§ 2.6.0g - Legge 28 giugno 1923, n. 1512.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, sulla produzione ed il commercio del seme-bachi da seta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:28/06/1923
Numero:1512


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce le norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta, con le [...]
Art. 1.      Chiunque intende preparare per la vendita seme bachi da seta deve ottenere speciale autorizzazione dalla camera di commercio, industria ed agricoltura competente per [...]
Art. 2.      L'autorizzazione è accordata, quando risulti che il personale direttivo tecnico, i locali, le macchine, gli attrezzi dello stabilimento, e in genere il funzionamento del [...]
Art. 3.      E' concessa la dispensa dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli a coloro che, alla data della presente legge, siano da tre anni iscritti alla camera di [...]
Art. 4.      Gli stabilimenti, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, hanno obbligo di impiegare in allevamenti per riproduzione almeno l'1,50 per cento del seme da produrre, se di [...]
Art. 5.      E' consentita l'importazione nel regno del seme-bachi da seta soltanto deposto in celle, colle relative farfalle
Art. 6. 
Art. 7.      La vendita del seme-bachi è permessa ai soli stabilimenti che hanno ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 1, e a quelli contemplati dall'art. 3
Art. 8.      E' vietata la vendita del seme a mezzo di venditori ambulanti
Art. 9.      Il controllo sulla sanità del seme preparato per la vendita potrà essere esercitato sia sulle farfalle, sia sul seme
Art. 10.      Il seme può essere posto in vendita in celle con le relative deposizioni o sgranato. Il seme sgranato deve essere venduto in telaini, in scatole, in sacchette e non [...]
Art. 11.      Il ministero per l'agricoltura esercita, a mezzo dei propri funzionari e di speciali incaricati, la vigilanza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di [...]
Art. 12.      Per l'accertamento della sanità del seme già preparato per la vendita, i funzionari e gli incaricati, di cui al precedente articolo, prelevano due campioni del seme, [...]
Art. 13.      Per ogni oncia di seme venduto sarà corrisposta, con le modalità da determinarsi nel regolamento, una tassa di lire 0,10, che sarà versata in apposito capitolo del [...]
Art. 14.      Il seme risultato infetto, quello confezionato per la vendita da chi non sia autorizzato ai sensi dell'art. 1, o dispensato dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, e [...]
Art. 15.      Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000.
Art. 16.      I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla Camera di commercio, industria ed agricoltura [...]
Art. 17.      Le infrazioni sono denunciate al magistrato dai funzionari e dagli incaricati della vigilanza e del controllo, a mezzo di verbale di accertamento
Art. 18.      Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui all'articolo 15, gli stabilimenti o le ditte che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono, dagli [...]
Art. 19.      Apposito regolamento stabilirà le norme per l'esecuzione di questa legge e fisserà la data alla quale andranno in vigore le disposizioni in questa legge ed in esso [...]


§ 2.6.0g - Legge 28 giugno 1923, n. 1512.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, sulla produzione ed il commercio del seme-bachi da seta.

(G.U. 24 luglio 1923, n. 173).

 

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce le norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

 

Testo del decreto

          Art. 1.

     Chiunque intende preparare per la vendita seme bachi da seta deve ottenere speciale autorizzazione dalla camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio. Uguale autorizzazione è necessaria per preparare il seme che si scambia e si dà gratuitamente. [1]

 

          Art. 2.

     L'autorizzazione è accordata, quando risulti che il personale direttivo tecnico, i locali, le macchine, gli attrezzi dello stabilimento, e in genere il funzionamento del medesimo, siano tali da assicurare la razionale preparazione del seme a sistema cellulare.

 

          Art. 3.

     E' concessa la dispensa dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli a coloro che, alla data della presente legge, siano da tre anni iscritti alla camera di commercio e industria del luogo in qualità di preparatori di seme-bachi, producano annualmente in media non meno di 500 oncie di seme di razze pure o di 1500 oncie di seme di razze incrociate e siano forniti di locali, macchine ed attrezzi adeguati a produrre e conservare convenientemente le quantità di seme che producono.

     Essi, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, debbono fare denuncia al ministero per l'agricoltura della esistenza e del funzionamento della ditta e dello stabilimento, indicando la quantità di seme che intendono preparare, e dimostrando quanto è prescritto dal precedente comma per la dispensa dell'autorizzazione.

 

          Art. 4.

     Gli stabilimenti, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, hanno obbligo di impiegare in allevamenti per riproduzione almeno l'1,50 per cento del seme da produrre, se di razza gialla indigena, e il 2 per cento per le razze asiatiche, la cui quantità deve essere dichiarata annualmente.

     Gli stabilimenti di cui all'art. 3 del pari di quelli dell'art. 1° dovranno entro cinque anni dall'approvazione della legge, avere e conservare personale direttivo tecnico competente.

 

          Art. 5.

     E' consentita l'importazione nel regno del seme-bachi da seta soltanto deposto in celle, colle relative farfalle.

 

          Art. 6. [2]

     E' vietato di allevare, a scopo di riproduzione e di reincrocio, qualsiasi razza che non sia razza pura o che non sia riconosciuta come nuova razza stabilizzata.

 

          Art. 7.

     La vendita del seme-bachi è permessa ai soli stabilimenti che hanno ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 1, e a quelli contemplati dall'art. 3.

     E' tuttavia consentito, a chi eserciti l'industria della trattura e della torcitura della seta, di distribuire, anche a pagamento, seme proveniente da stabilimenti autorizzati o dispensati dall'autorizzazione.

 

          Art. 8.

     E' vietata la vendita del seme a mezzo di venditori ambulanti.

 

          Art. 9.

     Il controllo sulla sanità del seme preparato per la vendita potrà essere esercitato sia sulle farfalle, sia sul seme.

 

          Art. 10.

     Il seme può essere posto in vendita in celle con le relative deposizioni o sgranato. Il seme sgranato deve essere venduto in telaini, in scatole, in sacchette e non altrimenti.

     Sugli involucri devono essere indicate la quantità e la qualità del contenuto, e il nome della ditta preparatrice.

 

          Art. 11.

     Il ministero per l'agricoltura esercita, a mezzo dei propri funzionari e di speciali incaricati, la vigilanza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme-bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme.

     I funzionari e gli incaricati predetti hanno libero accesso negli stabilimenti e nei locali di preparazione di allevamento e di vendita.

 

          Art. 12.

     Per l'accertamento della sanità del seme già preparato per la vendita, i funzionari e gli incaricati, di cui al precedente articolo, prelevano due campioni del seme, racchiudendoli in separati e convenienti involucri cui è apposto un sigillo. L'analisi è fatta da uno degli istituti governativi designati con apposito decreto del ministero per l'agricoltura.

     In caso di contestazioni circa le risultanze degli accertamenti sulla infezione del seme, il giudizio definitivo ed inappellabile, è dato dall'istituto governativo che all'uopo sarà designato col decreto di cui al primo comma.

 

          Art. 13.

     Per ogni oncia di seme venduto sarà corrisposta, con le modalità da determinarsi nel regolamento, una tassa di lire 0,10, che sarà versata in apposito capitolo del bilancio dell'entrata. [3]

     Nel bilancio di previsione della spesa del ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio finanziario 1922-1923, sarà iscritto in apposito capitolo uno stanziamento, per il primo anno presunto e per gli esercizi successivi corrispondente alla suddetta entrata, che servirà per le spese di qualsiasi natura inerenti all'applicazione della presente legge.

     Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno stabilite le modalità tutte per l'erogazione di dette spese.

 

          Art. 14.

     Il seme risultato infetto, quello confezionato per la vendita da chi non sia autorizzato ai sensi dell'art. 1, o dispensato dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, e quello venduto da venditori ambulanti deve essere distrutto. Il regolamento determinerà le modalità della distruzione.

 

          Art. 15.

     Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000. [4]

     In caso di recidiva la pena è applicata in misura doppia.

 

          Art. 16.

     I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio entro un mese dalla pronuncia [5].

     Le sentenze di condanna sono pubblicate nel Bollettino ufficiale di informazioni seriche.

 

          Art. 17.

     Le infrazioni sono denunciate al magistrato dai funzionari e dagli incaricati della vigilanza e del controllo, a mezzo di verbale di accertamento.

 

          Art. 18.

     Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui all'articolo 15, gli stabilimenti o le ditte che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono, dagli incaricati del controllo, salvo casi di maggiori gravità, una prima volta diffidate semplicemente, per iscritto, con notifica al ministero, e richiamate all'osservanza delle disposizioni medesime. In caso di recidiva la diffida e il richiamo vengono pubblicati sul Bollettino di informazioni seriche e sulla Gazzetta ufficiale del regno, ed ove la ditta o lo stabilimento contravvenga nuovamente, potrà incorrere nella revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1°, o dalla dispensa dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

     Rimane salva ed impregiudicata la distruzione del seme di cui all'art. 14.

     Il provvedimento di revoca spetta, con decisione inappellabile, al ministro per l'agricoltura, sentito il parere del comitato per gli interessi serici.

     Anche di tale provvedimento è fatta pubblicazione sul Bollettino di informazioni seriche e sulla Gazzetta ufficiale del regno.

 

          Art. 19.

     Apposito regolamento stabilirà le norme per l'esecuzione di questa legge e fisserà la data alla quale andranno in vigore le disposizioni in questa legge ed in esso regolamento contenute.


[1] Comma così modificato dall'art. 63 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 19 ottobre 1933, n. 1956.

[3] La tassa di cui al presente capoverso è stata soppressa dall'art. 2 del R.D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, con decorrenza 1° settembre 1929.

 

[4] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in precedenza era prevista l'ammenda. Gli importi relativi alla sanzione sono stati, da ultimo, così modificati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[5] Comma così modificato dall'art. 66 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.