§77.2.47 - Legge 22 luglio 1966, n. 613.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:22/07/1966
Numero:613


Sommario
Art. 1.      L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione [...]
Art. 2.      Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che [...]
Art. 3.      Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto [...]
Art. 4.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, [...]
Art. 5.      E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività [...]
Art. 6.      Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione [...]
Art. 7.      Spetta al Comitato di vigilanza:
Art. 8.      Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 9.      Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della [...]
Art. 10.      Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:
Art. 11.      I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione [...]
Art. 12.      I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, [...]
Art. 13.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria [...]
Art. 14.      I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo [...]
Art. 15.      Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 21 luglio 1965, n. 903, è maggiorato, per il quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione [...]
Art. 16.      La Gestione, per gli anni 1965-69, verserà al Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto [...]
Art. 17.      L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, è stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le [...]
Art. 18.      In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il [...]
Art. 19.      Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge è fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.
Art. 20.      I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchécon quelli relativi ad [...]
Art. 21.      Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi [...]
Art. 22.      Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati [...]
Art. 23.      Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di [...]
Art. 24.      I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della [...]
Art. 25.      Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale [...]
Art. 26.      I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in [...]
Art. 27.      Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attività comunque soggette alle anzidette [...]
Art. 28.      I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono [...]
Art. 29.      Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione [...]
Art. 30.      L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, semprechè agli stessi [...]
Art. 31.      All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività [...]
Art. 32.      L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 30 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 31 della presente [...]
Art. 33.      Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio [...]
Art. 34.      A decorrere dal 1° gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente art. 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di [...]
Art. 35.      La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della Legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, è demandata all'Ispettorato del lavoro.
Art. 36.      L'Istituto nazionale della previdenza sociale è legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'art. 9 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Art. 37.      Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla Legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto [...]
Art. 38.      Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, [...]
Art. 39.      Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1965.
Art. 40.      A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del [...]


§77.2.47 - Legge 22 luglio 1966, n. 613.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

(G.U. 12 agosto 1966, n. 200)

 

Titolo I

DEI SOGGETTI

 

     Art. 1.

     L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonchéai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.

     L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.

     Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2.

     Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti [1] .

     Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonchéi minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

     Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonchéle persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

 

          Art. 3.

     Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonchédella data di inizio dell'attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

 

          Art. 4.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalità, la sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonchéla data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

     Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonchéall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalità, della sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonchédella data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.

     Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

 

Titolo II

DEGLI ORGANI

 

          Art. 5.

     E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

 

          Art. 6.

     Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:

     a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;

     b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

     c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

     d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

     e) il direttore generale dell'Istituto;

     f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

     Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

     I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

 

          Art. 7.

     Spetta al Comitato di vigilanza:

     1) vigilare sulla regolarità del versamento dei contributi dovuti alla Gestione e della liquidazione delle prestazioni;

     2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;

     3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

     4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

     5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     6) dare parere sulla misura dei contributi.

 

          Art. 8.

     Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 9.

     Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Titolo III

DEL FINANZIAMENTO

 

          Art. 10.

     Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:

     un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza della Tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

     un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.200 mensili. La misura del contributo, nonché l'aliquota da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16 potranno essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della Gestione in relazione al fabbisogno della Gestione stessa determinato dalle risultanze di bilancio ed al fine di garantire un apporto al Fondo sociale che, in aggiunta al contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15, consenta nel quinquennio 1965-1969 la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti istituita dalla presente legge.

     Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

 

          Art. 11.

     I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

     Avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione nei ruoli è ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 e4ntro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.

     Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed è ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

     La decisione del Comitato di vigilanza è definitiva.

     I contributi relativi ad attività che hanno dato titolo alla iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in riscossione.

     Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.

 

          Art. 12.

     I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa [2] .

     Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 - ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

 

          Art. 13.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge ed alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, il relativo contributo nell'aliquota prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124.

     L'aliquota predetta si applica sulla misura minima di retribuzione indicata dalla Tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, per la classe di contribuzione presa a riferimento per la determinazione del contributo base.

     Dalla stessa data il contributo di cui al primo comma è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità e la vecchiaia, nella misura di lire 0,50 per giornata accertata ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

     I contributi di cui ai precedenti commi sono riscossi unitamente al contributo dovuto dalle categorie stesse per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Le somme riscosse sono versate dalle gestioni interessate all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rate semestrali posticipate.

 

Titolo IV

PENSIONE SOCIALE

 

          Art. 14.

     I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

 

          Art. 15.

     Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 21 luglio 1965, n. 903, è maggiorato, per il quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione sociale prevista dall'articolo precedente, dell'importo di lire venti miliardi da corrispondere, a decorrere dall'anno 1966 e sino all'anno 1970, in ragione di quattro miliardi di lire all'anno.

     All'onere di lire quattro miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16.

     La Gestione, per gli anni 1965-69, verserà al Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 10.

 

Titolo V

DELLE PRESTAZIONI

 

          Art. 17.

     L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, è stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.

     Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità disciplinato dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.

 

          Art. 18.

     In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa coloro che abbiano già compiuto o compiano rispettivamente l'età di 65 anni se uomini e di 60 anni se donne e risultino iscritti, d'ufficio o in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963, continuativamente fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in qualità di titolari o di familiari coadiutori e possano far valere il numero di contributi mensili versati per attività soggette all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

 

Anni

Contributi

1966

12

1967

24

1968

36

1969

48

1970

60

1971

72

1972

84

1973

96

1974

108

1975

120

1976

132

1977

144

1978

156

1979

168

 

     Coloro che in qualità di titolari o di familiari coadiutori risultano iscritti negli elenchi nominativi, d'ufficio o in base a denuncia presentata dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro l'anno di entrata in vigore della presente legge, sono ugualmente ammessi al pensionamento con i requisiti di età, di contribuzione e di continuativa iscrizione previsti dal comma primo del presente articolo, ma la corresponsione delle rate di pensione è ritardata di un anno, di due anni o di tre anni a seconda che l'iscrizione risulti essere stata effettuata rispettivamente negli anni 1964, 1965 e 1966.

     Ai soggetti considerati nel precedente comma e limitatamente nell'anno o negli anni per i quali non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12-sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda.

     Per gli agenti e i rappresentanti di commercio e per gli agenti delle librerie di stazione che non risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali entro la data del 31 dicembre 1963, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, se gli stessi risultano iscritti rispettivamente all'E.N.A.S.A.R.C.O. o all'E.N.P.D.E.D.P. prima di tale data.

 

          Art. 19.

     Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge è fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.

     Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto [3] .

     L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione è tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui è in godimento.

 

Titolo VI

COORDINAMENTO DEGLI ORDINAMENTI

PENSIONISTICI DEI LAVORATORI AUTONOMI

E NORME SULL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

 

          Art. 20.

     I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchécon quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:

     a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

     b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;

     c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.

 

          Art. 21.

     Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:

     a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

     b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;

     c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.

     Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.

     (Omissis) [4].

     Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di riversibilità e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi con esclusione dei contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

 

          Art. 22.

     Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge.

     All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.

     A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sarà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 10.

     La copertura predetta non potrà essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1° luglio 1920 o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, nè per periodi già coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.

     I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonchéquelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

     Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa.

 

          Art. 23.

     Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nella assicurazione facoltativa.

 

          Art. 24.

     I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 5, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della convenzione citata.

 

          Art. 25.

     Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.

     Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed è integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.

     Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini o il 60° se donne;

     b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

     I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai precedenti commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le norme di cui al secondo comma. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla decorrenza della precedente e, ove segue ad un supplemento liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

     I supplementi di cui al presente articolo assorbono l'integrazione concessa a norma delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione e comportano l'applicazione delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria concernenti le maggiorazioni dei supplementi di pensione.

     In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi fini sono computati i contributi che, alla data della morte, non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

 

          Art. 26.

     I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

     Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo 4 il limite di età per la concessione del supplemento di pensione è stabilito al 65° anno di età per gli uomini e al 60° anno per le donne.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

 

          Art. 27.

     Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attività comunque soggette alle anzidette forme assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire volontariamente l'assicurazione in alcune delle Gestioni assicurative di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

 

          Art. 28.

     I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono costituirsi forme di pensione a carattere volontario per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad Istituti o imprese autorizzati all'esercizio dell'assicurazione privata.

     Per la forma da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le associazioni di categoria interessate.

     Le tariffe e le modalità per la loro applicazione saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che ciò sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle tariffe medesime.

     Le forme da affidarsi in gestione ad Istituti o ad imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione privata saranno regolate mediante convenzioni da stipularsi con le associazioni di categorie interessate e da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base a tariffe approvate nei modi di legge.

 

          Art. 29.

     Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate - sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.

 

Titolo VII

ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI

TITOLARI DI PENSIONE DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE

 

          Art. 30.

     L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, semprechè agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

     Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi purché conviventi ed a carico, indicati nell'art. 3 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

     Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 3 della Legge 4 agosto 1955, n. 692.

 

          Art. 31.

     All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

     Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L. 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

 

          Art. 32.

     L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 30 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 31 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto all'assicurazione malattia.

     A tale onere si provvede:

     a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'art. 38, comma primo, lettera a), della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni;

     b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun esercente attività commerciale iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.

     In sede di riparazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38, comma quarto, della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

 

          Art. 33.

     Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, nonché del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 34.

     A decorrere dal 1° gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente art. 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all'art. 38, lettera a), della Legge 27 novembre 1960, n. 1397.

     Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente art. 32 provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attività commerciali col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

          Art. 35.

     La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della Legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, è demandata all'Ispettorato del lavoro.

 

          Art. 36.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale è legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'art. 9 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397.

     Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il ricorso.

 

          Art. 37.

     Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla Legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal Regio Decrto Legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 aprile 1936, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonché le disposizioni per la composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli artt. 41e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

 

          Art. 38.

     Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.

 

          Art. 39.

     Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1965.

 

          Art. 40.

     A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente articolo 11, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 1994, n. 170, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non considera familiari agli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 1998, n. 417, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione della stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

[3]  La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 27 maggio 1982, n. 102, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 18 febbraio 1988, n. 184, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti per titoli di pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1086, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per titolari di pensione diretta INPS, con riferimento all'art. 3 Cost. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 12 aprile 1989, n. 179, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 18 maggio 1989, n. 250, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 15 novembre 1989, n. 502, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di invalidità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 15 novembre 1989, n. 504, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 12 aprile 1990, n. 182, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 19 marzo 1992, n. 114, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'INPS in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 8 aprile 1992, n. 164, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'ENPALS. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 8 giugno 1992, n. 257, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di reversibilità a carico dell'ENPALS. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma con sentenza 3 febbraio 1994, n. 15, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale dell'INPS per i commercianti in caso di cumulo con una pensione di reversibilità a carico dello Stato.

[4]  Comma abrogato dall'art. 25 della L. 30 aprile 1989, n. 153.