§ 95.9.5 - L. 5 dicembre 1986, n. 856.
Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.9 imposta di pubblicità
Data:05/12/1986
Numero:856


Sommario
Art. 1.      1. I servizi di trasporto merci di linea, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, esercitati, nel periodo dal 1° gennaio 1975 alla data [...]
Art. 2.      1. Per i servizi di trasporto merci di linea previsti dall'art. 1, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, [...]
Art. 3.      1. Il programma di cui all'art. 1 deve contenere l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione ai servizi svolti al [...]
Art. 4.      1. Per le navi già assegnate ai servizi di cui all'art. 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che non dovessero essere utilizzate nei servizi compresi nel programma di cui [...]
Art. 5.      1. Le somme da erogare per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposte con decreto del Ministro della marina mercantile, in rate mensili posticipate in misura pari, nel loro [...]
Art. 6.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per l'effettuazione della navigazione richiesta, secondo la vigente legislazione, per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di aspirante [...]
Art. 7.      1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a concedere un contributo straordinario, nel limite complessivo di 238 miliardi di lire, ripartito [...]
Art. 8.      1. Il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere contributi straordinari nel limite complessivo di 30 miliardi di lire, alle imprese [...]
Art. 9.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le assicurazioni contro i rischi della navigazione e assimilate di cui all'art. 2 della tariffa di cui all'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e [...]
Art. 10.      1. Le scritte sui containers indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità di cui al decreto del Presidente [...]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      1. A parziale modifica dell'art. 1 bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, i collegamenti tra Trieste, altri scali del [...]
Art. 14.      1. Entro il termine di due anni i rapporti economico-patrimoniali per i titoli di cui agli articoli 4, lettere a) e b), 7, 8, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , all'art. 2 della [...]
Art. 15.      1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole minori sarde e con la Corsica, gestiti dalla società Tirrenia di navigazione, sarà affidato [...]
Art. 16.      1. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, le parole "nei successivi dodici mesi" e "nel termine di trenta mesi" sono sostituite rispettivamente dalle parole "nei [...]
Art. 17.     
Art. 18.      1. Agli enti previdenziali indicati al primo comma dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, sono aggiunte le Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena.
Art. 19.      1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, di cui all'art. 13 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è ridotta nella misura dell'1 per mille ed è utilizzata [...]
Art. 20.      1. L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, riguardante la determinazione in via definitiva della sovvenzione spettante alle quattro società di navigazione di preminente [...]
Art. 21.      1. Tutte le norme delle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, e 19 maggio 1975, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 22.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 240 miliardi per il 1986, a lire 145 miliardi per il 1987 ed a lire 133 miliardi per il 1988, ivi comprese le minori [...]


§ 95.9.5 - L. 5 dicembre 1986, n. 856.

Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.

(G.U. 13 dicembre 1986, n. 289, S.O.).

 

TITOLO I

PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE

DEI SERVIZI DI TRASPORTO MERCI DI LINEA

 

Art. 1.

     1. I servizi di trasporto merci di linea, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, esercitati, nel periodo dal 1° gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge, da società del Gruppo Finmare, per i quali è riconosciuta l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilità per l'economia nazionale, sono oggetto di un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato.

     2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di cui al comma 1 è approvato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate dalla Società finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire la maggiore possibile economicità della gestione dei servizi è consentita l'intercambiabilità, tra le società del Gruppo Finmare, dei mezzi nautici e delle linee o tratti di linea compresi nel programma.

     3. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 1.

 

     Art. 2.

     1. Per i servizi di trasporto merci di linea previsti dall'art. 1, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, è autorizzato a corrispondere per un quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1985, il contributo annuo di avviamento previsto dall'art. 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, limitatamente al periodo di esercizio dei servizi con navi di proprietà delle società indicate nell'art. 1.

     2. Nei casi in cui in base al programma di cui all'art. 1 le navi assegnate ai servizi saranno sostituite con navi di proprietà di nuova costruzione, il contributo annuo di avviamento, commisurato al nuovo investimento, è parimenti corrisposto per un quinquennio dall'entrata in servizio delle nuove unità.

     3. In attesa che entrino in servizio le nuove navi, il contributo spettante per le navi che verranno sostituite sarà corrisposto per un periodo non superiore a quattro anni.

     4. La concessione del contributo di cui al comma 2, pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento, è subordinata al prezzo di acquisto a livelli medi europei accertato, entro due mesi dall'ordinazione di ciascuna nave, da una apposita Commissione interministeriale, nominata dal Ministro della marina mercantile e composta da sei membri in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Il Presidente della Commissione è designato, tra i suoi componenti, dal Ministro della marina mercantile ed il suo voto prevale in caso di parità. La Commissione si avvale del giudizio di congruità espresso dal Ministero della marina mercantile, nonché, se del caso, di perizie tecniche da parte di esperti nazionali o stranieri.

     5. Con la stessa procedura di cui al comma 1 è autorizzata la corresponsione del contributo in dipendenza dell'eventuale trasferimento, nel periodo di contribuzione, della proprietà delle navi tra le società del Gruppo Finmare o della immissione in servizio delle navi di proprietà di nuova costruzione.

     6. In detta ipotesi spetta alla società cui è trasferita la proprietà della nave la quota residua del contributo.

     7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni dal 1985 al 1995, la spesa complessiva di lire 785 miliardi ripartita in ragione di lire 36 miliardi per il 1985, lire 36 miliardi per il 1986, lire 31 miliardi per il 1987, lire 30 miliardi per il 1988, lire 74 miliardi per il 1989, lire 80 miliardi per il 1990, lire 138 miliardi per il 1991, lire 132 miliardi per il 1992, lire 122 miliardi per il 1993, lire 53 miliardi per il 1994, lire 53 miliardi per il 1995.

 

     Art. 3.

     1. Il programma di cui all'art. 1 deve contenere l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione ai servizi svolti al 1° gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo, e delle relative variazioni.

     2. Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale, che abbiano compiuto 55 anni di età se uomini e 50 se donne ed abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia, è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato. Al maturare delle esuberanze in relazione all'attuazione del programma di cui al comma 1, le società ne danno di volta in volta comunicazione ai lavoratori in possesso dei predetti requisiti i quali, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare la domanda. A tali lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54.

     3. Qualora il numero dei lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui al comma 2 risulti eccedente rispetto a quello delle esuberanze previste nel programma, la società interessata individua coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, debbano fruire del pensionamento anticipato, secondo il criterio prevalente della maggiore età, tra gli interessati che hanno fatto domanda.

     4. Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino inferiori alle esuberanze di personale di cui al predetto programma, la società interessata individua il personale che, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, deve essere collocata in pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore età e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nel programma medesimo [1].

     5. L'accoglimento della domanda, o l'adozione del provvedimento di cui al comma 4, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del mese in cui ha luogo l'accoglimento o l'adozione medesima. Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

     6. Il trattamento di pensione è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

     7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     8. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

     9. Sono posti a carico dello Stato i contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare delle mensilità di pensione anticipatamente corrisposte fino al raggiungimento della normale età pensionabile che sarà dimostrata all'ente assicuratore con scadenza annuale. Per tali finalità è autorizzata, per gli anni dal 1986 al 1990, la spesa complessiva di lire 90 miliardi ripartita in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi per l'anno 1990.

     10. Il regime giuridico ed economico per il personale di stato maggiore navigante delle società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, nonché delle società Caremar, Toremar e Siremar disciplinate con regolamento organico ai sensi dell'attuale normativa, resta in vigore per il solo personale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Per le navi già assegnate ai servizi di cui all'art. 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che non dovessero essere utilizzate nei servizi compresi nel programma di cui all'art. 1, o che venissero sostituite con naviglio di proprietà tecnologicamente idoneo ed adeguato alle prevedibili quote di carico, sono riconosciute alle società interessate, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le eventuali perdite patrimoniali, costituite:

     a) dalla differenza tra il valore residuo delle navi, calcolato su una vita utile di 12 anni, e il prezzo di realizzo della loro vendita a livelli medi europei, accertato dalla Commissione interministeriale di cui al comma 4 dell'art. 2;

     b) limitatamente ad un anno, dai costi di disarmo delle navi dalla data di radiazione alla loro vendita, nonché dagli altri oneri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501.

     2. Sono altresì riconosciuti alle società, con la stessa procedura di cui al comma 1, gli oneri finanziari sul valore residuo delle navi di cui alla lettera a) e sui costi ed oneri di cui alla lettera b) in base al tasso di interesse determinato dalla media ponderata tra i tassi dei mutui agevolati e quelli del mercato a breve, determinati questi ultimi dalla media ponderata dei tassi bancari effettivamente sostenuti dalle società in ciascun anno.

     3. Per ciascuna società il totale delle minusvalenze da riconoscere, tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, sarà determinato al netto delle eventuali plusvalenze realizzate.

     4. La società è tenuta a comprovare la piena idoneità tecnico- commerciale delle navi immesse in sostituzione di quelle precedenti.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni dal 1986 al 1989, una spesa complessiva di lire 71 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi per il 1986, lire 3 miliardi per il 1987, lire 18 miliardi per il 1989.

 

     Art. 5.

     1. Le somme da erogare per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposte con decreto del Ministro della marina mercantile, in rate mensili posticipate in misura pari, nel loro totale, all'importo previsionale nell'ambito di quanto fissato per ciascun anno dalla presente legge.

     2. Nell'ultimo anno gli acconti mensili di cui al comma 1 saranno pari al 90 per cento.

     3. Entro il 30 giugno di ciascun anno immediatamente successivo si procederà, previo accertamento, ai saldi delle somme dovute per i titoli di cui al comma 1, che comunque non potranno superare i residui annualmente iscritti in bilancio.

 

     Art. 6.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per l'effettuazione della navigazione richiesta, secondo la vigente legislazione, per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante capitano di macchina, è consentito l'imbarco, su navi mercantili nazionali, in soprannumero alle tabelle di armamento, di due diplomati degli Istituti tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno con la qualifica di allievo ufficiale di macchina.

     2. Per ciascun allievo ufficiale imbarcato è corrisposto all'armatore un contributo pari a lire 1.000.000 al mese.

     3. Le modalità di attuazione del presente articolo verranno determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.

     4. Il contributo di cui al comma 2 è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi per ciascun anno.

 

     Art. 7.

     1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a concedere un contributo straordinario, nel limite complessivo di 238 miliardi di lire, ripartito in ragione di 98 miliardi di lire per l'anno 1986, 62 miliardi di lire per l'anno 1987 e 78 miliardi di lire per l'anno 1988, alle imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino:

     a) servizi regolari di linea, trasporto merci alla rinfusa ovvero servizio crocieristico con proprie navi o galleggianti, battenti bandiera italiana, di almeno 2.500 tonnellate di stazza lorda;

     b) collegamenti internazionali con navi, costruite in Italia o nei Paesi della CEE, iscritte in matricole nazionali, di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e di età non superiore a 5 anni, mediante servizi regolari di linea o trasporto di merci secche alla rinfusa.

     2. Il contributo è concesso unicamente per le navi che risultino armate per almeno 300 giorni nel corso di ciascun periodo compreso tra il 1° novembre 1984 e il 31 ottobre 1985 e tra il 1° novembre 1985 ed il 31 ottobre 1986. Ai fini del calcolo del periodo di attività sono conteggiate le soste per lavori di manutenzione e riparazione purché non eccedenti i 30 giorni complessivi. Per le navi ultimate, trasformate o modificate dopo il 1° novembre 1984 ed entrate in esercizio successivamente a tale data, il contributo è corrisposto in proporzione al periodo di armamento.

     3. Per le navi entrate in esercizio o riarmate durante il periodo compreso tra il 1° novembre 1985 ed il 30 settembre 1986, il periodo di armamento di 300 giorni, valido ai fini della corresponsione del contributo, decorre dalla data di entrata in esercizio o di riarmo della nave e deve essere completato nell'anno solare successivo.

     4. Per le imprese armatoriali di cui al comma 1, lettera a), la misura del contributo da concedersi per ciascuno dei periodi di cui al comma 2 è così calcolata:

     a) lire 40.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di età non superiore a quattro anni;

     b) lire 30.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di età compresa tra quattro e otto anni;

     c) lire 20.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di età compresa tra otto e dodici anni;

     d) lire 15.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di età compresa tra dodici e quindici anni, di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate, adibite a trasporto di merci secche alla rinfusa.

     5. Per la determinazione della stazza lorda compensata di cui al comma 4 si tiene conto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 marzo 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 3 luglio 1985.

     6. Per le imprese armatoriali di cui al comma 1, lettera b), il contributo di cui al comma 4, da concedersi per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, è calcolato in misura rivalutata mediante un coefficiente correttivo ragguagliato all'investimento per nuova costruzione ovvero per trasformazione o modificazione. Il suddetto coefficiente è dato dal rapporto tra il valore complessivo, assunto in milioni di lire, della nuova iniziativa, ritenuto congruo ai fini della determinazione del contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, e il numero delle tonnellate di stazza lorda compensata arrotondate all'unità; il coefficiente così determinato è moltiplicato per il numero fisso 4,5.

     7. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi 4 e 6, l'età della nave è calcolata con riferimento alla data del 1° novembre 1985.

     8. Nel caso di navi sulle quali siano stati effettuati lavori di trasformazione o modificazione di importo non inferiore a 4 miliardi di lire successivamente al 1° novembre 1979, l'età va valutata con riferimento alla data di ultimazione dei lavori.

     9. Sono escluse dai contributi le imprese armatoriali beneficiarie dei contributi dello Stato ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni e della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni e quelle che, nel periodo tra il 1° novembre 1984 e il 31 ottobre 1986, abbiano utilizzato la propria flotta, in misura superiore al 50 per cento, per il trasporto di carichi propri o del gruppo finanziario di cui fanno parte.

     10. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, in rate annuali e in misura proporzionale all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge. In caso di eccedenza degli importi rispetto al limite complessivo di 238 miliardi di lire, fissato dal comma 1, i contributi saranno ridotti in misura proporzionale.

     11. Le imprese armatoriali aventi diritto ai contributi ai sensi del presente articolo sono tenute a presentare domanda documentata al Ministro della marina mercantile entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     12. La vendita all'estero dell'unità per la quale sono stati concessi i contributi di cui al presente articolo, intervenuta prima del 31 dicembre 1990, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi da calcolarsi nella misura del tasso ufficiale di sconto.

     13. La disposizione di cui al comma 12 non si applica nel caso di sostituzione con unità di bandiera italiana di più recente costruzione e comunque di età non superiore a dieci anni.

     14. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al presente articolo, all'atto della erogazione delle singole rate, dovranno dimostrare di continuare ad esercitare l'attività armatoriale.

 

     Art. 8.

     1. Il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere contributi straordinari nel limite complessivo di 30 miliardi di lire, alle imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato trasporto merci, con proprie navi del tipo da carico secco o liquido di prodotti esclusivamente agricoli. Il contributo è riservato alle navi aventi un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a 2.499,99 e, comunque, non inferiore a 400.

     2. Il contributo è concesso unicamente per le navi che risultino armate per almeno 300 giorni nel periodo compreso tra il 1° novembre 1983 e il 31 ottobre 1986, sempre che siano rimaste in classe RINA.

     3. La misura del contributo è determinata in ragione di lire 120.000 per tonnellata di stazza lorda compensata.

     4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 7.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 15 miliardi nel 1987 e in lire 15 miliardi nel 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione della voce: "Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse".

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le assicurazioni contro i rischi della navigazione e assimilate di cui all'art. 2 della tariffa di cui all'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono soggette ad imposta con aliquota del 6 per cento.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 16 miliardi di lire per il biennio 1987-1988, ripartite in ragione di 8 miliardi di lire per ciascun anno.

 

     Art. 10.

     1. Le scritte sui containers indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

 

TITOLO II

SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI COLLEGAMENTO

CON LE ISOLE MAGGIORI E MINORI

 

     Art. 11. [2]

     [1. Le convenzioni previste dall'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e dagli articoli 2 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, debbono regolare le gestioni dei servizi a partire dal 1° gennaio 1988 e debbono indicare:

     a) l'elenco delle linee da svolgere;

     b) la frequenza di ogni singola linea;

     c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;

     d) la sovvenzione di equilibrio, rappresentata dalla differenza tra i proventi del traffico e il costo del servizio, determinato con riferimento a parametri medi obiettivi, ivi compresa una adeguata remunerazione del capitale investito [3].

     2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, è nominata una Commissione interministeriale composta da rappresentanti dei Ministeri indicati, la quale esprime il parere sulle sovvenzioni di equilibrio da riconoscere.

     3. La sovvenzione di equilibrio è determinata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sentita la Commissione interministeriale indicata nel comma 2, con riferimento ai proventi e ai costi dell'anno precedente.

     4. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri che devono essere presi in esame ai fini del calcolo della sovvenzione annua, le procedure e i tempi di liquidazione, la corresponsione di interessi commisurati secondo il tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro per l'eventuale ritardo dell'erogazione. In mancanza della convenzione la sovvenzione annua è determinata sulla base dei parametri di cui al comma 1, individuati con criteri di comune esperienza; detta sovvenzione ha carattere di definitività e non può dar luogo a conguaglio.

     5. La sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1 sarà corrisposta a decorrere dalla gestione dei servizi relativi all'anno 1988. Fino a tale data la sovvenzione continua ad essere commisurata secondo i criteri e con le modalità attualmente vigenti.

     6. Fino alla data di erogazione della prima sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, è autorizzato a concedere anticipazioni in conto della eroganda sovvenzione rapportate nella misura alla sovvenzione riconosciuta nell'anno precedente; tale anticipazione é portata in detrazione alla sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza della convenzione.

     7. Al fine di consentire il graduale riequilibrio economico delle società incaricate della gestione dei servizi, le convenzioni possono prevedere per i primi cinque anni di esercizio una sovvenzione aggiuntiva commisurata alla differenza tra il costo effettivo del servizio sostenuto dalle società e la sovvenzione determinata con i criteri indicati al comma 1, in misura comunque non superiore, per il primo anno, al 50 per cento di tale differenza, e per gli anni successivi rispettivamente al 40, 30, 20 e 10 per cento della suddetta differenza.]

 

     Art. 12. [4]

     [1. Le tariffe del trasporto di passeggeri e merci sui servizi indicati nell'art. 11, sono determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione interministeriale indicata nell'art. 11, entro il 31 luglio di ciascun anno.

     2. A tal fine le società indicate nell'art. 11, contestualmente alla presentazione della richiesta di sovvenzioni, formulano le proposte di variazioni tariffarie ritenute necessarie. Sulle proposte esprime il parere la Commissione interministeriale indicata nell'art. 11, tenuto conto delle eventuali variazioni dell'importo delle sovvenzioni.

     3. Variazioni tariffarie possono essere anche disposte in corso di anno, con la procedura indicata nel comma 1.]

 

     Art. 13.

     1. A parziale modifica dell'art. 1 bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana sono trasferiti dalla società Lloyd Triestino di navigazione alla società per azioni Adriatica a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La gestione economico-patrimoniale dei servizi esercitati dalla società Lloyd Triestino dal 1° gennaio 1979 alla data del trasferimento è definitivamente regolata e formalizzata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

     3. La società Adriatica è tenuta ad assumere il personale amministrativo e navigante, che ne faccia richiesta, effettivamente necessario e impiegato per la gestione dei predetti collegamenti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente il trasferimento dei servizi. Al personale amministrativo e navigante così assunto sono riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio, nonché il grado e la qualifica raggiunti alla medesima data del 31 dicembre.

     4. A decorrere dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i collegamenti misti (passeggeri/merci) tra Trieste ed altri scali del Friuli-Venezia Giulia ed i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, nonché i collegamenti dello Jonio e del Mediterraneo orientale, in essere al 1° gennaio 1986 ed esercitati dalla società Adriatica di navigazione del Gruppo Finmare, sono soggetti alla stessa disciplina di cui agli articoli 8e9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.

     5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per gli anni 1987 e 1988 la spesa complessiva di 19 miliardi di lire, in ragione di 9 miliardi per il 1987 e di 10 miliardi per il 1988.

 

     Art. 14.

     1. Entro il termine di due anni i rapporti economico-patrimoniali per i titoli di cui agli articoli 4, lettere a) e b), 7, 8, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , all'art. 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169, all'art. 1 bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, e all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 676, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1980, n. 40, sono definitivamente regolati e formalizzati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, assumendo gli importi iscritti quali crediti verso lo Stato sui bilanci delle società dell'anno 1984, approvati a norma di legge, con la sola esclusione dei crediti iscritti ex lege 19 marzo 1983, n. 72, e di quelli iscritti in applicazione dell'art. 17 della legge n. 684 del 1974 per l'anno 1982 e seguenti, sulla base delle determinazioni di apposita Commissione interministeriale, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, che procede con la metodologia a campione all'accertamento della pertinenza dei dati di bilancio con la contabilità relativa ai servizi marittimi interessati.

     2. Le società interessate sono tenute a fornire la documentazione e le notizie che saranno richieste dalla Commissione di cui al comma 1.

     3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

     a) due rappresentanti effettivi ed uno supplente del Ministero della marina mercantile;

     b) due rappresentanti effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

     c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero delle partecipazioni statali.

     4. Le funzioni di segretario sono esplicate da un dipendente del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

     5. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennità spettanti ai membri della Commissione di cui al comma 1.

     6. Alla copertura della spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 si fa fronte con la ritenuta dell'1 per mille di cui all'art. 19.

     7. In attesa delle conclusioni della Commissione di cui al comma 1 sono corrisposti alle società, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, acconti nella misura massima del 70 per cento dei residui crediti iscritti nei bilanci sociali dell'anno 1984.

     8. Sono riconosciuti alle società gli oneri finanziari effettivamente sostenuti dal 1° gennaio 1985 alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti per i titoli ove detti oneri sono previsti.

 

     Art. 15.

     1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole minori sarde e con la Corsica, gestiti dalla società Tirrenia di navigazione, sarà affidato con le modalità previste dalla legge 19 maggio 1975, n. 169, in quanto applicabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una apposita società di navigazione a carattere regionale, con sede in Cagliari, al cui capitale la società Tirrenia di navigazione partecipa in misura non inferiore al 51 per cento [5].

     2. La società di navigazione regionale di cui al comma 1 rileverà dalla società Tirrenia di navigazione il personale amministrativo e navigante necessario per la gestione dei servizi nonché il naviglio adibito alle linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio, il grado e la qualifica raggiunti alle dipendenze della società Tirrenia fino alla data di assunzione da parte della società di navigazione regionale.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 16.

     1. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, le parole "nei successivi dodici mesi" e "nel termine di trenta mesi" sono sostituite rispettivamente dalle parole "nei successivi diciotto mesi" e "nel termine di trentasei mesi".

     2. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro trenta mesi".

     3. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

"Ove il contratto preveda la costruzione di più navi dello stesso tipo, il termine di cui al primo comma è aumentato di dodici mesi, limitatamente alla costruzione della seconda nave, e di sei mesi per la costruzione della terza".

     4. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati dal ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza è dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale".

     5. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 600 , come modificato dallo articolo 20 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole "entro dodici mesi" sono sostituite dalle parole "entro ventiquattro mesi".

     6. Nell'articolo 3, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole "entro il termine di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro il termine di trenta mesi".

 

     Art. 17.

     1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione, può autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi già indicati per le navi da crociera, può essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati [6].

     2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall'art. 321 del codice della navigazione.

     3. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

     3 bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 [7].

 

     Art. 18.

     1. Agli enti previdenziali indicati al primo comma dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, sono aggiunte le Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena.

     2. La durata in carica dei Presidenti delle suddette Casse marittime viene elevata a cinque anni.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

 

     Art. 19.

     1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, di cui all'art. 13 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è ridotta nella misura dell'1 per mille ed è utilizzata per la vigilanza ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle società di navigazione, nonché per il funzionamento della Commissione interministeriale di cui all'art. 14 della presente legge, per gli accertamenti tecnici della Commissione interministeriale di cui al comma 4 del precedente art. 2 e per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 11 della presente legge.

 

     Art. 20.

     1. L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, riguardante la determinazione in via definitiva della sovvenzione spettante alle quattro società di navigazione di preminente interesse nazionale per l'esercizio 1974, è applicato, per il periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975, anche alle società che hanno cessato i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei settori "E" (Medio Adriatico) ed "F" (Alto Adriatico) ai sensi dell'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, modificato dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.

 

     Art. 21.

     1. Tutte le norme delle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, e 19 maggio 1975, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501, sono applicabili, salvo incompatibilità, a quanto non esplicitamente e diversamente disciplinato dalla presente legge.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, saranno emanate le norme regolamentari per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501, alle disposizioni recate dalla presente legge.

 

     Art. 22.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 240 miliardi per il 1986, a lire 145 miliardi per il 1987 ed a lire 133 miliardi per il 1988, ivi comprese le minori entrate di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 di cui all'art. 9, si provvede:

     a) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi di preminente interesse nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale";

     b) quanto a lire 64 miliardi per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3061 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1985;

     c) quanto a lire 142 miliardi per l'anno 1986, a lire 70 miliardi per il 1987 ed a lire 133 miliardi per il 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986- 1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Industria armatoriale e ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale";

     d) quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1986 e a lire 75 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1988, n. 1106, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (cinquanta anni) diverso ed inferiore a quello (cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1000, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[3] Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 4 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1000, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77.

[6] Comma modificato dall'art. 34 della L. 14 giugno 1989, n. 234 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000 secondo quanto disposto dall'art. 71 della stessa L. 488/1999.

[7] Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000 secondo quanto disposto dall'art 71 della stessa L. 488/1999.