§ 28.5.2 - Legge 12 maggio 1930, n. 685.
Modificazioni al Regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290, convertito nella Legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei magazzini generali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.5 deposito
Data:12/05/1930
Numero:685


Sommario
Art. 1.      I magazzini generali autorizzati a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge 1 luglio 1926 n. 2290 possono istituire, previa l'autorizzazione ai sensi del decreto stesso, succursali per il [...]
Art. 2.      Il ministro per le corporazioni può autorizzare il funzionamento delle succursali senza che siano state osservate le formalità di cui agli art. 4 e 5 del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. [...]
Art. 3.      L'amministrazione dei magazzini generali e delle succursali dovrà essere unica. Le fedi di deposito e le note di pegno sulle merci depositate nelle succursali dovranno essere unicamente emesse [...]
Art. 4.      Il ministro per le corporazioni può, quando lo ritenga opportuno, accertare a mezzo dei proprii funzionari il regolare andamento dei magazzini generali.


§ 28.5.2 - Legge 12 maggio 1930, n. 685.

Modificazioni al Regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290, convertito nella Legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei magazzini generali.

(G.U. 6 giugno 1930, n. 132)

 

     Art. 1.

     I magazzini generali autorizzati a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge 1 luglio 1926 n. 2290 possono istituire, previa l'autorizzazione ai sensi del decreto stesso, succursali per il deposito delle sole merci nazionali e nazionalizzate sempre quando ne sia dimostrata l'opportunità nell'interesse della produzione e dei traffici locali.

     La relativa domanda, corredata della pianta generale e particolare dei locali destinati a succursali, nonchè della perizia sulla idoneità dei locali stessi, vistata dall'ufficio del genio civile, deve essere diretta al ministero delle corporazioni pel tramite del consiglio provinciale dell'economia, il quale esprimerà esplicito parere sulla richiesta istituzione.

     L'autorizzazione all'esercizio delle succursali può essere revocata a norma dell'art. 6 del regio decreto-legge 1 luglio 1926.

 

          Art. 2.

     Il ministro per le corporazioni può autorizzare il funzionamento delle succursali senza che siano state osservate le formalità di cui agli art. 4 e 5 del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290, ed in seguito ad eventuali accertamenti sulla necessità del funzionamento stesso, valendosi anche dei propri funzionari.

     Le spese per gli accertamenti di cui al precedente comma sono a carico dei magazzini generali.

 

          Art. 3.

     L'amministrazione dei magazzini generali e delle succursali dovrà essere unica. Le fedi di deposito e le note di pegno sulle merci depositate nelle succursali dovranno essere unicamente emesse dalla sede principale.

 

          Art. 4.

     Il ministro per le corporazioni può, quando lo ritenga opportuno, accertare a mezzo dei proprii funzionari il regolare andamento dei magazzini generali.