§ 69.3.21 - Legge 20 novembre 1971, n. 1062.
Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:20/11/1971
Numero:1062


Sommario
Artt. 1. -  7.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice [...]


§ 69.3.21 - Legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte.

(G.U. 17 dicembre 1971, n. 318).

 

 

     Artt. 1. - 7. [1]

 

          Art. 8.

     (Omissis) [2]

     Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticità delle opere ed oggetti confiscati.

 

          Art. 9.

     Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti [3].

     Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.


[1] Articoli abrogati dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

[2] Comma abrogato dall'art. 166 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

[3] Con sentenza 14 aprile 1988, n. 440, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui utilizza le parole “deve avvalersi” anzichè “può avvalersi”.