§ 77.6.121 - Legge 30 aprile 1969, n. 153.
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:30/04/1969
Numero:153


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 [...]
Art. 2.      L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lett. a) della L. 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della L. 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22 [...]
Art. 3.      All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:
Art. 4.      I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che [...]
Art. 5.      Ai fini della progressiva assunzione a completo carico dello Stato dell'onere relativo alla pensione sociale, in aggiunta alle somme di cui al precedente art. 2, è autorizzata l'erogazione in [...]
Art. 6.      La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni è ridotta, per gli anni dal 1969 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali delle [...]
Art. 7.      A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'art. 2 del [...]
Art. 8.      Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità, di vecchiaia e di invalidità, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i [...]
Art. 11.      Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D), annessa al [...]
Art. 12.  (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi).
Art. 13.      I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, i quali dalla data di [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Agli effetti previsti dall'art. 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono [...]
Art. 16.      Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della [...]
Art. 17.      Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.
Art. 18.      Per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di [...]
Art. 19.      Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi [...]
Art. 20.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 20 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal seguente:
Art. 21.      All'art. 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 è aggiunto il seguente comma:
Art. 22.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei [...]
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.      I superstiti indicati all'articolo 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, [...]
Art. 26. 
Art. 27.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli [...]
Art. 28.      Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un [...]
Art. 29.      A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è fusa con il [...]
Art. 30.      Le deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della presente legge saranno esercitate sentito il parere di una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati [...]
Art. 31.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli - norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio [...]
Art. 32.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale [...]
Art. 33.      Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le [...]
Art. 34.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere nazionale - norme intese a riconoscere, [...]
Art. 35.      Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della L. 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti [...]
Art. 36.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di [...]
Art. 37.      Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, [...]
Art. 38.      La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'art. 9 della presente legge può essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del [...]
Art. 39.      Nei casi di fallimento o di crisi dell'azienda, determinata da eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, [...]
Art. 40. 
Art. 41.      Il termine di prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato a dieci anni.
Art. 42. 
Art. 43.      Con effetto dal 1° gennaio 1969, sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del presidente della [...]
Art. 44.      All'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 45.      Per la liquidazione delle quote di maggiorazione, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della vivenza a carico si applicano le [...]
Art. 46.      A decorrere dal 1° gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui all'art. 21 della legge 21 luglio [...]
Art. 47. Art. 47. L'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dal seguente:
Art. 48.      Il limite di età previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi [...]
Art. 49.      I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi [...]
Art. 50. 
Art. 51.      Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre [...]
Art. 52.      All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, è aggiunto il seguente comma:
Art. 53.      Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre [...]
Art. 54.      La facoltà di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1971.
Art. 55.      Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 nel testo precedente all'entrata in vigore delle [...]
Art. 56.      Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, hanno facoltà, qualunque sia la loro età, di presentare [...]
Art. 57. 
Art. 58.      Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.
Art. 59.      All'Istituto nazionale della previdenza sociale è concessa la facoltà di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in [...]
Art. 60.      All'art. 9 sub 2, punto 1) della legge 4 aprile 1952, 218, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
Art. 61.      Con effetto dal 1° gennaio 1969 le tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalle tabelle D) ed E) allegate alla presente legge.
Art. 62.      I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando [...]
Art. 63.      Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti dall'art. 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e costituiscono gli [...]
Art. 64.      Il termine stabilito dall'art. 7 della L. 18 marzo 1968, n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'art. 2, L. 20 [...]
Art. 65.      Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei [...]
Art. 66. 
Art. 67.      I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto [...]
Art. 68.      Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa.
Art. 69. 
Art. 70.      Per i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che fruiscono dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale siciliana 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini della concessione dei [...]
Art. 71.      E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 72.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 77.6.121 - Legge 30 aprile 1969, n. 153.

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(G.U. 30 aprile 1969, n. 111).

 

Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge.

 

Finanziamento del fondo sociale

 

          Art. 2.

     L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lett. a) della L. 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della L. 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22 lett. b) della L. 27 luglio 1967, n. 658, e dall'art. 3 della L. 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi.

     Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - è autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.

     Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali come dall'allegata tabella A.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:

     - quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per l'autotrazione;

     - quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:

     - per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al D.L. 15 febbraio 1969, n. 10, nonché le disponibilità conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della L. 21 luglio 1965, n. 903;

     - per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in una o più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito [1] .

 

          Art. 4.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per la emissione di buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 1953, n. 941.

     Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1967, n. 267.

     Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un ricavo netto di lire 354,4 miliardi alle spese ed agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Ai fini della progressiva assunzione a completo carico dello Stato dell'onere relativo alla pensione sociale, in aggiunta alle somme di cui al precedente art. 2, è autorizzata l'erogazione in favore del Fondo sociale dei seguenti contributi integrativi:

lire 23 miliardi

nell'anno 1970;

lire 137 miliardi

nell'anno 1971;

lire 169 miliardi

nell'anno 1972;

lire 263 miliardi

nell'anno 1973;

lire 393 miliardi

nell'anno 1974;

lire 535 miliardi

nell'anno 1975.

     All'onere complessivo di lire 1.520 miliardi di cui al precedente comma si provvede con le previste risorse di bilancio, comprensive della disponibilità di lire 138 miliardi derivante dalla riduzione di 23 miliardi a partire dall'anno 1970 e fine al 1975 dell'annualità dovuta al Fondo di cui all'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella L. 23 febbraio 1958, n. 84.

 

          Art. 6.

     La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni è ridotta, per gli anni dal 1969 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo predetto:

anno

1969 ...........................

4,39%;

anno

1970 ...........................

4,39%;

anno

1971 ...........................

4,39%;

anno

1972 ...........................

4,30%;

anno

1973 ...........................

3,70%;

anno

1974 ...........................

2,90%;

anno

1975 ...........................

2,09%.

     La contribuzione a favore del Fondo sociale, posta a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli artigiani, è ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti dalle categorie interessate alle predette gestioni:

anno

1971 ...........................

55,6%;

anno

1972 ...........................

44,4%;

anno

1973 ...........................

33,3%;

anno

1974 ...........................

22,2%;

anno

1975 ...........................

11,1%.

     La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico della Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali, è ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti alla categoria interessata dalla predetta Gestione:

anno

1971 ...........................

62,5%;

anno

1972 ...........................

50%;

anno

1973 ...........................

37,5%;

anno

1974 ...........................

25%;

anno

1975 ...........................

12,5%.

 

Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

          Art. 7.

     A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a:

     - lire 23.000 mensili, per i titolari di età inferiori a 65 anni;

     - lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

     A decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, previsti dall'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.

 

          Art. 8.

     Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'art. 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto a decorrere al 1° gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'art. 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

     I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni [2] .

     Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro [3] .

     I lavoratori emigranti che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata da competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri [4] .

 

          Art. 9. [5]

     Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonché le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

 

          Art. 10.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità, di vecchiaia e di invalidità, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati.

     Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 9.

 

          Art. 11.

     Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D), annessa al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, è stabilita nel 74%.

     Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura è stabilita nell'80 per cento.

     Le misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B e C annesse alla presente legge.

     Le percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, a favore dei titolari che compiano l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975.

     Il titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione, può ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

     Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto dall'articolo 9 della presente legge.

     Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del presente articolo, e all'art. 14, ultimo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'art. 13 della L. 21 luglio 1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia [6] .

 

          Art. 12. (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi). [7]

     Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

     1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.

     2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.

     3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.

     4. Sono esclusi dalla base imponibile:

     a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

     b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;

     c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

     d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

     e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

     f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;

     g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.

     6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

     7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.

     8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

     10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

 

          Art. 13.

     I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverrà al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui al precedente articolo 11, primo e terzo comma [8].

     Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa l'erogazione della pensione in godimento.

     I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968 saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facoltà di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma del successivo art. 69.

 

          Art. 14. [9]

     Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

     Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

     Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione [10] .

     Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

     Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai commi precedenti non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al limite massimo - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

     Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, la retribuzione medesima è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

     In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di 52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo formato dalle residue settimane - inferiori a 52 - il totale delle retribuzioni non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.

     Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     Le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione.

     Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati.

 

          Art. 15.

     Agli effetti previsti dall'art. 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.

     Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.

     Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti [11].

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.

     Con effetto dal 1° gennaio 1969 è abrogato l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

 

          Art. 16.

     Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1° agosto 1968 è quella stabilita dall'art. 28, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

 

          Art. 17.

     Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

     Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della Gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili.

     Ai fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale trova applicazione il disposto degli articoli 11, 14 e 19 della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione dell'art. 19 viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60° anno di età del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata.

     Nei confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa.

     Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di età da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa l'erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell'art. 20 della presente legge.

     Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di età, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto.

     In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi settimo, ottavo e nono dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

 

          Art. 18.

     Per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti a) e b) del primo comma dell'art. 22 della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni.

     Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1° luglio 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali marche di cui all'art. 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

     La pensione di cui al primo comma del presente articolo è posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'art. 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

     Al compimento del 55° anno di età, l'interessato può ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni calcolata sulla base dell'anzianità contributiva fatta valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60° anno di età. Nel caso che la pensione così calcolata risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del quale il lavoratore compie il 60° anno di età, la pensione di cui al primo comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge. Qualora l'anzianità contributiva, effettiva e convenzionale, sulla cui base è stata liquidata la pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianità contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del 60° anno di età, la pensione è liquidata sulla base di quest'ultima anzianità; resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

 

Perequazione automatica delle pensioni

 

          Art. 19.

     Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

     Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento [12] .

     L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

     Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte dal 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

     La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

Disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione

 

          Art. 20.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 20 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal seguente:

     «Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché di quelle liquidate a norma dell'art. 13 della L. 21 luglio 1965, n. 903, non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma. Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati. I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo. Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, nè alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale [13] ».

     Per le pensioni di invalidità liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di cui all' art. 20 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al presente articolo [14] .

     Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previste dagli artt. 7 e 9 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi [15].

 

          Art. 21.

     All'art. 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 è aggiunto il seguente comma:

     «Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei».

 

          Art. 22.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

     a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo art. 49;

     b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo art. 49;

     c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.

     Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.

     Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'art. 9, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato art. 9, sub art. 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

     Allorché i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

     La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

     La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie.

     I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari [16] .

     Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

     Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

 

Modificazioni alle norme sui trattamenti di riversibilità

 

          Art. 23. [17]

     Al titolare di pensione di riversibilità che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta.

     La pensione di riversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall'articolo 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo.

 

          Art. 24. [18]

     L'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

     “Non ha diritto alla pensione prevista dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

     1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;

     2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.

     Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio».

     Ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1° gennaio 1940 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, spetta la pensione di riversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 1969, a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fratelli celibi e alle sorelle, nubili superstiti del pensionato o dell'assicurato, deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non siano titolari di pensioni e che alla data della morte del dante causa risultavano permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la pensione di riversibilità in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo.

 

          Art. 25.

     I superstiti indicati all'articolo 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

     Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

     (Omissis) [19].

     Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

     Sono abrogati dal 1° gennaio 1970 il terzo comma dell'art. 21 della L. 22 luglio 1966, numero 613; e l'ultimo comma dell'art. 7 della L. 9 gennaio 1963, n. 9.

 

Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito

 

          Art. 26. [20]

     Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di lire 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale [21].

     Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione [22] .

     Non hanno diritto alla pensione sociale:

     1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

     2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti [23] .

     La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi lire 336.050 annue [24] .

     Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a lire 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti [25] .

     L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19 [26] .

     I limiti di lire 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19 [27] .

     Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.

     La pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

     La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'INPS nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato [28] .

     La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti [29] .

     La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.

     Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provente è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

     Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Deleghe al Governo

 

          Art. 27.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:

     a) alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione; che del consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'Istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari dell'amministrazione dello Stato in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto ed i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale, composto di cinque funzionari dell'amministrazione dello Stato, eserciterà il controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su proposta del consiglio di amministrazione;

     b) al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento dei comitati provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del consiglio di amministrazione e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al comitato stesso. Del comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Al comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'art. 30 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, la decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;

     c) alla disciplina delle procedure nei ricorsi in relazione al decentramento previsto al punto b);

     d) alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia dell'istituto, secondo procedure, ed entro limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sarà data facoltà ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte all'approvazione dei Ministeri predetti le delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalità di attuazione. Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate ovvero restituite con motivati rilievi. In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'istituto, semprechè i rilievi mossi non attengano alla legittimità dell'atto. Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di irregolarità dei provvedimenti adottati. Sarà inoltre previsto che gli emolumenti dovuti al presidente, ai vice-presidenti e ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 28.

     Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'articolo 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed all'art. 35 della L. 21 luglio 1965, n. 903, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:

     a) alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

     b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attività merceologiche promiscue;

     c) ad istituzionalizzare, nell'attuazione dell'art. 35 della L. 21 luglio 1965, n. 903, un meccanismo di variazione delle retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianità di servizio dei singoli soci.

 

          Art. 29.

     A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è fusa con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni che assume la denominazione di «Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti» al quale sono attribuite le attività, le passività e le riserve risultanti alla data stessa. Queste ultime saranno destinate ad incrementare le riserve del predetto Fondo pensioni.

     A decorrere dalla stessa data i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti affluiranno al Fondo pensioni.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, per la costituzione ed il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo medesimo, che sarà presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dei datori di lavoro, nonché di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro componenti del consiglio. Al comitato dovranno essere attribuiti i seguenti compiti:

     a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in secondo grado - qualora non si provveda ad affidare tale facoltà decisionale a costituendi organi regionali - sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei comitati provinciali;

     b) vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte per assicurare l'equilibrio, nonché vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

     c) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui trasmissione sarà effettuata dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

     d) dare pareri al comitato esecutivo sull'impiego dei fondi della gestione, nonché su ogni altra questione di particolare interesse per la gestione del Fondo. Il parere sull'impiego dei fondi della gestione è obbligatorio.

     Le norme, di cui al precedente comma prevedranno, altresì, l'istituzione di un collegio di sindaci, presieduto dal presidente del collegio sindacale dell'istituto e composto da due funzionari membri effettivi e uno supplente per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

     Le funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformità delle norme previste dal precedente art. 27 per il collegio sindacale dell'INPS.

     Il Governo della Repubblica, è, altresì, delegato ad emanare, entro la stessa data, norme aventi valore di legge per attribuire ai comitati di vigilanza delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di prestazioni avverso le decisioni dei comitati provinciali.

     Entro la stessa data il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i comitati dei fondi speciali sostitutivi - integrativi - Casse e gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 30.

     Le deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della presente legge saranno esercitate sentito il parere di una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati dai presidenti delle rispettive Camere.

 

          Art. 31.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli - norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio di disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed integrando, qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria con quelle della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine di facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione riguardante la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in caso di disoccupazione totale o parziale ed un collegamento organico e funzionale fra le gestioni interessate.

     Con lo stesso provvedimento delegato si dovrà altresì prevedere che quando nel biennio utile il lavoratore agricolo sia stato iscritto negli elenchi nominativi, anche per un solo anno, per un numero di giornate non superiore ad 89, il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio per avere diritto all'indennità di disoccupazione si intende raggiunto ove l'interessato possa far valere complessivamente nel biennio suddetto almeno 102 contributi giornalieri. Verrà inoltre considerata l'eventualità del prolungamento della durata della indennità in armonia con il trattamento previsto per i lavoratori dipendenti dei settori produttivi non agricoli.

 

          Art. 32.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:

     a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale più rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali;

     b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

     c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria anzidetta;

     d) liquidazione della pensione con il sistema della «pro rata» in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime.

 

          Art. 33.

     Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative in carattere nazionale, è delegato ad emanare norme intese a:

     a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune;

     b) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di più elevate ed adeguate pensioni contributive.

 

          Art. 34.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere nazionale - norme intese a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione di essa, i contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, ivi comprese le lavoratrici dell'agricoltura.

 

          Art. 35.

     Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della L. 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e uno dei lavoratori autonomi e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico, norme intese a:

     a) rivedere la vigente disciplina sull'invalidità pensionabile al fine di:

     1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

     2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

     3) abolire la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

     4) attuare una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

     5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellire il procedimento;

     6) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;

     b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

     1) attuare il principio per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, nè con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

     2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

     - sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

     - i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

     - il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

     3) stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva.

     Dovrà essere altresì prevista la possibilità di versare una contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base al criterio predetto, con conseguente riduzione proporzionale del periodo assicurativo valutabile ai fini dell'anzianità contributiva;

     c) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del «pro rata»;

     d) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;

     e) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare - ferma restando la partecipazione dell'ENPALS al Fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903 - saranno previste norme:

     1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

     2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;

     3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;

     4) per il coordinamento dell'attività dell'ENPALS con quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     f) istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati:

     1) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

     2) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

     3) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

     4) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

     stabilendo che:

     - gli organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare al casellario centrale nazionale i dati necessari per l'impianto del casellario medesimo entro il termine sopra indicato;

     - gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario centrale nazionale entro 60 giorni dalla liquidazione della pensione o rendita le schede relative ai pensionati nel modello e con i dati che verranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     - il casellario centrale nazionale è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare attestazioni circa l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;

     - le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale nazionale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS.

     L'articolo 1 della L. 18 marzo 1968, n. 238, è abrogato.

 

          Art. 36.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di cui agli articoli 44 e 46 della presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 37.

     Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e sentita la commissione di cui all'art. 35.

 

Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

          Art. 38.

     La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'art. 9 della presente legge può essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni.

     (Omissis) [30].

     (Omissis) [31].

     (Omissis) [32].

 

          Art. 39.

     Nei casi di fallimento o di crisi dell'azienda, determinata da eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento delle riserve delle rispettive gestioni.

     I prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sarà determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme determinate per gli anni successivi.

     Restano ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute all'Istituto, nonché quelle relative alle penalità previste per le suddette omissioni.

 

          Art. 40. [33]

     All'art. 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, 636, sono aggiunti i seguenti commi:

     “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.

     Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

     I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.

 

          Art. 41.

     Il termine di prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato a dieci anni.

     La disposizione, di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 42. [34]

     [In relazione a quanto disposto dal precedente art. 41 e a modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la durata di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data in cui furono vidimati.

     La mancata conservazione dei libri di paga e di matricola per il periodo indicato al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000, cui si applica la procedura per il componimento in via amministrativa ai sensi degli articoli 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1957, n. 818 [35].

     I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.]

 

          Art. 43.

     Con effetto dal 1° gennaio 1969, sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:

     1) La lettera a) dell'art. 6 è sostituita dalla seguente:

     a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette».

     2) la lettera b) dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

     b) i genitori abbiano, per i redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette».

     3) L'art. 9 è sostituito dal seguente:

     “I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori».

     Con effetto dal 1° gennaio 1969, il terzo comma dell' art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

     “L'aumento previsto alle lettera a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione» [36] .

     Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del D.Lgs.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'art. 7 della presente legge.

     I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all' art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

 

          Art. 44.

     All'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:

     “In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.

     Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari».

     Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 22 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

 

          Art. 45.

     Per la liquidazione delle quote di maggiorazione, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della vivenza a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari.

     Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari ed il comitato speciale di cui all'art. 29 della presente legge, verrà stabilito l'importo forfetario degli assegni familiari non erogati per effetto delle disposizioni dell'art. 44 da corrispondersi al «Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti» da parte della Cassa unica per gli assegni familiari.

 

          Art. 46.

     A decorrere dal 1° gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.

     Per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1969 le quote di maggiorazione predette non possono superare la misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

     I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato, mantengono il maggiore trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

 

          Art. 47.

Art. 47. L'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dal seguente:

     «Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'art. 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     L'assegno non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni.

     L'assegno, salvo il diritto di opzione, è sostitutivo del trattamento previsto dal precedente art. 8 e non è cumulabile nè con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età del pensionamento.

     Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

     L'opzione di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'art. 8.

     I titolari dell'assegno hanno diritto all'assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.

     Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonché quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni».

 

          Art. 48.

     Il limite di età previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o di rendita considerati dallo stesso art. 1, primo comma, è elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

     L'onere derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dal presente articolo è rimborsato annualmente alle gestioni ed enti mutualistici che erogano l'assistenza anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche interessate.

 

          Art. 49.

     I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta.

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

     Dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell' art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta.

     Sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

     Il secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così modificato:

     «Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato».

 

          Art. 50. [37]

 

          Art. 51.

     Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e 5 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione, compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del richiedente.

     La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

     Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui avrà effetto la presente legge. Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall'art. 9, n. 2, lettera b) sub 2 della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

     Per l'esercizio della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo, l'interessato è tenuto ad esibire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché la certificazione del luogo di residenza all'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa.

 

          Art. 52.

     All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, è aggiunto il seguente comma:

     “Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della presente legge».

 

          Art. 53.

     Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà, al titolare, di esercitare nuovamente la facoltà di opzione prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     Il secondo comma dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 è abrogato con effetto dal 1° maggio 1968. Le pensioni dovranno essere liquidate d'ufficio.

 

          Art. 54.

     La facoltà di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1971.

     Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato art. 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facoltà predetta può essere ulteriormente prorogato.

 

          Art. 55.

     Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui all'art. 20 della presente legge, deve intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione.

 

          Art. 56.

     Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, hanno facoltà, qualunque sia la loro età, di presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 57. [38]

 

          Art. 58.

     Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché posteriori al 30 giugno 1959.

 

          Art. 59.

     All'Istituto nazionale della previdenza sociale è concessa la facoltà di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in contanti, al domicilio del pensionato, oppure mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale presso l'ufficio indicato dal pensionato.

 

          Art. 60.

     All'art. 9 sub 2, punto 1) della legge 4 aprile 1952, 218, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

     “1.560 contributi giornalieri di cui alla Tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla Tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento».

 

          Art. 61.

     Con effetto dal 1° gennaio 1969 le tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalle tabelle D) ed E) allegate alla presente legge.

 

          Art. 62.

     I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata.

     La prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione è soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidità e la vecchiaia.

 

          Art. 63.

     Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti dall'art. 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validità quinquennale. Essi sono compilati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del quinquennio.

     Per ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione di quelli principali, nonché gli elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi.

     Gli elenchi principali relativi all'anno 1968 costituiscono gli elenchi valevoli per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di riferimento degli elenchi stessi. Il servizio contributi agricoli unificati provvede alla compilazione degli elenchi principali entro e non oltre il 30 giugno successivo a ciascun quinquennio. Gli elenchi relativi all'anno 1968 sono compilati entro il 30 giugno 1969.

     Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto, sesto e settimo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

     Gli elenchi di cui ai precedenti commi sono pubblicati di regola dal 16 al 31 luglio.

 

          Art. 64.

     Il termine stabilito dall'art. 7 della L. 18 marzo 1968, n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'art. 2, L. 20 febbraio 1958, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1975.

     I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte erano in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta semprechè nei loro confronti:

     a) al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951 e dall'art. 2, commi primo e terzo, del D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39;

     b) al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti previste dall'art. 1, nel testo modificato dall'art. 7 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, e dall'art. 24 della L. 21 luglio 1965, n. 903, e dall'art. 2, comma secondo, del D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39;

     c) alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione ai superstiti.

     La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'art. 25, primo comma, lettera b), della L. 21 luglio 1965, n. 903, possono presentare domanda di pensione entro il 31 dicembre 1975.

     Le pensioni previste dal presente articolo sono calcolate secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968 e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     E' abrogato l'art. 7 della L. 18 marzo 1968, n. 238.

 

          Art. 65.

     Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

     La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti [39] .

     Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

     I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data di inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.

     L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1950, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

     Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al 10 per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime [40] .

     L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma [41] .

     E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.

 

          Art. 66. [42]

 

          Art. 67.

     I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.

 

          Art. 68.

     Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa.

     Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 69. [43]

     Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

     Per pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

     Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

 

          Art. 70.

     Per i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che fruiscono dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale siciliana 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 26 della presente legge si considera valida, ad ogni effetto, l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione regionale. Pertanto la corresponsione della pensione di cui sopra, per coloro che hanno superato i 65 anni di età, decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La presente norma si applica a tutti i cittadini delle Regioni a statuto speciale che fruiscono già di analoghi trattamenti.

 

          Art. 71.

     E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

 

          Art. 72.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 24 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

[2] Comma sostituito dall'art. 7 della L. 29 dicembre 1990, n. 407 e dall'art. 3 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e così modificato dall'art. 17 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 1988, n. 503 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone «non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed».

[5] La Corte costituzionale con sentenza 18 gennaio 1977, n. 37, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, liquidate con il sistema vigente anteriormente al 1° maggio 1968. Con ulteriore sentenza 19 giugno 1981, n. 101 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento in misura pari al dieci per cento del loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968.

[6] Comma aggiunto dall'art. 23 quattuordecies del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

[7] Articolo modificato dalla L. 13 dicembre 1986, n. 876 e dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 e così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

[8] Per una modifica dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 2 quinquies del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza n. 432 del 23 novembre 1999, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1994, n. 264, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, sollevata dal Pretore di Treviso in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

[12] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

[13] Comma così sostituito dall'art. 23 quater del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

[14] Comma così sostituito dall'art. 23 quater del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

[15] Comma così sostituito dall'art. 23 quater del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

[16] Comma aggiunto dall'art. 23 quinquies del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 e così modificato dall'art. 7 della L. 29 dicembre 1990, n. 407.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 1974, n. 230, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lett. a), L. 12 agosto 1962, n. 1338 e del presente articolo, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri Fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato; successivamente, con sentenza 29 dicembre 1973, n. 263, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lett. a), L. 12 agosto 1962, n. 1338 e del presente articolo, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per invalidità, a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato; infine, con sentenza 6 dicembre 1985, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230/1974 e n. 263/1976.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1987, n. 286, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, D.L. 18 gennaio 1946, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7, L. 12 agosto 1962, n. 1338 e riprodotto nel presente articolo, nella parte in cui esclude dalla erogazione della pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

[19] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 2 agosto 1990, n. 233

[20] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1992, n. 88, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[22] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[23] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[24] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[25] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[26] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[27] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[28] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[29] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[30] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352.

[31] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352.

[32] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 23 ter del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

[34] Articolo abrogato dall'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[35] Comma così modificato dall'art. 35 e dall’art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[36] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 1975, n. 128, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione.

[37] Articolo abrogato dall'art. 2 novies del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[38] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384.

La Corte costituzionale, con sentenza 1° marzo 1973, n. 23, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esclude dal beneficio, in esso previsto, le controversie del lavoratore nei confronti dell'INAIL, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[39] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629.

[40] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 23 aprile 1981, n. 155.

[41] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 23 aprile 1981, n. 155.

[42] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 29 luglio 1975, n. 426.

[43] La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre 1988, n. 1041, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS.