| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 16. Caccia e pesca | 
| Capitolo: | 16.1 disciplina generale | 
| Data: | 16/03/1933 | 
| Numero: | 260 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Con effetto dal 30 giugno 1932, è data facoltà ai ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti esclusivi [...] | 
§ 16.1.2 - L. 16 marzo 1933, n. 260. [1]
Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.
(G.U. 11 aprile 1933, n. 85).
Con effetto dal 30 giugno 1932, è data facoltà ai ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti esclusivi di pesca, restando abrogate le disposizioni degli articoli 23, terzo comma, e 26, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, in quanto tale facoltà era limitata ad un termine.
[1] Abrogata dall'art. 24 del