§ 77.2.37 - L. 27 novembre 1960, n. 1397.
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:27/11/1960
Numero:1397


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico
Art. 4.      Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti artt. 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale [...]
Art. 5.      Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività [...]
Art. 6.      La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, provvede secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui [...]
Art. 7.      Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle denuncie di cui all'art. 4 è tenuta a notificare agli [...]
Art. 8.      Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali
Art. 9.      Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi è ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale di cui all'art. 5 entro trenta giorni dalla [...]
Art. 10.      Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'art. 7, ultimo comma, sempreché siano trascorsi novanta [...]
Art. 11.      Agli esercenti le attività commerciali indicati agli artt. 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni
Art. 12.      Il regolamento delle prestazioni obbligatorie è predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali entro sei mesi [...]
Art. 13.      Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, di oneri di competenza di altri Istituti ed Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto [...]
Art. 14.      Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di [...]
Art. 15.      E' istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie in favore degli esercenti attività commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione [...]
Art. 16.      Gli esercenti attività commerciali indicati all'art. 1 e all'art. 2, iscritti nei ruoli di cui all'art. 36, riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali o intercomunali distinti in [...]
Art. 17.      Gli organi delle Casse mutue provinciali sono
Art. 18.      L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti
Art. 19.      La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui
Art. 20.      Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale
Art. 21.      Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Art. 22.      La revisione della gestione delle Casse mutue provinciali è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati
Art. 23.      Gli organi della Federazione nazionale delle Casse mutue sono
Art. 24.      L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza dei componenti [...]
Art. 25.      Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali è composto
Art. 26.      Spetta al Consiglio centrale
Art. 27.      Spetta alla Giunta centrale
Art. 28.      Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione [...]
Art. 29.      Per il controllo della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, è costituito un Collegio sindacale composto di cinque membri effettivi e [...]
Art. 30.      Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente
Art. 31.      La convocazione di tutti gli organi di amministrazione previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi
Art. 32.      I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale ovvero del Consiglio centrale della Federazione nazionale che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive [...]
Art. 33.      Qualora il numero degli assistibili della Provincia risulti inferiore alle ottomila unità, a richiesta della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, può essere disposta la [...]
Art. 34.      La Federazione nazionale delle Casse mutue per l'assistenza di malattia per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può prendere accordi con altri Istituti [...]
Art. 35.      L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle Associazioni mutue volontarie delle categorie interessate esistenti nella Provincia al 30 aprile 1959 la gestione [...]
Art. 36.      Sulla base degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 7, ultimo comma, la Cassa mutua provinciale compila annualmente, per ciascun Comune, appositi ruoli per [...]
Art. 37.      Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni [...]
Art. 38. 
Art. 39.      Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali in rate [...]
Art. 40.      Il contributo di cui all'art. 38, lettera a), ha decorrenza dal 1 gennaio 1961
Art. 41.      L'esercizio finanziario delle Casse mutue di malattia e della Federazione nazionale delle Casse stesse, coincide con l'anno solare
Art. 42.      La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 43.      Gli esercenti attività commerciali nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussistano le condizioni indicate agli artt. 1 e 2, sono tenuti ad effettuare, [...]
Art. 44.      Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall'art. 38, lettera a) per ciascun assistibile ai sensi della presente legge è stabilito, limitatamente al semestre 1 [...]
Art. 45.      Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue [...]
Art. 46.      Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia
Art. 47.      Il commissario straordinario di cui al precedente articolo deve in particolare
Art. 48.      Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita [...]
Art. 49.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 77.2.37 - L. 27 novembre 1960, n. 1397.

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali.

(G.U. 30 novembre 1960, n. 293).

 

CAPO I

DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE, DELLE PERSONE

ASSISTIBILI E DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLE STESSE

 

Art. 1. [1]

     L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche; nonché degli ausiliari del commercio, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

     b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.

     Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

     c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

     Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:

     1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli artt. 1 e 3 della L. 11 giugno 1971, n.426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attività;

     2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'articolo 1 della L. 20 novembre 1971, n. 1062;

     3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

     a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

     b) L. 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;

     c) L. 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

     d) L. 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

     e) R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, all'art. 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

     f) L. 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

     g) L. 23 febbraio 1950, n. 170, e D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella L. 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

     4) essere:

     a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'art. 9 della L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

     b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'art. 5 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523;

     c) conduttori di case di cura;

     d) gestori di campeggi;

     e) affittacamere;

     f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

     g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni);

     h) esercenti librerie o buffets di stazione;

     i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla L. 25 marzo 1959, n. 125;

     l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della L. 25 gennaio 1966, n. 31;

     m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

     Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

     a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con L. 12 marzo 1968, n. 316;

     b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla L. 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 478, ed al D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66;

     c) gli agenti delle librerie di stazione;

     d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 253;

     e) i propagandisti e i procacciatori di affari;

     f) i commissionari di commercio;

     g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in L. 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della L. 6 gennaio 1931, n. 99, purché non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sé e per i propri familiari a carico, nonché per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

     Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nella azienda sempreché non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

     L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

     Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica.

 

     Art. 3.

     Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:

     1) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

     2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'età di 18 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

     3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

     4) i fratelli e le sorelle ed i nipotini in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

     Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

     Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

     I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

     Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'art. 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

 

     Art. 4.

     Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti artt. 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo art. 5:

     a) le loro generalità e quelle dei familiari a carico;

     b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nell'azienda che non abbiano diritto all'assistenza Obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;

     c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;

     d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;

     e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni, che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 5.

     Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, sono altresì tenuti a denunciare la cessazione della loro attività, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nell'azienda indicati all'art. 1, terzo comma, nonché quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori.

     In caso di morte del titolare dell'attività commerciale, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione dell'impresa.

     Le denuncie di cui al presente articolo devono essere presentate alla segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La segreteria del Comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

 

     Art. 5.

     Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

     La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed è così composta:

     a) sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale più rappresentative;

     b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale più rappresentative;

     c) un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale più rappresentative;

     d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro della massima occupazione;

     e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

     La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

 

     Art. 6.

     La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, provvede secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'art. 8 e sulla base delle denuncie di cui all'art. 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

     Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari dell'attività commerciale dai familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denuncie.

     In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

 

     Art. 7.

     Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle denuncie di cui all'art. 4 è tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi ovvero la cancellazione dagli stessi.

     Qualora la Commissione provinciale proceda d'ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato è fatta, a cura della Commissione stessa, entro quindici giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento stesso.

     Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui ai precedenti comma senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale è tenuta, entro i quindici giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione dagli stessi alla Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali.

     Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la Cassa mutua provinciale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalità previste dal precedente art. 6, secondo comma.

 

     Art. 8.

     Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

     La Commissione è presieduta dal Ministro per l'industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composta:

     a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;

     b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

     c) di dieci membri designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;

     d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

     La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

     La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

     a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalità per la iscrizione degli esercenti attività commerciali negli elenchi nominativi di cui all'art. 6;

     b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi.

 

     Art. 9.

     Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi è ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale di cui all'art. 5 entro trenta giorni dalla data della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7, primo comma.

     Agli effetti e per gli scopi di cui al primo comma la Commissione provinciale è integrata di due membri elettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali e di un rappresentante dell'ispettorato del lavoro locale.

     Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione.

     Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso tramite la Commissione provinciale alla Commissione centrale di cui all'art. 8 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, di cui al precedente comma.

     La decisione della Commissione centrale è notificata, tramite la Commissione provinciale, con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo.

     Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti prodotto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto nonché le decisioni della Commissione centrale sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa mutua provinciale ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 7, ultimo comma.

 

CAPO II

DELLE PRESTAZIONI

 

     Art. 10.

     Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'art. 7, ultimo comma, sempreché siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la denuncia di cui all'art. 4, o l'accertamento di ufficio di cui all'art. 6, terzo comma.

     In caso di iscrizione negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, sempreché il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma. La denuncia di cui all'art. 4 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'evento.

     Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.

     Alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtù della presente legge, per avere contratto matrimonio, è conservato il diritto all'assistenza per un anno sempreché non venga a godere di assistenza per altro titolo.

 

     Art. 11.

     Agli esercenti le attività commerciali indicati agli artt. 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

     a) assistenza ospedaliera;

     b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;

     c) assistenza ostetrica.

     Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 12.

     L'assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale potrà deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate dalla presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa, con gestione distinta da quella per le prestazioni obbligatorie di cui al primo comma.

     Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o di altri Enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri Enti di assicurazione obbligatoria.

     Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza di malattia di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento sanitario ai fini della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

     I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categorie devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica l'elenco deve essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

     Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con i medici a rapporto di impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

     Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette alla assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 12.

     Il regolamento delle prestazioni obbligatorie è predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali entro sei mesi dalla costituzione del Consiglio stesso. Il regolamento dovrà tenere per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, numero 138, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà altresì prevedere per gli assistiti la facoltà di avvalersi di medici e di case di cura di proprio gradimento mediante la erogazione da parte delle Casse mutue di una quota di concorso nella spesa effettivamente sostenuta, in misura uguale a quella che le stesse avrebbero sopportato con la prestazione diretta.

     Il regolamento è sottoposto alla approvazione della assemblea nazionale e deve essere approvato con la maggioranza costituita da almeno i due terzi dei componenti l'assemblea stessa, ed è quindi trasmesso, entro quindici giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente al verbale della Assemblea.

     L'approvazione, fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, conferisce carattere definitivo al regolamento.

 

     Art. 13.

     Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, di oneri di competenza di altri Istituti ed Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa.

     In caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, degli oneri di cui al precedente comma, è ammesso ricorso ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro, la quale decide in sede amministrativa. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del provvedimento di rigetto della domanda di rivalsa.

     Contro la decisione della Commissione provinciale di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.

 

     Art. 14.

     Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

     Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

 

CAPO III

DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

 

     Art. 15.

     E' istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie in favore degli esercenti attività commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

     Le Casse mutue provinciali di cui al precedente comma sono riunite in una Federazione nazionale cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

     Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale. Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Sezione I

Delle elezioni per la costituzione degli organi di amministrazione

 

     Art. 16.

     Gli esercenti attività commerciali indicati all'art. 1 e all'art. 2, iscritti nei ruoli di cui all'art. 36, riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali o intercomunali distinti in commercianti fissi ed ausiliari del commercio, di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; in agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 1 predetto; e in venditori ambulanti, eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente, i propri delegati all'assemblea della Cassa mutua provinciale in ragione di uno ogni trenta ovvero frazione di trenta pari o superiore a venti per le Casse mutue provinciali fino a 15.000 titolari e in ragione di uno ogni cinquanta o frazione superiore a trenta per le Casse mutue provinciali aventi oltre 15.000 titolari iscritti.

     I soggetti di cui al quarto comma dell'art. 1 votano congiuntamente ai venditori ambulanti.

     Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio.

     L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

     Risultano eletti, per ciascuna delle tre categorie indicate al primo comma, i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti è eletto il più anziano di età.

     L'assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto i tredici membri del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'art. 19, lettera a), dei quali otto appartenenti alla categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, quattro appartenenti alla categoria dei venditori ambulanti ed uno a quella degli agenti e rappresentanti di commercio.

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi degli eligendi attribuibili alla sua categoria.

     Per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto, per ciascuna categoria, il più anziano di età.

 

Sezione II

Degli organi provinciali di amministrazione

 

     Art. 17.

     Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

     a) l'assemblea generale;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il presidente;

     d) il Collegio dei sindaci.

 

     Art. 18.

     L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

     a) approvare annualmente, entro il 30 ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

     b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e designare quelli del Collegio dei sindaci di cui all'art. 22, lettera a), con le modalità di cui all'art. 16;

     c) approvare le misure dei contributi a carico degli esercenti attività commerciali per l'assistenza malattia, nonché quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente articolo 11, terzo comma [3].

     L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni quattro anni e si riunisce, di norma, una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale, a maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

 

     Art. 19.

     La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

     a) tredici rappresentanti gli esercenti attività commerciali eletti dall'assemblea, dei quali otto in rappresentanza della categoria dei commercianti fissi, quattro in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti e uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

     b) uno nominato dalla Commissione provinciale di cui al precedente art. 5;

     c) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o persona da lui delegata.

     Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente che deve essere uno degli eletti di cui alla lettera a).

     Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso, su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

     I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

 

     Art. 20.

     Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

     a) deliberare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

     b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

     c) proporre le misure dei contributi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza [4];

     d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

     e) deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;

     f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

     g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

     h) indire le elezioni delle cariche sociali;

     i) approntare annualmente i ruoli nominativi degli esercenti attività commerciali tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'art. 36;

     l) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'art. 26, lettera e);

     m) nominare il direttore provinciale, secondo le norme generali fissate dalla Federazione nazionale, che dovrà poi ratificare le singole nomine;

     n) redigere le note di qualifica del direttore provinciale;

     o) decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

     Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d) ed l) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

     Esse diventano esecutive qualora non pervenga la comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

     Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

     Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

 

     Art. 21.

     Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 22.

     La revisione della gestione delle Casse mutue provinciali è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

     a) un sindaco effettivo ed uno supplente per la categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, nonché un sindaco effettivo per la categoria dei venditori ambulanti, dall'assemblea dei delegati delle Casse mutue provinciali;

     b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

     Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

     I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

 

Sezione III

Degli organi centrali di amministrazione

 

     Art. 23.

     Gli organi della Federazione nazionale delle Casse mutue sono:

     a) l'assemblea nazionale;

     b) il Consiglio centrale;

     c) la Giunta centrale;

     d) il presidente;

     e) il Collegio sindacale.

 

     Art. 24.

     L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza dei componenti il Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Casse mutue provinciali.

     All'assemblea nazionale spetta:

     a) approvare la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ciascun anno;

     b) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, dodici membri del Consiglio centrale;

     c) eleggere ogni quattro anni a scrutinio segreto, i vice presidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei sindaci della Federazione nazionale.

     Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di nomina elettiva.

     Ai soli fini delle lezioni di cui al secondo comma, lettere b) e c), l'assemblea nazionale è costituita, oltreché dei presidenti delle Casse mutue provinciali, di tre dei membri di cui all'art. 19, lettera a), del Consiglio di amministrazione delle Casse stesse.

     I tre membri di cui al precedente comma sono scelti in modo da assicurare la composizione della rappresentanza di ciascuna Cassa mutua provinciale in seno all'Assemblea - tenuta presente la categoria di appartenenza del Presidente della Cassa mutua provinciale - con due appartenenti alla categoria dei commercianti fissi, uno alla categoria dei venditori ambulanti ed uno alla categoria dei rappresentanti e agenti di commercio.

     La scelta dei tre membri di cui al quarto comma è fatta dai consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'art. 19, lettera a), appartenenti alla categoria alla quale deve essere attribuita la rappresentanza.

 

     Art. 25.

     Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali è composto:

     a) del presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

     b) di due vice-presidenti di cui uno in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio ed uno in rappresentanza dei venditori ambulanti;

     c) di undici consiglieri dei quali sette in rappresentanza dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, tre in rappresentanza dei venditori ambulanti ed uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

     d) di un rappresentante della Commissione centrale per gli elenchi nominativi di cui all'art. 8;

     e) di tre esperti nel ramo amministrativo e assistenziale nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero della sanità.

     Le nomine dei componenti di cui alle lettere b) e c) del Consiglio centrale sono effettuate separatamente con elezioni a scrutinio segreto dai rappresentanti delle rispettive categorie in seno all'assemblea nazionale.

     Fanno, inoltre, parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

     Il Consiglio elegge nel suo seno, con le modalità di cui al secondo comma, la Giunta centrale composta del presidente, dei due vicepresidenti e di quattro componenti del Consiglio centrale, uno dei quali in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti.

     I componenti del Consiglio centrale durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni.

     Qualora il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti, appartenente alla stessa categoria.

 

     Art. 26.

     Spetta al Consiglio centrale:

     a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

     b) approvare il piano di ripartizione tra le singole Province del fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38, lettera b);

     c) predisporre entro sei mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

     d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali nonché approvare le delibere in materia di prestazioni integrative di cui all'art. 11, terzo comma;

     e) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia e fissare le norme relative all'assunzione, all'amministrazione ed al licenziamento del personale stesso;

     f) stabilire il collegamento della Federazione nazionale con gli Istituti di assicurazione e di malattia promuovendo eventuali iniziative nel campo assistenziale;

     g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

     h) provvedere alla designazione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del presidente della Federazione nazionale;

     i) designare i sindaci effettivi e supplenti delle Casse mutue provinciali di cui all'art. 22 lettera b);

     l) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale;

     m) fissare le norme per la nomina dei direttori delle Casse mutue provinciali e procedere alla ratifica delle nomine stesse.

     Le deliberazioni di cui alle lettere a)b), c), f), g), ed l), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 27.

     Spetta alla Giunta centrale:

     a) esaminare i bilanci da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio centrale;

     b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

     c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

     d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

     e) stipulare convenzioni ed accordi, a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

     f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario, in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvederà entro sei mesi ad indire le elezioni per la ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;

     g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'art. 20.

     In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

 

     Art. 28.

     Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

     Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

     Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti.

 

     Art. 29.

     Per il controllo della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, è costituito un Collegio sindacale composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti di cui:

     a) uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

     c) tre effettivi e due supplenti di cui rispettivamente due effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio, ed uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei venditori ambulanti eletti dall'assemblea nazionale ai sensi dell'art. 24, secondo comma lettera c).

     Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

     I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

 

     Art. 30.

     Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

     Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

 

Sezione IV

Disposizioni diverse

 

     Art. 31.

     La convocazione di tutti gli organi di amministrazione previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi.

     L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     Per la validità delle riunioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue occorre la partecipazione della maggioranza dei rispettivi componenti ad eccezione dell'assemblea provinciale per la quale la presente norma è valida solo per la prima convocazione.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

     In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente della Federazione e per i presidenti delle Casse mutue provinciali, da parte del Consiglio centrale della Federazione nazionale.

 

     Art. 32.

     I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale ovvero del Consiglio centrale della Federazione nazionale che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive rispettivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione o del Consiglio centrale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio a maggioranza di voti dei suoi componenti.

     Qualora i consiglieri elettivi della Cassa mutua provinciale ovvero della Federazione nazionale, dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente comma o, comunque, per difetto o il venire meno dei requisiti di eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie o altre cause raggiungano le tre unità, l'assemblea provinciale ovvero l'assemblea nazionale procederà rispettivamente alla elezione dei consiglieri mancanti. I nuovi eletti cessano dall'incarico al momento in cui scade il mandato di coloro che sono stati sostituiti.

 

     Art. 33.

     Qualora il numero degli assistibili della Provincia risulti inferiore alle ottomila unità, a richiesta della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, può essere disposta la fusione della Cassa stessa con altra Cassa mutua degli esercenti attività commerciali di Provincia confinante.

     La costituzione della Cassa mutua interprovinciale è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue, previo parere favorevole della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale con la quale, ai sensi del primo comma, è stata richiesta la fusione.

 

     Art. 34.

     La Federazione nazionale delle Casse mutue per l'assistenza di malattia per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può prendere accordi con altri Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento, in una o più Province, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali.

     L'accordo di cui al precedente comma è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 35.

     L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle Associazioni mutue volontarie delle categorie interessate esistenti nella Provincia al 30 aprile 1959 la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'art. 11 della presente legge.

     Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali di diritto pubblico.

     Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere approvate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

     La Federazione nazionale delle Casse mutue malattie per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può, in base ad apposita convenzione, affidare la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'art. 11 della presente legge all'Enasarco, limitatamente per quegli agenti e rappresentanti di commercio obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso che ne facciano esplicita richiesta.

     La convenzione di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     In caso di contrasto e di mancato accordo le parti interessate possono adire il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

CAPO IV

DEL FINANZIAMENTO E DEI CONTRIBUTI

 

     Art. 36.

     Sulla base degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 7, ultimo comma, la Cassa mutua provinciale compila annualmente, per ciascun Comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 38, lettere b) e c), per l'anno solare successivo, dagli esercenti stessi anche per i loro familiari a carico nonché, salvo il diritto di rivalsa, per i familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e per il nucleo familiare a carico di questi ultimi. Detti ruoli debbono essere trasmessi all'intendente di finanza entro il 15 dicembre di ciascun anno e quelli suppletivi entro il 15 giugno di ciascun anno.

     In caso di denuncie effettuate oltre i termini di cui all'art. 4 e in caso di accertamento d'ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso. I ruoli sono resi esecutivi dall'intendente di finanza, pubblicati nell'albo del Comune e affidati, per la riscossione, all'esattore e al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

     Gli esercenti attività commerciali di cui al primo comma rispondono del pagamento dei contributi dovuti anche per i familiari a carico soggetti all'assicurazione.

 

     Art. 37.

     Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.

     La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e può concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate.

 

     Art. 38. [5]

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

     a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.000 per ogni assistibile (titolari di imprese e familiari coadiutori, e rispettivi familiari a carico) comprensivo di quello previsto dal decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1243. Resta salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2 del sopracitato decreto;

     b) con un contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale, per sé e per ciascun familiare assistibile, determinato in misura tale che il gettito globale copra il 50 per cento del fabbisogno al netto delle entrate di cui alla lettera a), di ciascuna cassa mutua provinciale.

     Qualora il reddito imponibile annuo dell'esercizio commerciale ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non superi l'importo di lire 500.000 il contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale, per sé e per ciascun familiare assistibile, di cui al precedente comma, verrà ridotto alla metà;

     c) con un contributo annuo a carico di ciascun titolare d'impresa, determinato in misura tale che il gettito globale copra il residuo 50 per cento del fabbisogno, e ragguagliato all'imponibile annuo di ricchezza mobile secondo le seguenti classi:

     I classe reddito fino a lire 1.000.000;

     II classe reddito da lire 1.000.001 a lire 2.000.000;

     III classe reddito da lire 2.000.001 a lire 3.000.000;

     IV classe reddito da lire 3.000.001 a lire 4.000.000;

     V classe reddito da lire 4.000.001 a lire 5.000.000 [6].

     Il contributo delle varie classi sarà determinato secondo una progressione aritmetica, la cui ragione sarà pari all'ammontare del contributo della prima classe.

     L'ammontare dei contributi di cui alle lettere b) e c) dovrà essere stabilito dall'assemblea generale della cassa mutua provinciale nella riunione indetta per l'approvazione del bilancio preventivo.

     Un'aliquota del 2 per cento dei contributi previsti alla lettera a) è destinata alla Federazione nazionale per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra quelle casse mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza, ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie, ovvero per particolari necessità per eventi straordinari.

     E' concessa facoltà agli enti comunali di assistenza di versare alle casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi dovuti, agli effetti della presente legge, per sé e per i familiari a carico di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.

     Il versamento dei contributi di cui al comma precedente è obbligatorio, da parte delle amministrazioni comunali, per gli esercenti attività commerciali iscritti negli elenchi dei poveri del comune, e per i loro familiari.

     Le norme di cui ai precedenti due commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge.

 

     Art. 39.

     Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali in rate semestrali posticipate sulla base delle risultanze di cui all'art. 36 ed è ripartito, a cura delle Federazioni stesse, tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assistibili.

     Per il finanziamento delle Federazioni nazionale delle Casse mutue è effettuata una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio centrale ed approvata, anno per anno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

 

     Art. 40.

     Il contributo di cui all'art. 38, lettera a), ha decorrenza dal 1 gennaio 1961.

     I contributi di cui all'art. 38, lettera b) sono dovuti a far tempo dal 1 gennaio 1961.

     E' concesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato di lire 1500 milioni per gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge.

     All'onere di lire 1500 milioni di cui al precedente comma si provvederà, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594.

     Alla restante spesa per l'esercizio 1960-61 si provvederà con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 41.

     L'esercizio finanziario delle Casse mutue di malattia e della Federazione nazionale delle Casse stesse, coincide con l'anno solare.

 

     Art. 42.

     La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

     Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potrà durare oltre i sei mesi.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 43.

     Gli esercenti attività commerciali nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussistano le condizioni indicate agli artt. 1 e 2, sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data predetta, le denuncie di cui all'art. 4, alla Commissione provinciale prevista dall'art. 5.

     Il termine di quarantacinque giorni per la notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione negli elenchi o della mancata iscrizione è elevato a settantacinque giorni per le denuncie presentate entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La erogazione delle prestazioni previste dall'art. 11 ha inizio a decorrere, per la prima applicazione della presente legge, dal giorno dell'approvazione dei ruoli di cui al successivo comma.

     Gli intendenti di finanza, in base alla facoltà agli stessi conferita dall'art. 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, dovranno, per la prima applicazione della presente legge, rendere esecutivi i ruoli che saranno presentati entro il 15 giugno 1961 dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per il visto di esecutorietà, al fine di consentire la riscossione dei contributi di cui all'art. 38, lettera b), dovuti dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, in tre rate a decorrere da quella di agosto 1961.

 

     Art. 44.

     Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall'art. 38, lettera a) per ciascun assistibile ai sensi della presente legge è stabilito, limitatamente al semestre 1 gennaio-30 giugno 1961, nella misura di lire 750.

     La eccedenza tra l'ammontare dei contributi corrisposti ai sensi del precedente comma e i quattro miliardi di lire stanziati per l'esercizio 1960-61 sarà portata a maggiorazione del massimale previsto dall'art. 38, lettera a), nell'esercizio 1961-62, e l'eventuale ulteriore eccedenza risultante per questo ultimo esercizio sarà portata a maggiorazione del massimale stesso per l'esercizio 1962-63.

 

     Art. 45.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e una Commissione consultiva composta di due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, di un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti e di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

     Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominerà la Commissione centrale di cui all'art. 8.

 

     Art. 46.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia:

     a) la Commissione provinciale di cui all'articolo 5;

     b) un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;

     c) una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonché di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici.

     Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia.

 

     Art. 47.

     Il commissario straordinario di cui al precedente articolo deve in particolare:

     a) dare disposizioni per le riscossioni dei contributi;

     b) provvedere perché le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'art. 10 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'art. 11, ultimo comma, della presente legge;

     c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'art. 16 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati.

     Il commissario straordinario attuerà i compiti previsti dal primo comma nelle sedi e con l'ausilio delle Camere di commercio ed avvalendosi delle attrezzature e dei servizi dei vari istituti e mutue aventi compiti similari, senza effettuare locazione di sedi né assunzione di personale.

     Il commissario straordinario di cui al precedente comma risponde di tutte le operazioni eseguite al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue.

 

     Art. 48.

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

 

     Art. 49.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 25 novembre 1971, n. 1088 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160 a sua volta sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 28 febbraio 1986, n. 45.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 25 novembre 1971, n. 1088.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 25 novembre 1971, n. 1088.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 25 novembre 1971, n. 1088.

[6] L'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160 aggiunge le classi di reddito 6ª, 7ª e 8ª alla lett. c) dell'art. 2 della L. 25 novembre 1971, n. 1088, sostitutivo del presente art. 38.