§ 22.5.1U - Legge 14 ottobre 1974, n. 524.
Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:14/10/1974
Numero:524


Sommario
Art. 1.      Sono abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonchè il terzo e il quarto comma dell'art. 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno [...]
Art. 2.      Per il rilascio di nuove licenze, anche stagionali, concernenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica [...]
Art. 3.      La domanda di licenza all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o al trasferimento di quello esistente deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende [...]
Art. 4.      Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio della licenza [...]
Art. 5.      Il questore, su proposta del sindaco e sentite le associazioni di categoria, determina l'orario di attività per i pubblici esercizi, che potrà essere differenziato nell'ambito dello stesso [...]
Art. 6.      La licenza è revocata, oltre che nei casi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando ricorra una delle fattispecie di [...]
Art. 7.      Fino a quando non saranno stati approvati i piani di cui al primo comma dell'art. 2 i sindaci trasmettono al questore le domande di licenza seguendo la procedura prevista dal secondo comma [...]
Art. 8.      Nelle provincie di Trento e di Bolzano, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale ai sensi della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, rimane ferma la competenza [...]


§ 22.5.1U - Legge 14 ottobre 1974, n. 524. [1]

Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande.

(G.U. 5 novembre 1974, n. 287)

 

     Art. 1.

     Sono abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonchè il terzo e il quarto comma dell'art. 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.

 

          Art. 2.

     Per il rilascio di nuove licenze, anche stagionali, concernenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773 e nel relativo regolamento di esecuzione, i comuni, nel quadro dei princìpi generali fissati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e tenuto conto degli esercizi già in attività, predispongono, mediante approvazione di appositi piani, il limite massimo in termini di superficie, globale degli esercizi pubblici in cui si esplica tale attività.

     Il piano può riferirsi a singole zone abitate e può limitarsi al solo centro abitato. Il piano determina inoltre le distanze minime tra gli esercizi di cui al precedente comma, e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto.

     I piani comunali sono adottati con i criteri e le modalità di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa integrazioni delle apposite commissioni previste dagli articoli 15 e 16 con non più di tre rappresentanti degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non più di tre rappresentanti dei lavoratori del settore, scelti tra i designati dalle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per il rilascio delle licenze concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi agli alberghi, pensioni e locande o ai complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonchè alle mense aziendali ed agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, e per la vendita diretta, stagionale, da parte dei produttori coltivatori diretti.

     Le stesse disposizioni non si applicano altresì ai pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali.

 

          Art. 3.

     La domanda di licenza all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o al trasferimento di quello esistente deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata di tutti i dati ralativi alla ubicazione, alla superficie dei locali ed al tipo di attività che si intende svolgere nonchè della prova che il richiedente risulti iscritto nel registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     Il sindaco, sentiti l'ufficiale sanitario comunale e la commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, che dovrà pronunciarsi anche sulla classifica da attribuire all'istituendo esercizio, e dopo aver accertato la osservanza dei criteri stabiliti dal piano comunale di cui al precedente art. 2, trasmette le domande al questore per il rilascio della licenza in base alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

     Per la vendita e il consumo delle bevande con contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, deve essere presentata contestualmente, o a parte, apposita domanda, negli stessi modi previsti dai commi precedenti, al fine di ottenere il rilascio della speciale autorizzazione.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, saranno determinati i criteri per la classificazione degli esercizi pubblici.

 

          Art. 4.

     Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio della licenza all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nell'apposito registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e abbia i requisiti previsti dall'ordinamento vigente.

 

          Art. 5.

     Il questore, su proposta del sindaco e sentite le associazioni di categoria, determina l'orario di attività per i pubblici esercizi, che potrà essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e delle caratteristiche delle zone considerate.

     E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

     E' consentita negli esercizi pubblici annessi agli alberghi, locande e pensioni la somministrazione fuori dell'orario di cui ai commi precedenti di cibi e bevande alle sole persone alloggiate.

     Gli esercizi pubblici di cui all'ultimo comma dell'art. 2 possono osservare l'orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno.

 

          Art. 6.

     La licenza è revocata, oltre che nei casi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

          Art. 7.

     Fino a quando non saranno stati approvati i piani di cui al primo comma dell'art. 2 i sindaci trasmettono al questore le domande di licenza seguendo la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge possono essere riproposte al sindaco, mantenendo la data originaria di presentazione, in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.

     Nell'esame delle domande intese ad ottenere la licenza per la somministrazione di bevande alcooliche, costituisce titolo preferenziale per l'accoglimento la titolarità di altra licenza per la somministrazione di bevande analcooliche.

     Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, la classifica degli istituendi esercizi pubblici viene effettuata in via provvisoria dal questore, sentiti i pareri del sindaco e dell'ente provinciale del turismo.

 

          Art. 8.

     Nelle provincie di Trento e di Bolzano, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale ai sensi della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, rimane ferma la competenza del presidente della giunta provinciale in ordine ai provvedimenti da adottarsi dal questore a norma della presente legge.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 del L. 25 agosto 1991, n. 287.