§ 22.5.3 - R.D.L. 19 ottobre 1933, n. 1956.
Disciplina della produzione e del commercio serico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:19/10/1933
Numero:1956


Sommario
Art. 1.      L'art. 6 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, è sostituito dal seguente
Art. 2. 
Art. 3.      La preparazione dei ceppi da riproduzione sarà esclusivamente affidata a stabilimenti, in numero non maggiore di quattro, riconosciuti a ciò idonei, con giudizio insindacabile del ministero [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Per gli adempimenti di cui agli art. 2 e 7 sarà nominata dal ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col ministro per le corporazioni, una commissione così composta
Art. 9.      Chiunque intenda istituire od esercitare uno stabilimento di stagionatura e di assaggio delle sete deve chiedere od ottenere apposita autorizzazione dal ministero delle corporazioni
Art. 10.      L'autorizzazione di cui al precedente art. 9 è accordata dal ministero delle corporazioni, a suo giudizio insindacabile, sentito l'ente nazionale serico
Art. 11.      Gli stabilimenti che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 9 del presente decreto sono soggetti, per il loro funzionamento, alla osservanza delle disposizioni da emanarsi ai sensi [...]
Art. 12.      L'autorizzazione può essere in qualunque momento sospesa o revocata a giudizio insindacabile del ministero delle corporazioni sentito l'ente nazionale serico
Art. 13.      La vigilanza ed il controllo sugli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto, sono esercitati da funzionari [...]
Art. 14.      Gli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete che intendano funzionare come magazzini generali sono altresì soggetti alle disposizioni del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. [...]
Art. 15.      Gli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono chiedere ed ottenere l'autorizzazione per continuare l'esercizio
Art. 16.      E' vietata l'esportazione dal regno della seta tratta semplice che non sia munita di un certificato di classificazione rilasciato da uno degli stabilimenti di assaggio e di stagionatura [...]
Art. 17.      Con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, sarà determinata la data dalla quale è vietata l'esportazione dal regno della seta tratta semplice che [...]
Art. 18.      A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è stabilito un diritto non superiore a cent. 10 su ogni chilogramma di seta tratta semplice che sarà presentato agli stabilimenti di [...]
Art. 19.      Con separati decreti reali, promossi dai ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia e per le finanze saranno [...]
Art. 20.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge


§ 22.5.3 - R.D.L. 19 ottobre 1933, n. 1956. [1]

Disciplina della produzione e del commercio serico.

(G.U. 7 febbraio 1934, n. 31).

 

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE

E DEL COMMERCIO DEL SEME BACHI DA SETA

 

Art. 1.

     L'art. 6 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. [2]

     Gli stabilimenti di produzione e di vendita del seme bachi, operanti a norma della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, potranno annualmente porre in vendita esclusivamente seme dei tipi e qualità che saranno stati determinati dal ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 8, con decreto da pubblicare nel mese di febbraio dell'anno precedente.

     Tale decreto fisserà anche i quantitativi totali percentuali tra i vari tipi e qualità di seme. L'organizzazione di categoria provvederà alla ripartizione di tali quantitativi totali percentuali fra le varie ditte produttrici e indicherà a ciascuna di esse la quota proporzionale dei tipi prescritti che è tenuta a produrre, in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli istituti incaricati del servizio di controllo di cui alla legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, prima dell'inizio della confezione.

     I conduttori di stabilimenti di produzione e vendita seme bachi che non ottemperino agli obblighi sanciti nel presente articolo sono puniti con l'ammenda non inferiore a lire 5000.

     Indipendentemente dall'applicazione di tale penalità, è in facoltà dei funzionari e degli incaricati del servizio di vigilanza e controllo sugli stabilimenti di produzione seme bachi, ai sensi della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, di ordinare la essiccazione di quelle partite di bozzoli, destinate alla produzione del seme, che trovassero negli stabilimenti non conformi ai tipi e qualità da confezionare per l'annata in corso. In questo caso i bozzoli essiccati devono essere conferiti all'ammasso bozzoli della zona.

     L'inosservanza della disposizione di cui al primo comma del presente articolo costituisce altresì infrazione valutabile ai sensi dell'art. 18 della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 3.

     La preparazione dei ceppi da riproduzione sarà esclusivamente affidata a stabilimenti, in numero non maggiore di quattro, riconosciuti a ciò idonei, con giudizio insindacabile del ministero dell'agricoltura e delle foreste, e da questo appositamente autorizzati ed operanti sotto la sorveglianza del ministero stesso, giusta il disposto dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512.

     Per la preparazione degli anzidetti ceppi da produzione gli stabilimenti di cui al precedente comma sono soggetti sia alla disposizione dell'art. 1° del presente decreto, sia a quelle della legge 28 giugno 1923, n. 1512.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA STUFATURA

E DELLA ESSICCAZIONE DEI BOZZOLI

 

     Art. 4. [3]

     Chiunque intenda esercitare un impianto di stufatura ed essiccazione dei bozzoli deve chiedere preventiva autorizzazione al prefetto della provincia nella quale ha sede l'impianto.

     La domanda per la concessione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dai disegni e dalla descrizione particolareggiata dell'impianto e dell'attrezzatura e dalla pianta generale dei locali e deve contenere l'indicazione numerica delle varie categorie di personale con le quali si intende di far funzionare l'impianto.

     Il prefetto, ricevuta la domanda, concede l'autorizzazione su relazione dell'apposita commissione, di cui al comma seguente, che deve ispezionare ogni impianto per cui l'autorizzazione stessa è richiesta.

     Per ogni provincia la commissione di cui al precedente comma è composta da un tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente, da un tecnico designato dalla sezione fibre tessili del consorzio provinciale fra i prodotti dell'agricoltura o dal consorzio stesso, quando tale sezione non sia stata costituita, da un tecnico designato dal sindacato provinciale della federazione nazionale fascista degli industriali della seta, nonché da un rappresentante designato dall'ente nazionale fascista della cooperazione.

     Contro la negata autorizzazione è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sentita una commissione composta di un direttore di regia stazione sperimentale bacologica, di un rappresentante dell'ente nazionale serico e del direttore della regia stazione sperimentale per la seta.

 

     Art. 5. [4]

     L'autorizzazione è accordata quando l'apposita commissione che ispeziona l'impianto riferisca al prefetto che i locali, le macchine, gli attrezzi, il personale direttivo e tecnico ed in genere il funzionamento dell'impianto sono tali da assicurare la razionale stufatura ed essiccazione dei bozzoli.

     L'autorizzazione è data per una potenzialità di esercizio pari a otto decimi della potenzialità massima di soffocazione dell'impianto. La potenzialità massima verrà stabilita tenendo calcolo della possibilità di effettuare le operazioni di stufatura e di essiccazione dei bozzoli al massimo in due tempi, semprechè gli impianti siano convenientemente attrezzati per la buona conservazione dei bozzoli negli intervalli tra i due tempi delle operazioni.

     Nessun impianto autorizzato può stufare ed essiccare complessivamente, durante il periodo stagionale di esercizio, un quantitativo di bozzoli superiore a quello per il quale l'autorizzazione è concessa. Il quantitativo dei bozzoli essiccati deve risultare da apposito registro ufficiale vidimato dal prefetto, sul quale, giorno per giorno, debbono annotarsi, dall'esercente dell'impianto, tutte le operazioni compiute.

     Le spese per le ispezioni compiute dalle commissioni provinciali di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 4 sono sostenute in parti uguali dalle organizzazioni di categoria interessate.

     Le spese per l'eventuale esame da parte della commissione di seconda istanza di cui al quinto comma dell'art. 4 sono a carico di chi ricorre contro la decisione del prefetto e sono calcolate sulla base delle disposizioni che regolano le missioni per conto di privati.

 

     Art. 6. [5]

     Le autorizzazioni possono essere revocate, per irregolarità di funzionamento o per inosservanza di disposizioni di legge o di regolamento, accertate dalla commissione provinciale di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 4.

     E' in facoltà del prefetto di fissare, prima di disporre la revoca, un termine perentorio entro il quale l'esercente dell'essiccatoio è tenuto a rimettere l'impianto in regolare efficienza. Quando i difetti riscontrati richiedano lavori di riattazione incompatibili con il regolare funzionamento degli impianti, il prefetto può, a suo insindacabile giudizio, ordinare la temporanea chiusura dello stabilimento di stufatura e di essiccazione, per la durata dell'esecuzione dei lavori.

     La sospensione temporanea dell'esercizio, dello stabilimento o dell'impianto e la revoca dell'autorizzazione possono essere anche disposte per difetti di funzionamento derivanti da negligenza o imperizia del personale.

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8.

     Per gli adempimenti di cui agli art. 2 e 7 sarà nominata dal ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col ministro per le corporazioni, una commissione così composta:

     un rappresentante del ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     un rappresentante del ministero delle corporazioni;

     i direttori delle regie stazioni sperimentali bacologica in Padova, di gelsicoltura e bachicoltura in Ascoli Piceno e della regia stazione sperimentale per la seta in Milano;

     un rappresentante dell'ente nazionale serico;

     due rappresentanti designati dalla confederazione generale fascista dell'industria italiana, scelti in seno alla federazione nazionale fascista dell'industria della seta, uno nella categoria dei produttori seme bachi e l'altro in quella dei filandieri;

     un rappresentante della confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

     un rappresentante della confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria;

     un rappresentante della confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura;

     un rappresentante del sindacato nazionale tecnici agricoli.

     La commissione sarà presieduta dal rappresentante del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI DI STAGIONATURA

E DI ASSAGGIO DELLE SETE

 

     Art. 9.

     Chiunque intenda istituire od esercitare uno stabilimento di stagionatura e di assaggio delle sete deve chiedere od ottenere apposita autorizzazione dal ministero delle corporazioni.

     Le domande di autorizzazione debbono essere redatte e documentate secondo le norme da stabilirsi ai sensi del successivo art. 19.

 

     Art. 10.

     L'autorizzazione di cui al precedente art. 9 è accordata dal ministero delle corporazioni, a suo giudizio insindacabile, sentito l'ente nazionale serico.

     Il ministro per le corporazioni ai fini dell'autorizzazione richiesta può disporre sopralluoghi negli stabilimenti.

     L'autorizzazione può essere concessa per un periodo non superiore ad anni venti e può essere prorogata.

 

     Art. 11.

     Gli stabilimenti che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 9 del presente decreto sono soggetti, per il loro funzionamento, alla osservanza delle disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo art. 19.

     Tali disposizioni dovranno, fra l'altro, fissare i criteri da seguire per la scelta del personale e le modalità per tutte le operazioni da svolgersi negli stabilimenti suddetti.

     Le tariffe relative alle varie operazioni di stagionatura e di assaggio, nonché le tabelle di classificazione delle sete, dovranno essere approvate, di volta in volta, dal ministero delle corporazioni, sentito l'ente nazionale serico.

 

     Art. 12.

     L'autorizzazione può essere in qualunque momento sospesa o revocata a giudizio insindacabile del ministero delle corporazioni sentito l'ente nazionale serico:

     a) per inosservanza delle norme stabilite ai sensi dell'art. 19;

     b) per accertata irregolarità del funzionamento dello stabilimento;

     c) per imperizia o negligenza del personale direttivo, tecnico ed amministrativo preposto all'azienda.

     A prescindere dalla sospensione o revoca prevista nel presente articolo, quando per colpa si sia dato luogo a operazioni errate riguardo alla stagionatura ed alle classificazioni delle sete, o si sia incorsi in gravi irregolarità nella spedizione delle sete presentate agli stabilimenti per la esportazione a termini del successivo art. 16, i responsabili sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

 

     Art. 13.

     La vigilanza ed il controllo sugli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto, sono esercitati da funzionari della regia stazione sperimentale della seta in Milano.

     A tale scopo la pianta organica della detta stazione è aumentata di due posti di grado nono (gruppo A).

 

     Art. 14.

     Gli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete che intendano funzionare come magazzini generali sono altresì soggetti alle disposizioni del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, nonché della legge 12 maggio 1930, n. 685.

 

     Art. 15.

     Gli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono chiedere ed ottenere l'autorizzazione per continuare l'esercizio.

     Al fine suddetto, essi debbono, entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto previsto dal successivo art. 19, inoltrare domanda al ministero delle corporazioni (direzione generale dell'industria) redatta e documentata secondo le norme che saranno stabilite con il decreto stesso.

     Se allo scadere del termine indicato nel precedente comma essi non avranno presentata la domanda o non l'avranno regolarmente documentata il ministero delle corporazioni, sentito l'ente nazionale serico, può a suo giudizio insindacabile disporre per la loro chiusura temporanea o definitiva.

     Indipendentemente da ciò, nel caso che negli stabilimenti esistenti, a giudizio insindacabile del ministero delle corporazioni, sentito l'ente nazionale serico, non venga riconosciuto il concorso dei requisiti richiesti dalle norme da fissarsi a tenore dell'art. 19 del presente decreto, per il funzionamento degli stabilimenti di stagionatura ed assaggio, potrà essere ordinata la chiusura temporanea e fissato un termine per le necessarie trasformazioni, integrazioni ed adattamenti.

     In caso di inadempienza, sarà ordinata la chiusura definitiva, senza diritto ad indennizzo.

 

TITOLO IV

DISCIPLINA DELL'ESPORTAZIONE DELLE SETE

 

     Art. 16.

     E' vietata l'esportazione dal regno della seta tratta semplice che non sia munita di un certificato di classificazione rilasciato da uno degli stabilimenti di assaggio e di stagionatura regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto.

     La seta tratta semplice dovrà, in ogni caso, essere spedita all'estero direttamente dallo stabilimento presso cui è stata presentata per l'assaggio e la stagionatura, e dovrà essere accompagnata dal certificato di classificazione previsto dal comma precedente.

     Tale certificato dovrà essere firmato dal direttore, o da chi ne fa le veci, dello stabilimento di stagionatura e di assaggio e presentato all'ufficio doganale competente.

 

     Art. 17.

     Con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, sarà determinata la data dalla quale è vietata l'esportazione dal regno della seta tratta semplice che non sia munita del certificato di classificazione, previsto dal precedente art. 16.

 

     Art. 18.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è stabilito un diritto non superiore a cent. 10 su ogni chilogramma di seta tratta semplice che sarà presentato agli stabilimenti di stagionatura e di assaggio.

     La misura sarà determinata e, occorrendo, variata, sempre entro il detto limite di cent. 10, dal ministro per le corporazioni di concerto con il ministro per le finanze, sentito l'ente nazionale serico.

     I proventi di cui al precedente comma saranno riscossi e versati trimestralmente e non oltre l'ottavo giorno della fine di ciascun trimestre da ogni stabilimento di stagionatura e di assaggio delle sete alla tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

     Per la mancata riscossione da parte degli stabilimenti di stagionatura e di assaggio del diritto di cui sopra, come pure per il mancato versamento in termini, gli stabilimenti suddetti incorrono nella pena pecuniaria da due a dieci volte il diritto non riscosso o non versato.

     La vigilanza sulle riscossioni e sui versamenti del diritto di cui al precedente comma è affidata agli ispettori del demanio e delle tasse competenti per territorio.

     Con decreti del ministro per le finanze saranno disposte negli stati di previsione dei ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e le foreste gli stanziamenti necessari per provvedere alle spese occorrenti per la vigilanza ed il controllo previsti dal presente decreto sugli stabilimenti di stufatura e di essiccazione dei bozzoli e sugli stabilimenti di assaggio e di stagionatura delle sete.

 

     Art. 19.

     Con separati decreti reali, promossi dai ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia e per le finanze saranno rispettivamente stabilite le norme di applicazione del presente decreto e quelle per il funzionamento degli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete.

     Le domande per ottenere le autorizzazioni prescritte dagli art. 4 e 9 e la denuncia o la domanda di cui agli art. 7 e 15 dovranno essere presentate al consiglio provinciale dell'economia corporativa, il quale le trasmetterà con le eventuali osservazioni al competente ministero.

 

     Art. 20.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

     I ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 14 giugno 1934, n. 1158. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo modificato dal R.D.L. 15 aprile 1937, n. 812 e ora così sostituito dall'art. 1 della L. 13 luglio 1939, n. 1222.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 13 luglio 1939, n. 1222.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 13 luglio 1939, n. 1222.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 13 luglio 1939, n. 1222.

[6] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 13 luglio 1939, n. 1222.