§ 15.3.2 - L. 20 marzo 1913, n. 272.
Ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:20/03/1913
Numero:272


Sommario
Art. 1.      Le borse di commercio sono istituite con R. decreto, su proposta della competente Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della Camera di [...]
Art. 2.      Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, delle Deputazioni di borsa e dei Sindacati di mediatori.
Art. 3.      La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori.
Art. 4.      Una Deputazione, annualmente nominata per decreto Ministeriale, ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Art. 5.      Alla Deputazione di Borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa. Essa decide in qualità di amichevole compositore.
Art. 6.      La Deputazione di Borsa denunzia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei [...]
Art. 7.      Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, può promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della deputazione di borsa che del sindacato dei [...]
Art. 8.      Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.
Art. 9.      La Deputazione deve escludere dai locali della borsa:
Art. 10.      Le Camere di commercio, sentita la deputazione ed il Sindacato di borsa, potranno stabilire per l'entrata nelle borse l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di borsa.
Art. 11.       (Omissis)
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 18.      I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della Deputazione di [...]
Art. 19.      Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori inscritti può chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua [...]
Art. 20.      Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formerà le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 21.      La professione del mediatore è libera.
Art. 22. 
Art. 23.      Le condizioni richieste perché le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le [...]
Art. 24.      A tutti i mediatori inscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.      Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori inscritti nel ruolo sono:
Art. 28. 
Art. 29.      I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.
Art. 30.      La Camera di commercio e la Deputazione di borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dai mediatori inscritti, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le [...]
Art. 31. 
Art. 32.      Il Sindacato:
Art. 33.      Può essere istituito in ogni borsa un Sindacato di mediatori in merci e derrate.
Art. 34.      I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.
Art. 35.      La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 36.      Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo art. 64, è obbligatorio lo [...]
Art. 37.      Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.
Art. 38.      Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore inscritto, questi firma e consegna a ciascun contraente la parte figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, [...]
Art. 39.      Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all’art. 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare [...]
Art. 40.      Ciascuno dei foglietti di cui all'art. 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 e 39 non può servire che per un solo contratto.
Art. 41.      Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti [...]
Art. 42.      La consegna dei foglietti bollati indicati nell'art. 35, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla [...]
Art. 43.      Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei [...]
Art. 44. 
Art. 53.      Sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle borse del [...]
Art. 54.      I mediatori inscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell'art. 24, o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che [...]
Art. 55.      Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:
Art. 56.      Le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla deputazione di borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.
Art. 57.      Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 8, e 2 dell'art. 9, ovvero quando perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e 2 [...]
Art. 61.      Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorità amministrativa. Contro le decisioni di questa è [...]
Art. 62.      Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle persone indicate nell'art. 64, quando operino in borsa nel quinquennio ivi accennato.
Art. 63.      Gli agenti di cambio inscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio ancorché non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'art. 22; dovranno però [...]
Art. 64.      Nonostante il disposto dell'art. 17, le Camere di commercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo di cinque anni prossimi entro il recinto a ciò destinato, quelle persone che, [...]
Art. 65.      Le persone che intendono usufruire della disposizione contenuta nel precedente articolo devono farne domanda alla competente Camera di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione della [...]
Art. 66.      La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Art. 67.      Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo precedente, le Camere di commercio devono sottoporre alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, [...]
Art. 68.      Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico per quanto riguarda le operazioni dai [...]


§ 15.3.2 - L. 20 marzo 1913, n. 272.

Ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa.

(G.U. 14 aprile 1913, n. 87).

 

Titolo I

DELLE BORSE DI COMMERCIO

 

Capo I

ISTITUZIONE DELLE BORSE DI COMMERCIO

ED AUTORITÀ CHE VI SONO PREPOSTE

 

Art. 1.

     Le borse di commercio sono istituite con R. decreto, su proposta della competente Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, per quali specie di contrattazione sia istituita.

 

     Art. 2.

     Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, delle Deputazioni di borsa e dei Sindacati di mediatori.

     I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse.

 

     Art. 3.

     La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori.

     Qualora si tratti di provvedimenti straordinari e urgenti per il regolare andamento della borsa, il presidente della Camera di commercio può adottarli, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori, con l'obbligo di convocare immediatamente la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni.

     Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate, per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

     La comunicazione dovrà farsi a cura del presidente non più tardi del giorno successivo.

     Intanto i provvedimenti adottati dal presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno provvisoria esecuzione e saranno validi gli atti compiuti nel frattempo anche nel caso di revoca delle deliberazioni sovracennate.

     Le deliberazioni della Camera di commercio si intenderanno approvate ove non intervengano provvedimenti ministeriali in contrario nel termine di 10 giorni successivi alla comunicazione fattane al Ministero.

 

     Art. 4.

     Una Deputazione, annualmente nominata per decreto Ministeriale, ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

     La Deputazione predetta si compone di tre, cinque o sette membri, secondo che viene stabilito nel regolamento speciale indicato dall'art. 66; è sempre di sette membri nelle borse più importanti.

     Uno dei membri della Deputazione è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro; e un altro è designato dagli Istituti di emissione d'accordo tra loro. Quando il numero dei componenti sia di sette, l'Istituto di emissione che esercita sul luogo la stanza di compensazione ne indica un terzo. I rimanenti sono proposti dalla Camera di commercio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

     La Deputazione elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta di voti.

     Contro le sue deliberazioni si può ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio.

     Contro le deliberazioni di quest'ultima si può ricorrere, entro dieci giorni dalla sua notifica, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovranno senza dilazione essere comunicate.

     A tali deliberazioni è applicabile l'ultimo comma del precedente articolo.

 

     Art. 5.

     Alla Deputazione di Borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa. Essa decide in qualità di amichevole compositore.

 

     Art. 6.

     La Deputazione di Borsa denunzia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei mediatori, ai termini dell'art. 46.

     La deputazione di borsa non deve fare la denunzia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole componimento con tutti gli interessati.

 

     Art. 7.

     Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, può promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della deputazione di borsa che del sindacato dei mediatori.

     Con lo stesso decreto si farà luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

 

Capo II

INGRESSO IN BORSA

 

     Art. 8.

     Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

     Non possono però entrare in borsa:

     1) i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;

     2) i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

     3) coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo.

     A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.

 

     Art. 9.

     La Deputazione deve escludere dai locali della borsa:

     1) coloro che esercitano in borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo, stabilito dall'art. 21, per la corrispondente specie di mediazione, salvo il disposto dell'art. 64;

     2) i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso, gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli articoli 6 e 46;

     3) coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le borse di commercio e le norme emanate dalle autorità che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine ed offendono la dignità dell'Istituto;

     4) gli esclusi da qualsiasi altra borsa del Regno od anche straniera;

     5) i mediatori iscritti che facciano operazioni per proprio conto, o sospesi a norma dell'art. 54 o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle borse.

     L'esclusione temporanea può essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali è dipesa.

     L'albo degli esclusi, anche temporaneamente, dalle borse dovrà a cura del Sindacato di borsa, essere comunicato a tutte le borse del Regno.

 

     Art. 10.

     Le Camere di commercio, sentita la deputazione ed il Sindacato di borsa, potranno stabilire per l'entrata nelle borse l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di borsa.

     Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'articolo 66. Sono personali, valevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le borse del Regno.

 

Capo III

AMMISSIONE DEI VALORI ALLA QUOTAZIONE -

ORARIO E CONTRATTAZIONI ALLE GRIDA

 

     Art. 11.

      (Omissis) [1].

     I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di borsa.

 

     Art. 12. [2]

 

     Art. 13. [3]

 

     Artt. 14. - 17. [4]

 

Capo IV

DELL'ACCERTAMENTO DEI PREZZI E DEI CORSI

 

     Art. 18.

     I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della Deputazione di borsa, in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori devono fare giusta l'art. 29. Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di borsa.

     I listini di borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 66.

     Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contante da quelli a termine.

 

     Art. 19.

     Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori inscritti può chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua mediazione, promuovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalità di cui agli articoli 54 e 55; può inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.

 

     Art. 20.

     Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formerà le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

Titolo II

DELL'ESERCIZIO DELLA MEDIAZIONE

 

Capo I

DEI MEDIATORI

 

     Art. 21.

     La professione del mediatore è libera.

     Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

     Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno è iscritto.

     I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

 

     Art. 22. [5]

 

     Art. 23.

     Le condizioni richieste perché le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti:

     1) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

     2) notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio;

     3) idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'inscrizione nel ruolo, da provarsi:

     a) con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorché conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno;

     b) con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'articolo 67;

     4) deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da L. 1.000 a L. 30,000.

 

     Art. 24.

     A tutti i mediatori inscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.

     Non potrà ottenere l'inscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o, se la abbia ottenuta, dovrà esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualità di direttore, procuratore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di una Società per azioni, di esercente Banca o cambiavalute.

 

     Art. 25. [6]

 

     Art. 26. [7]

 

     Art. 27.

     Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori inscritti nel ruolo sono:

     1) per gli agenti di cambio:

     a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13;

     b) la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;

     c) l'accertamento del corso del cambio;

     d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17;

     e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;

     2) per i mediatori in merci:

     a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

     b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

 

     Art. 28. [8]

 

     Art. 29.

     I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.

     La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.

 

     Art. 30.

     La Camera di commercio e la Deputazione di borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dai mediatori inscritti, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente.

     Eguale facoltà spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'art. 2.

     In caso d'inadempimento da parte dei mediatori, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalità comminate dall'art. 55.

 

Capo II

DEL SINDACATO DEI MEDIATORI

 

     Art. 31. [9]

 

     Art. 32.

     Il Sindacato:

     1) vigila affinché i mediatori inscritti non escano dai limiti delle loro facoltà;

     2) denuncia alla Deputazione di borsa quelli di essi che, nell'esercizio del loro ufficio, contravvengano alle leggi e ai regolamenti;

     3) sovraintende alla polizia della borsa, nell'assenza della Deputazione, salvo a riferirle sul suo operato. Possono essere deferiti dalle parti al Sindacato dei mediatori le questioni insorte in dipendenza di affari conclusi in Borsa, ed il Sindacato decide in proposito quale amichevole compositore;

     4) esercita ogni altra funzione che gli sia deferita dalla legge.

 

     Art. 33.

     Può essere istituito in ogni borsa un Sindacato di mediatori in merci e derrate.

 

Titolo III

TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA

 

     Art. 34.

     I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

     Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa si intendono compresi:

     a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Province, dei Comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di Società, comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

     b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori di borsa;

     c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori inscritti.

     Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

 

     Art. 35.

     La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

     Questi foglietti sono:

     a) di centesimi 20 per i contratti a contanti conclusi direttamente tra i contraenti;

     b) di centesimi 10 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera a), che siano conclusi con l'intervento di mediatori inscritti,

     c) di centesimi 60 per i contratti a termine la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra i contraenti;

     d) di centesimi 30 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera c), che siano conclusi con l'intervento di mediatori inscritti;

     e) di L. 1,20 per, contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta fatti direttamente fra le parti;

     f) di L. 0,60 per gli stessi contratti di cui alla lettera e), che siano conclusi fra mediatori inscritti o con intervento di essi.

     Possono, però, in sostituzione dei foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, esserne adoperati altri, prodotti dall'industria privata con stampiglie o formule, purché vi sia preventivamente applicato in modo straordinario il bollo dell'importo corrispondente a quello indicato qui sopra.

     I foglietti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione, come pure quelli col bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente.

     Quelli invece da servire pei contratti conclusi con l'intervento di mediatori inscritti sono a madre e figlia.

     Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle operazioni regolate dai successivi articoli 36 e 39.

 

     Art. 36.

     Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo art. 64, è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi cinque ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria.

 

     Art. 37.

     Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.

     Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

 

     Art. 38.

     Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore inscritto, questi firma e consegna a ciascun contraente la parte figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell'art. 31 del Codice di commercio.

     Se mediatori sono più, ciascuno di essi firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato.

     Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipato pei propri clienti.

     Pei contratti fra mediatori inscritti, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte-figlia del foglietto bollato.

     Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascun mediatore, a norma del successivo articolo 48.

 

     Art. 39.

     Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all’art. 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare delle compre e vendite da essi conchiuse coi privati mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.

     Ogni operazione redatta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto.

     La parte figlia del foglio è consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale è obbligato a rimborsare l'importo della tassa.

 

     Art. 40.

     Ciascuno dei foglietti di cui all'art. 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 e 39 non può servire che per un solo contratto.

     Come tale è considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

     a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

     b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

     c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

 

     Art. 41.

     Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.

     E' da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.

 

     Art. 42.

     La consegna dei foglietti bollati indicati nell'art. 35, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

     La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme che saranno stabilite nel regolamento, equivale alla consegna personale.

     Le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati i foglietti bollati sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria.

 

     Art. 43.

     Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 35.

     Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno purché venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa.

 

     Art. 44. [10]

     Per i soli contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio o fra essi ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra, entro il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza, può richiedere al Comitato degli agenti di cambio la liquidazione coattiva delle operazioni, purché il contratto porti la firma della parte inadempiente e risulti stipulato con regolare foglietto bollato.

     Il Comitato procede alla liquidazione eseguendo le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia successivamente, su richiesta della parte interessata, un certificato per il credito che risulta dalla liquidazione, inclusivo delle spese e dei diritti dovuti al Comitato.

     Ove il contraente inadempiente non abbia consegnato o spedito all'agente di cambio per un determinato contratto o per tutti o per alcuni dei contratti oggetto del conto di liquidazione, la parte dei foglietti bollati da conservarsi dall'agente di cambio, il Comitato, in seguito a presentazione delle lettere o dei telegrammi, se bene sono, è previa esibizione dei registri del richiedente, inviterà il contraente moroso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a restituire muniti di firma i foglietti mancanti.

     Nel caso che il contraente moroso non aderisca all'invito nel termine di quattro giorni successivi a quello della data della lettera di invito, se nel distretto postale, è di sei se fuori del distretto, il Comitato procederà ugualmente alla liquidazione coattiva delle operazioni ed al conseguente rilascio del certificato di credito nei modi previsti dal presente articolo, salvo che, nei termini sopra indicati, il contraente al quale è fatta la richiesta abbia notificato una opposizione, con citazione nelle forme legali, al contraente che ha fatto la denunzia, notificandone in pari tempo, per notizia, un esemplare al Comitato.

     In tal caso il denunziante avrà diritto di far procedere alla liquidazione sotto la propria responsabilità a mezzo del Comitato, il quale lo informerà dei risultati, senza il rilascio del certificato di credito. Ove l'opposizione venga riconosciuta infondata dal magistrato, egli avrà anche diritto al risarcimento dei danni ed interessi da liquidarsi giudizialmente.

     Per i contratti di cui al primo comma del presente articolo, qualora la liquidazione sia stata già effettuata consensualmente, la parte creditrice, nel termine di giorni trenta dalla liquidazione, potrà chiedere che il Comitato degli agenti di cambio accerti il saldo dovuto e ne rilasci il relativo certificato di credito.

     Alle liquidazioni dei contratti contemplati dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 67, 68 e 69 del Codice di commercio.

 

     Artt. 45. - 52. [11]

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI PENALI

 

     Art. 53.

     Sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle borse del Regno.

     Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1500.

 

     Art. 54.

     I mediatori inscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell'art. 24, o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che nelle ricevute medesime sia fatta menzione di quest'ultima circostanza, sono puntiti con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000 e colla sospensione dall'esercizio della professione di mediatore fino a sei mesi.

 

     Art. 55.

     Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:

     1) che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'art. 29;

     2) che continuino ad esercitare la loro professione in borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi causa insufficiente;

     3) che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio;

     4) che ricusino di presentare i loro libri all'autorità giudiziaria, ovvero alle autorità di borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31;

     5) coloro che contrattino con persone escluse dalle borse.

 

     Art. 56.

     Le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla deputazione di borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

     Nei casi più gravi, è in facoltà della deputazione di borsa di rinviare gli atti a detta autorità, sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale.

     Le penalità stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal codice penale.

 

     Art. 57.

     Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 8, e 2 dell'art. 9, ovvero quando perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e 2 dell'art. 23, viene cancellato dal ruolo a cura della deputazione; né vi può essere più reiscritto.

 

     Artt. 58. - 60. [12]

 

     Art. 61.

     Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorità amministrativa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

     L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel presente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

 

     Art. 62.

     Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle persone indicate nell'art. 64, quando operino in borsa nel quinquennio ivi accennato.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 63.

     Gli agenti di cambio inscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio ancorché non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'art. 22; dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5 del medesimo articolo. Entro un anno dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio deve essere aumentata fino a raggiungere almeno la metà dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente metà dovrà essere prestata entro tre anni successivi e in rate uguali annuali.

     Gli agenti di cambio anzidetti potranno, entro un anno dall'attuazione della presente legge, unirsi in Società in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.

     Alla Società di agenti di cambio non è permessa l'assunzione di rappresentanti.

     La cauzione potrà essere unica; nel termine di un anno dall'andata in vigore della legge, dovrà essere portata all'ammontare totale prescritto per ciascuna borsa.

 

     Art. 64.

     Nonostante il disposto dell'art. 17, le Camere di commercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo di cinque anni prossimi entro il recinto a ciò destinato, quelle persone che, esercitando la professione di banchiere, di commissionario o di cambiavalute, avessero fatto uso di tale facoltà prima del 15 maggio 1908, a condizioni che esse posseggano i requisiti indicati ai nn. 2 e 3 dell'art. 22 e prestino la cauzione attualmente richiesta per gli agenti di cambio dal regolamento della borsa di cui trattasi, salvo l'obbligo di aumentarla nei termini indicati dal precedente articolo e di pagare le tasse imposte con questa legge per contratti stipulati con l'intervento degli agenti di cambio.

     La cauzione deve essere prestata nei modi prescritti dall'art. 25 per la cauzione degli agenti di cambio ed è sottoposta ai vincoli di cui all'art. 28.

     Le persone indicate al primo comma del presente articolo debbono fare le dichiarazioni indicate all'art. 29, presentare i loro libri ai termini degli articoli 30 e 48, e sono soggette alle sanzioni corrispondentemente comminate dagli articoli 54 e 55.

     Il termine di cinque anni dianzi fissato potrà essere prorogato per un uguale periodo di tempo.

     Le deliberazioni della Camera di commercio per l'ammissione e per la proroga dovranno essere prese a maggioranza assoluta e con l'intervento dei due terzi dei membri assegnati a ciascuna Camera di commercio e previo parere della Deputazione di borsa.

 

     Art. 65.

     Le persone che intendono usufruire della disposizione contenuta nel precedente articolo devono farne domanda alla competente Camera di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, comprovando il concorso dei requisiti occorrenti.

     La durata della frequenza del recinto dovrà risultare da un attestato del Sindacato di borsa.

 

     Art. 66.

     La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

     Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

     Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni del titolo II del regolamento approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, non che ogni altra contraria disposizione.

 

     Art. 67.

     Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo precedente, le Camere di commercio devono sottoporre alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il regolamento speciale delle borse esistenti nella loro circoscrizione.

     Finché non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 68.

     Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico per quanto riguarda le operazioni dai medesimi compiute in tale loro qualità.

     Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1 luglio 1998.

[2] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1 luglio 1998.

[3] Articolo abrogato dall’art. 20 della L. 4 giugno 1985, n. 281 e dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[4] Articoli abrogati dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1 luglio 1998.

[5] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1 luglio 1998.

[6] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1 luglio 1998.

[7] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1 luglio 1998.

[8] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1 luglio 1998.

[9] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1 luglio 1998.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 12 del R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.

[11] Articoli abrogati dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1 luglio 1998.

[12] Articoli abrogati dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1 luglio 1998.