§ 46.4.4 - D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 .
Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:12/03/1948
Numero:804


Sommario
Art. 1.      Al Corpo forestale dello Stato sono attribuiti i seguenti compiti
Art. 2.      I servizi forestali sono esercitati al centro da una direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale presiede anche [...]
Art. 3.      I servizi forestali sono esercitati alla periferia
Art. 4.      Agli ispettorati regionali delle foreste spettano la vigilanza su tutta l'attività forestale nella circoscrizione ed il controllo ed il coordinamento dell'azione [...]
Art. 5.      Alla direzione degli ispettorati regionali sono di norma preposti funzionari di grado 5° ed in ogni modo di grado non inferiore al 6°; alla direzione degli ispettorati [...]
Art. 6.      Fino a quando non sia ripristinato il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, previsto negli articoli 2 e seguenti del regio decreto 29 maggio 1941, n. [...]
Art. 7.      Nelle sedi degli ispettorati regionali delle foreste è istituito un comitato regionale, di cui fanno parte l'ispettore regionale, che lo presiede, i capi degli [...]
Art. 8.      Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito
Art. 9.      Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali sono specificamente demandate la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale e, in generale, [...]
Art. 10.      Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie forestali sono stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 [...]
Art. 11.      I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali debbono essere collocati a riposo al compimento del 54° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se [...]
Art. 12.      I ruoli organici del personale del Corpo forestale dello Stato risultano dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, firmate dal Ministro proponente e dal Ministro [...]
Art. 13.      Al personale del gruppo A ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, alle guardie scelte ed alle [...]
Art. 14.      Le indennità di alloggio, militare, domestico e complementare, corrisposte fino al 31 luglio 1947 al personale del Corpo forestale, sono soppresse
Art. 15.      I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto [...]
Art. 16.      Nella prima applicazione del presente decreto sono collocati nei ruoli organici di cui al precedente art. 12, escluso il grado di direttore generale (grado 4°), con il [...]
Art. 17.      Coloro che sono nella posizione ausiliaria quali ufficiali della disciolta milizia forestale e che non hanno superato il 65° anno di età alla data di entrata in vigore [...]
Art. 18.      Qualora nella prima formazione dei ruoli del Corpo forestale dello Stato il numero dei funzionari di un dato grado risulti superiore al numero dei posti disponibili nel [...]
Art. 19.      Sono soppressi i ruoli del personale forestale in servizio permanente effettivo di cui alle tabelle A e B della legge 24 marzo 1942, n. 314, il ruolo della milizia [...]
Art. 20.      In tutte le disposizioni legislative e regolamentari in cui si fa menzione di personale della soppressa milizia nazionale forestale, si intende sostituito il personale [...]
Art. 21.  Disposizioni transitorie.
Art. 22.      Al personale forestale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 apparteneva ai ruoli della soppressa milizia [...]
Art. 23.      Nella prima attuazione del presente decreto un terzo dei posti disponibili nel gruppo B, di cui al precedente art. 16, potrà essere assegnato mediante concorso per [...]
Art. 24.      Nella prima attuazione del presente decreto i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 25.      Nel far luogo all'inquadramento del personale in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto verranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute [...]
Art. 26.      I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 [...]
Art. 27.      Il personale di gruppo A del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il quale non abbia seguito il prescritto corso [...]
Art. 28.      Al personale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, a partire dal 1° agosto 1947, a titolo di [...]
Art. 29.  Disposizioni finali.
Art. 30.  [3]
Art. 31.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto
Art. 32.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 46.4.4 - D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 [1] .

Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 30 giugno 1948, n. 149, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Al Corpo forestale dello Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse;

     b) sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie dei bacini montani e sistemazione idraulico-forestale dei comprensori di bonifica;

     c) incoraggiamenti alla selvicoltura ed alla apicoltura;

     d) tutela tecnica ed economica dei boschi;

     e) tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici;

     f) tutela e miglioramento dei pascoli montani;

     g) polizia forestale;

     h) addestramento del personale forestale;

     i) ricerche e applicazioni sperimentali forestali;

     l) statistica e catasto forestale;

     m) sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia, sui tratturi e sulle trazzere;

     n) propaganda forestale;

     o) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali ed ampliamento del demanio forestale dello Stato;

     p) quant'altro sia richiesto per la difesa e l'incremento delle foreste e, in genere, dell'economia montana.

 

          Art. 2.

     I servizi forestali sono esercitati al centro da una direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale presiede anche all'amministrazione del personale forestale.

     La direzione generale sostituisce il comando centrale della soppressa milizia nazionale forestale già previsto nell'art. 1 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489. Conseguentemente è istituito un posto di direttore generale (grado 4°).

     Ai servizi di ragioneria provvede la ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 3.

     I servizi forestali sono esercitati alla periferia:

     a) da ispettorati regionali delle foreste, con circoscrizione regionale o interregionale;

     b) da ispettorati ripartimentali delle foreste, con circoscrizione provinciale o interprovinciale;

     c) da ispettorati distrettuali delle foreste, con circoscrizione intercomunale;

     d) da stazioni forestali.

     Il numero degli ispettorati è stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; le sedi e le circoscrizioni territoriali dei medesimi nonchè il numero, le sedi e le circoscrizioni delle stazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Quando sia richiesto dalla necessità di sottoporre ad una visione unitaria e ad una attività coordinatrice il riassetto idraulico-forestale o idraulico-agrario di un determinato territorio montano, possono essere costituiti appositi uffici speciali.

     La costituzione di uffici speciali è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     Agli ispettorati regionali delle foreste spettano la vigilanza su tutta l'attività forestale nella circoscrizione ed il controllo ed il coordinamento dell'azione esecutiva degli ispettorati ripartimentali e di quelli distrettuali.

     Gli ispettorati ripartimentali provvedono, in via esecutiva, a quanto è previsto nell'art. 1 del presente decreto e sono coadiuvati dagli ispettorati distrettuali là dove l'entità dei compiti esige una circoscrizione territoriale più localizzata.

     Nell'ambito delle proprie circoscrizioni i capi degli ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali esercitano i poteri gerarchici e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi del rispettivo territorio, ivi compresi i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie.

 

          Art. 5.

     Alla direzione degli ispettorati regionali sono di norma preposti funzionari di grado 5° ed in ogni modo di grado non inferiore al 6°; alla direzione degli ispettorati ripartimentali, funzionari di grado 6° ed in ogni modo di grado non inferiore al 7°; alla direzione degli ispettorati distrettuali, funzionari di grado 8° ed in ogni modo di grado non inferiore al 9°.

     A ciascuno dei detti uffici è assegnato un congruo numero di impiegati tecnici e d'ordine.

 

          Art. 6.

     Fino a quando non sia ripristinato il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, previsto negli articoli 2 e seguenti del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, le attribuzioni della sezione forestale sono esercitate da un comitato centrale delle foreste, di cui fanno parte il direttore generale delle foreste, tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Corpo forestale dello Stato e quattro esperti scelti fuori dell'Amministrazione statale.

     Il comitato è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, e, in loro assenza, dal direttore generale delle foreste.

     Il comitato centrale è costituito con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 7.

     Nelle sedi degli ispettorati regionali delle foreste è istituito un comitato regionale, di cui fanno parte l'ispettore regionale, che lo presiede, i capi degli ispettorati ripartimentali della regione ed un numero di esperti pari a quello dei detti capi ed estranei alla Amministrazione dello Stato, designati dall'ispettore regionale e nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il comitato è chiamato a dare parere sulle direttive di carattere generale in materia forestale e montana del territorio della regione.

 

          Art. 8.

     Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito:

     a) da ufficiali forestali: direttore generale, ispettori generali, ispettori superiori, ispettori capi, ispettori principali, ispettori, ispettori aggiunti;

     b) da aiutanti forestali;

     c) da sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali;

     d) da archivisti, applicati ed alunni d'ordine forestali.

     Il personale di cui alle lettere a) e c) è personale tecnico con funzioni di polizia.

     Il personale del Corpo forestale dello Stato è, a tutti gli effetti, personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico.

     Gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali sono esenti dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione.

 

          Art. 9.

     Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali sono specificamente demandate la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale e, in generale, l'esercizio delle funzioni di polizia spettanti al Corpo forestale dello Stato a termine dell'art. 1 del presente decreto, nonchè gli altri eventuali compiti che fossero stabiliti nel regolamento.

     I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie vengono assegnati alle stazioni forestali, che sono rette da sottufficiali o da guardie scelte.

 

          Art. 10.

     Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie forestali sono stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, allegato IV, tabella n. 4, e allegato V, ferma restando la norma di cui al comma terzo del precedente art. 8.

 

          Art. 11.

     I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali debbono essere collocati a riposo al compimento del 54° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi od ordinari, e del 50° anno se brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte, guardie. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso.

     Restano ferme per il detto personale le norme vigenti sulla cessazione del servizio per altre cause previste dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili.

     La pensione normale spettante ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali è pari, dopo venti anni di servizio effettivo, al 50 per cento della media degli stipendi o paghe effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo. Per ciascun anno di servizio utile oltre il 20° anno di servizio effettivo e per non più di dieci anni, la percentuale di cui sopra è aumentata in ragione del 4 per cento della predetta media triennale, fino a raggiungere il massimo del 90 per cento della media stessa.

 

          Art. 12.

     I ruoli organici del personale del Corpo forestale dello Stato risultano dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, firmate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.

     Per l'ammissione al grado iniziale nei ruoli del Corpo forestale dello Stato sono prescritti i seguenti titoli di studio:

     gruppo A: laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o in ingegneria civile;

     gruppo B: diploma di perito agrario o di geometra o di ragioniere, nei limiti numerici che per ciascuna categoria verranno fissati nel bando di concorso;

     gruppo C: diploma di scuola media inferiore;

     guardie: licenza elementare.

 

          Art. 13.

     Al personale del gruppo A ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, alle guardie scelte ed alle guardie è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria; al personale del gruppo A, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie, anche quella di agente di pubblica sicurezza.

     L'anzidetto personale, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono autorizzati a portare armi.

 

          Art. 14.

     Le indennità di alloggio, militare, domestico e complementare, corrisposte fino al 31 luglio 1947 al personale del Corpo forestale, sono soppresse.

     Sono altresì soppresse le indennità di cui all'art. 122, lettere c) ed e) del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e ogni altra indennità eventuale da qualsiasi disposizione prevista, ad eccezione di quelle che in dipendenza di speciali oneri potranno essere confermate nel regolamento da emanarsi in base all'art. 29 del presente decreto.

      [2]

 

          Art. 15.

     I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste e composto dal direttore generale delle foreste, dal capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal capo della divisione del personale forestale e da due funzionari del Corpo forestale di grado non inferiore al 6°, nominati con decreto Ministeriale.

     I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale, esclusi i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, per i quali sarà provveduto nel regolamento, sono adottati su parere di apposita Commissione di disciplina, costituita a norma dell'art. 68, comma terzo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 16.

     Nella prima applicazione del presente decreto sono collocati nei ruoli organici di cui al precedente art. 12, escluso il grado di direttore generale (grado 4°), con il grado e secondo l'anzianità raggiunti nei rispettivi ruoli di provenienza:

     1. Per il personale tecnico superiore (gruppo A):

     a) coloro che alla data del 9 dicembre 1943, appartenevano ai ruoli degli ufficiali della disciolta milizia forestale in posizione di servizio permanente effettivo, purchè provvisti di laurea in scienze forestali o diploma di perito forestale o di laurea in scienze agrarie o in ingegneria, nonchè i laureati in scienze agrarie e nominati successivamente al grado iniziale del gruppo A ed in servizio forestale alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) i funzionari civili appartenenti al gruppo A dei ruoli forestali transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non abbiano superato i sessantacinque anni di età alla predetta data.

     2. Per il personale tecnico inferiore (gruppo B):

     i funzionari civili appartenenti al gruppo B dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R del regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non abbiano superato i sessantacinque anni di età alla predetta data.

     3. Per il personale d'ordine (gruppo C):

     gli impiegati civili appartenenti al gruppo C dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non abbiano superato i sessantacinque anni di età alla predetta data.

     4. Per i sottufficiali, guardie scelte e guardie:

     i sottufficiali, militi scelti e militi della disciolta milizia nazionale forestale in attività di servizio al 9 dicembre 1943, nonchè le guardie nominate successivamente sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 17.

     Coloro che sono nella posizione ausiliaria quali ufficiali della disciolta milizia forestale e che non hanno superato il 65° anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno essere, a loro domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, collocati nel ruolo transitorio degli ispettori forestali di cui alla tabella B allegata al presente decreto, con il grado e secondo l'anzianità di grado raggiunti al momento della cessazione dal servizio permanente. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia confermare il grado conseguito durante la permanenza in posizione ausiliaria qualora, sulla valutazione della durata e della natura dei servizi prestati dal funzionario come richiamato dalla posizione ausiliaria e purchè proveniente dall'ex Corpo reale delle foreste, lo ritenga meritevole della promozione conseguita.

     Nella stessa tabella B sono collocati, con il grado e secondo l'anzianità di grado raggiunti nel ruolo di provenienza, coloro che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano al ruolo degli ufficiali della disciolta milizia forestale in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non sono provvisti del titolo di studio di cui alla lettera a) del n. 1 del precedente art. 16.

     Le vacanze che successivamente si formeranno nei gradi della tabella B saranno coperte con promozioni di funzionari dei corrispondenti gradi inferiori, fino a quando, venuta meno la possibilità di promozioni, i posti relativi saranno soppressi.

     I funzionari del ruolo transitorio vengono adibiti a quegli incarichi speciali tecnici od amministrativi che la Direzione generale ritiene opportuno affidare loro in relazione al grado.

 

          Art. 18.

     Qualora nella prima formazione dei ruoli del Corpo forestale dello Stato il numero dei funzionari di un dato grado risulti superiore al numero dei posti disponibili nel grado stesso, i funzionari che eccederanno tale disponibilità saranno immessi nel grado rispettivo in soprannumero, per esservi poi assorbiti con le successive vacanze. In corrispondenza di tali soprannumeri saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nei gradi superiori, a partire da quello immediatamente precedente.

 

          Art. 19.

     Sono soppressi i ruoli del personale forestale in servizio permanente effettivo di cui alle tabelle A e B della legge 24 marzo 1942, n. 314, il ruolo della milizia forestale ausiliaria, istituito con l'art. 12 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, il ruolo della forza in congedo di cui al regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1433, ed i ruoli forestali transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941.

 

          Art. 20.

     In tutte le disposizioni legislative e regolamentari in cui si fa menzione di personale della soppressa milizia nazionale forestale, si intende sostituito il personale del Corpo forestale dello Stato.

     In particolare, le denominazioni del personale del Corpo forestale dello Stato corrispondenti a quelle già in vigore nella soppressa milizia forestale a termine della legge 24 marzo 1942, n. 314, sono le seguenti:

     direttore generale in luogo di luogotenente generale;

     ispettore generale in luogo di console generale;

     ispettore superiore in luogo di console;

     ispettore capo in luogo di primo seniore;

     ispettore principale in luogo di seniore;

     ispettore in luogo di centurione;

     ispettore aggiunto in luogo di capomanipolo;

     maresciallo maggiore (invariato);

     maresciallo capo (invariato);

     maresciallo ordinario (invariato);

     brigadiere (invariato);

     vice brigadiere (invariato);

     guardia scelta in luogo di milite scelto;

     guardia in luogo di milite;

     allievo guardia in luogo di allievo milite.

 

          Art. 21. Disposizioni transitorie.

     Gli ispettori di ogni grado, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta milizia forestale e che dichiareranno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 29, di non voler far parte del Corpo forestale dello Stato, saranno collocati a riposo col trattamento di quiescenza previsto per gli appartenenti alla milizia nazionale forestale, computandosi un aumento di cinque anni sul servizio utile ai fini della liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto.

     Gli ispettori di ogni grado, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali, già appartenenti al personale in servizio permanente effettivo della disciolta milizia forestale ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali dichiareranno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 29, di non voler far parte del Corpo forestale dello Stato, potranno, a domanda, essere trasferiti, a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno, nei limiti delle vacanze organiche esistenti nei corrispondenti gradi, nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con il relativo grado e la relativa anzianità, prendendo posto dopo l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui saranno inquadrati.

     Gli ufficiali della posizione ausiliaria della disciolta milizia forestale che non saranno assunti in servizio a termine del precedente art. 17, saranno collocati a riposo, computandosi, per metà e con le vigenti modalità di legge, agli effetti della liquidazione definitiva della quiescenza, gli anni ancora mancanti per raggiungere gli otto di ausiliaria.

 

          Art. 22.

     Al personale forestale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 apparteneva ai ruoli della soppressa milizia forestale in posizione di servizio permanente effettivo, non potrà farsi, all'atto del collocamento a riposo, un trattamento di quiescenza meno favorevole di quello che esso avrebbe conseguito se fosse stato collocato in quiescenza al 31 luglio 1947 in base alle disposizioni che vigevano a tale data.

 

          Art. 23.

     Nella prima attuazione del presente decreto un terzo dei posti disponibili nel gruppo B, di cui al precedente art. 16, potrà essere assegnato mediante concorso per titoli ed esami: a) ai funzionari appartenenti al gruppo C dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attività di servizio, provvisti almeno di diploma di scuola media superiore; b) ai funzionari di gruppo C delle altre Amministrazioni dello Stato, in attività di servizio, che non abbiano superato i cinquanta anni di età e siano provvisti almeno del diploma di scuola media superiore.

     Il concorso avrà luogo per il grado iniziale del gruppo B con le modalità da stabilirsi nel bando di concorso.

 

          Art. 24.

     Nella prima attuazione del presente decreto i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli della soppressa milizia forestale in posizione di servizio permanente, potranno partecipare a concorsi interni per titoli ed esami al grado iniziale dei gruppi B e C, nel limite massimo di due terzi dei posti disponibili dopo le detrazioni e riserve disposte per legge a favore di determinate categorie, e, in ogni caso, non oltre il 50 per cento dei posti messi a concorso.

     Per partecipare al concorso del gruppo B occorre il diploma di perito agrario o di geometra o titolo equipollente, e per il gruppo C il diploma di scuola media inferiore.

 

          Art. 25.

     Nel far luogo all'inquadramento del personale in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto verranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Ai fini dell'anzianità richiesta dalle vigenti disposizioni per conseguire la promozione ai gradi 12° e 11° del gruppo C, il servizio prestato dai sottufficiali, dalle guardie scelte e dalle guardie è valutabile:

     a) per intero il servizio prestato da sottufficiale;

     b) per metà il servizio prestato da guardia scelta e guardia.

     L'anzianità di servizio non utilizzata agli effetti del precedente comma è computata per l'anzianità prevista nel grado 11° per poter conseguire la promozione al grado 10°.

 

          Art. 26.

     I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli della soppressa milizia forestale in posizione di servizio permanente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 11, ovvero li raggiungano successivamente senza avere nel frattempo compiuto i periodi massimi di servizio finora vigenti ai sensi dell'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, possono, a loro domanda, rimanere in servizio permanente fino al compimento dei suaccennati periodi massimi di servizio, al termine dei quali sono collocati a riposo.

     I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali che abbiano raggiunto dopo il 9 dicembre 1943 i limiti massimi di servizio di cui all'art. 44 del regolamento del 3 ottobre 1929, n. 1997, sono trattenuti in servizio e collocati in soprannumero fino al giorno in cui raggiungeranno i limiti di età per la cessazione dal servizio stabiliti nel precedente art. 11.

 

          Art. 27.

     Il personale di gruppo A del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il quale non abbia seguito il prescritto corso di specializzazione in scienze forestali, è tenuto a seguire tale corso, le cui modalità e durata sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed a superare gli esami relativi.

     Coloro che entro l'anno 1949 non abbiano frequentato il corso e superato i prescritti esami cessano di fare parte del Corpo forestale dello Stato.

     La presente norma non riguarda i funzionari menzionati nel precedente art. 17, secondo comma.

 

          Art. 28.

     Al personale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, a partire dal 1° agosto 1947, a titolo di assegno "ad personam", riassorbibile nei futuri aumenti della indennità di cui al precedente art. 14, secondo comma, per effetto di promozione al grado superiore, la differenza fra il complesso delle indennità godute fino al 31 luglio 1947 (militare, alloggio, domestico per il personale di gruppo A militare, alloggio, complementare per i sottufficiali, guardie scelte e guardie) e l'indennità stabilita nel precedente art. 14.

 

          Art. 29. Disposizioni finali.

     Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia, si provvederà ad emanare un regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato.

     Fino a quando tale regolamento non sarà emanato, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto, le disposizioni del regolamento approvato con il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.

 

          Art. 30. [3]

     L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Al predetto personale, quando svolge mansioni di ufficio e sia stato autorizzato ad indossare l'abito civile, in cambio degli oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennità mensile di L. 900.

 

          Art. 31.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 32.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 

     Tabelle - (Omissis)


[1]  Ratificato, con modificazioni dall'art. 1 della L. 4 maggio 1951, n. 538. Abrogato dall’art. 5 della L. 6 febbraio 2004, n. 36, ad eccezione dell'art. 30, primo comma.

[2]  Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3]  Articolo sostituito dall'art. unico della L. 4 marzo 1958, n. 175.