elenco della selvaggina protetta".

 

          Art. 20.

     Il presidente della Giunta provinciale può deliberare, sentito l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, inclusioni o esclusioni dagli elenchi degli animali considerati nocivi, a' sensi del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

 

          Art. 21.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1951, n. 433, sono sostituiti dai seguenti:

     "I presidenti delle Giunte provinciale possono consentire, eccetto che nelle zone delle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodola, fringuello, falco, corvo, cornacchia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonchè l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a cm. 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia, fino alla stessa data.

     I presidenti delle Giunte provinciali possono consentire, inoltre, alcune forme di caccia e di uccellagione, anche anteriormente alla penultima domenica di agosto e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori o determinate località ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica.

     In tal caso i presidenti delle Giunte provinciali determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui tali autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture e alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta".

 

          Art. 22.

     L'art. 13 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "I presidenti delle Giunte provinciali propongono, entro il 15 luglio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il calendario venatorio delle rispettive Province.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, opportunamente coordinate le proposte delle Province, forma il calendario venatorio da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".

 

          Art. 23.

     Il penultimo comma dell'art. 14 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente della Giunta provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge, sentito il Comitato provinciale della caccia, regola la caccia alla volpe a cavallo con cani di seguito".

 

          Art. 24.

     L'art. 24 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura, la cattura dei passeri nelle zone coltivate a riso o a grano, e degli storni, nelle zone dove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, a persone nominativamente indicate, su proposta del Comitato provinciale della caccia d'intesa coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti. L'autorizzazione si estende alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati dai passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura può avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.

     L'ordinanza del presidente della Giunta provinciale determina le modalità con le quali può esercitarsi l'aucupio, nonchè il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati; essa viene trasmessa al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.

     Nella penisola salentina (province di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente dagli oliveti e per le condizioni economiche locali, i presidenti delle Giunte provinciali, su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto Comitato.

     I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia, che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.

     Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90, lettera h".

 

          Art. 25.

     Il secondo e sesto comma dell'art. 25 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, la caccia agli animali nocivi, in periodo di divieto di caccia, a persone nominativamente designate dal predetto Comitato".

     "Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, può limitare od anche sospendere in una o più località, ed in periodi di tempo determinati, la caccia o la cattura di una o più specie di animali nocivi, nonchè la presa dei piccoli o la distruzione dei nidi".

 

          Art. 26.

     L'art. 27 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente della Giunta provinciale può accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia permessi di catturare ed uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.

     Il presidente della Giunta provinciale può parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione, in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.

     Il presidente della Giunta provinciale, su richiesta del Comitato provinciale della caccia, può autorizzare, sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo, e può autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove su terreno".

 

          Art. 27.

     Il secondo comma dell'art. 34 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente della Giunta provinciale, in casi di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, può consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto posto al primo comma".

 

          Art. 28.

     Il secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente della Giunta provinciale può altresì consentire, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma".

 

          Art. 29.

     L'ultimo comma dell'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente della Giunta provinciale può permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonchè la cattura e l'uccisione, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Può altresì autorizzarne la vendita".

 

          Art. 30.

     Il primo comma dell'art. 48 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del prefetto, su proposta del presidente della Giunta provinciale, può essere vietato, a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell'interno di una bandita o di una riserva, anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione".

 

          Art. 31.

     Il terzo comma dell'art. 49 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvede con proprio decreto, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio".

 

          Art. 32.

     Il primo comma dell'art. 52 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "L'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della Provincia, salvo il caso previsto dall'art. 53, per il quale provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste".

 

          Art. 33.

     L'art. 54 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari trecento né superiore agli ettari tremila ed hanno la durata di anni tre, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.

     Le zone predette sono gestite dalle Amministrazioni provinciali secondo le direttive di carattere generale da stabilirsi con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

     Qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennità ai proprietari danneggiati. La misura della indennità è determinata dalla Giunta provinciale, su parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura".

 

          Art. 34.

     L'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Prima della scadenza dell'apertura della zona, la Amministrazione provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura".

 

          Art. 35.

     Il quinto comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

     "Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della presente legge, ove non sia stato comunicato al presidente della Giunta provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

     Per le riserve che interessano i territori di due o più Province la comunicazione è fatta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio".

 

          Art. 36.

     Il nono comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

     "Il sesto del ricavato complessivo delle tasse ettariali sopra specificate verrà destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio, sia per le riserve aperte sia per le riserve chiuse, non può superare il quintuplo della tassa corrispondente all'ettaraggio della riserva.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina, con proprio decreto, la ripartizione tra le varie Amministrazioni provinciali della quota parte delle tasse ettariali destinata alla erogazione di premi ai concessionari di riserva.

     L'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve".

 

          Art. 37.

     L'art. 82 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Con provvedimenti del presidente della Giunta provinciale è costituito in ciascuna Provincia il Comitato provinciale della caccia, organo della Provincia, con ordinamento autonomo. Esso si compone:

     a) di un consigliere provinciale, in qualità di presidente;

     b) del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della Provincia, in qualità di vicepresidente;

     c) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     d) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

     e) di un insegnante di scienze naturali (zoologo);

     f) di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno, possibilmente, concessionario di riserva;

     g) di un rappresentante dell'Associazione agricoltori;

     h) di un rappresentante dei coltivatori diretti.

     I membri soci della Federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della Federazione stessa.

     Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     Ai membri del Comitato non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza. Il Comitato elegge nel proprio seno il segretario.

     I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     La revisione dei conti è affidata a un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale.

     Il servizio di cassa è affidato alla tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

     Il Comitato provinciale della caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale".

 

          Art. 38.

     L'art. 83 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:

     a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;

     b) dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;

     c) segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;

     d) segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunità di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonchè ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;

     e) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;

     f) provvedere alla gestione dei fondi".

 

          Art. 39.

     Nessuna interruzione si verifica nei rapporti del Comitato della caccia per effetto del trasferimento alla Provincia. Gli atti e i rapporti in corso continuano ad essere retti dall'ordinamento autonomo del Comitato.

     Al compiersi di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti dei Comitati provinciali della caccia si intenderanno scaduti di carica e i presidenti delle Giunte provinciali provvederanno alla nomina, in conformità al disposto dell'art. 37 del presente decreto.

 

          Art. 40.

     L'art. 84 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è abrogato.

 

          Art. 41.

     Nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 93 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste concede contributi alle Amministrazioni provinciali per l'assolvimento delle attribuzioni a queste trasferite a norma del presente decreto.

 

Capo II

 

PESCA NELLE ACQUE INTERNE

 

          Art. 42.

     Le Amministrazioni provinciali assumono, in materia di pesca, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

     Restano invariate le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite, a norma del presente capo.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere delle Commissioni locali di pesca, laddove è prescritto, dovrà chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

 

          Art. 43.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca".

     "Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico".

 

          Art. 44.

     Le attribuzioni demandate al prefetto dall'art. 5 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvata con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale.

     Il penultimo comma dell'articolo suddetto è abrogato.

     Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

     Restano ferme le norme concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

 

          Art. 45.

     Le attribuzioni demandate ai prefetti dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, sono trasferite ai presidenti delle Giunte provinciali.

     I commi terzo, settimo ed ottavo dell'art. 7 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono sostituiti dai seguenti:

     "Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i "navigli", tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al presidente della Giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta "asciutta", completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi".

     "Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, ha facoltà di vietare, con propria ordinanza, la pesca in determinate località di bacini o corsi d'acqua, le quali servano alla frega dei pesci".

     "Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, potrà indicare con sua determinazione le località di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per autorizzazioni di estrarre o rimuovere la ghiaia a norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica".

 

          Art. 46.

     Il secondo comma dell'art. 8 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ridurre la distanza stabilita nel comma precedente, in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi".

 

          Art. 47.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 10 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono sostituiti dai seguenti:

     "La pesca con la canna e con la lenza a mano è permessa in ogni tempo nei laghi, salva al presidente della Giunta provinciale la facoltà di stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità".

     "Nei corsi d'acqua (compresi i bracci morti o le "lanche") durante i periodi di divieto previsti dall'art. 13, i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi nemmeno con la canna, salva al presidente della Giunta provinciale la facoltà di limitare per tempo e per luogo l'inibizione, per particolari condizioni locali, sentita la Commissione locale di pesca".

 

          Art. 48.

     L'art. 14 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente:

     "I divieti stabiliti nell'ultima parte dell'art. 13 non si applicano nel caso di pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti governativi di piscicoltura o di stabilimenti privati che siano, a loro richiesta, indicati in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, a condizione che si assoggettino ad indagini ed ispezioni dell'Amministrazione provinciale ed osservino le cautele da questa prescritte.

     Per il commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate con le pubbliche, sono ammesse, nei periodi di divieto previsti dall'ultima parte dell'art. 13, a dare la prova contraria indicata dall'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, coloro che siano inseriti, a loro richiesta, in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, e si assoggettino a indagini ed ispezioni della stessa ed osservino le cautele da essa prescritte".

 

          Art. 49.

     Le attribuzioni previste nell'art. 15 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale.

 

          Art. 50.

     L'art. 19 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente:

     "E' vietato introdurre una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici in un bacino o corso di acqua senza averne ottenuto il permesso.

     Il presidente della Giunta provinciale potrà concedere tali permessi, sentita la Commissione locale di pesca.

     Sono vietati la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci ed altri animali acquatici di specie o varietà di nuova introduzione in un bacino o corso d'acqua, per il tempo e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali ed il Comitato permanente per la pesca".

 

          Art. 51.

     L'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

     "Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita la esclusività della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.

     In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione.

     I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.

     Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale".

 

          Art. 52.

     Sono attribuite all'Amministrazione provinciale le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste a ai prefetti in materia di:

     a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri;

     b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;

     c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;

     d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

     e) istruzione professionale dei pescatori;

     f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;

     g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica.

     La tenuta dei registri di pesca e le autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica sono di competenza del presidente della Giunta provinciale.

 

          Art. 53.

     Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali, i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca.

     Le Amministrazioni provinciali provvedono all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo precedente, nei limiti dei fondi loro assegnati e secondo le direttive previste dal primo comma dell'art. 42 del presente decreto.

 

          Art. 54.

     L'art. 53 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

     "Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca.

     Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più Province o le cui finalità e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio.

     I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio".

 

          Art. 55.

     L'art. 54 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

     "I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca.

     La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo".

 

          Art. 56.

     L'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

     "I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente.

     I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza".

 

          Art. 57.

     Per la revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, questa nomina un revisore.

     La revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è affidata ad un revisore nominato con decreto del Ministro predetto.

     I revisori, nominati come sopra, presentano periodicamente le loro relazioni rispettivamente alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 58.

     Della Consulta di cui all'art. 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, fa parte anche un membro designato da ciascuna delle Amministrazioni provinciali interessate.

 

          Art. 59.

     Il primo comma dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente della Giunta provinciale, per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, può disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e può stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto".

 

          Art. 60.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 60 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.

     I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo.

     I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei commi precedenti, può disporre la concessione di contributi".

 

          Art. 61.

     L'art. 61 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

     "Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facoltà di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio".

 

Capo III

 

REPRESSIONI DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI

 

          Art. 62.

     Fermi restando i poteri di vigilanza del Ministero dall'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 40 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 87 del relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, gli stessi poteri di vigilanza sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali potranno avvalersi della collaborazione di altri enti ed istituti interessati.

     Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

     Per l'espletamento dei servizi e dei compiti di cui al comma precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ogni esercizio finanziario, provvederà ad assegnare contributi alle Amministrazioni provinciali sui fondi ad esso stanziati.

 

Titolo III

 

DECENTRAMENTO AUTARCHICO ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA

 

Capo I

 

BACHICOLTURA

 

          Art. 63.

     L'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 1512, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque intende preparare per la vendita seme bachi da seta deve ottenere speciale autorizzazione dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio. Uguale autorizzazione è necessaria per preparare il seme che si scambia o si dà gratuitamente.

     Nell'art. 1 del regolamento alla legge citata nel primo comma, approvato con regio decreto 8 agosto 1930, n. 1799, alle parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite le parole "Camera di commercio, industria ed agricoltura, competente per territorio".

 

          Art. 64.

     Il potere di autorizzazione attribuito al prefetto dall'art. 4 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, nonchè dall'art. 6 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, portante modifiche ed integrazioni al detto regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, è demandato alle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

     Conseguentemente negli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, al prefetto devono intendersi sostituite le Camere di commercio, industria ed agricoltura.

 

          Art. 65.

     Nelle materie contemplate negli articoli 63 e 64 del presente decreto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può con suo decreto emanare, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Camere di commercio, industria ed agricoltura, a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

 

          Art. 66.

     Il primo comma dell'art. 16 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 1512, è modificato come segue:

     "I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio, entro un mese dalla pronuncia".

 

          Art. 67.

     L'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, portante modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, è sostituito dal seguente:

     "Le Camere di commercio, industria ed agricoltura terranno gli elenchi aggiornati degli stabilimenti od impianti autorizzati nella Provincia e ne invieranno copia all'Ente nazionale serico che curerà la tenuta dell'elenco aggiornato degli impianti autorizzati, per tutto il territorio della Repubblica".

 

          Art. 68.

     L'art. 1 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue:

     "Nelle Province in cui si pratica l'allevamento del baco da seta, le Camere di commercio, industria ed agricoltura, con deliberazione della Giunta camerale, potranno vietare, sentito il parere o su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, l'abbattimento dei gelsi, il loro capitozzamento e la potatura invernale di piante di gelso i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di età, consentendo solo la "rimondatura" e la "spuntatura" a sfogliatura eseguita. Possono vietare, altresì, che la foglia di gelso sia utilizzata per scopi diversi dall'allevamento del baco da seta durante i periodi primaverili ed estivo-autunnali, in cui detto allevamento può essere eseguito".

 

          Art. 69.

     L'art. 2 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue:

     "Il divieto di abbattimento che sia stato disposto giusta il precedente art. 1 non riguarda le piante morte, vecchie, deperite o comunque improduttive, nonchè quelle che, per la loro ubicazione sul fondo, ostacolino lavori culturali. Perché, tuttavia, tali piante possano essere abbattute, il proprietario o possessore deve chiedere il preventivo permesso alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, che provvederanno, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura".

 

          Art. 70.

     L'art. 4 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue:

     "Nei provvedimenti di divieto previsti dal precedente art. 1, le Camere di commercio, industria e agricoltura possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglie di gelso e non possa o non voglia utilizzarle per propri allevamenti, di porle a disposizione di terzi allevatori o di cederle a quel prezzo che, annualmente, in ogni Provincia, sarà fissato dalle stesse Camere di commercio, industria e agricoltura".

 

Capo II

 

OLIVICOLTURA

 

          Art. 71.

     L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è modificato come segue:

     "L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura".

 

          Art. 72.

     L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è modificato come segue:

     "La Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto".

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 73.

     Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

 

          Art. 74.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 15 dicembre 1961, n. 1304, per quanto concerne la facoltà conferita al Ministro per l'agricoltura e le foreste di istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

[3]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 18 luglio 1956, n. 754.