§ 98.1.29545 - D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449.
Decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile (disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce).


Settore:Normativa nazionale
Data:03/05/1955
Numero:449


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1938, numero 1487, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 4 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 11 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 14 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 15 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 88 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato col regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Contro i provvedimenti del prefetto di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per la marina mercantile


§ 98.1.29545 - D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449. [1]

Decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile (disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce).

(G.U. 4 giugno 1955, n. 128)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1938, numero 1487, è sostituito dal seguente:

     "Il prefetto può disporre deroghe all'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

     "Il prefetto può disporre, sentita la speciale Commissione di cui all'art. 15, deroghe circa l'obbligo della vendita nel mercato per particolari specie di prodotti ittici".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

     "Ogni mercato all'ingrosso del pesce è disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio comunale, udita la Commissione di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e, previo parere della Commissione di cui all'art. 15, sottoposto alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale può suggerire al Comune le modifiche e le aggiunte idonee a garantire unicità di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi Comuni della provincia.

     Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale, obbligatorie a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150".

 

          Art. 4.

     L'art. 11 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

     "Il diritto di mercato può essere elevato dell'uno per cento a favore dei Comuni che debbano provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa".

 

          Art. 5.

     L'art. 14 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

     "I servizi generali di mercato, ove il Comune non intenda gestirli direttamente, possono essere dati in concessione, preferibilmente ad enti cooperativi di produttori. Tale concessione non può effettuarsi per i servizi concernenti la direzione del mercato, la polizia, il servizio sanitario ed il servizio degli astatori. Non possono essere oggetto di concessione neanche il servizio statistico e il frigorifero, a meno che non intervenga particolare autorizzazione del prefetto.

     La concessione dei servizi del mercato non può dar luogo ad alcun aumento del diritti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

     Sulle deliberazioni relative alla concessione dei servizi di mercato, prima che le medesime siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15 della presente legge e della competente Capitaneria di porto.

     Per le convenzioni concernenti i mercati situati su zone di pertinenza del demanio marittimo, occorre altresì l'autorizzazione della competente Capitaneria di porto.

     Il prefetto trasmette copia delle convenzioni stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministro per la marina mercantile, il quale, udito il Consiglio di Stato, può annullarle in tutto o in parte, in quanto siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti".

 

          Art. 6.

     L'art. 15 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

     "E' istituita presso ogni prefettura una Commissione col compito di dar parere sugli argomenti riguardanti l'ordinamento dei mercati all'ingrosso del pesce.

     La Commissione è costituita con decreto del prefetto ed è da lui presieduta.

     Di essa in ogni caso devono far parte di diritto un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il comandante del porto o un suo delegato, un rappresentante della Camera di commercio, un sindaco della Provincia, il medico provinciale ed il veterinario provinciale".

 

          Art. 7.

     L'art. 88 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato col regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

     "Il prefetto ha facoltà di inviare un commissario:

     a) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito;

     b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura".

 

          Art. 8.

     Contro i provvedimenti del prefetto di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per la marina mercantile.

     Negli altri casi i provvedimenti del prefetto sono definitivi.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.