§ 28.6.4 - Legge 12 marzo 1968, n. 478.
Ordinamento della professione di mediatore marittimo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.6 mediazione
Data:12/03/1968
Numero:478


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori [...]
Art. 3.      L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Il ruolo è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.
Art. 6.      Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'art. 1 e ogni altro [...]
Art. 7.      Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:
Art. 8.      Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui all'articolo precedente, [...]
Art. 9.      L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.
Art. 10.      Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.
Art. 11.      La giunta camerale esercita la sorveglianza sugli esami per la professione di mediatore marittimo.
Art. 12.      L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel [...]
Art. 13.      I ruoli dei mediatori marittimi sono formati e conservati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti.
Art. 14.      La commissione consultiva è composta:
Art. 15.      La commissione consultiva:
Art. 16.      La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 13:
Art. 17.      Il mediatore marittimo che abbia subìto una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non [...]
Art. 18.      Le sanzioni disciplinari sono:
Art. 19.      La sospensione, di cui all'art. 18, lettera c), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.
Art. 20.      La radiazione, di cui all'art. 18, lettera d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della [...]
Art. 21.      I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le camere di commercio della Repubblica.
Art. 22.      I provvedimenti relativi alla iscrizione, reiscrizione e cancellazione dai ruoli, nonchè quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'art. 18, devono essere notificati entro 15 [...]
Art. 23.      Per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di lire 500.000.
Art. 24.      I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal codice civile, quelli previsti dal regolamento.
Art. 25.      L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'art. 1, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'art. 665 del [...]
Art. 26.      Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253, sono iscritti di diritto al ruolo [...]


§ 28.6.4 - Legge 12 marzo 1968, n. 478.

Ordinamento della professione di mediatore marittimo.

(G.U. 29 aprile 1968, n. 108)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. [1]

     Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

 

          Art. 2.

     Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.

 

          Art. 3.

     L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'art. 1.

 

Titolo II

RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI

E CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

 

          Art. 4. [2]

     Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, è istituito un ruolo dei mediatori marittimi.

     Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto è indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.

 

          Art. 5.

     Il ruolo è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.

 

          Art. 6.

     Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'art. 1 e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

 

          Art. 7.

     Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

     a) [godere del pieno esercizio dei diritti civili] [3];

     b) [essere di buona condotta] [4];

     c) [risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti] [5];

     d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;

     e) avere superato l'apposito esame di cui all'art. 9;

     f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'art. 23.

 

          Art. 8.

     Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui all'articolo precedente, devono:

     1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunità economica europea;

     2) avere superato l'esame previsto dall'art. 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui all'art. 23.

 

          Art. 9.

     L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.

     Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

     Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali è istituito il ruolo.

     Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:

     a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

     b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

     c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla commissione consultiva di cui all'art. 13;

     d) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     e) da un rappresentante del compartimento marittimo.

 

          Art. 10.

     Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

     Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio presso le quali dovrà istituirsi il ruolo.

     Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:

     a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

     b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

     c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla commissione consultiva, di cui all'art. 13;

     d) da un rappresentante del compartimento marittimo;

     e) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 11.

     La giunta camerale esercita la sorveglianza sugli esami per la professione di mediatore marittimo.

 

          Art. 12.

     L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione.

     L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 206 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata a norma del successivo art. 23.

 

Titolo III

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI

RUOLI E COMMISSIONE CONSULTIVA

 

          Art. 13.

     I ruoli dei mediatori marittimi sono formati e conservati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti.

     Presso ognuna di dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è anche istituita una commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi.

 

          Art. 14.

     La commissione consultiva è composta:

     a) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che la presiede;

     b) da un rappresentante del compartimento marittimo;

     c) da un rappresentante dei mediatori marittimi;

     d) da un rappresentante dell'armamento, designato dal Ministero della marina mercantile;

     e) da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, ove esiste.

     Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa.

 

          Art. 15.

     La commissione consultiva:

     a) esprime il proprio parere sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli;

     b) esprime il proprio parere sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali;

     c) esprime il proprio parere su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richiesta delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     d) propone i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame;

     e) vigila perchè, in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella camera di commercio, a meno che la stessa commissione accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;

     f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.

     Se i mediatori siano iscritti in ruoli di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diverse, la conciliazione è promossa dalla commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta.

 

Titolo IV

CANCELLAZIONE DAL RUOLO E NORME DISCIPLINARI

 

          Art. 16.

     La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 13:

     a) nei casi di incompatibilità;

     b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 7 e al n. 1) dell'art. 8;

     c) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni;

     d) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione.

     Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) la cancellazione non può essere pronunciata, se non dopo che l'interessato sia stato sentito.

     Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera c). Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

     Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio della professione.

     Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo è nuovamente iscritto, purchè provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.

 

          Art. 17.

     Il mediatore marittimo che abbia subìto una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

     La giunta della camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta della commissione consultiva di cui all'art. 13 o di qualsiasi interessato.

     Il mediatore marittimo che abbia subìto un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

     In ogni caso, non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

     La giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'art. 13.

 

          Art. 18.

     Le sanzioni disciplinari sono:

     a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;

     b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;

     c) la sospensione dall'esercizio della professione;

     d) la radiazione dal ruolo.

 

          Art. 19.

     La sospensione, di cui all'art. 18, lettera c), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

     La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

     1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;

     2) emissione di un mandato od ordine di cattura;

     3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

     4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo art. 20, comma secondo, n. 2;

     5) ricovero in una casa di cura o di custodia;

     6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del codice penale;

     7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'art. 140 del codice penale.

     In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo, la giunta della camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

     La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

 

          Art. 20.

     La radiazione, di cui all'art. 18, lettera d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

     La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:

     1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

     2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'art. 222, secondo somma, del codice penale;

     3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

     4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

          Art. 21.

     I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le camere di commercio della Repubblica.

 

          Art. 22.

     I provvedimenti relativi alla iscrizione, reiscrizione e cancellazione dai ruoli, nonchè quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'art. 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato.

     Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato.

     Il ricorso ha effetto sospensivo.

 

Titolo V

CAUZIONI, LIBRI E CORRISPONDENZA DEL MEDIATORE

 

          Art. 23.

     Per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di lire 500.000.

     Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo la cauzione è di lire 1.000.000.

     La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato ovvero mediante fideiussione bancaria, secondo le prescrizioni del regolamento.

     La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.

 

          Art. 24.

     I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal codice civile, quelli previsti dal regolamento.

     A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.

     Le disposizioni di cui al precedente comma non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi.

     I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONE PENALE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 25.

     L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'art. 1, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'art. 665 del codice penale.

 

          Art. 26.

     Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253, sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, sezione ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sono iscritti di diritto nella sezione speciale, purchè costituiscano la cauzione di cui all'art. 23 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

 


[1] Il ruolo di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 75 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[2] Il ruolo di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 75 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[3] Lettera abrogata dall'art. 75 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[4] Lettera abrogata dall'art. 75 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[5] Lettera abrogata dall'art. 75 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.