§ 77.2.38 - D.P.R. 28 febbraio 1961, n. 184.
Norme di attuazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:28/02/1961
Numero:184


Sommario
Art. 1.      Nel presente decreto, col termine legge, si intende la legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Art. 2.      Gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio considerati agli articoli 1 e 2 della legge, qualora esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie [...]
Art. 3.      Nel caso di esercenti piccole imprese commerciali non titolari della licenza prevista per l'esercizio della attività esplicata dall'impresa della quale sono conduttori in proprio, la conduzione [...]
Art. 4.      Ai fini dell'accertamento del limite massimo dell'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo all'attività della impresa commerciale oltre il quale l'esercente l'attività stessa non è soggetto [...]
Art. 5.      La denuncia di cui all'art. 4 della legge è presentata alla Commissione per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali della provincia nella [...]
Art. 6.      Nella denuncia prevista dall'art. 4, lettera b) della legge, sono compresi soltanto i familiari coadiutori considerati dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa.
Art. 7.      E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio un ufficio di segreteria della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui [...]
Art. 8.      L'esercente attività commerciale che abbia diritto, quale titolare di pensione, alla assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali [...]
Art. 9.      Ai fini del riconoscimento della inabilità permanente al lavoro prevista dall'art. 3, terzo comma, della legge si applicano i criteri stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica di impiegati [...]
Art. 10.      Sono elettori attivi e passivi gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio di cui agli articoli 1 e 2 della legge i quali, alla data di compilazione delle liste [...]
Art. 11.      Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la convocazione dei collegi elettorali comunali o intercomunali di cui all'art. 16, primo comma, della legge il presidente della Cassa mutua [...]
Art. 12.      Per la elezione dei delegati di cui all'art. 16 della legge il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in collegi [...]
Art. 13.      Ogni elettore può votare soltanto nel collegio elettorale entro il quale è compreso il Comune o la circoscrizione del Comune in cui è domiciliata l'impresa della quale è titolare.
Art. 14.      L'elettore può esercitare il voto anche mediante delega da rilasciare ad un componente della propria famiglia che sia soggetto alla assicurazione obbligatoria a norma dell'art. 1, ultimo comma, [...]
Art. 15.      La deliberazione di convocazione dei collegi elettorali deve essere adottata dal Consiglio di amministrazione almeno novanta giorni prima della scadenza del quadriennio indicato all'art. 19, [...]
Art. 16.      Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia ricevuta, entro le ore [...]
Art. 17.      La convocazione dell'assemblea dei delegati per la elezione dei tredici rappresentanti degli esercenti attività commerciali nel Consiglio di amministrazione e dei due sindaci effettivi e di uno [...]
Art. 18.      Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni che si sollevino durante le operazioni elettorali.
Art. 19.      Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale sotto la presidenza del presidente della Cassa mutua provinciale o del suo delegato, nonchè degli [...]
Art. 20.      Contro le operazioni per la elezione dei delegati e per la elezione dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nel Consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci della [...]
Art. 21.      Contro le operazioni per la elezione, ai sensi dell'art. 24 della legge, dei dodici membri del Consiglio centrale nonchè dei vice presidenti del Consiglio stesso e dei tre membri effettivi e due [...]
Art. 22.      Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 35, primo comma, della legge, le Casse mutue provinciali dovranno preventivamente accertare la funzionalità delle associazioni mutue volontarie [...]
Art. 23.      Le Commissioni consultive, previste dagli articoli 45, primo comma, e 46, lettera c) della legge, sono convocate rispettivamente dal commissario della Federazione nazionale e dal commissario [...]
Art. 24.      Per la prima applicazione della legge, la Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali è integrata, agli effetti e [...]
Art. 25.      Qualora le attrezzature ed i servizi indicati al penultimo comma dell'art. 47 della legge non consentano di provvedere direttamente e compiutamente all'espletamento dei compiti previsti dal [...]
Art. 26.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro determinerà l'indennità spettante al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia [...]
Art. 27.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge.


§ 77.2.38 - D.P.R. 28 febbraio 1961, n. 184.

Norme di attuazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

(G.U. 7 aprile 1961, n. 87)

 

     Art. 1.

     Nel presente decreto, col termine legge, si intende la legge 27 novembre 1960, n. 1397.

 

          Art. 2.

     Gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio considerati agli articoli 1 e 2 della legge, qualora esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili distintamente a diverse forme di assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono soggetti alla assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

     In caso di contestazioni circa la determinazione dell'attività personale prevalente di cui al precedente comma decide in via definitiva il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentiti, a seconda della competenza, la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, la sezione competente del Comitato centrale dell'artigianato e la Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

 

          Art. 3.

     Nel caso di esercenti piccole imprese commerciali non titolari della licenza prevista per l'esercizio della attività esplicata dall'impresa della quale sono conduttori in proprio, la conduzione in proprio dovrà risultare o dal contratto di affitto dell'impresa stessa o dal contratto di comodato degli impianti ovvero da altro atto equipollente.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'accertamento del limite massimo dell'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo all'attività della impresa commerciale oltre il quale l'esercente l'attività stessa non è soggetto alla assicurazione contro le malattie ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della legge, si tiene conto dell'ultimo reddito imponibile definito nel triennio precedente o, in mancanza, dell'ultimo reddito imponibile dichiarato ovvero, mancando anche quest'ultimo, dell'ultimo reddito imponibile accertato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

     Il criterio previsto al precedente comma si applica anche per la determinazione del contributo annuo dovuto ai sensi dell'art. 38, primo comma, lettera b) della legge, in relazione al reddito imponibile dell'esercizio.

     Resta salva, in ogni caso, la regolamentazione, anche agli effetti economici, dei rapporti tra l'esercente attività commerciale e la Cassa mutua di malattia, allorchè il reddito definito per l'anno cui l'assicurazione si riferisce risulti diverso da quello rilevato in base ai criteri di cui ai precedenti commi.

     Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma societaria, il reddito imponibile di ciascun socio, salvo che non risulti diversamente, è determinato dal quoziente che si ottiene dividendo l'imponibile complessivo della società per il numero dei soci.

 

          Art. 5.

     La denuncia di cui all'art. 4 della legge è presentata alla Commissione per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali della provincia nella quale è stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio.

     I rapporti tra le singole Casse mutue interessate nonchè le modalità per la erogazione della assistenza, qualora l'esercente attività commerciale abbia la sua residenza in una provincia diversa da quella nella quale è stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio, saranno disciplinati dal Regolamento delle prestazioni, previsto dall'art. 12 della legge.

 

          Art. 6.

     Nella denuncia prevista dall'art. 4, lettera b) della legge, sono compresi soltanto i familiari coadiutori considerati dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa.

 

          Art. 7.

     E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio un ufficio di segreteria della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 8 della legge. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

 

          Art. 8.

     L'esercente attività commerciale che abbia diritto, quale titolare di pensione, alla assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.

     In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attività commerciale che ha esercitato l'opzione.

     Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'art. 1, ultimo comma, della legge.

 

          Art. 9.

     Ai fini del riconoscimento della inabilità permanente al lavoro prevista dall'art. 3, terzo comma, della legge si applicano i criteri stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica di impiegati dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

 

          Art. 10.

     Sono elettori attivi e passivi gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio di cui agli articoli 1 e 2 della legge i quali, alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo articolo, risultino iscritti nei ruoli previsti dall'art. 36 della legge stessa.

 

          Art. 11.

     Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la convocazione dei collegi elettorali comunali o intercomunali di cui all'art. 16, primo comma, della legge il presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione delle liste elettorali e alla loro affissione negli albi dei Comuni della provincia nonchè nella sede della Cassa mutua provinciale, dando notizia sulla stampa locale dell'avvenuta pubblicazione.

     Le liste sono compilate distintamente per ciascuno dei tre seguenti gruppi di categorie:

     a) commercianti fissi, mediatori, commissionari di commercio;

     b) agenti e rappresentanti di commercio;

     c) venditori ambulanti, titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali, guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini.

     Le liste debbono restare affisse per la durata di dieci giorni e debbono contenere la suddivisione per Comune e per ordine alfabetico degli esercenti attività commerciali ammessi al voto con l'indicazione delle generalità.

     La mancata iscrizione nella lista elettorale impedisce l'esercizio del diritto di voto.

     Entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata l'affissione nell'albo comunale, l'interessato può proporre ricorso contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, la quale decide, in via definitiva, entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

     Il ricorso deve pervenire alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro 10 giorni dall'ultimo di affissione delle liste elettorali nell'albo comunale.

 

          Art. 12.

     Per la elezione dei delegati di cui all'art. 16 della legge il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in collegi elettorali distintamente per ciascuno dei tre gruppi di categorie indicati al precedente articolo, secondo comma, raggruppando, ove gli elettori di un Comune siano inferiori a 20 e a 30, a seconda che la Cassa mutua provinciale abbia rispettivamente fino od oltre 15.000 titolari iscritti, più Comuni confinanti o frazionando i Comuni maggiori. Il collegio non può comprendere più di 500 o 800 elettori a seconda che la Cassa mutua abbia rispettivamente fino od oltre 15.000 titolari iscritti.

     Qualora, per effetto dell'applicazione del criterio indicato al precedente comma, nel Comune sia possibile costituire il collegio soltanto per un gruppo o due gruppi di categorie, gli elettori del Comune appartenenti al rimanente o ai rimanenti gruppi pur facendo parte di un collegio intercomunale esercitano il diritto di voto presso il seggio del collegio o dei collegi esistenti nel Comune che sarà preventivamente indicato. In tal caso il seggio deve essere provveduto di urne distinte per ciascun gruppo di categoria.

     Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto del numero massimo di elettori indicato al primo comma del presente articolo.

     Lo spoglio delle schede dei votanti viene effettuato separatamente per ciascun gruppo dal presidente del seggio ove è avvenuta la votazione e i relativi distinti verbali sono trasmessi al presidente della Cassa mutua provinciale in un'unica soluzione, ma con plichi separati e sigillati. Il presidente della Cassa mutua provinciale e gli scrutatori del primo collegio del capoluogo di provincia di ciascuno dei tre gruppi di categoria, con l'ausilio del segretario del primo collegio del gruppo di cui all'articolo precedente, secondo comma, lettera a), riuniti in ufficio elettorale, proclamano gli eletti risultanti dai verbali comprendenti l'intero collegio e, per quanto concerne i verbali frazionari di ciascun collegio, procedono alla loro unificazione e proclamano i relativi eletti.

     Qualora nel Comune sia possibile la costituzione dei tre ovvero dei due collegi, gli elettori dei collegi stessi votano in un unico seggio semprechè il numero complessivo degli elettori non superi i limiti di 500 o 800 unità previsti dal primo comma con l'osservanza delle norme indicate al secondo e quarto comma.

     Nel manifesto di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, deve essere precisata la distribuzione dei collegi, la data fissata per le elezioni, la ubicazione dei rispettivi uffici di sezione, nonchè la data e l'orario della votazione.

     Per la determinazione dei due terzi, di cui all'art. 16, terzo comma, della legge, nel caso di cifra frazionaria, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

 

          Art. 13.

     Ogni elettore può votare soltanto nel collegio elettorale entro il quale è compreso il Comune o la circoscrizione del Comune in cui è domiciliata l'impresa della quale è titolare.

     Per esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentare un documento di riconoscimento, rilasciato da una pubblica autorità, munito di fotografia e contenente l'indicazione delle generalità. In mancanza del documento, può essere ammesso al voto l'elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio.

     Il presidente della Cassa mutua provinciale provvede alla costituzione del seggio presso ciascun collegio. A tal fine, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, nomina un presidente scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici.

     Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina tre scrutatori ed il segretario del seggio scegliendoli fra gli esercenti attività commerciali che votano presso il seggio stesso.

     Il delegato deve essere eletto fra gli esercenti attività commerciali iscritti come elettori nel collegio e compresi nella stessa lista elettorale della quale fa parte l'elettore.

 

          Art. 14.

     L'elettore può esercitare il voto anche mediante delega da rilasciare ad un componente della propria famiglia che sia soggetto alla assicurazione obbligatoria a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge ed abbia superato il 21° anno di età.

     La delega deve essere redatta su di un apposito stampato che sarà predisposto dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e deve essere autenticata o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio.

 

          Art. 15.

     La deliberazione di convocazione dei collegi elettorali deve essere adottata dal Consiglio di amministrazione almeno novanta giorni prima della scadenza del quadriennio indicato all'art. 19, ultimo comma, della legge.

     La convocazione è fatta dal presidente della Cassa mutua provinciale, mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia e con un apposito manifesto, rispettivamente da effettuarsi e da affiggersi almeno quindici giorni prima della data della votazione.

     Il manifesto di convocazione deve essere affisso negli albi dei Comuni della provincia e della Cassa mutua provinciale.

     A cura del presidente deve esser data notizia sui giornali locali da lui designati dell'affissione del manifesto di cui al precedente comma.

     La votazione deve aver luogo non prima del cinquantacinquesimo giorno e non oltre il sessantacinquesimo giorno successivo alla data in cui è stato provveduto alla convocazione dei collegi elettorali.

 

          Art. 16.

     Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia ricevuta, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente quello fissato per le elezioni e devono essere firmate da almeno 8 delegati qualora il numero degli stessi non sia superiore a 100, 16 delegati se non superiore a 200, 24 delegati se non superiore a 300, 32 delegati se non superiore a 400, 40 delegati se non superiore a 500 e 60 delegati in caso di numero superiore ai 500. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal pretore o dal segretario comunale, ovvero dal conciliatore o da un notaio.

     Ciascuna lista può contenere per il Consiglio di amministrazione fino ad un massimo di sei, uno e tre nominativi degli eligendi attribuibili rispettivamente ai gruppi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 11, comma secondo e per il collegio dei sindaci di due nominativi, dei quali uno per sindaco effettivo e l'altro per sindaco supplente, in rappresentanza delle categorie riunite indicate alle lettere a) e b) dell'art. 11, comma secondo, e di un nominativo, per sindaco effettivo, per la categoria indicata alla lettera c) stesso articolo.

     Le liste dei candidati sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per un numero di nominativi non superiore a quello indicato nel comma precedente, scelti anche in liste diverse nell'ambito della propria categoria, sia per i componenti del Consiglio di amministrazione, sia per il Collegio dei sindaci.

     Risultano eletti i candidati che hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

 

          Art. 17.

     La convocazione dell'assemblea dei delegati per la elezione dei tredici rappresentanti degli esercenti attività commerciali nel Consiglio di amministrazione e dei due sindaci effettivi e di uno supplente deve essere disposta almeno venti giorni prima della scadenza del quadriennio indicato all'art. 15, primo comma.

     La votazione deve aver luogo entro la scadenza del quadriennio di cui al precedente comma e non prima del quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata disposta la convocazione della assemblea dei delegati.

     L'avviso deve essere fatto con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun delegato almeno otto giorni prima della data della votazione.

     L'assemblea ha luogo presso la sede della Cassa mutua provinciale o in altro luogo designato dal presidente sotto la diretta responsabilità e sentito il Consiglio di amministrazione.

     Se il numero dei delegati è superiore ai 500, l'assemblea può essere suddivisa in sezioni aventi ubicazione anche in località diverse.

     Il presidente deve, in tal caso, notificare a ciascun delegato, nella lettera raccomandata di convocazione, a quale sezione è assegnato per la votazione.

     Il seggio è costituito dal presidente della Cassa mutua provinciale o da un suo delegato, che lo presiede, da due o più scrutatori e da un segretario scelti dal presidente del seggio fra gli elettori presenti che non siano candidati.

     E' data facoltà alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali di far presenziare un proprio rappresentante alle assemblee di cui al presente articolo.

 

          Art. 18.

     Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni che si sollevino durante le operazioni elettorali.

 

          Art. 19.

     Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale sotto la presidenza del presidente della Cassa mutua provinciale o del suo delegato, nonchè degli scrutatori e del segretario della prima sezione, redigono il verbale delle operazioni elettorali.

     Il presidente proclama gli eletti.

 

          Art. 20.

     Contro le operazioni per la elezione dei delegati e per la elezione dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nel Consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci della Cassa mutua provinciale previste dagli articoli 16 e 18 della legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della proclamazione di cui all'articolo precedente, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale.

     Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Consiglio centrale della Federazione nazionale il quale decide in via definitiva.

 

          Art. 21.

     Contro le operazioni per la elezione, ai sensi dell'art. 24 della legge, dei dodici membri del Consiglio centrale nonchè dei vice presidenti del Consiglio stesso e dei tre membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci della Federazione nazionale, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, al Consiglio centrale della Federazione nazionale.

     Contro le decisioni del Consiglio centrale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide in via definitiva.

 

          Art. 22.

     Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 35, primo comma, della legge, le Casse mutue provinciali dovranno preventivamente accertare la funzionalità delle associazioni mutue volontarie alle quali si intende affidare la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie, specie per quanto concerne la idoneità della organizzazione e delle attrezzature al fine di garantire una efficiente assistenza sanitaria.

     L'atto che affida alle Associazioni mutue volontarie la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie, dovrà, fra l'altro, attenersi alle seguenti condizioni:

     a) assunzione di piena e diretta responsabilità da parte dell'Associazione mutua volontaria nei confronti della Cassa mutua provinciale per tutti i rapporti con gli assistiti e con i terzi relativi alla gestione delle prestazioni obbligatorie;

     b) limitazione del suo campo di applicazione agli esercenti attività commerciali e relativi familiari iscritti all'Associazione mutua volontaria semprechè ne facciano esplicita richiesta. La richiesta del titolare di impresa si intende automaticamente estesa ai familiari.

     Le Associazioni mutue volontarie, che ai sensi dei precedenti commi, provvedono alla erogazione delle prestazioni obbligatorie sono, limitatamente a tale erogazione, sottoposte alla vigilanza ed al controllo della Cassa mutua provinciale e della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

     La Cassa mutua provinciale può, per fondati motivi, procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'atto di affidamento.

     Si applicano per i ricorsi in materia di prestazioni dovute dalle Associazioni mutue volontarie a norma del presente articolo le disposizioni di cui all'art. 20, lettera o) e dell'art. 27, lettera d) della legge.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 23.

     Le Commissioni consultive, previste dagli articoli 45, primo comma, e 46, lettera c) della legge, sono convocate rispettivamente dal commissario della Federazione nazionale e dal commissario straordinario della Cassa mutua provinciale per esprimere il loro parere in ordine alle questioni di maggior rilievo nonchè su tutti gli altri problemi che i commissari stessi riterranno di sottoporre alla loro consultazione.

     Il parere delle Commissioni consultive di cui al precedente comma è richiesto per la stipula di convenzioni per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati nonchè per la decisione dei ricorsi in materia di prestazioni.

 

          Art. 24.

     Per la prima applicazione della legge, la Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali è integrata, agli effetti e per gli scopi indicati dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge, del commissario straordinario della Cassa mutua provinciale.

 

          Art. 25.

     Qualora le attrezzature ed i servizi indicati al penultimo comma dell'art. 47 della legge non consentano di provvedere direttamente e compiutamente all'espletamento dei compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo, il commissario straordinario richiederà al commissario della Federazione nazionale, previo motivato parere della Commissione consultiva, le unità di personale e le eventuali attrezzature strettamente indispensabili per l'assolvimento dei compiti predetti.

     Il commissario della Federazione nazionale, sentita la Commissione consultiva sulle richieste di cui al precedente comma, provvederà alle eventuali assunzioni di personale, con contratto a tempo determinato, la cui scadenza non potrà verificarsi oltre i sessanta giorni dalla data di insediamento dei normali organi di amministrazione della Cassa mutua provinciale presso la quale il personale stesso è chiamato a prestare servizio.

 

          Art. 26.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro determinerà l'indennità spettante al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e, su proposta di quest'ultimo, le indennità spettanti ai commissari straordinari delle Casse mutue provinciali.

 

          Art. 27.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge.