§ 28.6.1 - Legge 21 marzo 1958, n. 253.
Disciplina della professione di mediatore


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.6 mediazione
Data:21/03/1958
Numero:253


Sommario
Art. 1.      Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del Codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i [...]
Art. 2.      Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di [...]
Art. 3.      Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 [...]
Art. 4.      Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del [...]
Art. 5.      La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale degli agenti di affari in mediazione compete alle Camere di commercio, industria ed agricoltura.
Art. 6.      Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono provvisti della regolare licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto di iscrizione nel ruolo senza esame di abilitazione.
Art. 7.      Il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione.
Art. 8.      La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 28.6.1 - Legge 21 marzo 1958, n. 253.

Disciplina della professione di mediatore

(G.U. 5 aprile 1958, n. 83)

 

     Art. 1.

     Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del Codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.

     Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo art. 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.

     Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.

 

          Art. 3.

     Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 4.

     Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del Codice penale.

 

          Art. 5.

     La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale degli agenti di affari in mediazione compete alle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

 

          Art. 6.

     Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono provvisti della regolare licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto di iscrizione nel ruolo senza esame di abilitazione.

 

          Art. 7.

     Il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione.

 

          Art. 8.

     La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.