§ 22.5.13 - L. 25 marzo 1959, n. 125.
Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:25/03/1959
Numero:125


Sommario
Art. 1.      Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo [...]
Art. 2.      I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta [...]
Art. 3. 
Art. 4.      La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonché sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di [...]
Art. 5.      L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da enti e da consorzi [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Presso ogni mercato è istituita una Commissione di mercato presieduta dal presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura e composta degli altri seguenti membri [...]
Art. 8.      Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero [...]
Art. 9.      I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti sentita la relativa Commissione ed approvati dal prefetto
Art. 10.      Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano
Art. 11.      Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, è [...]
Art. 12.      Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato
Art. 13.      Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del prefetto, sentita la Commissione di cui all'art. 4, nomina un Commissario [...]
Art. 14.      E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, [...]
Art. 15.      Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre [...]
Art. 16.      La presente legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti [...]
Art. 17.      Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all'art. 14 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del [...]
Art. 18.      E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge


§ 22.5.13 - L. 25 marzo 1959, n. 125.

Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

(G.U. 11 aprile 1959, n. 87).

 

Art. 1.

     Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.

     Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

     Lo stesso provvedimento può essere preso dal prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato.

     Nulla è innovato circa l'applicazione dell'art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

 

     Art. 2.

     I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

 

     Art. 3. [1]

     Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

     [I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla o dalle Camere di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Provincia dove essi intendono operare] [2].

     L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se già concessa:

     1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

     2) a chi è sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

     3) a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

     L'iscrizione deve essere revocata:

     1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;

     2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorità;

     3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria.

 

     Art. 4.

     La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonché sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale.

     La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

     L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

     Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

 

     Art. 5.

     L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da enti e da consorzi aventi personalità giuridica, costituiti dagli operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi.

     Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e, per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, con quello per la marina mercantile, qualora riconosca l'idoneità dell'iniziativa autorizza, sentita la Commissione di cui all'art. 14 ed i Consigli comunali competenti per territorio, l'istituzione del mercato.

     I mercati che vengono istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura possono essere costruiti e gestiti dall'Ente promotore o concessi, con apposita convenzione, per la costruzione o la gestione ad uno degli enti e consorzi di cui al primo comma al quale possono partecipare sia il Comune che la Camera di commercio.

     La stessa norma si applica per i mercati già istituiti.

     La convenzione determina i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione da pronunciarsi dall'Ente concedente.

     La subconcessione è vietata ed importa la decadenza della concessione.

     La convenzione e i provvedimenti di revoca e di decadenza sono sottoposti all'approvazione del prefetto.

 

     Art. 6. [3]

     I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.

     Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanità.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari.

 

     Art. 7.

     Presso ogni mercato è istituita una Commissione di mercato presieduta dal presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura e composta degli altri seguenti membri nominati dal prefetto:

     1) tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale. Ogni consigliere non può votare più di due nomi;

     2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale;

     3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero della agricoltura e delle foreste;

     4) l'ufficiale sanitario;

     5) tre produttori, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;

     6) un commerciante all'ingrosso;

     7) un commissionario o un mandatario di mercato;

     8) un commerciante al minuto;

     9) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     10) un abituale operatore con i mercati esteri, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività del mercato;

     11) due rappresentanti delle cooperative di consumo;

     12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti contemplati nella presente legge;

     13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria [4].

     Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i membri scelti fra i commercianti al minuto sono due.

     La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

     Delle Commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei, il rappresentante dell'autorità marittima competente.

     Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'art. 8.

     I membri di cui ai numeri 5), 6), 7,) 8), 10) e 12) sono scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operai interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato.

     I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

     Le Commissioni di mercato hanno il compito di:

     a) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti;

     b) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge o dal regolamento di mercato;

     c) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione di cui all'art. 4, ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.

     Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo ed al precedente art. 4 sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

 

     Art. 8.

     Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la Commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

     Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:

     a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché di conservazione delle merci;

     b) alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi;

     c) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;

     d) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;

     e) all'orario di funzionamento del mercato;

     f) ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione;

     g) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;

     h) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;

     i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

     Le norme regolamentari per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita, nonché quelle relative agli imballaggi, sono stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'art. 14.

 

     Art. 9.

     I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti sentita la relativa Commissione ed approvati dal prefetto.

     Detti regolamenti non possono impedire il ritiro delle merci, né imporre, per esso, il pagamento di alcun diritto. Il ritiro delle carni e dei prodotti ittici può essere vietato solo per esigenze igienico-sanitarie.

     Le tariffe dei servizi di mercato sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

     Alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso non sono applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.

     In ogni caso, nei macelli e nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto da chicchessia, alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

     Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'art. 14, può disporre, con provvedimento definitivo, che siano introdotte nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche.

 

     Art. 10.

     Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:

     a) per le vendite:

     1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;

     2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;

     3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti;

     4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;

     b) per gli acquisti:

     1) i commercianti al minuto;

     2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

     3) le comunità, le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.

     Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.

     Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.

     Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.

 

     Art. 11.

     Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, è preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

     L'ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

     Il direttore di mercato è responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

     Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria provinciale.

 

     Art. 12.

     Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

     La gestione della Cassa è affidata ad una delle aziende di credito, contemplate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'ente che gestisce il mercato e l'azienda di credito e da approvarsi dal prefetto.

     Per le Casse di risparmio e le Banche popolari il patrimonio non può essere inferiore a lire 100 milioni.

     Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata ad una azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell'art. 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

 

     Art. 13.

     Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del prefetto, sentita la Commissione di cui all'art. 4, nomina un Commissario governativo, perché rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato.

     Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze del mercato il commissario propone i provvedimenti opportuni con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli enti interessati.

     La relazione è trasmessa al Ministero con le osservazioni degli enti e della Commissione di cui all'art. 4.

     Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentita la Commissione di cui all'art. 14, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del medesimo.

     Se al termine stabilito dal Ministro non siano adottati i provvedimenti prescritti, il Ministro può pronunciare la revoca della gestione.

     Le funzioni del commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.

     Rimane salvo il potere del Comune o della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione.

 

     Art. 14.

     E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

     Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanità; da un rappresentante dei Comuni designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani; da due rappresentanti delle cooperative scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

     Della prima sezione fanno inoltre parte:

     1) due rappresentanti dei produttori agricoli;

     2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

     3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

     Della seconda sezione fanno inoltre parte:

     1) tre rappresentanti degli allevatori;

     2) due rappresentanti dei commercianti di carni;

     3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

     Della terza sezione fanno inoltre parte:

     1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     2) tre rappresentanti dei produttori ittici;

     3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;

     4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.

     I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria.

     La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste, per la marina mercantile e per la sanità.

     Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio.

     La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni, sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e per il commercio o del suo delegato.

     La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre a loro esame.

     A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto.

 

     Art. 15.

     Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione è deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo.

     Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione può essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni.

     Il direttore del mercato, nei casi di lieve infrazione alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, può diffidare i colpevoli od anche sospenderli dall'esercizio per un periodo massimo di tre giorni.

     In caso di inosservanza delle norme previste dall'articolo 4 da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, il prefetto, con provvedimento definitivo, può disporre nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

     Gli operatori sospesi che continuino la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi, di cui all'art. 3, la quale viene altresì disposta nei confronti degli operatori sospesi per più di tre volte.

 

     Art. 16.

     La presente legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati, che risultino incompatibili con le norme in essa contenute.

     I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo di cui all'art. 8 entro un mese dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     In caso di inadempienza, vi provvede di ufficio il prefetto.

 

     Art. 17.

     Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all'art. 14 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

     All'onere di lire 8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per l'esercizio 1958-59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18.

     E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge.


[1] L’albo di cui al presente articolo è stato abolito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con effetto a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella G.U. 24 aprile 1998, n. 95.

[2] Comma abrogato dall'art. 71 ter del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[3] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 24 febbraio 1965, n. 107.

[4] Numero aggiunto dall'art. unico della L. 11 febbraio 1963, n. 154.